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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 14102/2022 R.G. promossa da
(C.F. quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , corrente in SA (VC) (avv. Stefano Parte_2 P.IVA_1
Carecchio);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con sede a Castel Maggiore (BO) (avv. Mattia Controparte_1 P.IVA_2
Zucchini);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: contratto atipico – collaborazione commerciale
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, annullare, ovvero dichiarare la nullità ovvero dichiarare la risoluzione consensuale per facta concludentia del contratto 19/11/2021 inter partes e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: revocare il decreto ingiuntivo opposto e mantenere la condanna nei limiti dell'accertato e dovuto.
Con il favore delle spese diritti ed onorari di causa».
Per la convenuta opposta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda, anche pregiudiziale e preliminare, dichiarandola improcedibile e/o inammissibile e/o comunque pagina 1 di 8 infondata per i motivi esposti nel presente atto, con vittoria di spese, confermando pertanto il decreto ingiuntivo n. 4316/2022 emesso in favore di dal Tribunale di Bologna Controparte_1 in data 5-6/10/2022 e/o comunque condannando la SI.ra , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della ditta individuale denominata Parte_2
al pagamento della somma di € 16.104,00, con vittoria di spese».
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 6 ottobre 2022 n. 4316 immediatamente esecutivo proposta da
[...]
, quale titolare della ditta individuale corrente in Parte_1 Parte_2
SA (VC), con citazione notificata il 28 novembre 2022 a la quale, Controparte_1 contestate in fatto e diritto le argomentazioni dell'attrice, ha chiesto il rigetto dell'opposizione come da conclusioni formulate nella comparsa di risposta depositata il 2 marzo 2023 («Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda, anche pregiudiziale e preliminare, dichiarandola improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata per i motivi esposti nel presente atto, con vittoria di spese, confermando pertanto il decreto ingiuntivo n. 4316/2022 emesso in favore di Controparte_1 dal Tribunale di Bologna in data 5-6/10/2022 e/o comunque condannando la SI.ra
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale denominata Parte_1 [...]
, al pagamento della somma di € 16.104,00, con vittoria di Parte_2 spese»).
2.
La causa, nel corso della quale è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prova orale (v. il verbale dell'udienza 18 aprile 2024 con le deposizioni dei testimoni Tes_1 collaboratrice autonoma della convenuta, e dipendente di da oltre Testimone_2 CP_1 dieci anni) ed è stata oggetto di ampia e articolata discussione tra i difensori in apposita udienza ex art. 127-bis c.p.c.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
Col decreto opposto è stato ingiunto da di pagare la somma capitale di Parte_1 euro 16.104,00 oltre interessi legali e spese.
La domanda di condanna si fonda sul contratto denominato “Biutecs Contratto Progetto Nutrizionale Centro Estetico”, rev.
0.0 del 3 settembre 2021, acquisito agli atti e noto alle parti.
Il contratto è stato sottoscritto dal il 19 negozio 2021 a SA, nel Parte_1 centro estetico ove l'attrice svolge la propria attività.
pagina 2 di 8 La convenuta ha prodotto il contratto sottoscritto dall'attrice mostrando così di volersene avvalere.
Su modi e tempi delle trattative e della conclusione del contratto si rimanda alle deposizioni testimoniali.
Il 10 dicembre 2021, sempre nel suo centro estetico, l'attrice ha sottoscritto la richiesta di finanziamento indirizzato a al quale però, dopo le rimostranze Controparte_2 dall'attrice, a partire in particolare da febbraio 2022, le contestazioni e la presentazione in data 2 aprile 2022 di una denuncia – querela alla Procura della Repubblica di Vercelli, non è poi stato dato seguito (v. il doc. 10 prodotto dall'attrice, una email 27 maggio 2022 inviata all'attrice da . Controparte_2
Come pacifico in atti, il contratto, incentrato sulla collaborazione commerciale descritta ai punti 1, 5, 6, 7 8 del contratto, non ha avuto una apprezzabile, sostanziale ed effettiva attuazione.
Il 27 maggio 2022 l'attrice ha appreso che nessuna richiesta le sarebbe più arrivata da (v. anche i documenti 17-18). Controparte_2
Il 9 giugno 2022 l'attrice ha rispedito alla convenuta (doc. 12) un computer portatile che aveva ricevuto tramite corriere il 17 dicembre 2021 (doc. 3 prodotto dalla convenuta) e sempre il 9 giugno 2022 ha restituito alla convenuta con bonifico (causale: restituzione n. 2 contributi marketing) la somma di euro 2.013,00 che aveva ricevuto, con due bonifici del 26 gennaio e 12 aprile 2022, quale contributo start-up (doc. 13; v. anche la nota di credito 9 giugno 2022 emessa dall'attrice, «contributo per servizi marketing come da contratto del 19/11/2021», doc. 14 prodotto dall'attrice) e in relazione alla quale aveva emesso la fattura 18 gennaio 2022 (doc. 5 prodotto dall'attrice).
Con lettera – PEC 29 giugno 2022 la convenuta ha chiesto all'attrice di pagare il corrispettivo pattuito nel contratto al punto 5 (euro 275,00 + IVA per 48 mesi) per un totale di euro 16.104,00.
Il 6 luglio 2022 ha emesso nota di credito in favore dell'attrice per euro CP_1
13.229,00, pari all'importo del finanziamento poi non attuato, in relazione a «Hardware e Software Nutrizione +test 1,00 13.200,00 22,00 13.200,00 Sconto Incondizionato su Acquisto Dispositivi 1,00 -2.356,56 22,00 -2.356,56» (doc. 15 di parte attrice), e già ad annullare la fattura 22 dicembre 2021 emessa da nei confronti dell'attrice (doc. 7 di parte CP_1 attrice).
5.
Non vi è apprezzabile contrasto sui fatti storici.
6.
L'attrice ha dedotto l'invalidità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, la sopravvenuta risoluzione tacita del contratto, l'eccezione di inadempimento reciproco (art. 1460 c.c.), l'infondata ed errata quantificazione del corrispettivo (che però non può fondarsi sulla differenza tra l'ammontare dell'importo finanziato e quello dell'importo dovuto mese per mese come da punto 3 del contratto), la carenza di causa in assenza di una identificabile controprestazione resa da a fronte dell'obbligazione pecuniaria periodica gravante CP_1 sull'attrice (punto 3 del contratto) sull'argomento che non può essere chiesto all'attrice di pagare servizi e fattori aziendali rientranti nel rischio di impresa di Tale ultima CP_1 pagina 3 di 8 eccezione, peraltro corrispondente ad un tema rilevabile d'ufficio, è stata sviluppata all'udienza in videoconferenza ma trova un antecedente in quanto esposto, sia pur sotto la rubrica della «nullità o annullabilità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto», in atto di citazione laddove si afferma che la genericità delle espressioni contenute nel contratto non consente di comprendere quale ne sia la causa e di evidenzia lo sbilanciamento nell'assetto degli interessi («La agendo in via monitoria ha chiesto il pagamento di CP_1 una somma a titolo di adempimento contrattuale ed in particolare ad un contratto sottoscritto dalle parti in data 19/11/2021 denominato “Contratto Biutecs Progetto Nutrizione”. Le espressioni estremamente generiche che connotano il contratto de quo (“collaborazione”, “erogazione di servizi finalizzati alla promozione alla vendita ed all'esecuzione di percorsi nutrizionali..” ed altre) non consentono di comprendere quale ne sia l'oggetto e la causa. Si comprende soltanto che viene effettuata la vendita di apparecchiature hardware e software senza che ne sia illustrato né lo scopo né l'utilità in relazione ad una non meglio precisata collaborazione. A prescindere dal fatto che nessuno ha mai istruito l'acquirente sul suo utilizzo, posto che l'opponente non è una nutrizionista. Inoltre le clausole che pongono obbligazioni a carico della cliente e vantaggi solo ed esclusivamente a favore della il fatto che non sia esplicitato in che cosa si sostanzi CP_1 la collaborazione e molte altre che ci si riserva di argomentare, inducono a ritenere il contratto difettoso nell'oggetto».
7.
Il tema dell'oggetto e della funzione del contratto è stato esaminato anche all'udienza di assunzione prove.
La testimone ha così risposto alle richieste di chiarimenti formulate dal Tes_1 giudice:
«[…] Giudice: mi può spiegare bene l'oggetto del contratto firmato da ? Parte_1
E' un progetto di nutrigenetica, sono 48 giornate di Open day, su 48 mesi, lei le poteva fare senza obblighi, era che si impegnava a garantire le 48 giornate su 4 anni, lei CP_1 era libera di farne quante ne voleva, sui contratti coi clienti finali veniva riconosciuta una provvigione, del 70% nella prima giornata, del 50% sulle altre 40, del 30% su 8 giornate con clienti che cerca via facebook. Io non so se queste giornate sia state fatte. C'erano CP_1 corsi di formazione a favore della , non so se li abbia fatti. C'era il nutrizionista che si Parte_1 incontrava nell'open day coi clienti finali che avevano sottoscritto l'abbonamento, quando il cliente finale paga poi noi di mese in mese corrispondiamo le provvigioni. CP_1
Giudice: sono stati consegnati dispositivi a ? CP_3
No, ma nel contratto c'è un computer, un dispositivo, un computer dove poi il nutrizionista va ad inserire i clienti e il percorso dei clienti. Il computer viene dato al centro estetico, è compreso nel progetto del pacchetto della collaborazione, non c'entra con le provvigioni, è un dispositivo che viene utilizzato per monitorare il percorso dei clienti, fa parte del pacchetto, lo deve usare sicuramente il nutrizionista ma può usarlo anche il titolare del centro estetico, non so dire che computer sia, immagino un portatile. Non so dire cosa ci sia nel computer, non so se ci sono programmi.
Il giudice mostra alla teste il contratto prodotto dalla convenuta.
Sì il contratto è quello, nel computer c'è il programma gestionale per il centro, per tenere gli appuntamenti e in generale per tutta l'attività del centro estetico anche al di fuori pagina 4 di 8 del contratto con E ci sono 5 kit per fare il test genetico ai clienti finali, se lo CP_1 possono fare anche loro da soli pagando il titolare del centro estetico.
Io non so se computer e kit sono stati consegnati a . E' l'azienda che spedisce Parte_1 queste cose. […]».
Il teste dopo aver ribadito che l'attrice aveva scelto solo il progetto Testimone_2 legato alla nutrizione senza acquistare ad esempio dispositivi come quello per la tonificazione dei tessuti ha dichiarato:
«[…] ha open day da fare nel suo salone dove il nostro commerciale vende i Parte_1 percorsi di nutrizione a clienti finali e fa firmare gli abbonamenti sui quali c'è una provvigione a favore del centro estetico. Il centro estetico è libero di organizzare questi open day, è un servizio che noi gli diamo, paga per quel servizio, il servizio consiste nel fare gli open day e avere una rendita da questi open day. Il centro estetico paga la somma che c'è sul contratto, si stabilisce prima, è per questo che lo lasciamo prima, glielo abbiamo lasciato una settimana prima perché ci pensasse, ce lo ha chiesto lei. Al punto 3 è indicata la somma che il centro estetico paga.
Giudice: viene consegnato qualcosa al cliente?
Sì, il tablet o un personal computer con un software gestionale dentro, che serve a tenere sotto controllo le diete che fanno i clienti, il peso, cosa mangiano, tutto ciò che il nutrizionista dice e aggiunge, questi dati li inserisce il nutrizionista. Non so cosa sia stato consegnato a , non mi occupo della spedizione. Alla fine del contratto ossia dei 4 Parte_1 anni il computer resta al centro estetico che acquista i servizi e i computer. C'è anche il kit per i tamponi.
Io ho visto solo quelle due volte. Parte_1
Non ero presente il giorno in cui ha firmato il finanziamento. Non so che computer sia stato dato a . Non so dire se lo ha restituito. So che ha fatto il primo open day, non Parte_1 ricordo se ha fatto il secondo, era periodo di pandemia, a gennaio lei stava male. […]».
A domanda del giudice, il difensore della convenuta ha spiegato che «il corrispettivo del pacchetto e che deve essere pagato dal centro estetico comprende il costo dei servizi offerti, ossia il pagamento di tutte le persone che si occupano del progetto come il nutrizionista, il commerciale che va a vendere gli abbonamenti ai clienti finali, poi c'è la gestione amministrativa delle posizioni dei clienti che sottoscrivono gli abbonamenti, il call center per i clienti finali, la gestione degli incassi, se i clienti finali fanno finanziamenti c'è da curare il finanziamento;
e c'è una parte di fornitura che è funzionale a questa attività. Il centro estetico fa un finanziamento e paga la rata alla finanziaria e gode delle provvigioni. E' un contratto atipico. E' una collaborazione commerciale, il centro estetico paga per avere un servizio in più per i clienti e un profitto per l'attività che svolgerà».
8.
Mentre la lettura del contratto e l'analisi dei fatti, anche alla luce delle deposizioni dei testimoni e l'esame dei documenti, portano a ritenere infondati i primi due motivi di opposizione, essendo l'oggetto del contratto sufficientemente determinato e del tutto indimostrata in fatto l'ipotesi del dolo o dell'errore quali causa di annullamento del contratto, va approfondita l'indagine sulla questione concernente il difetto di causa concreta del contratto, discussa tra i difensori.
pagina 5 di 8 9.
Il punto 1 in tema di «oggetto del contratto» fa riferimento alla «fornitura di supporti informatici di cui all'art. 3» e alla «erogazione dei servizi qui di seguito meglio decritti, finalizzati alla promozione alla vendita e all'esecuzione di percorsi nutrizionali per i clienti finali (“Progetto Nutrizione”) […]».
In realtà, non si ha una vera e propria fornitura di supporti informatici.
Il computer portatile di cui si parla al punto 3, sul quale viene caricato «un programma gestionale (software nutrizione) con relativa licenza d'uso» e di cui nulla si sa (ignoto è l'hardware come il software), è evidentemente un mero strumento consegnato da CP_1 temporaneamente al cliente (denominato nel contratto come “salone”) che, si legge nella premessa, è «interessato a collaborare con la Società nella commercializzazione dei prodotti e servizi [di n.d.r.] contraddistinti dal Marchio [“Biutecs”, n.d.r.]», allo scopo di CP_1 consentire a di commercializzare prodotti e servizi contraddistinti dal proprio CP_1 marchio “Biutecs”. Sempre nelle premesse si legge infatti che dal contratto nasce un «rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e alla vendita di pacchetti di servizi nutrizionali / estetici». Certo non vi è une vendita di computer portatile anche se nella seconda riga del punto 3 si allude, tra parentesi, all'«acquisto» «i)» del «sistema informatico e digitale necessario per la gestione dei servizi [e anche qui si conferma la funzione meramente strumentale della consegna di p.c. al cliente, n.d.r.], costituito da un programma gestionale (software nutrizione) con relativa licenza d'uso, installato su un computer portatile (parte integrante della fornitura) nonché «ii)» di «n. 5 kit per effettuare il test predittivo del DNA». Premesso che nulla si sa dei cinque kit per test predittivo, che neppure risultano essere stati consegnati da all'attrice e il cui valore è ignoto, è sufficiente CP_1 rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal teste verosimilmente non Tes_2 informato di questi aspetti, in base al contratto de quo al termine del rapporto il cliente deve restituire a sua cura e spese «i beni indicati nel primo comma» dell'articolo 4, ossia il computer e il software gestionale in esso installato (lo si ricava dal combinato disposto dei commi ultimo e primo del punto 4 che rimandano al primo comma del punto 3) «nello stato in cui li ha ricevuti, salvo soltanto la normale usura determinata dall'uso», previsione che evidentemente non può riferirsi anche ai kit per test predittivo del DNA.
Questi «supporti informatici», come li definisce il comma 1 dell'art. 1, non forniscono una apprezzabile e autonoma utilità al cliente (d'altronde non commercia prodotti CP_1 informatici), tanto più che nulla è dato sapere in ordine alle caratteristiche tecniche e al valore del computer portatile così come del software (verosimilmente finalizzato al solo uso ad opera del nutrizionista: v. anche la deposizione v. anche il punto 7. comma 2: «Il Tes_1 cliente si impegna inoltre ad inserire i dati relativi al percorso nutrizionale o nutrizionale / estetico del cliente finale nel software gestionale fornito dalla Società, collaborando a tale scopo con il nutrizionista inviato dalla Società, per un massimo di n. 7 appuntamenti ciascuno) e dovrò provvedere, con la massima diligenza e professionalità richieste dalla natura della prestazione, all'erogazione dei trattamenti estetici in caso di percorso integrato nutrizionale ed estetico»). Piuttosto, essi servono unicamente alla «gestione dei servizi» (così il comma 1 dell'art. 3), ossia alla «collaborazione […] nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal Marchio [Biutecs, n.d.r.]», come si legge nelle premesse, e dunque rispondono ad un interesse diretto di a procurarsi clienti grazie all'operato CP_1 di un proprio consulente commerciale all'interno del centro estetico, in occasione degli open day, o di altre figure quale il «Professionista Biologo Nutrizionista». pagina 6 di 8 Da quanto emerso in istruttoria, il portatile poteva servire al nutrizionista (collaboratore di che si fosse recato nel centro estetico per seguire i «clienti finali» (comma 1 CP_1 dell'art. 1), ossia i «clienti convocati dal Cliente» coi quali «personale incaricato dalla Società
[ossia, n.d.r.] ha [avesse, n.d.r.] concluso contratti per percorsi nutrizionali e per CP_1 percorsi integrati nutrizionali ed estetici con clienti convocati dal Cliente (i “Trattamenti”)» (così nelle premesse).
E' evidente che nell'economia del rapporto, e a fronte di un impegno complessivo per il centro estetico pari a euro 16.104,00 nell'arco di quattro anni, la consegna di un computer portatile di ignoto valore e soggetto a rapida obsolescenza tecnologica, da restituirsi a fine contratto, non ha una apprezzabile rilevanza. In ogni caso, quel bene mobile era funzionale all'attività commerciale di CP_1
Dunque, il cuore dell'oggetto del contratto non può rinvenirsi in quella che il contratto stesso definisce «fornitura», ma va individuato nella cosiddetta «erogazione di servizi» presentati anche come «servizi chiave per lo sviluppo del Progetto Nutrizione», che è un progetto di non del centro estetico, servizi che sono «finalizzati alla promozione CP_1 alla vendita e all'esecuzione di percorsi nutrizionali per i clienti finali» e sono così elencati:
«a) attività di vendita attraverso la presenza mensile nel Centro di un Consulente Commerciale incaricato della promozione e della conclusione di percorsi di abbonamenti in ambito nutrizionale, fatto salve le condizioni di cui all'art. 5;
b) attività di marketing operativo attraverso la realizzazione di campagne geolocalizzate attraverso i social network per promuovere il Progetto Nutrizione e per generare leads (nuovi clienti) per il Centro;
c) la presenza (fisica e digitale) presso il centro di un Professionista Biologo Nutrizionista (regolarmente iscritto all'Albo) per l'esecuzione ed il monitoraggio dei percorsi nutrizionali studiati ad hoc per i clienti finali: La cadenza e la presenza del Nutrizionista presso il Centro sarà collegata al numero di clienti da trattare e comunque rimarrà nell'ambito dell'autonomia gestionale e del controllo della Società;
c) il supporto di un Team di Biologi Nutrizionisti e di un Comitato Scientifico nell'ambito dell'esecuzione dei percorsi nell'ottica di offrire un'ampia gamma di competenze trasversali e di specializzazioni necessarie per garantire alti livelli di professionalità;
d) il supporto di Laboratori Analisi certificati per l'erogazione di test predittivi del DNA atti a personalizzare i percorsi alimentari».
In sostanza, il titolare del centro estetico si obbliga a «mettere a disposizione i propri spazi» per gli open day, a collaborare col nutrizionista e in generale con perché CP_1 quest'ultima possa commercializzare i propri prodotti e servizi (art. 7; ma v. anche l'art. 5).
Se è vero che il contratto prevede in favore del centro estetico un compenso, una sorta di provvigione calcolata sull'imponibile incassato da ma «al netto del monte CP_1 interessi, delle spese di gestione pratica e dei recessi», sempre che vengano effettivamente stipulati gli abbonamenti durante gli open day (art. 8), resta il fatto che il centro estetico che stipuli un siffatto contratto entra a far parte della rete commerciale di e, a fronte di CP_1 un «compenso» del tutto aleatorio, addirittura si obbliga a versare a un importo CP_1 fisso mensile di euro 335,50 per quarantotto mesi (da qui il meccanismo delle compensazioni, art. 9) ossia, come emerso nella discussione secondo un rilievo del difensore dell'opponente, paga una somma fissa mensile per avere, forse, delle provvigioni.
pagina 7 di 8 Come già detto, nell'oggetto del contratto non rientra una apprezzabile «fornitura» di dispositivi o macchinari di cui il centro possa avvalersi nella propria attività di impresa.
Se non è coercibile e nemmeno obbligatoria l'attività del titolare del centro estetico, ossia l'organizzazione dei quaranta open day di cui parla l'art. 5, nell'ambito di un rapporto di durata quale quello delineato dal contratto e che assegna al riconoscimento di un compenso (in realtà eventuale e di incerto ammontare) la funzione di incentivo all'adempimento, l'inerzia del cliente di (nella specie, l'attrice) può sì configurare CP_1 inadempimento, anche assoluto, fonte di responsabilità, ma non generare in capo al titolare del centro estetico un'obbligazione pecuniaria di ammontare pari a quella pattuita per l'ipotesi di fisiologico sviluppo del rapporto, perché mancherebbe il nesso sinallagmatico che solo giustifica la distribuzione delle obbligazioni tra i contraenti. Nel caso di inadempimento assoluto del cliente, per utilizzare la terminologia del contratto, non eroga alcun CP_1 servizio (in realtà, non è obbligata ad eseguire vere prestazioni in favore della CP_1 controparte perché ciò cui apparentemente essa si impegna viene fatto nel suo interesse) e dunque non può pretendere l'intero corrispettivo pattuito in previsione del regolare andamento del contratto, perché si avrebbe così una attribuzione priva di causa o, per considerare una diversa qualificazione, una penale abnorme.
Non essendo ragionevolmente ipotizzabile nel caso concreto un obbligo di versare euro 335,50 al mese quale apparente canone di noleggio del personal computer (così gli artt. 3 e 4) dovendosi altrimenti ravvisare una nullità della clausola di cui all'ultimo paragrafo del punto 3 in tema di azione di adempimento, poiché l'oggetto reale del contratto non è la locazione né tantomeno la vendita rateale di beni mobili ma l'attuazione del “Progetto Nutrizione” nell'interesse di ossia di una collaborazione commerciale tra le parti, la CP_1 mancata collaborazione del cliente al progetto commerciale di può generare al più CP_1 responsabilità da inadempimento ma non l'obbligazione di versare euro 335,00 al mese per quarantotto mesi, in quanto il diniego di collaborazione fa in effetti cessare il rapporto e la pretesa creditoria di non può modellarsi sulla clausola che ipotizza un andamento CP_1 regolare del rapporto.
Ciò premesso, in assenza di altre domande, il decreto ingiuntivo va revocato.
9.
Attese le peculiarità del caso di specie e l'assenza di precedenti sul punto, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo 6 ottobre 2022 n. 4316;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, 9 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di primo grado n. 14102/2022 R.G. promossa da
(C.F. quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , corrente in SA (VC) (avv. Stefano Parte_2 P.IVA_1
Carecchio);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con sede a Castel Maggiore (BO) (avv. Mattia Controparte_1 P.IVA_2
Zucchini);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: contratto atipico – collaborazione commerciale
* * *
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
«Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le opportune declaratorie, annullare, ovvero dichiarare la nullità ovvero dichiarare la risoluzione consensuale per facta concludentia del contratto 19/11/2021 inter partes e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: revocare il decreto ingiuntivo opposto e mantenere la condanna nei limiti dell'accertato e dovuto.
Con il favore delle spese diritti ed onorari di causa».
Per la convenuta opposta:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda, anche pregiudiziale e preliminare, dichiarandola improcedibile e/o inammissibile e/o comunque pagina 1 di 8 infondata per i motivi esposti nel presente atto, con vittoria di spese, confermando pertanto il decreto ingiuntivo n. 4316/2022 emesso in favore di dal Tribunale di Bologna Controparte_1 in data 5-6/10/2022 e/o comunque condannando la SI.ra , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della ditta individuale denominata Parte_2
al pagamento della somma di € 16.104,00, con vittoria di spese».
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 6 ottobre 2022 n. 4316 immediatamente esecutivo proposta da
[...]
, quale titolare della ditta individuale corrente in Parte_1 Parte_2
SA (VC), con citazione notificata il 28 novembre 2022 a la quale, Controparte_1 contestate in fatto e diritto le argomentazioni dell'attrice, ha chiesto il rigetto dell'opposizione come da conclusioni formulate nella comparsa di risposta depositata il 2 marzo 2023 («Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda, anche pregiudiziale e preliminare, dichiarandola improcedibile e/o inammissibile e/o comunque infondata per i motivi esposti nel presente atto, con vittoria di spese, confermando pertanto il decreto ingiuntivo n. 4316/2022 emesso in favore di Controparte_1 dal Tribunale di Bologna in data 5-6/10/2022 e/o comunque condannando la SI.ra
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale denominata Parte_1 [...]
, al pagamento della somma di € 16.104,00, con vittoria di Parte_2 spese»).
2.
La causa, nel corso della quale è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prova orale (v. il verbale dell'udienza 18 aprile 2024 con le deposizioni dei testimoni Tes_1 collaboratrice autonoma della convenuta, e dipendente di da oltre Testimone_2 CP_1 dieci anni) ed è stata oggetto di ampia e articolata discussione tra i difensori in apposita udienza ex art. 127-bis c.p.c.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
Col decreto opposto è stato ingiunto da di pagare la somma capitale di Parte_1 euro 16.104,00 oltre interessi legali e spese.
La domanda di condanna si fonda sul contratto denominato “Biutecs Contratto Progetto Nutrizionale Centro Estetico”, rev.
0.0 del 3 settembre 2021, acquisito agli atti e noto alle parti.
Il contratto è stato sottoscritto dal il 19 negozio 2021 a SA, nel Parte_1 centro estetico ove l'attrice svolge la propria attività.
pagina 2 di 8 La convenuta ha prodotto il contratto sottoscritto dall'attrice mostrando così di volersene avvalere.
Su modi e tempi delle trattative e della conclusione del contratto si rimanda alle deposizioni testimoniali.
Il 10 dicembre 2021, sempre nel suo centro estetico, l'attrice ha sottoscritto la richiesta di finanziamento indirizzato a al quale però, dopo le rimostranze Controparte_2 dall'attrice, a partire in particolare da febbraio 2022, le contestazioni e la presentazione in data 2 aprile 2022 di una denuncia – querela alla Procura della Repubblica di Vercelli, non è poi stato dato seguito (v. il doc. 10 prodotto dall'attrice, una email 27 maggio 2022 inviata all'attrice da . Controparte_2
Come pacifico in atti, il contratto, incentrato sulla collaborazione commerciale descritta ai punti 1, 5, 6, 7 8 del contratto, non ha avuto una apprezzabile, sostanziale ed effettiva attuazione.
Il 27 maggio 2022 l'attrice ha appreso che nessuna richiesta le sarebbe più arrivata da (v. anche i documenti 17-18). Controparte_2
Il 9 giugno 2022 l'attrice ha rispedito alla convenuta (doc. 12) un computer portatile che aveva ricevuto tramite corriere il 17 dicembre 2021 (doc. 3 prodotto dalla convenuta) e sempre il 9 giugno 2022 ha restituito alla convenuta con bonifico (causale: restituzione n. 2 contributi marketing) la somma di euro 2.013,00 che aveva ricevuto, con due bonifici del 26 gennaio e 12 aprile 2022, quale contributo start-up (doc. 13; v. anche la nota di credito 9 giugno 2022 emessa dall'attrice, «contributo per servizi marketing come da contratto del 19/11/2021», doc. 14 prodotto dall'attrice) e in relazione alla quale aveva emesso la fattura 18 gennaio 2022 (doc. 5 prodotto dall'attrice).
Con lettera – PEC 29 giugno 2022 la convenuta ha chiesto all'attrice di pagare il corrispettivo pattuito nel contratto al punto 5 (euro 275,00 + IVA per 48 mesi) per un totale di euro 16.104,00.
Il 6 luglio 2022 ha emesso nota di credito in favore dell'attrice per euro CP_1
13.229,00, pari all'importo del finanziamento poi non attuato, in relazione a «Hardware e Software Nutrizione +test 1,00 13.200,00 22,00 13.200,00 Sconto Incondizionato su Acquisto Dispositivi 1,00 -2.356,56 22,00 -2.356,56» (doc. 15 di parte attrice), e già ad annullare la fattura 22 dicembre 2021 emessa da nei confronti dell'attrice (doc. 7 di parte CP_1 attrice).
5.
Non vi è apprezzabile contrasto sui fatti storici.
6.
L'attrice ha dedotto l'invalidità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, la sopravvenuta risoluzione tacita del contratto, l'eccezione di inadempimento reciproco (art. 1460 c.c.), l'infondata ed errata quantificazione del corrispettivo (che però non può fondarsi sulla differenza tra l'ammontare dell'importo finanziato e quello dell'importo dovuto mese per mese come da punto 3 del contratto), la carenza di causa in assenza di una identificabile controprestazione resa da a fronte dell'obbligazione pecuniaria periodica gravante CP_1 sull'attrice (punto 3 del contratto) sull'argomento che non può essere chiesto all'attrice di pagare servizi e fattori aziendali rientranti nel rischio di impresa di Tale ultima CP_1 pagina 3 di 8 eccezione, peraltro corrispondente ad un tema rilevabile d'ufficio, è stata sviluppata all'udienza in videoconferenza ma trova un antecedente in quanto esposto, sia pur sotto la rubrica della «nullità o annullabilità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto», in atto di citazione laddove si afferma che la genericità delle espressioni contenute nel contratto non consente di comprendere quale ne sia la causa e di evidenzia lo sbilanciamento nell'assetto degli interessi («La agendo in via monitoria ha chiesto il pagamento di CP_1 una somma a titolo di adempimento contrattuale ed in particolare ad un contratto sottoscritto dalle parti in data 19/11/2021 denominato “Contratto Biutecs Progetto Nutrizione”. Le espressioni estremamente generiche che connotano il contratto de quo (“collaborazione”, “erogazione di servizi finalizzati alla promozione alla vendita ed all'esecuzione di percorsi nutrizionali..” ed altre) non consentono di comprendere quale ne sia l'oggetto e la causa. Si comprende soltanto che viene effettuata la vendita di apparecchiature hardware e software senza che ne sia illustrato né lo scopo né l'utilità in relazione ad una non meglio precisata collaborazione. A prescindere dal fatto che nessuno ha mai istruito l'acquirente sul suo utilizzo, posto che l'opponente non è una nutrizionista. Inoltre le clausole che pongono obbligazioni a carico della cliente e vantaggi solo ed esclusivamente a favore della il fatto che non sia esplicitato in che cosa si sostanzi CP_1 la collaborazione e molte altre che ci si riserva di argomentare, inducono a ritenere il contratto difettoso nell'oggetto».
7.
Il tema dell'oggetto e della funzione del contratto è stato esaminato anche all'udienza di assunzione prove.
La testimone ha così risposto alle richieste di chiarimenti formulate dal Tes_1 giudice:
«[…] Giudice: mi può spiegare bene l'oggetto del contratto firmato da ? Parte_1
E' un progetto di nutrigenetica, sono 48 giornate di Open day, su 48 mesi, lei le poteva fare senza obblighi, era che si impegnava a garantire le 48 giornate su 4 anni, lei CP_1 era libera di farne quante ne voleva, sui contratti coi clienti finali veniva riconosciuta una provvigione, del 70% nella prima giornata, del 50% sulle altre 40, del 30% su 8 giornate con clienti che cerca via facebook. Io non so se queste giornate sia state fatte. C'erano CP_1 corsi di formazione a favore della , non so se li abbia fatti. C'era il nutrizionista che si Parte_1 incontrava nell'open day coi clienti finali che avevano sottoscritto l'abbonamento, quando il cliente finale paga poi noi di mese in mese corrispondiamo le provvigioni. CP_1
Giudice: sono stati consegnati dispositivi a ? CP_3
No, ma nel contratto c'è un computer, un dispositivo, un computer dove poi il nutrizionista va ad inserire i clienti e il percorso dei clienti. Il computer viene dato al centro estetico, è compreso nel progetto del pacchetto della collaborazione, non c'entra con le provvigioni, è un dispositivo che viene utilizzato per monitorare il percorso dei clienti, fa parte del pacchetto, lo deve usare sicuramente il nutrizionista ma può usarlo anche il titolare del centro estetico, non so dire che computer sia, immagino un portatile. Non so dire cosa ci sia nel computer, non so se ci sono programmi.
Il giudice mostra alla teste il contratto prodotto dalla convenuta.
Sì il contratto è quello, nel computer c'è il programma gestionale per il centro, per tenere gli appuntamenti e in generale per tutta l'attività del centro estetico anche al di fuori pagina 4 di 8 del contratto con E ci sono 5 kit per fare il test genetico ai clienti finali, se lo CP_1 possono fare anche loro da soli pagando il titolare del centro estetico.
Io non so se computer e kit sono stati consegnati a . E' l'azienda che spedisce Parte_1 queste cose. […]».
Il teste dopo aver ribadito che l'attrice aveva scelto solo il progetto Testimone_2 legato alla nutrizione senza acquistare ad esempio dispositivi come quello per la tonificazione dei tessuti ha dichiarato:
«[…] ha open day da fare nel suo salone dove il nostro commerciale vende i Parte_1 percorsi di nutrizione a clienti finali e fa firmare gli abbonamenti sui quali c'è una provvigione a favore del centro estetico. Il centro estetico è libero di organizzare questi open day, è un servizio che noi gli diamo, paga per quel servizio, il servizio consiste nel fare gli open day e avere una rendita da questi open day. Il centro estetico paga la somma che c'è sul contratto, si stabilisce prima, è per questo che lo lasciamo prima, glielo abbiamo lasciato una settimana prima perché ci pensasse, ce lo ha chiesto lei. Al punto 3 è indicata la somma che il centro estetico paga.
Giudice: viene consegnato qualcosa al cliente?
Sì, il tablet o un personal computer con un software gestionale dentro, che serve a tenere sotto controllo le diete che fanno i clienti, il peso, cosa mangiano, tutto ciò che il nutrizionista dice e aggiunge, questi dati li inserisce il nutrizionista. Non so cosa sia stato consegnato a , non mi occupo della spedizione. Alla fine del contratto ossia dei 4 Parte_1 anni il computer resta al centro estetico che acquista i servizi e i computer. C'è anche il kit per i tamponi.
Io ho visto solo quelle due volte. Parte_1
Non ero presente il giorno in cui ha firmato il finanziamento. Non so che computer sia stato dato a . Non so dire se lo ha restituito. So che ha fatto il primo open day, non Parte_1 ricordo se ha fatto il secondo, era periodo di pandemia, a gennaio lei stava male. […]».
A domanda del giudice, il difensore della convenuta ha spiegato che «il corrispettivo del pacchetto e che deve essere pagato dal centro estetico comprende il costo dei servizi offerti, ossia il pagamento di tutte le persone che si occupano del progetto come il nutrizionista, il commerciale che va a vendere gli abbonamenti ai clienti finali, poi c'è la gestione amministrativa delle posizioni dei clienti che sottoscrivono gli abbonamenti, il call center per i clienti finali, la gestione degli incassi, se i clienti finali fanno finanziamenti c'è da curare il finanziamento;
e c'è una parte di fornitura che è funzionale a questa attività. Il centro estetico fa un finanziamento e paga la rata alla finanziaria e gode delle provvigioni. E' un contratto atipico. E' una collaborazione commerciale, il centro estetico paga per avere un servizio in più per i clienti e un profitto per l'attività che svolgerà».
8.
Mentre la lettura del contratto e l'analisi dei fatti, anche alla luce delle deposizioni dei testimoni e l'esame dei documenti, portano a ritenere infondati i primi due motivi di opposizione, essendo l'oggetto del contratto sufficientemente determinato e del tutto indimostrata in fatto l'ipotesi del dolo o dell'errore quali causa di annullamento del contratto, va approfondita l'indagine sulla questione concernente il difetto di causa concreta del contratto, discussa tra i difensori.
pagina 5 di 8 9.
Il punto 1 in tema di «oggetto del contratto» fa riferimento alla «fornitura di supporti informatici di cui all'art. 3» e alla «erogazione dei servizi qui di seguito meglio decritti, finalizzati alla promozione alla vendita e all'esecuzione di percorsi nutrizionali per i clienti finali (“Progetto Nutrizione”) […]».
In realtà, non si ha una vera e propria fornitura di supporti informatici.
Il computer portatile di cui si parla al punto 3, sul quale viene caricato «un programma gestionale (software nutrizione) con relativa licenza d'uso» e di cui nulla si sa (ignoto è l'hardware come il software), è evidentemente un mero strumento consegnato da CP_1 temporaneamente al cliente (denominato nel contratto come “salone”) che, si legge nella premessa, è «interessato a collaborare con la Società nella commercializzazione dei prodotti e servizi [di n.d.r.] contraddistinti dal Marchio [“Biutecs”, n.d.r.]», allo scopo di CP_1 consentire a di commercializzare prodotti e servizi contraddistinti dal proprio CP_1 marchio “Biutecs”. Sempre nelle premesse si legge infatti che dal contratto nasce un «rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e alla vendita di pacchetti di servizi nutrizionali / estetici». Certo non vi è une vendita di computer portatile anche se nella seconda riga del punto 3 si allude, tra parentesi, all'«acquisto» «i)» del «sistema informatico e digitale necessario per la gestione dei servizi [e anche qui si conferma la funzione meramente strumentale della consegna di p.c. al cliente, n.d.r.], costituito da un programma gestionale (software nutrizione) con relativa licenza d'uso, installato su un computer portatile (parte integrante della fornitura) nonché «ii)» di «n. 5 kit per effettuare il test predittivo del DNA». Premesso che nulla si sa dei cinque kit per test predittivo, che neppure risultano essere stati consegnati da all'attrice e il cui valore è ignoto, è sufficiente CP_1 rilevare che, contrariamente a quanto affermato dal teste verosimilmente non Tes_2 informato di questi aspetti, in base al contratto de quo al termine del rapporto il cliente deve restituire a sua cura e spese «i beni indicati nel primo comma» dell'articolo 4, ossia il computer e il software gestionale in esso installato (lo si ricava dal combinato disposto dei commi ultimo e primo del punto 4 che rimandano al primo comma del punto 3) «nello stato in cui li ha ricevuti, salvo soltanto la normale usura determinata dall'uso», previsione che evidentemente non può riferirsi anche ai kit per test predittivo del DNA.
Questi «supporti informatici», come li definisce il comma 1 dell'art. 1, non forniscono una apprezzabile e autonoma utilità al cliente (d'altronde non commercia prodotti CP_1 informatici), tanto più che nulla è dato sapere in ordine alle caratteristiche tecniche e al valore del computer portatile così come del software (verosimilmente finalizzato al solo uso ad opera del nutrizionista: v. anche la deposizione v. anche il punto 7. comma 2: «Il Tes_1 cliente si impegna inoltre ad inserire i dati relativi al percorso nutrizionale o nutrizionale / estetico del cliente finale nel software gestionale fornito dalla Società, collaborando a tale scopo con il nutrizionista inviato dalla Società, per un massimo di n. 7 appuntamenti ciascuno) e dovrò provvedere, con la massima diligenza e professionalità richieste dalla natura della prestazione, all'erogazione dei trattamenti estetici in caso di percorso integrato nutrizionale ed estetico»). Piuttosto, essi servono unicamente alla «gestione dei servizi» (così il comma 1 dell'art. 3), ossia alla «collaborazione […] nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal Marchio [Biutecs, n.d.r.]», come si legge nelle premesse, e dunque rispondono ad un interesse diretto di a procurarsi clienti grazie all'operato CP_1 di un proprio consulente commerciale all'interno del centro estetico, in occasione degli open day, o di altre figure quale il «Professionista Biologo Nutrizionista». pagina 6 di 8 Da quanto emerso in istruttoria, il portatile poteva servire al nutrizionista (collaboratore di che si fosse recato nel centro estetico per seguire i «clienti finali» (comma 1 CP_1 dell'art. 1), ossia i «clienti convocati dal Cliente» coi quali «personale incaricato dalla Società
[ossia, n.d.r.] ha [avesse, n.d.r.] concluso contratti per percorsi nutrizionali e per CP_1 percorsi integrati nutrizionali ed estetici con clienti convocati dal Cliente (i “Trattamenti”)» (così nelle premesse).
E' evidente che nell'economia del rapporto, e a fronte di un impegno complessivo per il centro estetico pari a euro 16.104,00 nell'arco di quattro anni, la consegna di un computer portatile di ignoto valore e soggetto a rapida obsolescenza tecnologica, da restituirsi a fine contratto, non ha una apprezzabile rilevanza. In ogni caso, quel bene mobile era funzionale all'attività commerciale di CP_1
Dunque, il cuore dell'oggetto del contratto non può rinvenirsi in quella che il contratto stesso definisce «fornitura», ma va individuato nella cosiddetta «erogazione di servizi» presentati anche come «servizi chiave per lo sviluppo del Progetto Nutrizione», che è un progetto di non del centro estetico, servizi che sono «finalizzati alla promozione CP_1 alla vendita e all'esecuzione di percorsi nutrizionali per i clienti finali» e sono così elencati:
«a) attività di vendita attraverso la presenza mensile nel Centro di un Consulente Commerciale incaricato della promozione e della conclusione di percorsi di abbonamenti in ambito nutrizionale, fatto salve le condizioni di cui all'art. 5;
b) attività di marketing operativo attraverso la realizzazione di campagne geolocalizzate attraverso i social network per promuovere il Progetto Nutrizione e per generare leads (nuovi clienti) per il Centro;
c) la presenza (fisica e digitale) presso il centro di un Professionista Biologo Nutrizionista (regolarmente iscritto all'Albo) per l'esecuzione ed il monitoraggio dei percorsi nutrizionali studiati ad hoc per i clienti finali: La cadenza e la presenza del Nutrizionista presso il Centro sarà collegata al numero di clienti da trattare e comunque rimarrà nell'ambito dell'autonomia gestionale e del controllo della Società;
c) il supporto di un Team di Biologi Nutrizionisti e di un Comitato Scientifico nell'ambito dell'esecuzione dei percorsi nell'ottica di offrire un'ampia gamma di competenze trasversali e di specializzazioni necessarie per garantire alti livelli di professionalità;
d) il supporto di Laboratori Analisi certificati per l'erogazione di test predittivi del DNA atti a personalizzare i percorsi alimentari».
In sostanza, il titolare del centro estetico si obbliga a «mettere a disposizione i propri spazi» per gli open day, a collaborare col nutrizionista e in generale con perché CP_1 quest'ultima possa commercializzare i propri prodotti e servizi (art. 7; ma v. anche l'art. 5).
Se è vero che il contratto prevede in favore del centro estetico un compenso, una sorta di provvigione calcolata sull'imponibile incassato da ma «al netto del monte CP_1 interessi, delle spese di gestione pratica e dei recessi», sempre che vengano effettivamente stipulati gli abbonamenti durante gli open day (art. 8), resta il fatto che il centro estetico che stipuli un siffatto contratto entra a far parte della rete commerciale di e, a fronte di CP_1 un «compenso» del tutto aleatorio, addirittura si obbliga a versare a un importo CP_1 fisso mensile di euro 335,50 per quarantotto mesi (da qui il meccanismo delle compensazioni, art. 9) ossia, come emerso nella discussione secondo un rilievo del difensore dell'opponente, paga una somma fissa mensile per avere, forse, delle provvigioni.
pagina 7 di 8 Come già detto, nell'oggetto del contratto non rientra una apprezzabile «fornitura» di dispositivi o macchinari di cui il centro possa avvalersi nella propria attività di impresa.
Se non è coercibile e nemmeno obbligatoria l'attività del titolare del centro estetico, ossia l'organizzazione dei quaranta open day di cui parla l'art. 5, nell'ambito di un rapporto di durata quale quello delineato dal contratto e che assegna al riconoscimento di un compenso (in realtà eventuale e di incerto ammontare) la funzione di incentivo all'adempimento, l'inerzia del cliente di (nella specie, l'attrice) può sì configurare CP_1 inadempimento, anche assoluto, fonte di responsabilità, ma non generare in capo al titolare del centro estetico un'obbligazione pecuniaria di ammontare pari a quella pattuita per l'ipotesi di fisiologico sviluppo del rapporto, perché mancherebbe il nesso sinallagmatico che solo giustifica la distribuzione delle obbligazioni tra i contraenti. Nel caso di inadempimento assoluto del cliente, per utilizzare la terminologia del contratto, non eroga alcun CP_1 servizio (in realtà, non è obbligata ad eseguire vere prestazioni in favore della CP_1 controparte perché ciò cui apparentemente essa si impegna viene fatto nel suo interesse) e dunque non può pretendere l'intero corrispettivo pattuito in previsione del regolare andamento del contratto, perché si avrebbe così una attribuzione priva di causa o, per considerare una diversa qualificazione, una penale abnorme.
Non essendo ragionevolmente ipotizzabile nel caso concreto un obbligo di versare euro 335,50 al mese quale apparente canone di noleggio del personal computer (così gli artt. 3 e 4) dovendosi altrimenti ravvisare una nullità della clausola di cui all'ultimo paragrafo del punto 3 in tema di azione di adempimento, poiché l'oggetto reale del contratto non è la locazione né tantomeno la vendita rateale di beni mobili ma l'attuazione del “Progetto Nutrizione” nell'interesse di ossia di una collaborazione commerciale tra le parti, la CP_1 mancata collaborazione del cliente al progetto commerciale di può generare al più CP_1 responsabilità da inadempimento ma non l'obbligazione di versare euro 335,00 al mese per quarantotto mesi, in quanto il diniego di collaborazione fa in effetti cessare il rapporto e la pretesa creditoria di non può modellarsi sulla clausola che ipotizza un andamento CP_1 regolare del rapporto.
Ciò premesso, in assenza di altre domande, il decreto ingiuntivo va revocato.
9.
Attese le peculiarità del caso di specie e l'assenza di precedenti sul punto, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo 6 ottobre 2022 n. 4316;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Bologna, 9 settembre 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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