TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/08/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12734/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12734 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “vendita di cose mobili” vertente tra
(P.IVA ), con sede in Prato alla via Rimini n.7, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Borgioli, (C.F. Parte_2
, del Foro di Firenze, con la quale in Firenze al Viale Matteotti n. 25 C.F._1 elettivamente domicilia come da procura in atti
- opponente e
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Sig. con sede in Giugliano in Campania (Na) in Controparte_2
Viale Turati – Parco Fiorito, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente, dall'Avv. Luciano Pennacchio, (C.F. , e dall'Avv. Gianluca Pennacchio, C.F._2
(C.F. ) con i quali elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (Na) CodiceFiscale_3 in Piazza Gramsci n. 6
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la ha proposto opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
4119/2021, emesso in data 18.10.2021 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento con
R.g. n. 8324/2021 con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 8.165,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo e le spese di procedura liquidate in € 400,00 per compenso ed in € 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.
A sostegno dell'opposizione la deduceva l'esistenza nelle fatture azionate di Parte_1 duplicazione di voci, nonché la emissione di note di credito per € 156,00 sulla fattura n. 102 del
30.11.2020 e di € 332,00 sulla fattura n. 7 del 29.01.2021, spiegava, poi, domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni per due diversi inadempimenti.
Il primo relativo alle fatture n. 92 e 126 del 2020 emesse da con le quali Controparte_1 erano stati addebitati alla opponente costi per materiale, fornito tardivamente, eccessivamente onerosi ovvero non dovuti:
-per la serie fustelle art. 17532 venivano addebitati costi per € 534,00 (€ 77 su fatt. 126 e € 457 su fatt. 92) a fronte di un costo di circa € 100,00/130,00.La fustella risultava addebitata due volte. Il costo delle fustelle, deduceva l'opponente, è dato dal numero di pezzi che compongono la borsa.
L'articolo n.17532, cui si riferisce la fustella, è un modello semplice, formato da 5 pezzi, per cui il costo di € 457 era sproporzionato (doc. 5, 6, 9);
-per la serie fustelle art. 17543 venivano addebitati costi per € 675,00 (€ 291 + € 262 sulla fatt. 126 ed € 122 sulla fatt. 92) a fronte di un costo usuale di circa € 150 (doc. 5, 6, 9);
-per la serie fustelle art. 17549 venivano addebitati costi per € 186,00, a fronte di un costo pari ad €
50,00/60,00(doc 5, 6, 9);
-per la serie fustelle art. 17592 venivano addebiti € 190,00 a fronte di un costo pari ad €
100,00/120,00(doc. 5, 6, 9).
Per le fustelle 17549 e 17592, l'opponente eccepiva che tali serie erano state realizzate da CP_1 senza richiesta essendo stati fatti solo 2 campioni, considerato che le fustelle venivano
[...] fatte solo se in produzione e mai in fase di campionatura perché il cliente poteva richiedere modifiche (doc. 5, 6, 9).
A fronte delle contestazioni mosse, proseguiva l'opponente, la aveva emesso Controparte_1 una nota di debito in relazione alla fattura n. 92 di € 280,00, invece di € 845,00.
L'opponente deduceva, pertanto, di aver provveduto al pagamento delle dette fatture, con riserva di ripetere quanto versato in più, per evitare la rottura dei rapporti e la mancata restituzione del materiale, chiedeva pertanto la ripetizione di € 845,00 con la proposta opposizione.
La seconda contestazione, affermava la era relativa ad una fornitura di borse in Parte_1 esecuzione di un ordine ricevuto da un cliente statunitense, per il cui espletamento si era avvalsa Contr della collaborazione con le società CE e Pelletteria Modigliani.
Rispetto a tale ordine relativo alla fornitura di borse modello #17444 e #17475 di pelle , la CP_4 cui produzione era stata commissionata da alle dette società nell'anno 2020 in numero Parte_1 di 3561 pezzi e ricevute in consegna nei mesi di maggio/ giugno/ luglio/agosto/settembre 2020, il cliente finale aveva contestato la difettosa applicazione di colla usata per incollare la zip alla borsa prima della fase di cucitura: la colla era fuoriuscita ed aveva macchiato in maniera evidente il
2 tessuto della zip, così che il cliente statunitense aveva provveduto alla restituzione delle borse contestate sulle quali erano stati eseguiti test, per il costo di € 432,00 per verificare la ragione del vizio, ponendo le borse a temperature elevate assieme allo stesso modello di borsa prodotto dalla opposta per negli anni precedenti. Parte_1
L'opponente deduceva di aver tempestivamente segnalato il vizio della merce alle produttrici,
e alla MA CE, proponendo al cliente la sostituzione delle borse, scelta Controparte_1 purtroppo da questi rifiutata, per cui l'opponente aveva ricevuto una nota di debito di $ 66.446,36
(ovvero oggi € 54.794,66), pari al costo delle borse difettose.
Il tentativo bonario di definire la vicenda proposto da addebitando a Parte_1 CP_1
e MA CE il solo il costo della produzione ed assumendosi il costo dei materiali e
[...] della spedizione a lei non spettanti, era stato da queste rifiutato, per cui aveva diffidato formalmente le società a provvedere all'immediato risarcimento del danno subito pari ad € 54.794,66, oltre €
2.126,00 a titolo di costi per il rientro della merce fallata ed € 432,00 per l'esecuzione del test di qualità(doc. 14 e doc. 16–fattura), oltre il danno per il ritardo nella restituzione della merce che aveva costretto la a sostenere ulteriori costi per ripetere la produzione del materiale Parte_1 trattenuto da controparte, al fine di rispettare il termine ultimo di consegna del prodotto ai clienti, già più volte prorogato a causa di controparte, per un costo non inferiore ad €1.876,00.
L'opponente, poi, rimarcava la condotta tenuta dalla opposta che, per la restituzione di soli alcuni articoli eseguiva 8 diverse spedizioni (Pelletteria tot. 6 spedizioni: ddt. 30 del 21/1, ddt. CP_1
41 del 28/1,ddt.46 del 3/2, ddt. 56 del 5/2, ddt. 59 del 9/2, ddt.62 del 10/2 per un totale di 20 colli +
1 pianale;
MA CE tot. 2 spedizioni:ddt.12/a del 9/2 e ddt.14/a del 10/2,per un totaledi 2 colli), con costi a carico del destinatario pari a totali € 349,40 (€ 324,00 per le 6 spedizioni di CP_1
+ € 25,40 per le 2 spedizioni di MA CE), in luogo di una, con un unico pancale,
[...] per il costo di € 70,00.
Infine, l'opponente deduceva di aver subito un danno all'immagine per effetto dell'inadempimento di e di MA CE, quantificabile in via equitativa, in una misura non Controparte_1 inferiore ad € 10.000,00. Difatti, a seguito delle contestazioni ricevute, il controllo qualità dei prodotti della era divenuto capillare. Parte_1
Tanto premesso l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Napoli Nord adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge:
-in via preliminare: autorizzare alla chiamata in causa del terzo Parte_1 Controparte_5
P. IVA con sede legale in Carinaro (CE), Strada Consortile SNC, 81032, in
[...] P.IVA_3
3 persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa, fissando udienza di comparizione delle parti ed assegnando termine all'opponente per la notifica della citazione al terzo chiamato;
Nel merito: accertare e dichiarare che l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 4119/2021, emesso in data 18.10.2021dal Tribunale di Napoli Nord, notificato in data 18.10.2021, non è dovuto da e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque Parte_1 illegittimo e in ogni caso revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in prosieguo di giudizio.
In via riconvenzionale:
-a.accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_6 Parte_3 contratto inter partes, per i motivi tutti indicati in narrativa, con riserva di
[...] ulteriormente dedurre e produrre, occorrendo, in prosieguo di giudizio;
-b. condannare, per l'effetto, la Controparte_6 Parte_4
CP a risarcire alla il danno nella somma di Euro 60.365,66, oltre al danno
[...] Pt_5 all'immagine, o nella somma maggiore o minore che l'Adito Giudice riterrà di ragione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
-c.In denegata ipotesi di accertamento dell'obbligo della di corrispondere alcunchè in Parte_1 favore di disporre la parziale compensazione del suddetto importo con Controparte_1 quanto quest'ultima sarà dichiarata tenuta a corrispondere alla ai sensi della lettera–b. Parte_1 delle conclusioni che precede, fino a relativa concorrenza, con obbligo di pagamento del residuo in CP favore di . Pt_5
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A., dovuti come per legge”.
Costituitasi in giudizio la impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il Controparte_1 rigetto e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale denegata la richiesta di chiamata in causa della MA CE, nonché la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6 cpc.
Assunte le prove articolate dalle parti e disattesa la richiesta di C.T.U., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 23.01.2025.
1. Questioni preliminari
Preliminarmente occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio",
4 non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Sul merito
Sui vizi della merce di cui alle fatture azionate e sui ritardi nella consegna
Ai fini della soluzione della questione sottoposta all'esame del Tribunale, occorre osservare che non risulta contestato l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti, consistente in un contratto di fornitura di prodotti, da parte della in favore della Quindi, Controparte_1 Parte_1 provato è il titolo della pretesa, oggetto di controversia è il corretto adempimento della prestazione.
Le risultanze dell'istruzione testimoniale svolta non hanno confermato le contestate inadempienze.
Difatti i testi dell'opponente escussi dinanzi al Tribunale di Firenze in data 31.05.2024, hanno reso
5 le dichiarazioni che seguono.
La teste ha dichiarato: “Quando noi abbiamo controllato le borse, non sul Testimone_1 momento della consegna ma in un momento successivo quando abbiamo preparato le borse per spedirle, esse erano assolutamente perfette e senza alcun danno. Va precisato che il controllo viene fatto all'interno della giornata in cui vengono consegnate a noi”.
Le teste , non più dipendente della dal 28 novembre 2023, ha dichiarato: Testimone_2 Pt_1
“1) Confermo che la merce che è stata inviata alla è quella di cui alle fatture Controparte_1 che mi si mostrano, ed è quella che abbiamo restituito. 2) Il campione di cui alla fattura n. 101 del
2020 è stato restituito alla perché difettoso;
3) Confermo che il prezzo era di Controparte_1
60 euro, formati composto dal prezzo del prodotto più l'aggiunta campionario. 4) Confermo che il difetto da eccessivo uso della colla si è manifestato dopo che il cliente americano lo ha ricevuto, ma noi non avevamo trovato alcun difetto. 5) È vero che il controllo qualità è un passaggio obbligatorio e fondamentale. 6) Non me lo ricordo. 7) Le borse sono state restituite perché difettose. 9) Non è vero. Le balle di microfibra sono state direttamente acquistate da 10) È vero, poiché le balle Pt_1 sono comprate direttamente da . Pt_1
La teste ha dichiarato: “1) Confermo che le borse restituite alla pelletteria Testimone_3 CP_1 sono le stesse che erano difettose;
2) Confermo che le borse di cui alla fattura 101/2020 erano difettose;
3) Confermo che il prezzo del prodotto è di 60 euro, dato dal rigo 24 più la duplicazione dello stesso;
4) A noi la merce risultava a posto, e anche ai controlli esterni che vengono fatti in azienda da ispettori che vengono a controllare;
il cliente statunitense però ha trovato gli eccessi di colla;
Confermo che le borse Charlie non avevano nessun difetto;
5) Confermo che il controllo qualità è un passaggio fondamentale, ma è un controllo di qualità del collo, non della merce contenuta. Il controllo della merce vien fatto subito dopo perché il corriere non può aspettare. Se il collo è difettoso accetto la merce con riserva;
6) Faccio presente che le consegne 109, 115 e 116 del
2020 furono consegnate in ritardo perché mi arrivarono il 30 dicembre e dovevo consegnarle entro fine anno al cliente americano. Non ricordo se c'erano difetti ma qualcosa mi pare che ci fosse. 7) Il prodotto era difettoso e fu riconsegnato alla 9) In realtà eravamo noi di Controparte_1
a comprare le balle di microfibra e poi a farle consegnare alla per Pt_1 Controparte_1 confezionare le borse. 10) Confermo che il costo delle balle era a carico del committente e Pt_1 pagate direttamente al fornitore.
In merito a tale ultimo punto i testi di parte opposta nulla hanno saputo dire sulle balle di microfibra.
Dal materiale probatorio acquisito emerge, dunque, che le contestazioni della sono Parte_1 fondate rispetto alla nota di credito di € 156,00 sulla fattura n.102 del 30.12.2020, alla nota di
6 credito di € 332,00 sulla fattura n. 7 del 29.01.2021 ed alla fattura n. 13 dell'11.02.2021 per €
500,00 relativa alle balle di microfibra. Tutte le altre contestazioni in merito ai resi e i ritardi nelle consegne sono rimaste mere allegazioni sfornite di prova. Difatti, dalla documentazione allegata Part emerge che i resi venivano effettuati per riparazioni (doc. 21 produzione opponente Fatt. borsa frutto oro e argento), così come emerge dalla corrispondenza allegata intervenuta tra le parti, dalla quale si rileva la continua richiesta di modifiche o di errori, fisiologica nel rapporto tra produttore e rivenditore, inoltre, seppure confermato il ritardo nella consegna, alcuna contestazione è stata poi mossa dai clienti della opponente, segno che vi era una certa tolleranza nei tempi di consegna e che alcun danno è derivato alla dal medesimo. Parte_1
Va pure rilevato, in merito ai presunti difetti circa alcune consegne di cui alle fatture azionate, la estrema genericità delle dichiarazioni testimoniali, sul punto va, difatti, richiamato il principio statuito dalla Suprema Corte in tema di riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, per cui “alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore – si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore. Tale conclusione è idonea a soddisfare anche le esigenze di carattere pratico espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda (Cfr.: Cass. Civ. Sez. Unite, 03.05.2019, n. 11748).
I testi escussi nulla hanno precisato rispetto ai vizi del materiale di cui alle fatture, in violazione del citato principio, anche tenuto conto che le persone sentite erano alle dipendenze della opponente e, quindi, a conoscenza dell'attività svolta e in grado di riferire su eventuali difetti.
Le fatture contestate, con le precisazioni effettuate, deve ritenersi che corrispondano a forniture regolarmente eseguite e non contestate, se non a seguito di richiesta di pagamento.
Le prove testimoniali assunte hanno smentito l'esistenza di ritardi su tempi di consegna ritenuti essenziali, vizi o difetti nei prodotti forniti.
Sulla domanda riconvenzionale
L'opponente ha avanzato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni per presunti vizi di conformità di una fornitura di borse, che sostiene di aver ricevuto dalla opposta per la vendita ad un cliente statunitense, il quale le avrebbe restituite per la presenza di vizi.
Tale domanda riconvenzionale è manifestamente infondata.
In via preliminare deve rilevarsi che non risultano in atti le fatture emesse dalla opposta per la
7 vendita della partita di borse vendute al cliente statunitense e da questi contestate.
La stessa opponente ha richiesto di chiamare in giudizio la società MA CE S.r.l., a suo dire corresponsabile della produzione delle borse contestate. Richiesta disattesa non risultando dai documenti prodotti il coinvolgimento della detta società, né l'istruzione probatoria svolta ha chiarito il dedotto rapporto che è rimasto completamente in ombra;
la produzione delle fatture di acquisto avrebbe sciolto ogni dubbio al riguardo, ma non sono state allegate. L'opponente non ha ad oggi allegato di aver proposto una qualche azione risarcitoria nei confronti della MA CE S.r.l.
La Angie S.r.l. ha prodotto qualche lettera di contestazione inviata ad entrambe le società, pertanto,
è impossibile risalire al coinvolgimento della opposta nella questione, alla misura del medesimo, così come alla valutazione dei dedotti vizi della merce, non essendo più la stessa nel possesso della opponente.
La proposta domanda riconvenzionale, pertanto, risultata destituita di fondamento, va disattesa.
Ogni questione assorbita.
In merito al quantum, va ancora osservato che l'opponente ha provato l'emissione di due note di credito dell'opposta di € 156,00 e di € 332,00 (produzione opponente) nonché l'acquisto di microfibra a proprie spese, pertanto la fattura n. 13 dell'11.02.2021 di € 500,00 dell'opposta per acquisto di balle di microfibra non risulta giustificata, quindi deve essere sottratto dall'importo ingiunto la somma del loro ammontare pari ad € 988,00, pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e la va condannata al pagamento di € Parte_1
7.177,00 oltre interessi moratori ex D.lgs.n.231/92 dal 18.10.2021 al soddisfo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo come da parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il D.I. n. 4119/2021, emesso in data
18.10.2021 dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento con R.g. n. 8324/2021;
2) Condanna la società opponente al pagamento in favore della società opposta Parte_1
di € 7.177,00 oltre interessi moratori ex D.lgs.n.231/92 dal 18.10.2021 Controparte_1
8 al soddisfo;
3) Condanna la società opponente al rimborso, in favore della società opposta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in €. 7.052,00 oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 14/08/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12734 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto “vendita di cose mobili” vertente tra
(P.IVA ), con sede in Prato alla via Rimini n.7, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, Sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Borgioli, (C.F. Parte_2
, del Foro di Firenze, con la quale in Firenze al Viale Matteotti n. 25 C.F._1 elettivamente domicilia come da procura in atti
- opponente e
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, Sig. con sede in Giugliano in Campania (Na) in Controparte_2
Viale Turati – Parco Fiorito, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, anche disgiuntamente, dall'Avv. Luciano Pennacchio, (C.F. , e dall'Avv. Gianluca Pennacchio, C.F._2
(C.F. ) con i quali elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (Na) CodiceFiscale_3 in Piazza Gramsci n. 6
- opposta
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la ha proposto opposizione avverso il D.I. n. Parte_1
4119/2021, emesso in data 18.10.2021 dall'intestato Tribunale nell'ambito del procedimento con
R.g. n. 8324/2021 con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 8.165,00, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo e le spese di procedura liquidate in € 400,00 per compenso ed in € 145,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.
A sostegno dell'opposizione la deduceva l'esistenza nelle fatture azionate di Parte_1 duplicazione di voci, nonché la emissione di note di credito per € 156,00 sulla fattura n. 102 del
30.11.2020 e di € 332,00 sulla fattura n. 7 del 29.01.2021, spiegava, poi, domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni per due diversi inadempimenti.
Il primo relativo alle fatture n. 92 e 126 del 2020 emesse da con le quali Controparte_1 erano stati addebitati alla opponente costi per materiale, fornito tardivamente, eccessivamente onerosi ovvero non dovuti:
-per la serie fustelle art. 17532 venivano addebitati costi per € 534,00 (€ 77 su fatt. 126 e € 457 su fatt. 92) a fronte di un costo di circa € 100,00/130,00.La fustella risultava addebitata due volte. Il costo delle fustelle, deduceva l'opponente, è dato dal numero di pezzi che compongono la borsa.
L'articolo n.17532, cui si riferisce la fustella, è un modello semplice, formato da 5 pezzi, per cui il costo di € 457 era sproporzionato (doc. 5, 6, 9);
-per la serie fustelle art. 17543 venivano addebitati costi per € 675,00 (€ 291 + € 262 sulla fatt. 126 ed € 122 sulla fatt. 92) a fronte di un costo usuale di circa € 150 (doc. 5, 6, 9);
-per la serie fustelle art. 17549 venivano addebitati costi per € 186,00, a fronte di un costo pari ad €
50,00/60,00(doc 5, 6, 9);
-per la serie fustelle art. 17592 venivano addebiti € 190,00 a fronte di un costo pari ad €
100,00/120,00(doc. 5, 6, 9).
Per le fustelle 17549 e 17592, l'opponente eccepiva che tali serie erano state realizzate da CP_1 senza richiesta essendo stati fatti solo 2 campioni, considerato che le fustelle venivano
[...] fatte solo se in produzione e mai in fase di campionatura perché il cliente poteva richiedere modifiche (doc. 5, 6, 9).
A fronte delle contestazioni mosse, proseguiva l'opponente, la aveva emesso Controparte_1 una nota di debito in relazione alla fattura n. 92 di € 280,00, invece di € 845,00.
L'opponente deduceva, pertanto, di aver provveduto al pagamento delle dette fatture, con riserva di ripetere quanto versato in più, per evitare la rottura dei rapporti e la mancata restituzione del materiale, chiedeva pertanto la ripetizione di € 845,00 con la proposta opposizione.
La seconda contestazione, affermava la era relativa ad una fornitura di borse in Parte_1 esecuzione di un ordine ricevuto da un cliente statunitense, per il cui espletamento si era avvalsa Contr della collaborazione con le società CE e Pelletteria Modigliani.
Rispetto a tale ordine relativo alla fornitura di borse modello #17444 e #17475 di pelle , la CP_4 cui produzione era stata commissionata da alle dette società nell'anno 2020 in numero Parte_1 di 3561 pezzi e ricevute in consegna nei mesi di maggio/ giugno/ luglio/agosto/settembre 2020, il cliente finale aveva contestato la difettosa applicazione di colla usata per incollare la zip alla borsa prima della fase di cucitura: la colla era fuoriuscita ed aveva macchiato in maniera evidente il
2 tessuto della zip, così che il cliente statunitense aveva provveduto alla restituzione delle borse contestate sulle quali erano stati eseguiti test, per il costo di € 432,00 per verificare la ragione del vizio, ponendo le borse a temperature elevate assieme allo stesso modello di borsa prodotto dalla opposta per negli anni precedenti. Parte_1
L'opponente deduceva di aver tempestivamente segnalato il vizio della merce alle produttrici,
e alla MA CE, proponendo al cliente la sostituzione delle borse, scelta Controparte_1 purtroppo da questi rifiutata, per cui l'opponente aveva ricevuto una nota di debito di $ 66.446,36
(ovvero oggi € 54.794,66), pari al costo delle borse difettose.
Il tentativo bonario di definire la vicenda proposto da addebitando a Parte_1 CP_1
e MA CE il solo il costo della produzione ed assumendosi il costo dei materiali e
[...] della spedizione a lei non spettanti, era stato da queste rifiutato, per cui aveva diffidato formalmente le società a provvedere all'immediato risarcimento del danno subito pari ad € 54.794,66, oltre €
2.126,00 a titolo di costi per il rientro della merce fallata ed € 432,00 per l'esecuzione del test di qualità(doc. 14 e doc. 16–fattura), oltre il danno per il ritardo nella restituzione della merce che aveva costretto la a sostenere ulteriori costi per ripetere la produzione del materiale Parte_1 trattenuto da controparte, al fine di rispettare il termine ultimo di consegna del prodotto ai clienti, già più volte prorogato a causa di controparte, per un costo non inferiore ad €1.876,00.
