Ordinanza cautelare 13 giugno 2019
Sentenza 28 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5435 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05435/2025REG.PROV.COLL.
N. 06762/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6762 del 2024, proposto da Energia IT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero delle imprese e del made in Italy , il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, non costituiti in giudizio;
il GSE – Gestore Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III ter , n. 10838 del 28 maggio 2024, resa inter partes , concernente un diniego d’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l'intervento di nuova costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,060 mw, nel Comune di Naro (Ag).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del GSE – Gestore servizi energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Germana Cassar e Adriana Amodeo per l’avvocato Arturo Cancrini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 5703 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la Società Energia IT S.r.l. (di seguito anche la Società) aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento prot. GSEWEB/P20190066750 del 18/2/2019, avente ad oggetto: “ FER104706/Annullamento - Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e D.P.R. n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, nel Comune di NARO (AG) ”;
b ) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e conseguente quand’anche sconosciuto, ivi inclusa la nota prot. GSEWEB/P20180193121 del 3/7/2018, avente a oggetto “ FER104706/Preavviso di rigetto – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, nel Comune di NARO (AG) ”;
c ) nonché, per quanto occorrer possa, per le motivazioni espresse in ricorso, del preavviso di rigetto prot. GSEWEB/P20170150411 dell’11 settembre 2017 relativo alla richiesta di incentivazione presentata dalla ricorrente con riferimento all'impianto FER102970;
d ) del provvedimento GSEWEB/P20170233408 del 15 dicembre 2017 con cui è stato disposto l’annullamento della richiesta di incentivazione relativa all’impianto FER102970;
e ) del preavviso di rigetto prot. GSEWEB/P20170150415 dell’11 settembre 2017 recante il preavviso di rigetto per la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione relativa all’impianto FER102969;
f ) del “ Contratto avente ad oggetto la regolazione economica della energia elettrica immessa in rete nel periodo intercorrente tra l’entrata in esercizio dell’impianto e la data di esclusione dall’incentivazione a tariffa onnicomprensiva ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del DM FER2016 e della Deliberazione ARERA 404/2016/r/efr/ e s.m.i. ”, relativo all’Impianto FER 102970 e della relativa dichiarazione di accettazione;
g ) del “ Contratto avente ad oggetto la regolazione economica della energia elettrica immessa in rete nel periodo intercorrente tra la l'entrata in esercizio dell'impianto e la data di esclusione dall'incentivazione a tariffa onnicomprensiva ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del DM FER2016 e della Deliberazione ARERA 404/2016/r/efr/ e s.m.i. ”, relativo all’Impianto FER 104706 e della relativa dichiarazione di accettazione;
h ) della convenzione RID 067187 dell’8 aprile 2019 sottoscritta dalla ricorrente in conseguenza dell’annullamento della richiesta di incentivazione relativa all’Impianto FER104706;
i ) dell’art. 5, comma 2, lett. b) del d.m. 23 giugno 2016 del Ministero dello sviluppo economico (“DM FER2016”), recante le norme in materia di “ Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico ”;
l ) del paragrafo 1.3.3.2 delle Procedure Applicative del d.m. FER2016, adottate dal GSE in data 15 luglio 2016 (doc. 10);
m ) dell’art. 29 del d.m. 23 giugno 2016, rubricato “ Frazionamento della potenza degli impianti ”;
n ) dell’art. 2, comma 1, lett. m) del d.m. 23 giugno 2016 se interpretato nel senso di impedire il riconoscimento dell'incentivo per l'impianto eolico FER 104706 nella titolarità della ricorrente;
o ) dell’art. 2, comma 1, lett. a), punto ii) del d.m. 23 giugno 2016 se interpretato nel senso di impedire il riconoscimento dell’incentivo per l’impianto eolico FER 104706 nella titolarità della ricorrente;
p ) nonché per l’accertamento del diritto della Società ricorrente a ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) del d.m. 23 giugno 2016;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Energia IT S.r.l. il 20/12/2023,
q ) della nota del GSE del 20 ottobre 2023, prot. n. GSE/P20230046335, avente quale oggetto “ FER 10476/Istanza di Riesame – Richiesta di accesso ai meccanismi di N. 05703/2019 REG.RIC. incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’Impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, sito in Comune di Naro (AG) ”;
nonché per la condanna del GSE:
- al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi causati dall’illegittimità dei provvedimenti già impugnati nel giudizio de quo e dall’illegittimità del provvedimento gravato con il presente atto di motivi aggiunti, con cui il Gestore ha erroneamente rigettato la Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e D.P.R. n. 445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, nel Comune di NARO (AG), denominato Impianto FER104706.
