Sentenza 12 settembre 2014
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 24/01/2022, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2022
N. 00121/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda di correzione dell’errore materiale depositata in data 6 settembre 2021 nel ricorso di ottemperanza n. 705 del 2014 proposto da CA ME OS, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Nacucchi e dall'avvocato Pasquale Merola in Lecce, viale Ugo Foscolo, n. 39.
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
per la correzione dell’errore materiale
(asseritamente) contenuto nella sentenza di ottemperanza n. 2349 del 12 settembre 2014 pronunciata dal T.A.R. Puglia - Lecce, III^ Sezione, sul ricorso n. 705 del 2014;
Vista la sentenza di ottemperanza n. 2349 del 12 settembre 2014, con cui questa Sezione ha accolto in parte, nei limiti e nei termini precisati in motivazione, il ricorso n. 705 del 2014, proposto da CA ME OS per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. 4273/2013 della Corte di Appello di Lecce, depositato l’11 novembre 2013, condannando il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali nella misura di € 400,00 oltre accessori di legge in favore della ricorrente;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale notificata il 10 agosto 2021 e depositata in data 6 settembre 2021 dall’avv. Pietro Nacucchi, quale difensore della ricorrente CA ME OS;
Visto che, con l'istanza suddetta, si chiede la correzione dell’errore materiale asseritamente riscontrato nella sentenza di ottemperanza n. 2349 del 12 settembre 2014 di questa Sezione, facendo rilevare in particolare che il «difensore della ricorrente anticipava tutte le spese del giudizio di ottemperanza e sin dal ricorso introduttivo si dichiarava distrattario, ottenendo già la distrazione per le spese del giudizio del ricorso introduttivo» e che vi sarebbe in sentenza «un errore materiale» consistente «nel non aver disposto la distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario»;
Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 93 c.p.c. la pronuncia di distrazione delle spese processuali può essere emessa nei soli confronti del difensore che dichiara di averle anticipate nella relativa fase di giudizio;
- dall’esame degli atti e, in particolare, del contenuto del ricorso introduttivo, risulta che nel giudizio di ottemperanza n. 705/2014 definito con sentenza n. 2349 del 12 settembre 2014 di questa Sezione, il difensore del ricorrente non ha dichiarato di essere antistatario delle spese di ottemperanza né ha chiesto la distrazione delle stesse;
- non sussiste, pertanto, nella sentenza di ottemperanza n. 2349 del 12 settembre 2014 pronunciata dal T.A.R. Puglia - Lecce, III^ Sezione il denunciato errore materiale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza di correzione di errore materiale proposta da parte ricorrente.
Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO