Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 51 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2025 rimessa in decisione all'udienza del 9.4.2025 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. INCORVAIA GIO LUCAS ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Via Barrili 11/4
17043 CARCARE ITALIA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. SCALMANA LOREDANA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in VIA GRAMSCI N.
6/6 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 9.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto ricorso per la modifica del decreto n. 174 del 18.1.2020 con cui il Tribunale di Parte_1
Savona ha regolamentato l'affido, la collocazione, le visite ed il mantenimento del minore , nato in [...]
data 17.12.2017 dalla relazione more uxorio con . CP_1
Più precisamente, il ricorrente ha chiesto una modifica del predetto decreto in punto visite ed in punto mantenimento, sul presupposto che, successivamente alla sua emissione:
l'attività di elettricista dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Durante la settimana può anche capitare che presti lavoro in trasferta. Il minore , invece, vive con la madre ed il di lei nuovo compagno a Vezzi R_
Portio. Sicché il ricorrente, terminato il lavoro alle 17 a Savona, dovrebbe raggiungere il figlio a Vezzi Portio impiegando, in condizioni normali di traffico, almeno venticinque minuti di viaggio. Poi dovrebbe condurre il minore presso di sé a Savona impiegando, in normali condizioni di traffico, almeno altri venticinque minuti. A questo punto, mettendo in preventivo altri venticinque minuti per ricondurre il bambino presso la madre, potrebbe trascorrere col figlio, a tutto voler concedere, non più di un'ora e mezza;
- il dal 29.1.2024 percepisce 1.500,00/1.600,00 euro mensili a titolo di retribuzione per l'attività Pt_1
lavorativa svolta. Percepisce poi dall'8.11.2024 anche un reddito di 550,00 euro mensili dalla locazione di un capannone di cui è comproprietario dal 2011 insieme al fratello, per il quale è gravato da un mutuo con rata pro quota pari a 691,49 euro al mese;
- egli da gennaio 2025 è gravato da oneri alloggiativi nella misura di 200,00 euro, vivendo con la nuova compagna in un immobile in locazione al canone complessivo di 400,00 euro mensili;
- la Sig.ra ha manifestato tendenze escludenti, ostacolando i rapporti fra padre e figlio ed escludendo CP_1
l'ex compagno dall'assunzione delle principali decisioni che riguardano la vita del minore.
Parte attrice ha, dunque, chiesto:
“NEL MERITO
-confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della Persona_2
responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento presso l'abitazione materna sita in Vezzi Portio (SV);
-disporre che il padre, salvo diverso e migliore accordo con la madre, terrà con sé a weekend alternati, R_
dal sabato mattina alle ore 9,00, fino alla domenica sera, alle ore 20,00, oltre a un giorno ogni settimana, individuato, salvo accordi differenti tra i genitori, nella giornata del venerdì, dall'uscita da scuola di R_
(ovvero dalle ore 14,00 in caso di sospensione/interruzione scolastica) fino al sabato mattina;
-disporre che sia accompagnato presso la residenza dell'altro genitore dal genitore o da persona di R_
fiducia che lo ha con sé;
-prevedere che, se il minore sarà malato nel fine settimana di competenza paterno, potrà trascorrere R_
il fine settimana successivo con il padre;
-disporre che, quando sarà con un genitore, l'altro genitore potrà effettuare una telefonata serale dalle R_
ore 19,00 alle ore 20,30 sia a mezzo telefonata sia a mezzo videochiamata;
-calendario estivo: disporre che trascorra con ciascun genitore almeno tre settimane, anche non R_
consecutive, durante il periodo estivo, con l'impegno dei genitori a comunicarsi reciprocamente, entro il mese di maggio, i rispettivi periodi di vacanza con . In caso di mancato accordo tra i genitori sui giorni R_
di vacanza estiva, trascorrerà la prima settimana di luglio e i primi 15 giorni di agosto con un genitore R_
e la seconda settimana di luglio e gli ultimi 15 giorni con l'altro genitore. Nell'anno 2025 trascorrerà R_
la prima settimana di luglio e i primi 15 giorni di agosto con il padre;
-vacanze natalizie e pasquali: disporre che durante le vacanze natalizie starà, alternativamente, dal R_
23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con accompagnamento da parte del genitore che ha con sé il minore all'altro genitore. Nell'anno 2025 R_
trascorrerà i giorni dal 30 dicembre al 6 gennaio con il padre;
-prevedere che durante le vacanze pasquali starà i primi tre giorni di sospensione scolastica, con un R_
genitore, e i successivi tre giorni con l'altro, e così di anno in anno nel rispetto del principio dell'alternanza.
Nell'anno 2025 trascorrerà i primi tre giorni di sospensione scolastico con la madre;
R_
-disporre che il sig. corrisponda a favore della sig.ra , a titolo di contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento ordinario del figlio , l'importo mensile di euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno R_
10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste e indicate dal verbale della riunione della Sezione Famiglia del Tribunale di Savona del 15.01.2024;
-con vittoria di spese di lite e onorari come per legge”.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso avversario per difetto di CP_1
sopravvenienze idonee a giustificare la revisione richiesta del decreto del 18.1.2020. Ha dedotto che il ricorrente non ha mai coltivato il rapporto con il figlio, delegando i compiti di cura ed accudimento alla di lui madre. Ha sostenuto che la richiesta modifica economica appare da ricollegare alla nuova convivenza intrapresa dal , atteso che in punto visite l'uomo non chiede alcun ampliamento, essendo già previsto Pt_1
che il padre potesse trascorrere col figlio, oltre ai fine settimana alternati, anche un giorno infrasetimanale.
Si è opposta al fatto che il giorno infrasettimanale in cui il padre può vedere e tenere con sé il bambino sia identificato nel venerdì, sul rilievo che “il venerdì sarebbe un ostacolo per eventuali fine settimana da trascorrere con la mamma nei weekend di sua competenza, anche eventualmente fuori Savona, a danno soprattutto del minore”. Ha precisato che: “il martedì ed il giovedì il bambino ha il corso di tennis e quindi se il giorno di visita dovesse ricadere su quei pomeriggi, il papà dovrà accompagnarlo alla pratica dello sport. Diversamente il Signor potrà scegliere il mercoledì dall'uscita di scuola e fino alla sera quando Pt_1
per cena riaccompagnerà il bambino a casa dalla mamma e/o al mattino successivo riaccompagnandolo direttamente a scuola”. La resistente ha, quindi, così concluso:
“1) in via principale
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti e per quelli meglio visti e ritenuti, la inammissibilità
e/o la infondatezza del ricorso per modifica delle condizioni di affidamento del figlio naturale e, conseguentemente, rigettarlo in toto;
2) ancora in via principale ed anche eventualmente riconvenzionale a parziale modifica del decreto di accoglimento nr. cron. 174/2020 del 18 gennaio 2020 (R.G. 2673/2019):
1 confermare l'affido condiviso del figlio minore , nato a Genova il [...], ad [...]
entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
2 per quanto riguarda il calendario di visite disporre che:
- il papà potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica R_
sera alle ore 20.00, nonché un pomeriggio alla settimana (il mercoledì) dall'uscita di scuola e fino alla sera alle 20.00 e/o al mattino successivo riaccompagnandolo direttamente a scuola;
- il periodo di stop didattico delle vacanze natalizie verrà suddiviso in due periodi il primo dal 23 dicembre al
31 dicembre mattina ed il secondo dal 31 dicembre mattina al 06 gennaio, che i genitori trascorreranno con ad anni alterni. Il genitore che trascorrerà il primo periodo con , passerà con lui il giorno del R_ R_
24 mentre trascorrerà la giornata del 25 dicembre dalla mattina e fino alla sera con l'altro genitore, per poi tornare dal primo in modo da poter festeggiare il Natale con entrambe le famiglie;
- il periodo di stop didattico delle vacanze pasquali verrà diviso in due periodi di tre giorni ciascuno (i primi tre giorni ed i secondi tre giorni) che i genitori trascorreranno con ad anni alterni;
R_
- durante le vacanze estive i genitori trascorreranno ciascuno un periodo di due settimane, anche non consecutive, con;
R_
- la terza settimana di vacanza verrà trascorsa nel periodo invernale, eventualmente, anche fuori Savona;
3 disporre a carico del padre, il versamento del contributo al mantenimento ordinario del figlio minore
, a favore della signora , quantificandolo nella somma non inferiore ad €.450,00 mensili, R_ CP_1
da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile come da Protocollo Tribunale di
Savona del 15 gennaio 2024;
4. rigettare, comunque ed in ogni caso, le domande avversarie in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutti i motivi indicati in atti e per quelli meglio visti e ritenuti;
in ogni caso
Con vittoria delle spese di lite ed onorari come per legge”.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le ulteriori memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente finchè all'udienza del 9.4.2025, fallito ogni sforzo conciliativo, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, il Collegio rileva la palese infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio sollevata dalla convenuta.
Come noto, i giudizi aventi ad oggetto la modifica delle condizioni di affido, collocazione, visita e mantenimento sono ammissibili se la richiesta di revisione sia supportata dall'allegazione di sopravvenienze idonee, intendendosi per sopravvenienze idonee fatti nuovi sopravvenuti rispetto all'epoca in cui le condizioni vigenti sono state adottate.
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiarito che l'affido, la collocazione, le visite ed il mantenimento del figlio sono stati disciplinati con decreto di questo Tribunale del 18.1.2020. R_
Il ricorrente ha altresì dedotto che rispetto a tale decreto costituiscono fatti sopravvenuti:
- il cambio di lavoro. Da settembre 2020 il ha cessato il lavoro autonomo avente ad oggetto la Pt_1
gestione di un bar e ha iniziato a prestare lavoro dipendente in diversi settori, da ultimo, a decorrere
CP_ dal 29.1.2024 alle dipendenze di con le mansioni di elettricista. Infatti, la minore autonomia d'orario conseguente alla sua occupazione come dipendente avrebbe avuto l'effetto di impedirgli di fruire del pomeriggio infrasettimanale di frequentazione con il figlio;
- le condotte escludenti della convenuta;
- l'accresciuta età del figlio che all'epoca del decreto del 18.1.2020 aveva circa 3 anni e che oggi, invece, ne ha poco più di sette.
Le prospettazioni attoree appaiono condivisibili.
La convenuta, dal canto suo, ha fondato la propria eccezione di inammissibilità, sulla quale ha insistito anche nella seconda memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., su una serie di argomenti manifestamente pretestuosi e privi di alcun pregio:
- la resistente, ad esempio, ha affermato: “vale la pena di evidenziare come il lavoro subordinato per il Signor non rappresenti un elemento nuovo e sopraggiunto, neppure lo è quello svolto presso Pt_1
CP_ la visto che è già da oltre un anno che lavora in tale ditta. Il presente ricorso è stato notificato dopo quattro anni e mezzo dalla chiusura del bar e circa dopo tre anni dalla attività di lavoro subordinato”. L'affermazione è però erronea perché il cambio di lavoro da parte del attuatasi Pt_1
a far data dal settembre 2020 rappresenta senz'altro una sopravvenienza rispetto alla situazione sottesa al decreto del 18 gennaio 2020 che vedeva il prestare attività lavorativa come Pt_1
lavoratore autonomo, a nulla rilevando che ad oggi il ricorrente sia occupato come dipendente da circa 4 anni;
- ancora la resistente ha affermato: “nel caso che ci occupa, non si può parlare di ampliamento ma, semmai, di individuazione del giorno di visita”. Anche tale affermazione non coglie nel segno, perché il ricorrente non si è limitato a chiedere di poter vedere e tenere con sé il figlio il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle 20, ma ha chiesto di poter vedere e tenere con sé il figlio il venerdì dall'uscita da scuola con pernotto fino al sabato mattina.
Sotto questo profilo, appare palesemente strumentale l'affermazione della convenuta per cui “in punto «ampliamento visite» …non rappresenta un elemento di novità, tanto meno sopravvenuto, posto che la previsione del pomeriggio infrasettimanale (addirittura del pomeriggio del venerdì) era stata già concordata quantomeno a far data dal 6 settembre 2024 – come anche precedentemente – laddove si prevedeva che sarebbe stato con il papà fino alle ore 21”. Il che è smentito per R_
tabulas:
*dal testo del decreto del 18.1.2020 ove è previsto che il padre possa stare con il figlio un pomeriggio a settimana dall'uscita dall'asilo/dalla scuola fino alle ore 20, ma non è previsto il pernotto che in questa sede viene richiesto;
*dal testo della missiva inoltrata dalla difesa della alla difesa del in data 6.9.2024 ove CP_1 Pt_1
pare emergere un'apertura rispetto all'individuazione nel venerdì del pomeriggio infrasettimanale di visita del padre col figlio, ma senza pernotto, ragione per cui a seguito di tale comunicazione non interveniva fra le parti alcun accordo ed anzi si rendeva necessario per il ricorrente promuovere il presente giudizio;
- la resistente ha negato che la posizione economica del ricorrente abbia subito un peggioramento, ma il ha sì descritto la propria posizione economica e quella della ex compagna, ma ha chiesto Pt_1
una riduzione del contributo di mantenimento dovuto per il figlio “in considerazione dell'ampliamento del tempo di frequentazione con il minore (un giorno a settimana con il pernotto)”.
Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.
Le parti hanno offerto prospettazioni opposte in ordine alla frequentazione del padre con il figlio.
Il Collegio ritiene necessario muovere da alcuni dati oggettivi pacificamente ammessi e riconosciuti da entrambe le parti.
E' pacifico che il minore abbia fino ad oggi frequentato il padre, sia pure con tempi parzialmente più ristretti rispetto a quanto previsto dal decreto di questo Tribunale del 18.1.2020.
Ed invero il padre nei fine settimana di competenza ha sempre tenuto con sé il figlio minore. La resistente ha lamentato che in realtà, anche nei fine settimana, il minore è sempre stato con la nonna, ma il , all'udienza del 9.4.2025, ha puntualizzato che fino a circa sei mesi prima viveva Pt_1
con la madre, sicché il bambino trascorreva il suo tempo con lui, oltre che con la nonna.
L'uomo ha inoltre spiegato di aver rinunciato alla frequentazione col figlio nel pomeriggio infrasettimanale previsto, in quanto i propri orari di lavoro sono incompatibili: “vedo mio figlio solo a fine settimana alternati, perché nel giorno infrasettimanale originariamente previsto (martedì) lavoro e la mia ex compagna non ha accettato che io possa vedere di venerdì con il pernotto. R_
Avevamo previsto il martedì perché all'epoca io lavoravo in un bar e riuscivo a dedicare il pomeriggio al bambino. Ora è più difficile…”.
La resistente, di contro, ha insistentemente dedotto un marcato disinteresse dimostrato in passato dal padre nei confronti del figlio e a supporto delle proprie allegazioni ha dedotto che il padre non avrebbe rispettato i tempi di frequentazione previsti nel decreto del 18.1.2020 e comunque non avrebbe partecipato in alcun modo alla vita del figlio. La convenuta ha versato in atti le dichiarazioni del pediatra e delle insegnanti che di fatto individuano nella madre l'unico genitore di riferimento e foto tratte da Facebook che ritraggono il in compagnia della nuova compagna. Pt_1
Sennonché – osserva il Collegio – il presente giudizio è stato promosso proprio dal che ha Pt_1
invocato con forza un ampliamento del regime di frequentazione col figlio minore, con ciò dimostrando un sincero affetto ed un interesse concreto per il bambino, quantomeno allo stato attuale.
L'eventuale disinteresse manifestato in passato dal padre non può certo valere a recidere qualunque rapporto col figlio minore, tenuto conto che oggi frequenta volentieri il padre (la resistente R_
stessa lo ammette e, comunque, nessuna delle parti ha dedotto che il minore rifiuta di vedere il genitore).
Inoltre, anche nei casi in cui un genitore dimostra scarso interesse per il figlio, la prospettiva non può essere quella di un suo istantaneo e definitivo allontanamento dal minore, perché questo – cosa che la sembra trascurare – comporterebbe un pregiudizio per il minore stesso. CP_1
La prospettiva, anche in tali casi, deve essere quella di intervenire per recuperare le di lui competenze genitoriali e per ripristinare un normale rapporto col figlio.
Oggi il , a prescindere dall'eventuale disinteresse manifestato in precedenza, esprime la Pt_1
volontà di partecipare alla vita del figlio e di condividere con lui tempi maggiori, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative. Egli esprime un interesse per il figlio minore che è senz''altro positivo. Il minore vede e frequenta volentieri il padre, così come ammesso dalla stessa resistente in occasione dell'udienza del 9.4.2025.
Non vi è motivo, dunque, di tenere il ai margini della vita del minore né di limitare i tempi di Pt_1
frequentazione padre-figlio.
La prospettiva in cui si muove la resistente appare, però, molto lontana da quella appena tracciata.
Il ricorrente ha versato in atti conversazioni whatsapp dalle quali emerge che la ex compagna è tutt'altro che collaborativa rispetto alle sue richieste di poter partecipare alla vita del figlio.
La donna appare ostile rispetto all'inserimento del nel gruppo classe, rinfacciando all'ex Pt_1
compagno che il disinteresse che avrebbe manifestato per tanto tempo non può in alcun modo essere superato.
Pare comportarsi come se il padre non esistesse ed anzi fosse da tenere ai margini.
Con riguardo alla pagella, la risponde al su whatsapp: “ non l'ha ancora vista e la CP_1 Pt_1 R_
guarderà insieme a noi visto che chi si fa il mazzo e lo fa studiare non sei certo tu”.
A fronte delle richieste del di poter accompagnare il figlio a scuola e di fargli fare i compiti, la Pt_1
risponde: “hai dei giorni stabiliti da un Tribunale che devi seguire mi dispiace per te. Oltretutto CP_1
quel lunedì che io gentilmente ti ho concesso l'ho fatto di mia spontanea volontà …per poi scoprire che l'hai voluto tenerlo per mollarlo a tua madre come al solito”.
Ancora “la risposta te l'ho data occupati di essere presente nei giorni stabiliti dal Tribunale, cosa che non mi pare stai facendo così bene, prima di pretendere di invadere la nostra quotidianità che viviamo da sette anni”.
In altro messaggio, la resistente risponde al RU: “per me tu non sei nulla e non sono la tua segretaria”.
In altro messaggio ancora, la convenuta risponde: “per quanto riguarda quel giorno se hai da fare tutta sta polemica torniamo che lo consegni la domenica come è scritto e la finiamo qui. Mi pare che già ti sto venendo incontro lasciandolo a te un giorno in più”.
Con riguardo alle spese straordinarie, la risponde all'ex compagno: “…se non partecipi scelta CP_1
tua. sarà comunque informato ovviamente”. R_
Poi ancora la donna risponde all'ex compagno: “se continui lo riporti domenica e la finiamo qui” e
“fai quello che ti viene chiesto e ringraziamo che ti sto iniziando a includere nelle cose. Così mi fai nuovamente passare la voglia”.
I messaggi in atti - di cui in questa sede si sono riportati solo brevi stralci - dimostrano che la CP_1
considera il figlio come “cosa” sua e del nuovo compagno. Veicola al l'idea che la Pt_1 frequentazione col bambino è una sua benevola “concessione”, al di fuori di quanto previsto dal
Tribunale. Mostra un'interpretazione rigida dei provvedimenti giudiziali allo scopo di tenere ai margini il padre. Mostra di intendere l'interesse espresso dal padre per il figlio quale un'”invasione” di campo. Mostra di informare il minore in ordine alle ragioni del conflitto col padre, rischiando di porlo di fronte ad un doloroso conflitto di lealtà.
A fronte di tali rilievi il Collegio ritiene che la donna esprima tendenze escludenti, ergendosi quale unico genitore idoneo ad occuparsi del figlio minore e tenendo volutamente distante il padre da tutto ciò che possa tradursi in una sua attiva partecipazione alla vita del figlio, anziché in una presenza marginale limitata a tempi rigidamente definiti.
Per questo il Collegio, nell'esercizio dei propri poteri officiosi, ritiene sì di confermare, come richiesto da entrambe le parti, l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, ma ritiene anche R_
di accompagnare tale previsione con un progetto di percorsi diretti ad intervenire sulle criticità riscontrate.
Più precisamente, il Collegio ritiene di incaricare i Servizi Socio-Sanitari di attivare in favore di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di: CP_1
• meglio cogliere le esigenze del figlio che includono certamente il bisogno di avere un intenso rapporto anche col padre. La madre ed il di lei compagno rappresentano certamente una risorsa importante, ma altrettanto deve dirsi per il padre;
• guardare criticamente al proprio ruolo ed alle criticità delle proprie funzioni genitoriali;
• comprendere l'importanza del ruolo dell'altro genitore ed evitare comportamenti che possano ingenerare confusione nel bambino rispetto al ruolo da attribuire all'attuale compagno della madre ed al padre;
• acquisire consapevolezza in ordine alla necessità di non coinvolgere il figlio nel conflitto con l'altro genitore;
• acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio. Le decisioni più rilevanti non possono e non devono essere assunte da uno solo dei genitori, nel caso di specie, la madre, ma devono essere condivise da entrambi i genitori. Diversamente, non trova applicazione il regime previsto dell'affido condiviso.
Il Collegio ritiene altresì di incaricare i Servizi Socio-Sanitari di attivare in favore di Parte_1
apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio.
Come noto, il Collegio non può imporre alle parti di sottoporsi ai percorsi ad esse indicati, essendo trattamenti rimessi alla loro libera determinazione.
Tuttavia, il Collegio reputa opportuno precisare che qualora una o entrambe le parti dovessero sottrarsi ai percorsi per esse previsti, la loro condotta potrà essere oggetto di valutazione in eventuali successivi giudizi al fine dell'adozione di provvedimenti maggiormente incisivi in punto esercizio della responsabilità genitoriale e/o al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473bis.39 c.p.c.
Ferma restando la collocazione presso la madre, va previsto che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso R_
di sospensione/interruzione scolastica, fino alla domenica sera alle ore 20.00 nonché nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna il venerdì dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino al sabato mattina alle ore 10.
Infatti, il ricorrente ha ben rappresentato in atti e chiarito in udienza che la necessità di individuare il pomeriggio infrasettimanale di frequentazione con il minore nel venerdì con il pernotto deriva da esigenze lavorative.
Ed invero il ricorrente svolge a Savona l'attività di elettricista dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.
Durante la settimana può anche capitare che presti lavoro in trasferta. Il minore , invece, vive R_
con la madre ed il di lei nuovo compagno a Vezzi Portio. Sicché il ricorrente, terminato il lavoro alle
17 a Savona, dovrebbe raggiungere il figlio a Vezzi Portio impiegando, in condizioni normali di traffico, almeno venticinque minuti di viaggio. Poi dovrebbe condurre il minore presso di sé a
Savona impiegando, in normali condizioni di traffico, almeno altri venticinque minuti. A questo punto, mettendo in preventivo altri venticinque minuti per ricondurre il bambino presso la madre, potrebbe trascorrere col figlio, a tutto voler concedere, non più di un'ora e mezza. D'altra parte, individuare un giorno diverso dal venerdì, come proposto dalla resistente, significherebbe pregiudicare , perché solo al venerdì fa seguito un giorno – il sabato – nel quale il minore non R_
va a scuola e, dunque, non è costretto a svegliarsi anticipatamente per raggiungere da Savona la scuola a Vezzi Portio.
L'opposizione della resistente, fondata com'è sull'esigenza della “organizzare piccoli viaggi ed CP_1
escursioni” e segnatamente di “trascorrere i fine settimana di pertinenza a sciare”, non può certamente prevalere sulle esigenze di natura lavorativa rappresentate dal padre.
Sarà il o persona di fiducia dallo stesso delegata a dover prelevare il bambino presso la Pt_1 scuola/la residenza materna.
Sarà parimenti il o persona di fiducia da lui delegata a dover riaccompagnare il bimbo presso Pt_1
la residenza materna.
Rispetto alle festività natalizie, un genitore potrà trascorrere col figlio una settimana di vacanza dal
24.12 al 30.12 e l'altro potrà trascorrere col figlio una settimana di vacanza dal 31.12 al 6.1 (in caso di mancato accordo entro il 30 settembre, per quest'anno la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel primo periodo ed il padre nel secondo).
Rispetto alle vacanze pasquali, il periodo di stop didattico verrà diviso in due periodi di tre giorni ciascuno che i genitori trascorreranno con ad anni alterni (in caso di mancato accordo entro R_
il 28.2, per quest'anno la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel primo periodo ed il padre nel secondo).
Rispetto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno tre settimane, anche non consecutive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, ad anni alterni un genitore potrà trascorrere col figlio la seconda e la terza settimana di luglio nonché la prima settimana d'agosto, mentre l'altro potrà trascorrere col figlio la terza e la quarta settimana d'agosto e la prima settimana di settembre. Quest'anno, in caso di disaccordo, il padre fruirà del primo periodo e la madre del secondo come sopra individuati).
Il regime delle visite appena delineato dovrà, peraltro, essere inteso dalle parti con la necessaria elasticità in modo da essere il più armonico possibile rispetto alle esigenze del minore e rispetto ai di lui impegni scolastici ed extrascolastici.
Sulla corretta attuazione di tale regime dovranno vigilare i Servizi Sociali territorialmente competenti.
Resta da affrontare la questione economica.
In merito, entrambe le parti hanno aderito alla proposta giudiziale di stabilire in 350,00 euro il contributo economico a carico del padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie così come di seguito individuate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti in punto economico, su sollecitazione del Giudice rel., non sia contrario a norme imperative né all'ordine pubblico ed anzi sia conforme all'interesse superiore del minore, ragione per cui ben può essere ratificato in questa sede.
Restano ferme, per il resto, le condizioni di cui al decreto del 18.1.2020.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, considerato che la resistente ha insistito nell'eccezione di inammissibilità dell'avverso ricorso benché manifestamente infondata e tenuto conto che la stessa non ha aderito alla proposta giudiziale ritenendo preminenti, nella determinazione del regime delle visite, sulle esigenze lavorative del padre le esigenze di svago proprie e del figlioletto, le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, a parziale modifica del decreto del 18.1.2020 così provvede:
- incarica i Servizi Socio-Sanitari territorialmente competenti, ciascuno per quanto di rispettiva pertinenza:
* di attivare in favore di apposito percorsi di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo CP_1 di meglio cogliere le esigenze del figlio;
guardare criticamente al proprio ruolo ed alle criticità delle proprie funzioni genitoriali;
comprendere l'importanza del ruolo dell'altro genitore ed evitare comportamenti che possano ingenerare confusione nel bambino rispetto al ruolo da attribuire all'attuale compagno della madre ed al padre;
acquisire consapevolezza in ordine alla necessità di non coinvolgere il figlio nel conflitto con l'altro genitore;
acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio;
* di attivare in favore di apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con Parte_1
l'obiettivo di acquisire sufficienti capacità di comunicazione e dialogo con l'altro genitore in vista dell'assunzione comune delle principali decisioni che riguardano il figlio;
* di vigilare sulla corretta attuazione del regime degli incontri padre-figlio, come di seguito meglio specificato;
- stabilisce che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati R_
dal venerdì dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino alla domenica sera alle ore 20.00 nonché nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna il venerdì dalle dall'uscita da scuola o dalle 14, in caso di sospensione/interruzione scolastica, fino al sabato mattina alle ore 10.
Sarà il o persona di fiducia dallo stesso delegata a dover prelevare il bambino presso la Pt_1
scuola/la residenza materna.
Sarà parimenti il o persona di fiducia da lui delegata a dover riaccompagnare il bimbo presso Pt_1
la residenza materna.
Rispetto alle festività natalizie, un genitore potrà trascorrere col figlio una settimana di vacanza dal
24.12 al 30.12 e l'altro potrà trascorrere col figlio una settimana di vacanza dal 31.12 al 6.1 (in caso di mancato accordo entro il 30 settembre, per quest'anno la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel primo periodo ed il padre nel secondo).
Rispetto alle vacanze pasquali, il periodo di stop didattico verrà diviso in due periodi di tre giorni ciascuno che i genitori trascorreranno con ad anni alterni (in caso di mancato accordo entro R_
il 28.2, per quest'anno la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel primo periodo ed il padre nel secondo).
Rispetto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio almeno tre settimane, anche non consecutive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, ad anni alterni un genitore potrà trascorrere col figlio la seconda e la terza settimana di luglio nonché la prima settimana d'agosto, mentre l'altro potrà trascorrere col figlio la terza e la quarta settimana d'agosto e la prima settimana di settembre. Quest'anno, in caso di disaccordo, il padre fruirà del primo periodo e la madre del secondo come sopra individuati);
- pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari a 350,00 Parte_1 R_
euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come sopra meglio individuate;
- mantiene ferme, per il resto, le statuizioni di cui al decreto di questo Tribunale del 18.1.2020;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1
3809,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 22.4.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo