TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 583/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. ed est.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CASAGRANDE DORIANA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BARBON ANTONELLA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e la figlia nata in data [...] dalla relazione more uxorio intrattenuta dalle parti e ormai Per_1 cessata.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Affida la figlia in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
paritario, a settimana alternata, e spostamento presso l'abitazione dell'altro genitore la domenica sera tra le 19.00 e le 19.30.
I ricorrenti convengono che, durante il periodo delle vacanze estive,
l'accompagnamento presso l'altro genitore avverrà sempre la domenica sera entro le
23.00, salvo diverso accordo.
I giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta saranno alternati tra i genitori indipendentemente dalla settimana di permanenza della minore presso la madre o il padre. Parimenti sarà alternato tra i genitori anche il compleanno di , Per_1
indipendentemente dalla settimana di spettanza della madre o del padre. Alla figlia sarà altresì consentito trascorrere rispettivamente con la madre, con il padre e con la sorella il giorno del loro rispettivo compleanno, salvo periodi di vacanza Per_2
già programmati che impediscano tale possibilità.
Durante il periodo delle vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 Per_1
giorni consecutivi, periodo che sarà comunicato all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno e con la precisazione che, in caso di sovrapposizione di periodi, ad anni dispari prevarrà la scelta della madre, ad anni pari la scelta del padre. La scelta del periodo di vacanza dovrà essere effettuata in modo che non trascorra mai Per_1
lontano dall'altro genitore un periodo di tre settimane consecutive.
Qualsiasi diverso accordo potrà essere raggiunto tra i genitori con riferimento al calendario sopra delineato in considerazione delle esigenze lavorative dei medesimi,
nonché degli impegni scolastici, sportivi e di vita sociale della figlia.
2. La responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori in conformità all'art. 337 ter c.c.. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo dai genitori, ai quali invece sarà consentito di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
I ricorrenti concordano di effettuare le comunicazioni inerenti la gestione di Per_1
esclusivamente a mezzo mail.
3. Entrambi i genitori provvederanno alle spese necessarie per il mantenimento della figlia per il tempo in cui starà presso ciascuno di loro. Per_1
4. Si dà atto che il sig. si impegna ad accantonare in favore della figlia, a Pt_2
decorrere dal mese di deposito del presente ricorso e fino al compimento della maggiore età della medesima, l'importo di € 150,00 mensili, anche capitalizzato ed investito in unica soluzione, con forma di accumulo e/o investimento che meglio riterrà, intestato alla figlia e/o a sé anche cointestato.
5. Le spese straordinarie per , come previste e disciplinate dal Protocollo in Per_1
uso presso questo Tribunale e che i ricorrenti dichiarano di ben conoscere, saranno suddivise tra i genitori al 50%. I ricorrenti concordano, inoltre, che entro la fine del mese ciascuno di essi fornirà all'altro copia della fattura e/o del documento giustificativo della spesa sostenuta ai fini del rimborso pro quota, che dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo mediante bonifico bancario.
6. Assegno unico suddiviso al 50% tra i genitori.
7. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Daniela Ronzani