Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1966, n. 426
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Sentenza 11 febbraio 1966

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La Determinazione di indennita assicurativa-gravata di privilegio speciale a favore dell'i.S.V.E.I.M.e.R.- in Sede contenziosa, non costituisce antecedente logico avente carattere pregiudiziale per la definizione della causa tra il creditore privilegiato sull'indennita ed il titolare di essa circa il diritto di munirsi di un titolo esecutivo -decreto ingiuntivo-, ed il mancato Esercizio della facolta di sospensione, motivato con tale principio,non e sindacabile in Sede di legittimita. *

Poiche le cause di prelazione -garanzia specifica, pegno, ipoteca,privilegio speciale- sono intese ad accrescere la garanzia generale che il creditore ha su tutti i beni che appartengono ed apparterranno al debitore, l'esistenza del privilegio dell'i.S.V.E.I.M.e.R. sull'autocarro il cui acquisto sia stato da esso finanziato -e il trasferimento della garanzia sull'indennita di Assicurazione, a seguito di incendio non esclude la possibilita di precostituire un titolo esecutivo per dare inizio all'esecuzione forzata, qualora il bene gravato da privilegio si presenti insufficiente a soddisfare integralmente le ragioni creditorie, salvo, nella fase esecutiva, il disposto dell'art. 2911 cod.civ. *

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1966, n. 426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 426
    Data del deposito : 11 febbraio 1966

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