2. A sostegno dei ricorsi la Società, titolare di due distinti impianti minieolici di potenza pari a 60 kW ciascuno in Comune di Naro, aveva dedotto che l’Impianto FER104706 sarebbe un impianto nuovo dal punto di vista degli elementi costruttivi, avente una nuova configurazione impiantistica e una nuova autorizzazione, così da non poter assimilato all’Impianto FER102970, già in esercizio il 30 maggio 2017. Il GSE avrebbe comunque dovuto riconoscere all’Impianto FER 104706 la tariffa incentivante stabilita dal DM FER2016 a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’Impianto, data che coincide con quella del 22 dicembre 2017, corrispondente alla data di ultimazione lavori dell’impianto, sola data a partire dalla quale la Società avrebbe potuto quindi richiedere l’incentivo. L'asserita contiguità tra gli Impianti FER102969 e FER102970, all’origine della serie dei provvedimenti gravati, sarebbe inesistente non trattandosi di impianti limitrofi. Si deduce poi che il punto di connessione degli impianti non può essere utilizzato per valutare la contiguità degli stessi e si contestano le previsioni impugnate di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), punto ii), all’art. 5, comma 2 del D.M. 23 giugno 2016 e al paragrafo 1.3.3.2 delle Procedure applicative nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che la localizzazione del contatore di scambio rientri nella definizione di “impianto” e rilevi ai fini della sussistenza della contiguità o meno. Con il gravame integrativo, relativo al provvedimento del GSE reiettivo dell’istanza di riesame del 6 agosto 2021, parte ricorrente ha formulato motivi aggiunti lamentando che il GSE avrebbe ignorato la nota di EN del 18 novembre che esclude in radice la presenza di qualsiasi contiguità anche per gli Impianti FER102969 e FER102970 che rappresentano la ragione unica alla base del diniego degli incentivi per l’Impianto FER104706. La parte formula in calce domanda risarcitoria per i danni connessi a titolo di danno emergente e di lucro cessante quale diretta conseguenza dei provvedimenti illegittimi gravati.
3. Nella resistenza del GSE e delle Amministrazioni intimate, il Tribunale adìto (Sezione III ter ) ha così deciso il gravame al suo esame:
- pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge nei sensi di cui in motivazione;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del GSE, liquidate in euro 4.000 (quattromila/00) oltre accessori di legge, mentre le compensa nei confronti delle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato.
4. In particolare, il Tribunale ha preliminarmente preso atto che “ Con la memoria difensiva depositata in data 4 agosto 2023 parte ricorrente ha in sostanza rinunciato alla domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo, con conseguente improcedibilità dello stesso in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori. ”.
Ai fini della disamina del merito del gravame, ha quindi rilevato che:
- la data di entrata in esercizio dell’impianto non può essere considerata il 22 dicembre 2017, in quanto “ Lo spostamento del misuratore è avvenuto in data successiva all’entrata in esercizio dell’impianto dichiarata dall’attuale ricorrente in sede di ammissione agli incentivi e al primo funzionamento in parallelo che ha fatto seguito della conclusione dei lavori dell’impianto, ovverosia dopo il 30 maggio 2017. Data alla quale l’impianto deve ritenersi concluso e funzionante. ”;
- non sarebbe stato rispettato nessuno dei due termini successivi ai fini dell’accesso diretto e del pieno riconoscimento delle tariffe incentivanti per gli impianti eolici con potenza fino a 60 kW di cui al D.M. 23 giugno 2016;
- osserva che “ i punti di connessione dei due impianti sono posizionati sulla medesima particella catastale (478 del foglio 8 del Comune di Naro) ” e tale circostanza “ è di per sé sufficiente a configurare l’esistenza di un unico impianto ”;
- non può essere condiviso quanto affermato da parte ricorrente secondo cui “ il contatore di scambio non sarebbe annoverato tra le componenti dell’impianto eolico ”, in quanto “ il contatore di scambio non è un elemento secondario, ma costitutivo ed essenziale dell’impianto ”;
- la collocazione sulla medesima particella dei contatori di diversi impianti configura un unico impianto ai sensi del citato art. 5, comma 2, lett. b del D.M. 23 giugno 2016;
- sussisterebbero i presupposti per configurare l’artato frazionamento e non potrebbe prospettarsi la carenza di motivazione del provvedimento finale in ragione della mancata considerazione delle controdeduzioni al preavviso di rigetto;
- non ricorrerebbe il contrasto con l’art. 41 Cost. e con la Direttiva 2009/28/CE, “ in quanto la libertà d’impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, alla quale deve conformarsi il riconoscimento degli incentivi ”;
- “ la valutazione svolta da EN ZI in merito agli elementi dell’impianto non vincola il GSE nell’esercizio del proprio potere ”;
- sarebbe corretta la valutazione circa la contiguità rilevata dal GSE riguardo alla collocazione sulla medesima particella dei POD - e, quindi, dei contatori di scambio - dell’impianto di cui si tratta (FER104706) e di quello FER102969.
5. Avverso tale pronuncia la Società ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 02/09/2024 e depositato il 09/09/2024, articolando, con la successiva riproposizione della domanda risarcitoria, sette motivi di gravame (pagine 15-33) così rubricati:
I) ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ CON RIFERIMENTO AL PRIMO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO RECANTE " VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETT. M) DEL DM FER2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 1.3.1, 1.3.3.2 e 3.1. DELLE PROCEDURE APPLICATIVE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀCONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ”;
II) ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ CON RIFERIMENTO AL SECONDO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO RECANTE " VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 2, COMMA 1, LETT. M ED N e 24 COMMI 1 e 2 DEL DM 23 GIUGNO 2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 1.3.1 DELLE PROCEDURE APPLICATIVE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀCONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ";
III) ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ CON RIFERIMENTO AL TERZO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETT. a), 5 E 29 DEL DM 23 GIUGNO 2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 1.3.3.2 DELLE PROCEDURE APPLICATIVE - TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE – TICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARG/ELT 99/2008 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 387/2003, ART.2, COMMA 1, lett. m) ED n) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ ";
IV) ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ CON RIFERIMENTO AL QUARTO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO RECANTE " VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1, LETTERE A), I), L), AB) DEL D.M. 23 GIUGNO 2016. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA’, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DEL D.M. 23 GIUGNO 2016 E DEL PARAGRAFO 1.1.3 DELL'ALLEGATO 2 DEL D.M. 23 GIUGNO 2016. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA’, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA ";
V) ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ CON RIFERIMENTO AL QUINTO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO RECANTE " VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 1, LETTERE A), I), L), AB) DEL D.M. 23 27 GIUGNO 2016. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA’, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DEL D.M. 23 GIUGNO 2016 E DEL PARAGRAFO 1.1.3 DELL'ALLEGATO 2 DEL D.M. 23 GIUGNO 2016. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA’, ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA ";
VI) ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ CON RIFERIMENTO AL SESTO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO RECANTE “ VIOLAZIONE DELL'ART. 41 COST. E DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE E DEL D.LGS. 28/2011. ECCESSO DI POTERE IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARG/ELT 99/2008 E S.M.I. DELL’AEEGSI E RELATIVO ALLEGATO A (TICA) – DISCRIMINATORIETA’ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO ”
VII) ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - CARENZA DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ CON RIFERIMENTO ALL'UNICO MOTIVO DI DIRITTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI RECANTE “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETT. A), 5 E 29 DEL DM 23 GIUGNO 2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 1.3.3.2 DELLE PROCEDURE APPLICATIVE - TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE – TICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE ARG/ELT 99/2008 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 387/2003, ART.2, COMMA 1, LETT. M) ED N ) - VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL DM 31 GENNAIO 2014 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ ”.