L'opponente, poi, rimarcava la condotta tenuta dalla opposta che, per la restituzione di soli alcuni articoli eseguiva 8 diverse spedizioni (Pelletteria tot. 6 spedizioni: ddt. 30 del 21/1, ddt. CP_1
41 del 28/1,ddt.46 del 3/2, ddt. 56 del 5/2, ddt. 59 del 9/2, ddt.62 del 10/2 per un totale di 20 colli +
1 pianale;
MA CE tot. 2 spedizioni:ddt.12/a del 9/2 e ddt.14/a del 10/2,per un totaledi 2 colli), con costi a carico del destinatario pari a totali € 349,40 (€ 324,00 per le 6 spedizioni di CP_1
+ € 25,40 per le 2 spedizioni di MA CE), in luogo di una, con un unico pancale,
[...] per il costo di € 70,00.
Infine, l'opponente deduceva di aver subito un danno all'immagine per effetto dell'inadempimento di e di MA CE, quantificabile in via equitativa, in una misura non Controparte_1 inferiore ad € 10.000,00. Difatti, a seguito delle contestazioni ricevute, il controllo qualità dei prodotti della era divenuto capillare. Parte_1
Tanto premesso l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Napoli Nord adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge:
-in via preliminare: autorizzare alla chiamata in causa del terzo Parte_1 Controparte_5
P. IVA con sede legale in Carinaro (CE), Strada Consortile SNC, 81032, in
[...] P.IVA_3
3 persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa, fissando udienza di comparizione delle parti ed assegnando termine all'opponente per la notifica della citazione al terzo chiamato;
Nel merito: accertare e dichiarare che l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 4119/2021, emesso in data 18.10.2021dal Tribunale di Napoli Nord, notificato in data 18.10.2021, non è dovuto da e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque Parte_1 illegittimo e in ogni caso revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa e per quelli ulteriori che ci si riserva di dedurre in prosieguo di giudizio.
In via riconvenzionale:
-a.accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_6 Parte_3 contratto inter partes, per i motivi tutti indicati in narrativa, con riserva di
[...] ulteriormente dedurre e produrre, occorrendo, in prosieguo di giudizio;
-b. condannare, per l'effetto, la Controparte_6 Parte_4
CP a risarcire alla il danno nella somma di Euro 60.365,66, oltre al danno
[...] Pt_5 all'immagine, o nella somma maggiore o minore che l'Adito Giudice riterrà di ragione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
-c.In denegata ipotesi di accertamento dell'obbligo della di corrispondere alcunchè in Parte_1 favore di disporre la parziale compensazione del suddetto importo con Controparte_1 quanto quest'ultima sarà dichiarata tenuta a corrispondere alla ai sensi della lettera–b. Parte_1 delle conclusioni che precede, fino a relativa concorrenza, con obbligo di pagamento del residuo in CP favore di . Pt_5
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A., dovuti come per legge”.
Costituitasi in giudizio la impugnava l'avverso dedotto, chiedendone il Controparte_1 rigetto e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale denegata la richiesta di chiamata in causa della MA CE, nonché la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini ex art. 183, co. 6 cpc.
Assunte le prove articolate dalle parti e disattesa la richiesta di C.T.U., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 23.01.2025.
1. Questioni preliminari
Preliminarmente occorre osservare che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio",
4 non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (Cfr.: Cass., S.U., sent. 927/2022, come già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448).
L'opposizione introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il
Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (Cfr. Cass.
Civ., Sez. 2, Ord. 40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
13240/2019;).
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare e provare i fatti estintivi/modificativi/impeditivi del credito
(Cfr. Cass. Civ., Sez. 2, 6091/2020; Cass. Civ., Sez. 1, Ord. 14640/2018;).
In merito ai documenti prodotti nella fase monitoria, è necessario ricordare che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova comporta che “le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva” e che ciò valga anche per i documenti che, una volta prodotti e acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del Giudice (Cfr.: Cass Civ,
21626/2019; Cass. Civ. S.U. 14474/2015).
Nel caso di specie, i documenti ritualmente prodotti in fase monitoria a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in forma telematica, si considerano acquisiti al processo.
Sempre ai fini dell'onere della prova, va, altresì, ricordato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Cfr.: Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23.03.2022; Cass. Civ. Sez. 6 n. 14594 del 21.08.2012).
Sul merito
Sui vizi della merce di cui alle fatture azionate e sui ritardi nella consegna
Ai fini della soluzione della questione sottoposta all'esame del Tribunale, occorre osservare che non risulta contestato l'esistenza del rapporto negoziale tra le parti, consistente in un contratto di fornitura di prodotti, da parte della in favore della Quindi, Controparte_1 Parte_1 provato è il titolo della pretesa, oggetto di controversia è il corretto adempimento della prestazione.
Le risultanze dell'istruzione testimoniale svolta non hanno confermato le contestate inadempienze.
Difatti i testi dell'opponente escussi dinanzi al Tribunale di Firenze in data 31.05.2024, hanno reso
5 le dichiarazioni che seguono.
La teste ha dichiarato: “Quando noi abbiamo controllato le borse, non sul Testimone_1 momento della consegna ma in un momento successivo quando abbiamo preparato le borse per spedirle, esse erano assolutamente perfette e senza alcun danno. Va precisato che il controllo viene fatto all'interno della giornata in cui vengono consegnate a noi”.
Le teste , non più dipendente della dal 28 novembre 2023, ha dichiarato: Testimone_2 Pt_1
“1) Confermo che la merce che è stata inviata alla è quella di cui alle fatture Controparte_1 che mi si mostrano, ed è quella che abbiamo restituito. 2) Il campione di cui alla fattura n. 101 del
2020 è stato restituito alla perché difettoso;
3) Confermo che il prezzo era di Controparte_1
60 euro, formati composto dal prezzo del prodotto più l'aggiunta campionario. 4) Confermo che il difetto da eccessivo uso della colla si è manifestato dopo che il cliente americano lo ha ricevuto, ma noi non avevamo trovato alcun difetto. 5) È vero che il controllo qualità è un passaggio obbligatorio e fondamentale. 6) Non me lo ricordo. 7) Le borse sono state restituite perché difettose. 9) Non è vero. Le balle di microfibra sono state direttamente acquistate da 10) È vero, poiché le balle Pt_1 sono comprate direttamente da . Pt_1
La teste ha dichiarato: “1) Confermo che le borse restituite alla pelletteria Testimone_3 CP_1 sono le stesse che erano difettose;
2) Confermo che le borse di cui alla fattura 101/2020 erano difettose;
3) Confermo che il prezzo del prodotto è di 60 euro, dato dal rigo 24 più la duplicazione dello stesso;
4) A noi la merce risultava a posto, e anche ai controlli esterni che vengono fatti in azienda da ispettori che vengono a controllare;
il cliente statunitense però ha trovato gli eccessi di colla;
Confermo che le borse Charlie non avevano nessun difetto;
5) Confermo che il controllo qualità è un passaggio fondamentale, ma è un controllo di qualità del collo, non della merce contenuta. Il controllo della merce vien fatto subito dopo perché il corriere non può aspettare. Se il collo è difettoso accetto la merce con riserva;
6) Faccio presente che le consegne 109, 115 e 116 del
2020 furono consegnate in ritardo perché mi arrivarono il 30 dicembre e dovevo consegnarle entro fine anno al cliente americano. Non ricordo se c'erano difetti ma qualcosa mi pare che ci fosse. 7) Il prodotto era difettoso e fu riconsegnato alla 9) In realtà eravamo noi di Controparte_1
a comprare le balle di microfibra e poi a farle consegnare alla per Pt_1 Controparte_1 confezionare le borse. 10) Confermo che il costo delle balle era a carico del committente e Pt_1 pagate direttamente al fornitore.
In merito a tale ultimo punto i testi di parte opposta nulla hanno saputo dire sulle balle di microfibra.
Dal materiale probatorio acquisito emerge, dunque, che le contestazioni della sono Parte_1 fondate rispetto alla nota di credito di € 156,00 sulla fattura n.102 del 30.12.2020, alla nota di
6 credito di € 332,00 sulla fattura n. 7 del 29.01.2021 ed alla fattura n. 13 dell'11.02.2021 per €
500,00 relativa alle balle di microfibra. Tutte le altre contestazioni in merito ai resi e i ritardi nelle consegne sono rimaste mere allegazioni sfornite di prova. Difatti, dalla documentazione allegata Part emerge che i resi venivano effettuati per riparazioni (doc. 21 produzione opponente Fatt. borsa frutto oro e argento), così come emerge dalla corrispondenza allegata intervenuta tra le parti, dalla quale si rileva la continua richiesta di modifiche o di errori, fisiologica nel rapporto tra produttore e rivenditore, inoltre, seppure confermato il ritardo nella consegna, alcuna contestazione è stata poi mossa dai clienti della opponente, segno che vi era una certa tolleranza nei tempi di consegna e che alcun danno è derivato alla dal medesimo. Parte_1
Va pure rilevato, in merito ai presunti difetti circa alcune consegne di cui alle fatture azionate, la estrema genericità delle dichiarazioni testimoniali, sul punto va, difatti, richiamato il principio statuito dalla Suprema Corte in tema di riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, per cui “alla stregua del principio, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
il diritto alla risoluzione o alla modificazione (quanto al prezzo) del contratto di compravendita, che vuol far valere il compratore che esperisca le azioni di cui all'art. 1492 c.c. per essere garantito dal venditore per i vizi della cosa venduta – vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato traslativo, anche in assenza di colpa del venditore – si fonda sul fatto della esistenza dei vizi;
la prova di tale esistenza grava, pertanto, sul compratore. Tale conclusione è idonea a soddisfare anche le esigenze di carattere pratico espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda (Cfr.: Cass. Civ. Sez. Unite, 03.05.2019, n. 11748).
I testi escussi nulla hanno precisato rispetto ai vizi del materiale di cui alle fatture, in violazione del citato principio, anche tenuto conto che le persone sentite erano alle dipendenze della opponente e, quindi, a conoscenza dell'attività svolta e in grado di riferire su eventuali difetti.
Le fatture contestate, con le precisazioni effettuate, deve ritenersi che corrispondano a forniture regolarmente eseguite e non contestate, se non a seguito di richiesta di pagamento.
Le prove testimoniali assunte hanno smentito l'esistenza di ritardi su tempi di consegna ritenuti essenziali, vizi o difetti nei prodotti forniti.
Sulla domanda riconvenzionale
L'opponente ha avanzato domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni per presunti vizi di conformità di una fornitura di borse, che sostiene di aver ricevuto dalla opposta per la vendita ad un cliente statunitense, il quale le avrebbe restituite per la presenza di vizi.
Tale domanda riconvenzionale è manifestamente infondata.
In via preliminare deve rilevarsi che non risultano in atti le fatture emesse dalla opposta per la
7 vendita della partita di borse vendute al cliente statunitense e da questi contestate.
La stessa opponente ha richiesto di chiamare in giudizio la società MA CE S.r.l., a suo dire corresponsabile della produzione delle borse contestate. Richiesta disattesa non risultando dai documenti prodotti il coinvolgimento della detta società, né l'istruzione probatoria svolta ha chiarito il dedotto rapporto che è rimasto completamente in ombra;
la produzione delle fatture di acquisto avrebbe sciolto ogni dubbio al riguardo, ma non sono state allegate. L'opponente non ha ad oggi allegato di aver proposto una qualche azione risarcitoria nei confronti della MA CE S.r.l.
La Angie S.r.l. ha prodotto qualche lettera di contestazione inviata ad entrambe le società, pertanto,
è impossibile risalire al coinvolgimento della opposta nella questione, alla misura del medesimo, così come alla valutazione dei dedotti vizi della merce, non essendo più la stessa nel possesso della opponente.
La proposta domanda riconvenzionale, pertanto, risultata destituita di fondamento, va disattesa.
Ogni questione assorbita.
In merito al quantum, va ancora osservato che l'opponente ha provato l'emissione di due note di credito dell'opposta di € 156,00 e di € 332,00 (produzione opponente) nonché l'acquisto di microfibra a proprie spese, pertanto la fattura n. 13 dell'11.02.2021 di € 500,00 dell'opposta per acquisto di balle di microfibra non risulta giustificata, quindi deve essere sottratto dall'importo ingiunto la somma del loro ammontare pari ad € 988,00, pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e la va condannata al pagamento di € Parte_1
7.177,00 oltre interessi moratori ex D.lgs.n.231/92 dal 18.10.2021 al soddisfo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate in dispositivo come da parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia, delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e revoca il D.I. n. 4119/2021, emesso in data
18.10.2021 dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento con R.g. n. 8324/2021;
2) Condanna la società opponente al pagamento in favore della società opposta Parte_1
di € 7.177,00 oltre interessi moratori ex D.lgs.n.231/92 dal 18.10.2021 Controparte_1
8 al soddisfo;
3) Condanna la società opponente al rimborso, in favore della società opposta Parte_1
delle spese di lite, che liquida in €. 7.052,00 oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 14/08/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
9