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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 742 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 14/01/2025 e promossa da
(C.F. elettivamente domiciliato in Legnano, Via A. Parte_1 C.F._1
da Giussano n. 19 presso lo studio dell'avv. NATAN BENIAMINO SIMONETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE ATTRICE - contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.VA_1
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio, L.go Giardino 7 presso lo studio dell'Avv.
Giacomo Gussoni che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: azione di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli.
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 14/01/2025 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Considerazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale e al Controparte_1 Controparte_2
fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente domanda, così giudicare: NEL MERITO: - accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale nella misura non inferiore al 50% del sig. ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. nella Controparte_1
causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, condannare i convenuti sig.
[...]
(CF ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
ivi residente in [...] e con sede legale in Via Controparte_2
Stalingrado, 45 - Bologna C.F. e P.VA , in persona P.VA_1 P.VA_2
dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attore sig. nella seguente misura: Parte_1
ITT gg. 100 = € 11.040,00 x 50% = € 5.520,00
ITP 75% € 8.625,00 x 50% = € 4.312,50
ITP 50% € 11.500,00 x 50% = € 5.750,00
Danno non patrimoniale € 323.889,00 x 50% = € 161.944,50
Pers. max del danno (25% danno biologico) € 53.982,00 x 50% = € 26.991,00
Spese mediche € 1.105,00 x 50% = € 552,50
Valore bicicletta € 2.500,00 x 50% = € 1.250,00
E così per un totale di € 206.320,50, oltre interessi legali compensativi maturati dalla data del sinistro al saldo effettivo e rivalutazione monetaria se dovuta.
- Accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità aggravata a carico dei convenuti
[...]
(contumace) e avendo essi resistito CP_1 Controparte_2
dilatoriamente nella fase stragiudiziale prima, negando ogni tipo di istruttoria alla pratica
2 e, soprattutto poi, nella fase giudiziale rifiutando ogni tipo di trattativa volta ad una definizione concordata del risarcimento nonostante le persistenti iniziative assunte in tal senso dall'attore e le richieste del Giudice in tal senso e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro all'ulteriore risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
c.p.c. per un importo non inferiore ad € 20.000,00, considerando le dimensioni e le capacità economico-finanziarie della convenuta.
Con vittoria delle spese e competenze legali”.
A sostegno della propria pretesa, l'attore deduceva:
- che era un appassionato ciclista;
- che, in data 04.01.2020, usciva dalla propria abitazione sita in Caronno Varesino, Via
Leonardo Da Vinci n. 32 per un giro in biciletta;
- che, in prossimità dell'intersezione tra Via Varese e Via VE in Caronno Varesino, veniva investito dalla vettura Opel Astra, tg EH116WJ, di proprietà e condotta da
; Controparte_1
- che l'impatto fu violento e che, rovinato a terra e privo di conoscenza, veniva trasportato d'urgenza presso l'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi dell'ASST
Sette Laghi;
- che non vi erano testi oculari e che i soccorsi ed i Carabinieri giungevano successivamente all'impatto (doc. 1, 2, 3 fascicolo attoreo);
- che, lo stesso giorno, il Comando dei Carabinieri di Carnago raccoglieva le dichiarazioni del il quale riferiva che il ciclista proveniva repentinamente senza rispettare CP_1
lo STOP e che, a causa della manovra improvvisa della bicicletta, non era riuscito a evitare l'impatto;
- che, solo una volta uscito dal coma, in data 01.03.2020, veniva raccolta la propria dichiarazione;
- che, tuttavia, a causa del violento impatto aveva perso la memoria senza potere ricordare alcunché del sinistro;
3 - che, successivamente i Carabinieri lo sanzionavano ai sensi dell'art. 145 co. 1 e 10 CdS poiché non aveva prestato la massima prudenza approssimandosi ad una intersezione
(doc. 4 fascicolo attoreo);
- che la contravvenzione veniva, però, impugnata innanzi al Giudice di pace, il quale accoglieva il ricorso ed annullava la sanzione in assenza di elementi idonei a
“comprendere se la violazione contestata (mancanza di prudenza in prossimità di intersezione) sia stata legittimamente emessa” (doc. 5 fascicolo attoreo);
- che , ente assicuratore per la RCauto del aveva respinto ogni CP_2 CP_1
richiesta risarcitoria (doc. 6 fascicolo attoreo);
- che, ugualmente, si era rifiutata anche di partecipare alla negoziazione assistita cui era stata invitata assieme al doc. 7 fascicolo attoreo); CP_1
- che non erano risultati elementi di prova che potessero addebitare la causazione del sinistro interamente al ciclista per cui doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 2054 co. 2 c.c.;
- che i rilievi dei Carabinieri da soli non potevano provare alcunché del sinistro non essendo possibile ricostruire la dinamica degli avvenimenti solo sulla base della posizione di quiete dei veicoli e del danneggiato;
- che l'intersezione dove era avvenuto l'incidente era visibile, per la conformazione dei luoghi, a diverse decine di metri;
- che, se non poteva escludersi il mancato rispetto dello STOP da parte sua, ugualmente non poteva escludersi un eccesso di velocità da parte del il quale viaggiava CP_1
a velocità non inferiore a 75 km/h (come da relazione di CTP- doc. 9 fascicolo attoreo);
- che, nonostante l'abbigliamento tecnico ed il caso protettivo, riportava gravissime lesioni diagnosticate al PS dell'Ospedale di Varese in «politrauma da investimento falda subdurale sx, contusione polmonare sin, frattura scapola sin» (doc. 10 fascicolo attoreo);
4 - che, sempre in data 04.01.2020, a seguito di TC encefalo senza e con MDC, TC lombosacrale senza MDC, TC dorsale senza MDC, TC cervicale senza MMDC veniva refertato: «TC encefalo di base. Falda di ematoma subdurale acuto in sede temporale sinistra con asse maggiore di 6 mm sul piano assiale. Non fratture a carico delle ossa della teca cranica. TC rachide in toto. È stata eseguita valutazione TC del rachide in toto mediante acquisizione di scansioni volumetriche e successive ricostruzioni multiplanari in alta risoluzione. I metameri vertebrali sono correttamente allineati. Non si evidenziano fratture nè lussazioni. Non ematomi intra o pararachidei»;
- che, a seguito di TC addome completo e senza MDC, TC bacino e articol. sacro-iliache,
TC torace e mediastino senza e con MDC veniva refertato: “Esame eseguito in urgenza, in condizioni basali e dopo iniezione ev di mdc iodato, con scansioni acquisite in fase arteriosa e portale. TC Torace: polmone destro a parete. Esilissima falda diP N X apicale a sinistra. Non pneumomediastino. TET con apice in sede sovracarenale. Non lesioni traumatiche a carico dell'aorta toracica e dei vasi epiaortici. Plurime aree di riempimento alveolare a carico del segmento apico-dorsale del lobo superiore di sinistra a delimitazione scissurale. Esilissima falda pleurica con piccoli consolidamenti parenchimali a bronchi pervi dei segmenti postero-dorsali di entrambi i lobi inferiori.
Non versamento pericardico. Non ematomi mediastinici. Tiroide in sede nei limiti volumetrici, a livello dell'istmo si osserva una formazione nodulare con calcificazioni nel contesto di circa 23x14 mm. TC addome completo. Stomaco disteso da liquidi ed ingesti. Non lesioni traumatiche a carico di fegato, milza, surreni, pancreas e reni. Non segni TC di sanguinamento attivo. Non versamento libero in addome. Vescica vuota, catetere vescicale in sede. Frattura scomposta pluriframmentaria del margine superiore del corpo della scapola di sinistra. Imbibizione edematosa dei tessuti molli in regione sottoclaveare sinistra”;
- che, all'esito delle dimissioni in data 05.02.2020, residuava “epilessia secondaria, contusione polmonare sinistra, minima falda pneumotorace apicale sinistro, esecrato
5 positivo per frattura scapolare sinistra e lussazione A/C III grado” Parte_2
ed il paziente veniva trasferito in Riabilitazione Neuromotoria con terapia farmacologica;
- che, in data 21.07.2020, si sottoponeva a visita psichiatrica con il seguente referto: “Al controllo odierno emergono deficit della memoria a breve termine, l'umore è riflesso reattivamente alla situazione di contesto. Il paziente riferisce: sensazione di ottundimento durante la giornata. La moglie riferisce che deve essere seguito per ogni azione per i deficit di memoria» (doc. 11 fascicolo attoreo) e veniva prescritta terapia farmacologica;
- che, in data 25.11.2020, veniva rilasciato Verbale di accertamento dell'invalidità civile pari all'85%;
- che, in conseguenza del sinistro, veniva ritenuto non idoneo alla guida con sospensione della patente a tempo indeterminato (doc. 14 fascicolo attoreo); CP_
- che, sulla base dell'invalidità riconosciuta dall nonché degli accertamenti dei diversi medici legali, risultava un danno non patrimoniale pari a € 214.437,50 (in particolare, Invalidità temporanea totale giorni 96 x € 120 = € 11.520,00; Invalidità temporanea al 75% totale giorni 104 = € 9.360,00; Invalidità temporanea al 50% totale giorni 200 = € 12.000,00; Danno non patrimoniale pari al 48% di invalidità = €
339.425,00; Personalizzazione del danno biologico pari al 25% (stante la gravità e la particolare tipologia di danno che coinvolge ogni aspetto della vita umana) = €
56.570,00 il tutto gradato al 50% ex art. 2054 co.2 c.c.);
- che dovevano essere risarcite anche le spese mediche sostenute ed il valore della bicicletta da corsa danneggiata (doc. 15 e 16 fascicolo attoreo);
- che, successivamente al sinistro, non aveva potuto più svolgere le mansioni di operaio manutentore dei complessi impianti meccanici dell'azienda Ficep S.p.A. ed era stato necessariamente demansionato in ufficio con le mansioni di “aiuto” agli impiegati;
6 - che, quindi, non aveva potuto proseguire la carriera con aumenti di livello e maggiori futuri guadagni;
CP_
- che l' gli aveva già riconosciuto una rendita da pensione per invalidità per cui tutti gli aspetti negativi sulla capacità lavorativa dovevano essere valorizzati per la personalizzazione del danno biologico.
Si costituiva contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2
affermato e, in particolare, eccependo:
- che i rilievi dei Carabinieri, ancorché sintetici, permettevano di ricostruire la dinamica degli avvenimenti essendovi dati obiettivi certi è cioè che: a) la vettura del i CP_1
era fermata solo a pochi metri dopo l'urto, b) il corpo dell'attore era stato sospinto solo circa 5 metri più avanti, c) non vi erano tracce di frenata del veicolo, d) il punto d'urto era localizzabile subito dopo l'uscita gravata da di via VE;
e) era CP_4
impossibile per il edere il traffico sulla via laterale, via VE;
f) l'urto era CP_1
avvenuto tra la parte anteriore del veicolo e il lato sinistro della biciletta uscita in posizione orizzontale;
- che, dai dati contenuti nel rapporto dei C.C., risultava in modo certo che il CP_1
procedesse ad andatura inferiore ai 50 km/h senza necessità di disporre alcuna CTU cinematica;
- che, pertanto, il sinistro era stato cagionato per esclusiva responsabilità del danneggiato il quale aveva bruciato lo STOP immettendosi repentinamente sulla Pt_3
strada percorsa dal enza che quest'ultimo potesse attuare alcuna manovra CP_1
di arresto;
- che anche la quantificazione del danno era errata avendo l'attore 49 anni al termine dell'inabilità temporanea;
- che, inoltre, il calcolo per ITT e ITP di euro 120 al giorno era privo di giustificazioni;
7 - che, anche, gli importi richiesti per la bicicletta erano privi di giustificazione considerato che il velocipede era stato acquistato almeno quattro anni prima del sinistro.
Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda con condanna al pagamento delle spese di lite.
Non si costituiva, invece, , ancorché regolarmente citato in Controparte_1
giudizio, e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva, quindi, istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito delle quali veniva ammessa la prova testimoniale e la CTU medico legale sul danneggiato e veniva rigettata la richiesta di CTU cinematica richiesta dall'attore.
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Chiamata all'udienza del 14.01.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene, anzitutto, all'accertamento della responsabilità concorrente del in sella alla sua bicicletta, e del alla guida Pt_3 CP_1
della sua automobile, nella causazione dello scontro tra veicoli avvenuto in data
04.01.2020 e, quindi, alla determinazione degli importi spettanti al danneggiato a titolo di risarcimento per i danni occorsi a seguito dell'evento lesivo.
1. Sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente e sulla responsabilità dell'evento.
Ed infatti, va precisato che nel caso di scontro tra veicoli (nella cui nozione vengono ricomprese anche le bicilette) si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (art. 2054, comma 2, c.c.).
Come noto, “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di
8 scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni”
(Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, n.15736).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, risultano provati i seguenti fatti storici (relazione di incidente stradale - doc. 1 fascicolo attoreo):
- il 04.01.2020 alle h. 14.15 circa, nel Comune di Caronno Varesino, era Parte_1
in sella alla sua bicicletta e proveniva da Via VE per immettersi su SP20-Via Varese in direzione del Comune di Morazzone;
- contestualmente, procedeva su Via Varese con direzione di marcia Controparte_1
Morazzone- Carnago;
- lo scontro avveniva tra la parte anteriore sinistra dell'automobile che riportava una
“leggera ammaccatura parte centrale del paraurti anteriore con rottura mascherina in plastica anteriore sinistra” ed il lato sinistro del velocipede che riportava “piegamento del pedale sinistro verso l'interno del telaio […], leggero piegamento del telaio posteriore sinistro inferiore e superiore rottura del tubolare centrale in carbonio, la rottura del telaio tubolare centrale nella parte superiore”;
- che l'automobile del dopo l'impatto con il velocipede, ha percorso ancora CP_1
alcuni metri arrestando poi la marcia al di là del presunto punto di impatto”;
- che il dopo l'impatto, “era finito sulla carreggiate opposta”; Pt_1
- che la strada presentava due carreggiate separata da spartitraffico, asfaltata con fondo stradale asciutto senza anomalie e in condizioni di traffico normale;
- che via VE era gravata da segnale di STOP orizzontale e verticale.
Non vi sono altri elementi nel fascicolo relativi all'effettiva dinamica dell'incidente.
9 Ed infatti, quanto redatto dagli agenti intervenuti in loco a seguito di sinistro stradale ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Non ha medesima efficacia probatoria, neppure di presunzione semplice, ciò che il verbalizzante apprende "de relato" o gli apprezzamenti deduttivi in ordine alla dinamica del sinistro.
Pertanto, che il abbia omesso di dare la precedenza rimane un ragionamento Pt_1
deduttivo svolto dagli agenti verbalizzanti, ancorché dotato di alto grado di probabilità.
Tuttavia, “Nel caso di scontro tra veicoli, […]; l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cassazione civile sez. III,
15/02/2018, n.3696).
Se così è, l'analisi della documentazione dei verbalizzanti, può indurre ad affermare che anche il non ha rispettato le regole di condotta della strada (accingendosi CP_1
all'intersezione).
Ed infatti, il fatto che il punto d'urto tra il veicolo ed il velocipede sia avvenuto sul lato sinistro dell'automobile (si noti che anche lo specchietto sinistro dell'automobile veniva danneggiato) lascia presumere che la bicicletta avesse quasi compiuto l'attraversamento della carreggiata tanto che, assieme al ciclista, veniva sobbalzata, a seguito dell'urto, in diagonale nella corsia opposta (e non di fronte all'automobile). Inoltre, l'assenza di segni di frenata sull'asfalto conducono a ritenere che il non abbia attivato con CP_1
tempestività la manovra di frenata tanto che il punto di quiete dell'automobile era ben oltre il punto d'urto con la biciletta.
10 Il rilievo appena svolto priva il comportamento del ciclista del carattere improvviso invocato dal convenuto ed apre, invece, alla possibilità di una disattenzione del conducente alla guida del veicolo favorito, il quale, pur avendo piena visuale sull'immissione da Via VE (seguendo la marcia da Morazzone a Carnago come si evince dalle foto), non si è accorto della presenza del ciclista.
Come noto, in caso di scontro tra veicoli, per vincere la presunzione di pari responsabilità
è fatto salvo per i conducenti di apportare in giudizio la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno osservando le norme di circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza.
Nel caso di specie, tale prova liberatoria, però, non è stata introdotta in giudizio.
Nessun valore ha, infatti, quanto affermato da sulla repentinità della manovra CP_2
di attraversamento da parte del alla luce di quanto si è, poc'anzi, evidenziato. Pt_3
Pertanto, la ricostruzione degli eventi può essere così ricostruita alla luce di un ragionamento deduttivo che, tuttavia, non può essere pienamente confermato sulla base delle prove in atti: il impudentemente non aspettava il passaggio dell'automobile Pt_3
ancorché gravato da segnale di STOP orizzontale e verticale e si immetteva nell'incrocio allorché il pur con visuale libera su Via VE e con il ciclista già in procinto di CP_1
superare la carreggiata, per disattenzione comprovata anche dall'assenza di frenata, e forse a causa di un'eccessiva velocità, urtava con la parte anteriore sinistra dell'automobile il ciclista e la bicicletta che venivano, quindi, scaraventati in diagonale nella carreggiata opposta e concludeva la sua corsa arrestandosi metri dopo il punto d'impatto.
In sostanza, tale ricostruzione permette di affermare che entrambi i conducenti dei veicoli non si sono adeguati alle necessarie cautele imposte dal codice della strada, vuoi per non avere rispettato il segnale di concedere la precedenza, vuoi per non avere adeguato la propria condotta di guida alla strada in presenza di un incrocio (art. 140,141 e 145 co. 1
d.lgs. 285/92).
11 È evidente che, in presenza di tali elementi, risultava del tutto superfluo ammettere la CTU cinematica che, anche ove avesse confermato il mancato rispetto dello STOP da parte del
(che, comunque, lo stesso attore non contesta), non avrebbe condotto ad una Pt_3
diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente che vede entrambe le parti - ancorché sia rimasto danneggiato il solo - carenti dal punto di vista del rispetto delle CP_5
condotte prudenziali necessarie per il corretto uso della strada (Cassazione civile sez. III,
17/05/2022, n.15736).
Ancorché sia riconosciuta una responsabilità concorrente nel caso di specie, è possibile, comunque, graduare l'incidenza eziologica e la gravità della colpa di ciascuno senza che possa rilevare la priorità temporale delle violazioni.
Ed infatti “In tema di circolazione stradale, la regola posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico” (Cassazione civile sez. III, 12/10/2011, n.20982).
Da quanto è emerso, deve ritenersi che la responsabilità del sia maggiore rispetto a Pt_1
quella del la sua manovra di immissione nell'intersezione tra Via VE e la CP_1
SP20, in presenza di segnaletica orizzontale e verticale che gli imponeva l'arresto, avrebbe dovuto essere valutata adeguatamente affinché l'inserimento potesse avvenire senza problemi e, quindi, costituisce un'imprudenza più grave di chi non rispetta il generico dovere di prudenza agli incroci adeguando la propria velocità alla conformazione della strada al fine di permettere l'attivazione della manovra di frenata.
In sostanza la materia della precedenza è assoggettata alla regola della massima prudenza che costituisce un quid pluris rispetto all'obbligo generale di non costituire pericolo per la circolazione ex art. 140 CdS.
12 Da qui, è possibile individuare la misura della colpa nel 40% per il del 60% per CP_1
il che corrispondono ad un concorso nella causalità abbastanza vicino per Pt_3
importanza ma, comunque, maggiore per il ciclista.
2. Sul quantum debeatur spettante al . CP_5
Si deve procedere, ora, alla liquidazione dei danni subiti dalle parti nel sinistro per cui è causa.
2.1 Sul danno non patrimoniale.
La consulenza medico legale svolta sulla persona del restituisce un quadro Pt_3
approfondito ed esaustivo dei danni a quest'ultimo derivati.
In particolare, a seguito dell'incidente, l'attore ebbe a riportare “politrauma della strada con estesa alterazione lacero-contusiva-emorragica parieto temporale sn. epilessia secondaria contusione polmonare sn, minima falda di pnx apicale sn … frattura scapola sn, lussazione a/c iii°” (pag. 7).
Il CTU ha evidenziato che, a seguito del trauma, il danneggiato ha sviluppato “emisindrome piramidale dx (sindrome psichica da disadattamento postraumatica, deficit di memoria, sindrome comiziale -attualmente controllata dalla terapia in corso-); -esiti frattura della scapola sn e lussazione acromion claveare di terzo grado. Le dette lesioni, accertate e documentate risultano cronologicamente compatibili con gli eventi descritti e riconducibili - in ordine all' idoneità lesiva ad un meccanismo di produzione inquadrabile all' interno della dinamica del sinistro stradale” (pag. 8) con un “DANNO BIOLOGICO PERMANENTE DA
VALUTARSI NELLA MISURA DEL :43% (quarantatré per cento)”.
In particolare, il CTU ha riferito che “si rileva nel complesso un importante deficit di attenzione e conseguente mente scarsa attendibilità” (pag. 6) ed una “condizione clinica non terapeutizzabile”.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, si ritiene di fare riferimento alle tabelle previste dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., in conformità all'orientamento dominante della giurisprudenza
13 di legittimità secondo cui “i parametri delle 'Tabelle' predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (cfr. da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 28/06/2018, n. 17018); tali tabelle, già dalla versione 2021, considerano sia il danno biologico in senso stretto
(pregiudizio alla salute astrattamente inteso) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato
(danno morale).
Al riguardo, si osserva che la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale (secondo l'insegnamento della Cass. SSUU 26972/2008) deve essere intesa nel senso di “unitarietà” rispetto a qualsiasi lesione di un interesse/valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, e di
“onnicomprensività” quale obbligo per il giudice di considerare, ai fini risarcitori, tutte le conseguenze modificativa in pejus rispetto alla precedente situazione del danneggiato, con il solo limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a medesimi pregiudizi.
Pertanto, quando si discorre di danno alla salute, dovrà distinguersi il danno biologico rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali del danneggiato, da quei danni che non hanno un fondamento medico-legale perché rappresentati dalla sofferenza interiore (cd. danno morale).
Riprendendo le argomentazioni di Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, (ud. 06/06/2022, dep. 09/11/2022), n. 32935 “Va al riguardo ribadito che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile
l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti
14 puramente dinamico-relazionali della vita individuale (in tal senso, Cass. Sez. 3,
11/11/2019, n. 28989)".
Da ciò discende, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, che ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (c.d. biologico), quanto del danno morale, il quantum risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari
(che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio (Cass. n. 15733/2022, ma già Cass. 2018 cit.).
Quanto poi all'incremento del danno biologico in via di personalizzazione questo può essere riconosciuto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e stessa condizione di salute;
in sostanza, l'incremento considera tutte quelle conseguenze del caso concreto che rendono il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Ciò chiarito, per il danno biologico permanente, per un soggetto di età 49 anni (alla data di stabilizzazione dei postumi) e con la percentuale di invalidità del 43% è pari a euro €
214.514,00.
Inoltre, per il danno biologico permanente, risultano provate idonee circostanze personalizzanti tali da giustificare un aumento dei valori del 5% in quanto sono state riferite conseguenze anomale ed eccezionali rispetto all'id quod plerumque accidit. Ed infatti, è stato riferito che l'attore, a seguito dell'incidente, ha sviluppato problemi di epilessia, che hanno condotto sia alla dichiarazione di invalidità civile all'85% che alla
15 sospensione a tempo indeterminato della patente per inidoneità alla guida (doc. 14 fascicolo attoreo); da ciò deriva l'eccezionale necessità per l'attore di servirsi di soggetti terzi per raggiungere giornalmente il posto di lavoro o per qualunque altra necessità di spostamento in macchina. Tale circostanza è stata confermata dal teste (della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitare), figlio dell'attore, che CP_6
rispondendo al cap. 5 della memoria n. 2 art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice ha, così, affermato “si è vero. Anche io lo accompagna se necessario. Mia madre lo accompagna per andare a lavoro”.
Accertato, tuttavia, il concorso di colpa pari al 60%, deve essergli riconosciuta la somma complessiva di euro 90.095,88 (euro 214.514,00 aumentato del 5% e successivamente decurtato del 60%).
Per il danno biologico temporaneo, è stato, invece, rilevato: “inabilita' temporanea assoluta al 100%: 96 giorni inabilita' temporanea relativa al 75%: 104 giorni inabilita' temporanea relativa al 50%: 200 giorni”. Pertanto, a tale titolo, in considerazione dell'importo di € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta secondo quanto previsto nelle attuali tabelle di Milano, deve essergli riconosciuta la somma complessiva di euro 12.604 (pari a euro 31.510,00 ridotti del 60%).
La somma, essendo stata quantificata sulla base dei parametri attualmente vigenti, non deve essere ulteriormente incrementata della rivalutazione, ma esclusivamente del lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati secondo i principi enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n.
1712) e cioè sulla somma devalutata al 04.01.2020 (data dell'illecito) e progressivamente rivalutata sino alla presente sentenza;
sull'importo determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli interessi legali dalla pronuncia all'effettivo saldo.
2.2 Sul danno patrimoniale.
16 Quanto alle spese sostenute di cui il chiede il risarcimento si osserva che, ai sensi Pt_3
degli artt. 1223 e 1226 c.c., il risarcimento deve comprendere il danno emergente (le effettive perdite subite dal danneggiato rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione) ed il lucro cessante (il mancato guadagno, vantaggio, utilità che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se il fatto illecito non si fosse verificato).
Sono, quindi, dovuti all'attore gli esborsi sostenuti e ritenuti congrui dal C.T.U. per le spese mediche ed assimilabili (pag. 8 consulenza tecnica) pari ad Euro 442 somma già ridotta del
60%.
Le predette somme devono essere maggiorate di rivalutazione dalla data degli esborsi alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Non potrà, invece, riconoscersi alcun importo per i danni alla bicicletta;
ed infatti, parte attrice ha prodotto un'attestazione dell'importo pagato per l'acquisto del velocipede danneggiato nell'anno 2016 a fronte di un sinistro avvenuto nel 2020; tuttavia non ha prodotto né un preventivo di spesa per riparare la biciletta danneggiata né il valore residuo della biciletta al momento dell'incidente. Pertanto, il Tribunale non ha contezza del danno effettivamente sofferto dall'attore essendo il prezzo di acquisto un mero indizio che deve essere valutato con altri elementi soprattutto quando, come nel caso di specie, è espressamente contestato (Cassazione civile sez. VI, 26/11/2021, (ud. 10/06/2021, dep.
26/11/2021), n.36900).
Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario riassumere le voci di danno da risarcire da parte di in solido con l'ente assicuratore Controparte_1 [...]
(anche considerando che non sono state mosse contestazioni Controparte_2
sull'operatività della polizza RCauto stipulata dal conducente del veicolo).
In favore di devono riconoscersi (importi già decurtati al 60%): Parte_1
- euro 90.095,88 (a titolo di danno biologico permanente con personalizzazione al
5%)
- euro 12.604 (a titolo di danno biologico temporaneo)
17 - euro 442 (a titolo di danno patrimoniale) oltre gli interessi come precedentemente indicati.
3. Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Parte attrice ha chiesto, altresì, che i convenuti siano condannati ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla luce dell'atteggiamento stragiudiziale e processuale serbato.
Ora, come è noto, non vi è alternatività, ma cumulabilità tra i rimedi di cui all'art. 96 co. 1
e co. 3 c.p.c. in quanto si basano su presupposti parzialmente differenti, purché in sede di liquidazione non si dia luogo a duplicazioni risarcitorie (Cass. n. 4925/2013).
Tuttavia, nel caso di cui al co. 1 dell'art. 96 c.p.c. è richiesta - oltre alla domanda della parte - la prova del danno, liquidabile anche d'ufficio, ma solo ove il danno risulti, comunque, provato;
in particolare, tale prova, seppure ammissibile mediante presunzioni, non può essere individuata in re ipsa nella mera violazione dell'interesse leso, in quanto il danno, quale componente dell'illecito, è una conseguenza meramente eventuale dell'evento lesivo, potendo anche configurarsi illeciti non produttivi di danni.
Orbene, nel caso in esame, non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta processuale della controparte e, in particolare, quali specifici oneri e quali disagi l'attore sarebbe stata costretto ad affrontare per contrastare l'ingiustificato comportamento della controparte (oltre, chiaramente all'esborso economico del presente giudizio pienamente ristorato mediante la condanna alle spese di parte attrice).
Quanto all'art. 96 co. 3 c.p.c., tale particolare condanna, “è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa d a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della
18 somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. SS.UU 22405/2018).
Evidenziati i principi che enucleano quale sia la condotta sanzionabile ex art. 96 co. 3 cpc di una delle parti del giudizio, il comportamento del convenuto non pare integrare né il dolo né la colpa grave quanto piuttosto risulta essere l'estrinsecazione del normale diritto di difesa in giudizio ma potrà, comunque, essere valutato in punto di regolamentazione delle spese di lite.
4. Sulle spese di lite.
Ed infatti, pur considerata l'esistenza di un concorso prevalente del nella causazione Pt_3
del sinistro, non può non osservarsi che i convenuti si siano sottratti ad ogni tentativo di accordo bonario anche allorché richiesto dal Giudice nel corso del giudizio.
Pertanto, la spese di lite seguono la soccombenza di ed Controparte_1
e si liquidano, secondo la nota spese depositata, come in Controparte_2
dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del 13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione all'effettivo valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000 – parametri medi per tutte le fasi).
Anche le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di Controparte_1
d in via solidale tra loro.
[...] Controparte_2
PQM
19 Il Tribunale di Varese definitivamente pronunciando ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- accerta la responsabilità concorrente di e CP_5 Controparte_1
nel sinistro stradale per cui è causa occorso in Caronno Varesino in data 04.01.2020 nella misura del 60% a carico di e nella misura del 40% a carico di CP_5
Controparte_1
- per l'effetto condanna e l'ente di assicurazione per la Controparte_1
, , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_7 Controparte_2
della somma di Euro 102.699,88 (euro 90.095,88 + euro 12.604) oltre CP_5
agli interessi sulla somma prima devalutata al 04.01.2020 (data dell'illecito) e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici ISTAT sino alla presente sentenza;
sull'importo determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli interessi legali dalla pronuncia all'effettivo saldo;
- condanna, altresì, e in Controparte_1 Controparte_2
solido al pagamento tra loro al pagamento, in favore di , della somma di CP_5
euro 442 maggiorate di rivalutazione dalla data degli esborsi alla sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dei convenuti Controparte_1
in via solidale tra loro;
[...] Controparte_2
- condanna e , in solido Controparte_1 Controparte_2
tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di che liquida in euro CP_5
14.103 oltre spese generali, CPA e VA se dovuta e euro 786 per esborsi.
Così deciso in Varese, 16.04.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
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