5.1. Parte appellante, nel riproporre ciascuno dei motivi di primo grado reputati infondati dal giudice di prime cure, dopo aver ripercorso nel dettaglio i passaggi della complessa vicenda di causa, deduce, in ordine al primo motivo, che la definizione di entrata in esercizio che rileva ai fini degli incentivi ex DM 23 giugno 2016 non è contenuta solo nell’art. 2, comma 1 lett. m) del DM, ma deve essere letta in correlazione con quanto disposto dalle Procedure Applicative 2016 emesse dallo stesso GSE, di guisa che la “ data di entrata in esercizio ” ben può essere successiva alla data di attivazione della connessione Gaudì. Per quanto riguarda il secondo motivo si osserva che la data di entrata in esercizio convenzionale successiva al 30 giugno 2017 non può dirsi incompatibile con il riconoscimento delle tariffe di cui al DM 6 luglio 2012. Col terzo motivo deduce che la sola presenza dei punti di connessione nella medesima particella non può essere legittimamente utilizzata dal GSE per invocare l’applicazione della disciplina in materia di cumulo oggettivo della potenza degli Impianti, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b. del DM 23 giugno 2016, tant’è che gli Impianti FER102969 e FER102970 sono stati realizzati e insistono, sin dall’origine, su terreni distinti e non limitrofi e sono connessi alla rete con autonomi punti di connessione. Col quarto motivo lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., il contatore di scambio non costituisce parte dell’impianto e la sua localizzazione non rileva ai fini dell’applicazione della disciplina sull’artato frazionamento mentre con il quinto, che il T.a.r. avrebbe dovuto rilevare il difetto di motivazione non avendo il GSE fornito alcuna motivazione circa la sussistenza dei presupposti dell’artato frazionamento. Col sesto motivo si lamenta che il contatore di scambio, in realtà, non costituirebbe un elemento necessario per il calcolo dell'energia incentivabile, dal momento che l’energia netta non richiede alcuna misurazione diretta in base allo stesso DM. Con il settimo ed ultimo motivo la Società deduce che avrebbe errato il T.a.r. nel ritenere che il GSE non era vincolato alle indicazioni fornite da EN ZI essendo invece gravato da un preciso obbligo di riesame della presente vicenda.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati e l’accertamento della responsabilità risarcitoria del GSE.
7. In data 11 settembre 2024 il GSE – Gestore Servizi Energetici S.p.a. si è costituito in giudizio al fine di invocare il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 3 ottobre 2024 parte appellata ha depositato memoria eccependo l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso di primo grado, in quanto la mancata ammissione dell’Impianto alle tariffe incentivanti sarebbe frutto di un’autonoma rinuncia formalizzata della Società ricorrente, così come inammissibile sarebbe sia il ricorso per motivi aggiunti, non venendo in considerazione un atto confermativo, che la domanda risarcitoria.
9. In data 11 aprile 2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame in considerazione delle argomentazioni a sostegno dello stesso nella persistenza dell’interesse ad esso sotteso.
10. In pari data il GSE ha depositato a sua volta memoria insistendo per il rigetto del gravame. Ha evidenziato, tra l’altro, che nella domanda di accesso alle tariffe incentivanti relativa all’impianto FER104706, è stata la stessa Energia IT a dichiarare quale data di entrata in esercizio il 30.5.2017, allegando inoltre due dichiarazioni di fine lavori. Le successive modifiche apportate all’impianto non potrebbero giustificare la pretesa novità dell’impianto rispetto al preesistente. Sarebbero insussistenti i presupposti per “ la data di entrata in esercizio convenzionale ” e la collocazione dei contatori di scambio e dei POD dei due impianti sulla medesima particella sarebbe di per sé sufficiente a configurare l’esistenza di un unico impianto. Evidenzia che nella definizione di misuratore di energia funzionale alla qualificazione degli incentivi rientra anche il contatore di cessione e sarebbero sussistenti i presupposti per configurare l’artato frazionamento. Nel provvedimento impugnato il Gestore avrebbe ampiamente confutato le osservazioni presentate dalla Società ed il contatore di scambio è un elemento essenziale dell’impianto, atteso che in mancanza non sarebbe possibile quantificare l’energia incentivabile. Non vi sarebbe alcun obbligo di pronunciarsi sull’istanza di autotutela. Richiama a sostegno, nell’argomentare circa l’infondatezza delle censure di controparte, precisa giurisprudenza di questo Consiglio.
11. In data 22 aprile 2025 entrambe le parti hanno depositato memoria insistendo per le rispettive conclusioni.
12. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del maggio 2024, è stata trattenuta in decisione.
13. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
14. Il GSE insiste nell’eccepire l’improcedibilità del ricorso di primo grado, e quindi dell’appello, atteso che il provvedimento del GSE impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure ha annullato l’istanza di accesso alle tariffe incentivanti in relazione all’impianto ex-FER102970 (ora FER104706) a seguito di espressa richiesta formulata dalla stessa Energia IT.
Evidenzia poi che la nota del 20.10.2023 prot. n. GSE/P20230046335 gravata con i suddetti motivi aggiunti aveva, a ben vedere, natura meramente confermativa della comunicazione di annullamento del 18.2.2019, prot. GSEWEB/P20190066750.
E’ dato tuttavia soprassedere alla disamina di tali eccezioni in considerazione della infondatezza del gravame per le ragioni di cui infra .
15. Occorre quindi passare ad esaminare le censure di parte appellante.
Come esposto in narrativa, il presente gravame verte sulla questione relativa alla effettiva o meno configurabilità dell’artato frazionamento, contestando quindi l’appellante i rilievi a base del provvedimento di prime cure e confermati dal T.a.r.
15.1. Con il primo motivo di gravame (pagine 15-18) parte appellante contesta quanto opinato dal T.a.r. nel senso che le modifiche apportate all’impianto, come risultanti alla data del 22 dicembre 2017 (i.e., spostamento del punto di connessione e modifica del rotore), sarebbero irrilevanti in quanto successive alla data di entrata in esercizio che rileva ai fini del DM 23 giugno 2016. Parte appellante all’uopo richiama quanto disposto dalle Procedure Applicative 2016 emesse dallo stesso GSE ed in particolare il Punto 1.3 - Precisazioni per l’applicazione del Decreto, sub 1.3.1 – “Entrata in esercizio” di guisa che ben può esservi una “data di entrata in esercizio” successiva alla data di attivazione della connessione GAUDI’.
Il motivo risulta infondato per una duplice considerazione:
- la stessa Energia IT, nella domanda di accesso alle tariffe incentivanti relativa all’impianto FER104706, dichiarava quale data di entrata in esercizio il 30.5.2017, allegando inoltre due dichiarazioni di fine lavori;
- le modifiche derivanti dal ricollocamento del punto di connessione vengono definite “ minime ” nella Relazione descrittiva dell’intervento (doc. 5, par. 2.1, pag. 2, fascicolo di primo grado).
Si deve inoltre soggiungere che l’art. 2, comma 1, lett. m), definisce la “ data di entrata in esercizio di un impianto ” come “ la data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDÌ”.
15.2. Infondato è anche il secondo motivo (pagg. 18-19), circa la dedotta insussistente incompatibilità della data di entrata in esercizio convenzionale successiva al 30 giugno 2017 con il riconoscimento delle tariffe di cui al DM 6 luglio 2012 quantomeno a far data dall’entrata in esercizio commerciale del 22 dicembre 2017, corrispondente alla data di ultimazione lavori dell’impianto, in quanto, come sopra rilevato, la stessa domanda di accesso agli incentivi riportava quale data di entrata in esercizio quella del 30.5.2017.
Non potrebbe, altresì, trovare applicazione l’art. 24 del DM 23 giugno 2016 avendo la Società presentato la domanda di riconoscimento degli incentivi già in data 27.12.2018, quindi dopo soli cinque giorni dall’asserita nuova entrata in esercizio dell’impianto quando invece la menzionata disciplina impone che siano decorsi almeno trenta giorni.
15.3. Infondati sono anche il terzo (pagg. 19-23), quarto (pagg. 23-26) e sesto (pagg. 28-30) motivo, suscettibili per il loro tenore di trattazione congiunta, circa la pretesa irrilevanza della presenza dei punti di connessione nella medesima particella.
Deduce, in particolare, parte appellante che “ gli Impianti FER102969 e FER02970 sono stati realizzati e insistono, sin dall'origine, su terreni distinti e non limitrofi e sono connessi alla rete con autonomi punti di connessione (POD indipendenti, che condividono solamente la loro localizzazione fisica), attraverso cavidotti indipendenti” (appello, pag. 20).
Invero, come rammentato da parte appellata, questa Sezione (sentenza n. 2252 del 19 marzo 2025,) si è espressa nel senso che la collocazione dei contatori di scambio e dei POD dei due impianti sulla medesima particella è di per sé sufficiente a configurare l’esistenza di un unico impianto.
Inoltre, nell’esaminare talune fattispecie analoghe (sentenze n. 4350 e n. 4351 del 2025) questo Consiglio ha osservato che:
- secondo la definizione data dall’art. 2 del d.m. 23 giugno 2016, i “misuratori” fanno comunque parte dell’impianto, mentre non è dirimente che il loro posizionamento dipenda da scelte del gestore della rete giacché ciò che rileva ai fini di cui si discute - ossia l’applicazione delle norme che vietano l’artato frazionamento - è per un verso l’identità del produttore di energia e la disponibilità dell’impianto e, per altro verso, la circostanza che il contatore di scambio fa parte dell’impianto (Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2023, n. 7706, n. 7707 e n. 7709);
- il termine “misuratore”, poi, va riferito sia ai contatori di produzione, sia a quelli di scambio, essendo entrambi “ funzionali alla quantificazione degli incentivi ”, che avviene in riferimento alla produzione netta immessa in rete, come si evince dai commi 4 e 5 del d.m. 23 giugno 2016;
- non conducono a diverse conclusioni le sentenze di questa sezione n. 10404 del 25 novembre 2022 e n. 7108 del 20 luglio 2023, richiamate dall’appellante, la quali, a ben vedere, riguardano il punto di connessione – che affermano essere estraneo all’impianto del privato, il quale si arresta “a monte” del POD senza comprenderlo – perché nella specie si discute della collocazione del misuratore, che è invero elemento distinto rispetto al POD e come tale è preso in considerazione autonomamente dall’art. 2, comma 1, lettera a), romanino ii), del d.m. 23 giugno 2016;
- quando alla data di entrata in esercizio più impianti sono riconducibili a un unico produttore è integrato il requisito soggettivo dell’artato frazionamento, senza che rilevi il fatto che in seguito, e in particolare prima della presentazione della domanda d’incentivazione, uno o più di essi siano stati trasferiti a un imprenditore autonomo e indipendente rispetto al cedente. Ciò in quanto è alla realizzazione dell’impianto che sono correlati gli investimenti di cui occorre garantire l’equa remunerazione e tali investimenti sono proporzionalmente minori per un unico impianto di potenza maggiore, successivamente suddiviso, rispetto a singoli impianti più piccoli, già tali all’origine;
- il frazionamento di un impianto successivamente all’entrata in esercizio, che è il momento rilevante per l’individuazione della tariffa incentivante da applicare (secondo quanto dispone l’art. 6, commi 1, 2 e 8, del d.m. 23 giugno 2016), conduce al riconoscimento di un incentivo superiore a quello spettante ed integra la fattispecie di artato frazionamento perché un’operazione unitaria viene rappresentata come una serie d’interventi isolati;
- la coincidenza o prossimità delle date relative alle fasi di costruzione e autorizzazione è elemento che, unito a quelli della contiguità e della riconducibilità a un medesimo imprenditore in una valutazione globale, dimostra l’esistenza di un artato frazionamento;
- il contatore di scambio (M1) è posto sul punto di consegna (POD) che è il punto di confine tra l’impianto di rete e l’impianto del produttore (Guida per le connessioni alla rete elettrica di E-distribuzione- cap. A.4 della “ Sezione A –Generalità e cap. H.2 della “Sezione H – Misura dell’Energia ”). La localizzazione del contatore di scambio nel punto di consegna o POD non è oggetto di contestazione;
- per gli impianti che non usufruiscono dello scambio sul posto o del ritiro dedicato, quale quello per cui è causa (cfr. richiesta di accesso all’incentivo), il contatore di scambio M1 conteggia anche tutta l’energia prodotta che coincide con quella immessa in rete, sicché - contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante - esso è funzionale alla quantificazione degli incentivi, rientrando tra gli elementi costitutivi dell’impianto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett a) d.m. 2016;
- i POD dei due impianti e, di conseguenza, anche i contatori di scambio insistono sulla medesima particella catastale 478 del foglio 8 del catasto del Comune di Naro, sicché sussiste il requisito della contiguità degli impianti.
Va quindi condiviso quanto osservato dal GSE (memoria dell’11 aprile 2025 e memoria di replica del 22 aprile 2025) per cui il posizionamento sulla medesima particella dei contatori di distinti impianti, appartenente al medesimo soggetto ed alimentati dalla medesima fonte, corrobora i profili di artato frazionamento, indipendentemente dall’imputabilità al gestore di rete della soluzione tecnica minima generale, la quale è conformata sullo stato di fatto esistente.
Per vero parte appellante richiama la sentenza di questo Consiglio n. 2252 del 19.3.2025 a mente della quale “ l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 deve essere applicato nella sua interezza, non potendosi ritenere ex se che la mera presenza dei POD sulla medesima particella catastale comporti un artato frazionamento, dovendo detta evenienza essere valutata quale possibile elemento indicativo di artato frazionamento in uno ad altre circostanze ”;
Bisogna tuttavia osservare, al fine di verificare se tale particolarità della vicenda possa giustificare una decisione di segno contrario rispetto alle precedenti che, come evidenziato da parte appellata con apposita memoria, in sede endoprocedimentale il GSE aveva rimarcato ulteriori elementi, rispetto alla collocazione dei contatori e dei POD, a sostegno dell’ipotizzato artato frazionamento e segnatamente:
- accomunati dalla medesima data di entrata in esercizio (30.5.2017);
- coevi anche nella richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione (28.6.2017).
Le circostanze materiali che connotano la vicenda di causa corroborano pertanto l’iniziativa provvedimentale del GSE.
15.4. Infondato è anche il quinto motivo (pag. 26-28), col quale si insiste nel ritenere l’atto impugnato in prime cure non suffragato da idonea motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’artato frazionamento, già solo per il fatto che con l’atto impugnato in prime cure il GSE ha preso preliminarmente atto della volontà della Società “ di rinunciare alla richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del D.M. 23 giugno 2016) recante codice FER 104706, relativa all'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, sito nella contrada “lazzo Vecchio” nel Comune di NARO (AG), qualora il rigetto della stessa possa comportare l'applicazione di quanto previsto dall'Articolo 5, comma 2 del Decreto anche per l'impianto con Codice FER 102969. ”. Ad ogni modo il provvedimento del GSE prot. GSEWEB/P20190066750 del 18/2/2019, reca l’esatta ostensione delle ragioni poste a suo fondamento (vedi pag. 4), evidenziandosi la disponibilità degli impianti in capo allo stesso soggetto e l’ubicazione dei punti di connessione sulla medesima particella catastale per poi testualmente concludere nel senso che “ In base alla definizione di impianto di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto e per quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del Decreto l’impianto in oggetto è da considerarsi di potenza nominale pari alla somma delle potenze dei singoli impianti, ossia 0,120 MW, superiore al valore di soglia per l’accesso diretto agli incentivi pari a 0,060 MW, previsto dall’art. 4, comma 3, lettera a del Decreto per impianti eolici on shore ”.
Da tale quadro lessicale è dato quindi inferire l’insussistenza del lamentato difetto motivazionale. 15.4.1. Nemmeno ricorre la dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per mancato riscontro alle osservazioni fornite dalla Società già solo per il fatto che, per le ragioni esposte ai fini della disamina dei precedenti motivi di gravame, gli elementi a tal uopo valorizzati dalla Società in sede endoprocedimentale (la pretesa irrilevanza dei punti di connessione e dell’entrata in esercizio nella stessa data degli Impianti FER102969 e FER102970) in realtà non depongono nel senso dell’insussistenza dell’artato frazionamento.
Circa l’inattitudine patologica della dedotta violazione dell’art. 10 bis della l.n. 241/90, in considerazione dell’epoca cui risale il provvedimento impugnato in prime cure, vale infatti il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui “ l’amministrazione non ha un onere di specifica e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, bastando che ne abbia dato conto in modo sintetico ed essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso ” (cfr. sez. II, 19 agosto 2024, n.7167).
15.5. Infondato è anche il settimo (ed ultimo) motivo di gravame (pagg. 30-33) col quale parte appellante, nel contestare la decisione di primo grado di rigetto della censura inerente alla pretesa violazione dell’obbligo di riesame anche in considerazione del fatto che EN ZI “ è l'unico ente competente in materia di connessione alla rete degli impianti FER ” (cfr. pag. 31 dell’atto di appello). L’infondatezza del motivo consente di reputare assorbita l’eccezione di inammissibilità della censura sollevata da parte appellata con la sua memoria del 3 ottobre 2024 (pagg.4-5).
Denota l’infondatezza del rilievo il fatto che, come ribadito di recente da questo Consiglio di Stato (Sez. V, n. 4518 del 21 maggio 2024), il Gestore non aveva l’obbligo d’intervenire in autotutela, né di rispondere all’istanza di riesame (in questi termini anche Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564, secondo cui “ va quindi ribadito l’insegnamento secondo cui per la consolidata giurisprudenza l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un istanza diretta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico) e che il potere di autotutela è incoercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 c.p.a. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, V, 4 maggio 2015, n. 2237; Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309; 7 luglio 2014, n. 3426; 24 settembre 2013, n. 4714; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 355; sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5199; sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3634) salvo i casi normativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia.) ”. Deve peraltro evidenziarsi il complesso ruolo ricoperto dal GSE rispetto a quello rivestito dal Gestore di rete quale società che gestisce la rete elettrica locale e che l’obbligo di considerare l’interesse del privato al conseguimento o al mantenimento dell’incentivo e, più in generale, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sorto solo a seguito delle modifiche apportate dall’art. 56 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n.120, ed è inapplicabile a istanze presentate prima della sua entrata in vigore, come quella dell’appellante, che sono state inoltrate il 28 giugno e il 27 dicembre 2017.
16. La rilevata infondatezza di tutte le censure sollevate comporta la insussistenza dei presupposti costitutivi della domanda risarcitoria, per la quale l’odierno appellante insiste in questa sede, domanda che pertanto va disattesa.
17. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
18. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante, nella misura stabilita in dispositivo, nei riguardi del GSE mentre vanno compensate, in considerazione del tenore delle rispettive difese, nei riguardi dei Ministeri appellati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 6762/2024), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del GSE, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO