Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 2583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2583 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 10 giugno 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8775/2023 promossa da
, nato in [...] l'[...] C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alessandro Foti e Giovanni Greco, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Garzilli, per procura generale alle liti n. P.IVA_1
73.976/24.497 del 16 marzo 2023 a rogito del notaio Persona_1
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 10 giugno 2025 dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da atti depositati nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 8 agosto 2023 e notificato il 19 agosto 2023, l'opponente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1068/2023 del 12 luglio 2023 notificato in pari data, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 7558/2023, con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania in accoglimento della domanda gli aveva ingiunto di pagare alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 251.753,41, di cui €
[...]
160.731,39 per contributi non versati ed € 91.022,02 per sanzioni ed interessi - oltre gli ulteriori
1
A fondamento del proposto ricorso l'opponente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dei periodi contributivi ai sensi della Legge 335/1995, atteso che gli importi richiesti si riferivano al periodo che va dal 1998 al 2016 e il ricorso unitamente al decreto ingiuntivo erano stati notificati in data 12.07.2023.
Rilevava a tale riguardo che tutti i presunti atti interruttivi della prescrizione prodotti da CP_2
in realtà non potevano definirsi vere e proprie diffide e messe in mora, poiché prive dei requisiti fondamentali per avere efficacia interruttiva della prescrizione, non contenendo una intimazione di pagamento o una dichiarazione idonea a manifestare l'inequivocabile volontà di di volere CP_2
fare valere il proprio diritto nei confronti del contribuente.
Sottolineava, inoltre, che per la gran parte delle missive prodotte dall'opposto mancava la prova della spedizione e dell'avvenuta consegna, mentre per la restante parte le ricevute di consegna erano da ritenersi irrilevanti poiché prive del codice identificativo associabile alle missive stesse.
Nel merito eccepiva l'infondatezza della pretesa, la carenza della documentazione probatoria posta a fondamento della domanda azionata e l'incertezza del credito ingiunto.
In particolare, evidenziava che dal 1998 al 2009 non risultava iscritto all'Albo (rectius , come CP_1 confermato dalla stessa in seno alla missiva datata 26.4.2023, per cui nessun CP_2 inadempimento nel pagamento dei contributi poteva configurarsi per quel periodo.
Contestava, il difetto di prova scritta del credito in quanto l'attestazione del credito rilasciata dal
Responsabile della Direzione Attività Istituzionali di Inarcassa– allegato in seno al ricorso per decreto ingiuntivo – non costituiva idonea prova del credito, trattandosi di un documento unilaterale.
Sottolineava, infine, che nessun dettaglio di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicati era stato prodotto in seno al procedimento monitorio, con conseguente impossibilità di verificare la correttezza degli importi richiesti.
Concludeva, quindi, chiedendo: “in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti di legge, rigettare l'eventuale richiesta avversa di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1068/2023 (n. R.G. 7558/2023) emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – in data 12/07/2023; - sempre in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare l'intervenuta integrale prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1068/2023 (n. R.G. 7558/2023) –
Tribunale di Catania – Sezione Lavoro – per come previsto dalla Legge n. 335/1995 e, quindi, dichiarare nullo, inammissibile ed illegittimo il suddetto decreto ingiuntivo;
- Nel merito, accertare
e dichiarare l'assoluta infondatezza del decreto ingiuntivo n. 1068/2023 per tutto quanto esposto in narrativa e, quindi, dichiararlo nullo, inammissibile ed illegittimo”.
2 1.2 Con memoria di costituzione e risposta depositata tempestivamente in data 25.9.2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando la prospettazione avversaria e spiegando difese volte al rigetto
[...] dell'opposizione.
In particolare, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, sottolineando che la prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione del debitore relativa al proprio reddito professionale ai fini Irpef, nonché al valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, anche se incomplete o non veritiere, mentre non inizia a decorrere se la comunicazione manca del tutto.
Aggiungeva che sarebbe stato onere, dunque, dell'opponente fornire la prova della trasmissione della comunicazione annuale di cui all'art. 2 del Regolamento Generale Previdenza, al fine di fare decorrere il termine prescrizionale;
onere che nel caso di specie non era stato assolto.
Rilevava, altresì, l'idoneità delle missive inoltrate all'opponente ai fini dell'interruzione della prescrizione.
In ordine alla prova del credito ingiunto sottolineava che l'attestazione del credito allegato al ricorso per decreto ingiuntivo costituiva valida prova scritta ai sensi dell'art. 635 c. 2 c.p.c. stante il rilievo dell'attività istituzionale svolta dalle Casse di previdenza “privatizzate” ed il perdurante carattere pubblicistico di previdenza ed assistenza svolta da tali enti in favore degli iscritti.
Aggiungeva, inoltre, di avere posto a fondamento della pretesa contributiva anche l'estratto conto previdenziale.
Con riguardo all'iscrizione all'Albo, sottolineava che l'opponente risultava iscritto ininterrottamente all'Albo Ingegneri di Catania dal 1970 e precisamente iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri di Catania dal 28 luglio 1970, titolare della partita individuale IVA dal 20 agosto 1978 P.IVA_2
e iscritto ad dall'1 gennaio 2010. CP_2
Osservava, inoltre, che i contributi richiesti per gli anni dal 1998 al 2009 riguardavano esclusivamente i contributi integrativi, le sanzioni per il mancato pagamento degli stessi e le sanzioni per l'omissione dichiarativa (contributi imputati al professionista nella qualità di non iscritto ad , ma di CP_2
iscritto al solo Albo professionale), mentre dal 2010, a seguito di inscrizione ad , CP_2
l'addebito riguardava anche la contribuzione soggettiva e di maternità.
Rilevata la genericità della contestazione dei conteggi ad opera dell'opponente, concludeva formulando le seguenti conclusioni: “rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, condannare l'ingegnere al pagamento della complessiva somma di CP_3
euro 251.753,41 ovvero a quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata
3 in corso di causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'istanza di ingiunzione;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
1.3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata istruita mediante produzione documentale.
La causa all'udienza del 10 giugno 2025, trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della stessa
è stata trattenuta per la decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2 Va in primo luogo ritenuta la tempestività della opposizione in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta il 12 luglio
2023.
3. Nel merito, reputa il Tribunale che l'opposizione sia parzialmente fondata e vada pertanto accolta per quanto di ragione.
3.1. Innanzitutto, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente l'infondatezza del credito vantato.
A tal fine l'opponente ha dedotto che “[…] è iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
Catania ed è stato, altresì, iscritto arbitrariamente ed unilateralmente ad con matricola n. CP_2
230132: quanto sopra è, peraltro, confermato, dalla stessa che in seno alla missiva datata CP_2
26/04/2023 (cfr. doc. 6 ricorso), specifica che dal 1998 al 2009 l'ing. in realtà, non risulta Pt_1 iscritto all'Albo. […]. Nonostante quanto sopra, parte ricorrente sostiene che per le annualità contributive 1998 – 2016 il professionista si sia reso inadempiente al versamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità, cui è conseguita l'applicazione delle sanzioni ed interessi a mente della disciplina normativa vigente.” (cfr. pag. 4 del ricorso).
La opposta ha contestato le deduzioni attoree, evidenziando che per gli anni dal 1998 al 2009 CP_1 sono stati richiesti esclusivamente i contributi integrativi, le sanzioni per mancato pagamento degli stessi e le sanzioni per l'omissione dichiarativa, per cui i contributi sono stati imputati al professionista nella qualità di non iscritto ad (cfr. pag.10 memoria di costituzione) CP_2
L'assunto di parte opponente appare infondato.
Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che, siccome allegato e documentato da parte opposta e non contestato da parte opponente, risulta essere iscritto ininterrottamente all'Albo Parte_1 degli Ingegneri dal 28 luglio 1970, risulta essere titolare di partita individuale IVA dal P.IVA_2
20 agosto 1978 e iscritto ad dall'1 gennaio 2010 (cfr. doc. denominato “certificazione albo CP_2 ingegneri”, doc. n. 2 fascicolo di parte opposta).
A tal riguardo giova rilevare che ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, della legge n. 6 del 1981 e dell'art. 7, commi 1 e 2, dello Statuto di , “l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli CP_2 CP_1
4 ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata”, con la precisazione che, “ai fini dell'iscrizione ad , il requisito CP_2 dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri ed architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato
o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita IVA” (cfr. doc. n. 4 fascicolo di parte resistente).
In presenza dei tre requisiti individuati dalla normativa legale e statutaria per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e contributivo, l'iscrizione è obbligatoria.
La giurisprudenza di legittimità, a tal riguardo, ha precisato che “La continuità dell'esercizio di fatto della professione è invero l'elemento imprescindibile e fondante per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla , mentre la domanda di iscrizione non risulta avere valore "costitutivo". Lo CP_2 si ricava agevolmente dal medesimo art. 21, laddove si prevede che l'iscrizione abbia luogo a domanda, ma anche d'ufficio su provvedimento della giunta esecutiva, nei casi in cui sia stato accertato che l'ingegnere o l'architetto svolga la professione con il prescritto carattere di continuità.
Inoltre che la domanda non abbia carattere "costitutivo", ai fini della iscrizione alla e ai fini CP_1 del pagamento dei contributi, si desume dal fatto che l'obbligo contributivo inizia a decorrere, non già dalla data della domanda di iscrizione, ma dalla data "di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità". Ed ancora, il fatto che l'obbligo contributivo, in caso di esercizio continuativo della professione, decorra ancor prima della domanda di iscrizione, è confermato dal comma dell'art. 21, il quale prevede che;
in caso di omessa domanda, il professionista sia tenuto a pagare una penalità pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo, segno quindi che
i contributi sono dovuti ancor prima dell'iscrizione. […] L è infatti dotata di un potere CP_2
"ispettivo" in senso lato, come risulta dalla previsione di cui all'art. 21 relativa alla facoltà conferitale di "adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione".
Inoltre l'art. 16 prevede altresì che la ha diritto ad ottenere, dagli uffici imposte dirette e dagli CP_1 uffici Iva, le informazioni relative alle dichiarazioni ed agli accertamenti concernenti ingegneri ed architetti.” (cfr. Cass. 24910/2007).
In presenza, dunque, dei presupposti richiesti dalla normativa grava sul professionista l'onere di provare l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'iscrizione e per la contribuzione ad . CP_2
L'allegazione di parte ricorrente circa l'arbitrarietà dell'iscrizione alla non trova fondamento CP_1 alcuno, non avendo l'opponente addotto alcun elemento fattuale che possa giustificare il venir meno dell'obbligo di versamento della contribuzione nella misura stabilita dalla legge.
5 Va, altresì, precisato che gli ingegneri e architetti iscritti esclusivamente all'albo professionale e titolari di partita IVA devono comunque applicare una maggiorazione pari, a partire dal 2011, al 4% su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari professionale IVA e versarne l'ammontare ad
, per cui il contributo integrativo è sempre dovuto da tutti i professionisti iscritti all'albo CP_2 professionale e titolari di partita IVA. Si richiama, all'uopo, l'art. 5 del Regolamento generale previdenza, rubricato “Contributo integrativo”, il quale dispone che: “5.1 - Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad CP_2
l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.” (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte opposta).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in assenza di iscrizione alla il contributo CP_1 integrativo va comunque versato. “Si deve preliminarmente distinguere tra il contributo integrativo previsto dalla già citata L. del 1981, art. 10 ed il contributo soggettivo di cui all'art. 9, che è oggetto della presente causa. Il primo è dovuto alla da "tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di CP_2 architetto", essendo imposto a costoro di applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'Iva e versarla alla . Detto CP_1 contributo è dunque obbligatorio in forza della sola iscrizione agli albi professionali, anche per coloro che non sono iscritti alla ” (Cassazione sentenza n. 24910/2007). CP_1
Ancora “Gli architetti e ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all e che versano a quest'ultima esclusivamente il contributo integrativo di CP_2 carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi professionali, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione
Separata presso l' Tale obbligo deriva dalla ratio universalistica dell'art. 2, comma 26, L. n. CP_4
335/1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dall'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Il mero contributo integrativo versato alla cassa di categoria, avendo natura solidaristica, non è idoneo ad escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata, non traducendosi in alcuna prestazione previdenziale a beneficio del professionista. Tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione Separata sussiste un rapporto di complementarietà e non di alternatività, conforme ai principi costituzionali di tutela del lavoro e della previdenza sociale di cui agli artt. 35 e 38 Cost.” (Cass. civile Sez. Lavoro ordinanza n. 33847 del 4 dicembre 2023; conformi Cass. Sez. Lavoro sentenza n. 30344 del 18 dicembre 2017, Cass. civile Sez. Lavoro sentenza n. 32166 del 12 dicembre 2018).
6 A fronte di ciò, appare sussistente l'obbligo di parte opponente al versamento dei contributi integrativi per il periodo in cui è stato iscritto esclusivamente all'Albo e precisamente per il periodo che va dal
1998 al 2009.
3.2. Va esaminata e disattesa, altresì, la generica censura attorea concernente il “difetto di prova” del credito ingiunto.
In termini generali, sul piano processuale va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario di cognizione nel quale il creditore, nonostante ricopra il ruolo formale di convenuto, è attore in senso sostanziale e, come tale, tenuto a provare a norma dell'art. 2697 c.c.
l'esistenza del diritto di credito ingiunto, mentre compete alla parte opponente, stante la sua tipica posizione di convenuto, dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della pretesa dedotta in causa.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti affermato che “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. n. 8718/2000, ancora cfr. Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass.
21245/2006).
Come statuito poi dalla Corte di cassazione “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.” (cfr.
C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
7 Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex multis Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
Discende da quanto evidenziato che alcun rilievo assume nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta a norma dell'articolo 635 comma 2 c.p.c. dell'attestazione del credito rilasciata dal Responsabile della Direzione Attività Istituzionali di , non discutendosi CP_2 della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, bensì della sussistenza -in questo giudizio a cognizione piena- dei presupposti costitutivi della pretesa che non trovano fondamento soltanto nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 635
c.p.c
Ebbene, a fronte delle generiche contestazioni attoree sul punto, nella specie l' ha posto CP_2
a fondamento della pretesa contributiva documentazione idonea a comprovare il credito anche in questa sede a cognizione piena.
Risultano, infatti, agli atti sia la “attestazione del credito” con prospetto di dettaglio, sia l'“estratto conto previdenziale” di parte opponente aggiornata al 27.6.2023, sia l'“estratto conto integrato-
Casellario degli attivi” aggiornato al 27.6.2023, attraverso cui è possibile ricostruire l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo;
inoltre il Regolamento Generale Previdenza (articoli da 4 a
10) indica le modalità di calcolo dei contributi, maggiorazioni, sanzioni e interessi dovuti da ogni iscritto nel caso di omesso e/o ritardato versamento dei contributi e dell'omesso invio della dichiarazione annuale alle singole scadenze (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 5 fascicolo di parte opposta).
Né, d'altronde, il ricorrente ha specificamente contestato le modalità di calcolo della contribuzione richiesta dalla per gli anni de quibus, siccome quantificata nella documentazione CP_2 prodotta dalla Cassa opposta.
In definitiva, a fronte della complessiva documentazione prodotta da parte opposta e degli specifici conteggi ivi effettuati, le somme ingiunte non risultano oggetto di specifica contestazione, sicché vanno disattese le generiche deduzioni di parte opponente sul punto (con riguardo alla mancata specifica contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr., ex multis, C. Cass.
16201/2009, C. Cass. 15107/2004, C. Cass. 18378/2009).
3.3. Con riguardo all'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale si osserva quanto segue.
8 L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale a mente della l. n. 335/1995 e dunque la non debenza delle somme ingiunte per il mancato pagamento dei contributi soggettivi obbligatori, integrativi, maternità, interessi, maggiorazioni, sanzioni contributive e sanzioni dichiarative relativamente ai periodi contributivi dal 1998 al 2016 avuto riguardo alla data di notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 12.07.2023.
In particolare, ha allegato “[…] non può passare inosservato come tutti i presunti atti interruttivi della prescrizione prodotti da (cfr. doc. 6 ricorso), in realtà, non solo non siano titolati come CP_2
“diffida ad adempiere” e/o “costituzione in mora”, ma non abbiano nemmeno i requisiti fondamentali per avere efficacia interruttiva della prescrizione, non rintracciandosi in seno alla suddette missiva né l'intimazione né la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare
l'inequivocabile volontà di di voler fare valere il proprio diritto nei confronti dell'odierno CP_2 opponente, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (tutte le lettere, infatti, sono titolate ora
“aggiornamento posizione contributiva…” ora “ sanzioni art. 16 e 17 della legge n. 6/81- art. 36 e
37 dello Statuto ”). CP_2
A quanto sopra, si aggiunga anche che la maggior parte delle missive prodotte non sono munite né della prova di spedizione né – e soprattutto – della prova di avvenuta consegna e che quelle poche ricevute di consegna prodotte, essendo state depositate autonomamente e come documenti separati
e, al contempo, non avendo un codice identificativo associabile alle missive prodotte, non possono avere alcuna valenza probatoria circa la consegna delle stesse.” (cfr. pag. 2 e 3 del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo).
Tanto premesso, giova in primo luogo rilevare che l'art. 18 della legge n. 6 del 3 gennaio 1981 deve intendersi novellato dalla legge 08.08.1995 n. 335, avendo prescritto al comma 9 dell'art. 3 che tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, dunque, ivi comprese quelle dei regimi pensionistici speciali, “si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di cinque anni...”, chiarendo il comma 10 che “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso” (Cfr. Cass., 13639/2019; in termini anche questo Ufficio, Trib.
Catania, sez. lav. 584/2023).
In tema di contributi in favore di , la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Con CP_2 sentenza del 9 aprile 2003, n. 5522 è stato affermato che l'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del
9 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio
1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. proc. civ., per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali. Tale principio è stato ribadito da questa Corte (cfr. Cass. 13 febbraio 2006 n. 26621; Cass. 29 novembre 2007 n. 24910;
Cass. 6 luglio 2011 n. 14864) con specifico riferimento ai crediti contributivi dell' , per CP_2
i quali è stato ritenuto che dovesse essere applicata la nuova normativa diversamente da quanto sostenuto dal predetto ente previdenziale, secondo cui doveva continuare ad applicarsi la norma speciale di cui all'art. 18 della legge n. 6 del 1981 e la prescrizione decennale ivi prevista, in forza del principio lex specialis derogat legi generali” (Cass. n. 4050/2014).
Il legislatore, quindi, ha inteso regolare l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti.
Occorre tuttavia operare dei precisi distinguo.
3.4. Con riguardo alla decorrenza della prescrizione dei contributi soggettivo ed integrativo si osserva quanto segue.
La legge n. 335 del 1995 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non ha inciso sulle previgenti disposizioni in termini di decorrenza della prescrizione (Cass. n.
4981 del 4/3/2014; Cass. n. 22437 del 3/11/2015), diversi essendo il dies a quo con riguardo ai contributi soggettivi ed integrativi calcolati dalle Casse previdenziali sulla scorta del reddito e/o volume d'affari comunicato dal contribuente secondo le modalità applicative previste dai relativi regolamenti, piuttosto che a quelli minimi dovuti dal professionista per il solo fatto di essere iscritto alle Casse previdenziali.
Con riferimento ai contributi soggettivi ed integrativi dovuti alla
[...] infatti è stato ribadito che il termine di prescrizione decorre Controparte_1 non già dalla domanda di iscrizione dell'interessato (la quale non ha valore costitutivo), bensì dal momento in cui, da parte del soggetto la cui attività professionale abbia assunto carattere continuativo
- rendendo così obbligatoria l'iscrizione alla - è ad essa comunicato l'ammontare del reddito CP_1 dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente (v. Cass. n. 24910 del 29/11/2007).
10 Per ciò che concerne il dies a quo del termine prescrizionale, l'art. 18, co. 2 della L. n. 6/1981 (legge che prescrive le norme in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti) stabilisce che “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui CP_1 all'art. 16”.
Il richiamato art. 16 stabilisce che “tutti gli iscritti degli ingeneri e degli architetti devono comunicare alla , con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la CP_1 presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”.
Tali disposizioni sono state, peraltro, trasposte nei regolamenti di Inarcassa.
In particolare, l'art. 2, co. 1 del regolamento di previdenza del 2012 (così come l'art. 36 dello Statuto
vigente fino al 2011), stabilisce con riguardo alle comunicazioni obbligatorie di cui al CP_2 comma primo del citato art. 16 che “entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'albo degli ingeneri ovvero all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori devono comunicare tramite online, direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale CP_2 dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo”.
L'art. 11 del regolamento di Inarcassa prevede che “la prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art. 2, decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni”.
In un caso analogo è stato statuito che “In tema di contributi previdenziali dovuti alla
[...]
nel regime precedente la delibera 25 novembre 1998 modificativa Parte_2 dell'art. 45 del regolamento della , la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione CP_1 alla cassa della dichiarazione del debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni” (Cass. sez. lav. n. 7000 del 14/3/2008; in senso conforme: Cass. sez. lav. n. 29664 del
18/12/2008 che ha anche precisato che la prescrizione non decorre, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale;
conf. Cass. Cit. 22437/2015).
Ancora più di recente è stato precisato che “in materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto
1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa
11 nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume CP_1
d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. sez. lav. n. 4981 del 4/3/2014).
Ne consegue che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti contributivi facenti capo alla segue un distinto regime a seconda che la Controparte_1 comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 16 e 18 della L. n. 6/1981, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento in cui l'iscritto abbia assolto all'onere di comunicare alla entro il termine stabilito, l'ammontare del CP_1 reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, e ciò in quanto da quel momento la è posta in CP_1 grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi e, per l'effetto, di far valere il proprio diritto.
In altri termini, “Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vale a rimettere in termini la quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei redditi non è stata omessa. La CP_1 ricorrente sostiene che la dichiarazione "infedele" va equiparata alla dichiarazione "omessa", con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili. Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla
[...] decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di omessa Pt_2 dichiarazione” (Cass. 18.12.2008, n. 29664).
Non è superfluo sottolineare che la non dispone di autonomi poteri ispettivi, ma solo CP_2 della possibilità di richiedere informazioni alla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, laddove, a norma dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale deve essere certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi e in ogni caso dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio, per cui se la dichiarazione è stata omessa la prescrizione non decorre, stante che a fronte della condotta omissiva dell'iscritto, la di previdenza si trova impossibilitata a far valere il proprio diritto al CP_1
12 versamento dei contributi (tra le tante, Cass.
3.11.2015 n.22437; conf. Trib,. Catania, sez. lav. n.
584/2023).
In linea di continuità con l'insegnamento della Corte di legittimità, occorre notare che tale impossibilità non è di mero fatto, ma giuridica, in quanto l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento dell'obbligo normativo posto dall'art. 16 della l. n.
6/1981 e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta (Cass. nn.
9113/07; 4107/12; 6792/13), sicché “In mancanza della comunicazione di cui al suddetto …
Regolamento, come detto necessaria perché l'Istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre” (ancora, tra le tante, Cass. n.22437/2015, cit.).
Nel medesimo senso, di recente, la Suprema Corte ha sottolineato che nell'“ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, … proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare i contributi maturati, CP_5 per l'evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti
a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della Controparte_6 prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011)” (v. in motivazione, Cass. 22.11.2021 n.
35873).
Sul punto mette conto evidenziare, che l'art. 2 del Regolamento Generale Previdenza, intitolato
“Comunicazioni obbligatorie ad ”, prevede espressamente che “2.1 - Entro il 31 ottobre CP_2 di ogni anno, tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori, devono comunicare tramite online, direttamente o mediante CP_2 intermediari abilitati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali variazioni dello stesso, il reddito professionale, dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di . La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni CP_2
13 fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche CP_2 le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite
on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota CP_2 parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . 2.2 - Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti CP_2 divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.”.
Ebbene, venendo al caso che ci occupa l'opponente seppure regolarmente iscritto all'Albo degli
Ingegneri dal 28.7.1970 e dal 2010 ad non ha fornito, come era suo preciso onere (cfr. CP_2
Cassazione civile, sez. III, 18/07/2016, n. 14662), la prova di avere inviato, con le modalità previste dall'art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione, la comunicazione ex art. 16 della l. n. 6/1981 e dei dati reddituali, positivi o negativi.
Ne deriva, pertanto, che con riferimento ai contributi soggettivi ed integrativi – ovvero le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi dovuti - il termine di prescrizione quinquennale non ha mai cominciato a decorrere atteso che, a fronte della condotta omissiva dell'iscritto, la Controparte_1
è stata impossibilitata a far valere il proprio diritto al versamento dei contributi (Cass. 3.11 2015
n.22437, Cass. n. 4981 del 04.03 2014, Tribunale Milano sez. lav., 26/03/2019, n 532 e Trib. Catania
584/23 cit.).
Né vi è prova in atti che la opposta abbia avuto aliunde conoscenza dei redditi effettivi prodotti CP_1 dal nel periodo in considerazione, laddove, di contro, quest'ultimo in virtù della norma Pt_1 primaria e della disciplina regolamentare sarebbe stato obbligato a comunicare l'ammontare del reddito professionale all'ente di categoria anche se le dichiarazioni fiscali fossero state negative ovvero non fossero state presentate, salvo i controlli che la poi sarebbe stata legittimata ad CP_1 avviare.
Con riguardo alla pretesa relativa alle sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione dei dati reddituali, inoltre, la prescrizione non può che decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire dallo scadere del termine previsto per la comunicazione dei dati reddituali medesimi (sul punto cfr. C. Cass. n. 17258/2018 e C. Cass. 27509/2019, seppure concernenti la Cassa
Forense).
3.5. Avuto riguardo, invece, ai contributi “minimi” si osserva che seppure con riferimento alla
[...]
la Suprema Corte ha evidenziato che “… … … la prescrizione della contribuzione minima CP_5 decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla , in applicazione dell'art. CP_1
2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art.
14 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (cfr. C. Cass. 27218/2018).
Ciò posto, con riferimento ed avuto riguardo ai soli contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) l'eccepita prescrizione va pertanto valutata in concreto rispetto alle diverse annualità richieste e tenuto conto degli atti interruttivi allegati dalla parte opposta.
Nel regime previdenziale relativo ai contributi da versare ad , la prescrizione quinquennale CP_2 dei contributi previdenziali e dei relativi accessori (sanzioni e interessi) inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, così come previsto dalle deliberazioni vigenti del CDA, dagli artt. 37 e 38 dello Statuto previgente e dagli artt. 10 e 11 del Regolamento CP_2
Generale Previdenza 2012 . CP_2
Ne deriva pertanto che deve assumersi come dies a quo del termine di prescrizione, con riferimento a ciascun anno dal 1998 al 2016, la data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Considerati dunque gli atti interruttivi posti in essere dalla resistente, si rileva che l'eccepita CP_1 prescrizione deve ritenersi maturata con riferimento ai contributi relativi all'anno 2001 e 2002, risultando invece interrotto il decorso della prescrizione tramite la notifica dei suddetti atti con riguardo ai restanti contributi minimi.
In particolare, dai documenti di causa emerge che la prescrizione del credito vantato in via monitoria da è stata più volte interrotta (ad eccezione delle annualità 2001 e 2002) con gli atti di CP_2 seguito indicati (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte opposta):
- nota del 26.7.2004 avente ad oggetto “aggiornamento posizione contributiva all'anno 2000” spedita con raccomandata A/R in data 2.8.2004 e ricevuta in data 9.8.2004;
- nota del 9.8.2004 avente ad oggetto “sanzioni - art. 16 e 17 della legge n. 6/81 - art. 36 e 37 dello Statuto ” per gli anni fiscali fino al 2000 compreso, spedita con raccomandata CP_2
A/R in data 19.8.2004 e ricevuta in data 2.9.2004;
- nota del 15.12.2009 avente ad oggetto “aggiornamento posizione contributiva” fino all'anno fiscale 2007 compreso, spedita con raccomandata A/R in data 16.12.2009 e ricevuta il
21.12.2009;
- nota del 28.12.2009 avente ad oggetto “sanzioni - art. 16 e 17 della legge n. 6/81 - art. 36 e 37 dello Statuto ” relative ai contributi fiscali fino al 2007 compreso, spedita con CP_2 raccomandata A/R in data 11.1.2010 e ricevuta il 13.1.2010;
- nota del 19.10.2010 avente ad oggetto “recupero crediti contributivi mediante società specializzate” per contributi relativi agli anni dal 1993 al 2006, spedita con raccomandata A/R in data 27.10.2010 e ricevuta il 2.11.2010;
15 - nota del 16.2.2011 avente ad oggetto “sanzioni - art. 16 e 17 della legge n. 6/81 - art. 36 e 37 dello Statuto Inarcassa” per contributi fiscali fino al 2008 compreso, spedita con raccomandata
A/R in data 21.2.2011 e ricevuta l'1.3.2011;
- nota del 21.10.2011 avente ad oggetto “Aggiornamento posizione contributiva” per contributi fino all'anno 2009, spedita con raccomandata A/R in data 26.10.2011 e ricevuta il 2.11.2011;
- nota del 26.5.2014 avente ad oggetto “aggiornamento posizione contributiva” per contributi fino all'anno 2013, spedita con raccomandata A/R ricevuta il 3.7.2014;
- nota del 30.6.2016 avente ad oggetto “notifica di iscrizione” per contributi fino all'anno 2016, spedita con raccomandata A/R in data 6.7.2016 e ricevuta il 20.7.2016;
Tenuto conto delle anzidette date di notifica degli atti interruttivi, la prescrizione è stata infine interrotta dalla successiva notifica del decreto ingiuntivo opposto in data 12.7.2023.
Si rileva, infatti, che nelle predette lettere oltre all'indicazione specifica delle singole annualità e degli importi dei contributi omessi, con le relative sanzioni, dei quali viene richiesto il pagamento, è espressamente sottolineata anche la valenza di atto interruttivo della diffida di pagamento: “la presente comunicazione è da intendersi come interruttiva dei termini di prescrizione, ai sensi dell'art.
2943, 4° comma del Codice Civile e delle modifiche all'art. 38 dello Statuto di Inarcassa”.
Con riferimento alle annualità 2001 e 2002, si osserva che in data 9.8.2004 risulta notificata all'opponente la nota del 26.7.2004 avente ad oggetto “aggiornamento posizione contributiva all'anno
2000, ma che tuttavia successivamente a tale data non risultano notificati ulteriori atti interruttivi della prescrizione relativi alle annualità 2001 e 2002 atteso che la nota avente ad oggetto “aggiornamento posizione contributiva” fino all'anno fiscale 2007 compreso risulta notificato in data 21.12.2009, allorché, il termine quinquennale di prescrizione per le predette annualità era già decorso.
3.6. Con riguardo al quantum, va rilevato che generica è l'eccezione volta a contestare l'ammontare del credito oggetto dell'opposta ingiunzione di pagamento.
L' , sia per quanto riguarda i contributi omessi, sia per quanto riguarda le relative CP_2 sanzioni ed interessi, ha dato contezza della loro dettagliata quantificazione e degli importi richiesti, producendo in atti anche l'estratto contributivo dell'opponente dal quale si possono desumere i periodi oggetto delle omissioni, i redditi di riferimento, le specifiche dei contributi richiesti e le aliquote applicate. Mancando, quindi, una specifica contestazione, devono ritenersi conformi ai criteri espressamente previsti dalle norme statutarie e regolamentari tempo per tempo vigenti ed applicabili.
3.7. In conclusione, alla luce dell'esame complessivo della documentazione prodotta da e tenuto conto della parziale prescrizione delle somme ingiunte nei termini sopra CP_2 specificati con riguardo agli anni 2001 e 2002 per € 3.059,85 totali, la pretesa creditoria di parte
16 opposta appare fondata con riguardo all'importo complessivo di € 248.693,56 (id est: € 251.753,41 -
€ 3.059,85).
L'opposizione deve essere dunque accolta solo in parte, limitatamente all'anzidetto importo di €
3.059,85 concernente gli anni 2001 e 2002 da reputare già prescritti.
3.8. Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato in ragione del minore importo spettante alla opposta, quale ricorrente in senso sostanziale, e parte opponente va condannata al pagamento CP_1 dei restanti importi relativi ai periodi non prescritti, come calcolati dalla Cassa opposta e riconosciuti in sede monitoria, per le causali sopra precisate con riferimento agli anni dal 1998 al 2000 e dal 2003 al 2016, per la cifra complessiva di € 248.693,56 oltre ulteriori accessori come per legge e regolamento.
4. Avuto riguardo alla limitata fondatezza del ricorso in opposizione, solo parzialmente risultando accolta l'eccezione di prescrizione formulata, nonché tenuto conto della prevalente e perdurante esposizione debitoria del contribuente e della complessità della fattispecie esaminata, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/5; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1068/2023 del 12 luglio 2023; condanna parte opponente a pagare in favore della
[...]
per le causali di cui in motivazione, la somma Controparte_1 complessiva di € 248.693,56, oltre ulteriori accessori come per legge e regolamento;
compensa per un quinto le spese di lite, che per i residui 4/5 pone a carico della parte opponente, liquidandole in favore di parte opposta in € 3.360,40 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA e IVA, come per legge.
Catania, 18 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
17