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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
VERBALE D'UDIENZA
n. 2466/2023 R.G.
All'udienza del 04.03.2025 alle ore 09.30 davanti al Giudice OP Marina Ghiretti sono presenti per la parte ricorrente, l'Avv. E. Guidotti per avv. A. Guidotti e Parte_1
per la parte convenuta, il dott. per Avv. CP_1 Controparte_2
Patimo, i quali si riportano ai rispettivi atti, concludendo e insistendo come in essi.
Rinunciano alla lettura del dispositivo in udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 11.30 deposita sentenza integrale
Il Giudice OP
Marina Ghiretti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Marina Ghiretti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2466/23 del ruolo generale per gli affari contenziosi, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.03.2025,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Guidotti Alessandro Parte_1
opponente contro
Part
rappresentata e difesa dall'avv. Patimo Luigi CP_1
opposto
Oggetto Contratti e obbligazioni varie
Conclusioni: come da verbale di udienza
Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, che ritiene sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”. Per consolidata pagina 2 di 9 giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, infatti, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Il,
27.07.2006, n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011, n. 15389 e Cass. Civ. 18.05.2012, n. 7937); le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
In data 24.10.23 veniva notificato a decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1
esecutivo n. 777/2023 emesso in data 19.10.2023 dal Tribunale di Piacenza, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di di euro 14.260,32 oltre CP_1
interessi e le spese del procedimento, quale conseguenza dell'emissione di un assegno bancario del 24.12.2013 a saldo di fattura n. 2/2013 del 22.10.2013.
Avverso il predetto decreto proponeva opposizione in quanto riteneva Parte_1
che il provvedimento monitorio emesso fosse illegittimo e infondato, deducendo che l'importo in esso ingiunto non era dovuto e chiedendo al Giudice, anche inaudita altera parte, la sospensione della provvisoria esecuzione concessa, avendo il creditore fondato la propria richiesta su di un titolo nullo. Ciò in quanto, come anche riconosciuto da parte opposta, affermava di aver riempito personalmente CP_1
l'assegno consegnato in bianco con l'inserimento della data e con l'apposizione dell'importo, il cui ammontare invece era contestato dall'opponente.
Il Giudice, a fronte dell'istanza ex art. 649 c.p.c. proposta in sede di opposizione, fissava udienza per la relativa discussione, successivamente allo spirare del termine per la costituzione di parte opposta per dar modo al preteso creditore di prendere compiuta posizione nel merito rispetto all'opposizione del debitore.
pagina 3 di 9 Parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo di respingere la sospensiva e di rigettare l'opposizione in quanto infondata e inammissibile.
A scioglimento dell'udienza fissata per la discussione sull'istanza ex art. 649 c.p.c. il
Giudice disponeva la sospensione della concessa provvisoria esecuzione del decreto.
Venivano concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c.
e, dopo l'escussione dei testi ammessi, ritenuta la causa matura per la decisione, il GI fissava l'udienza del 04.03.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti un termine intermedio per il deposito di brevi note conclusive e successive repliche.
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Esaminata la documentazione prodotta, le risultanze istruttorie, nonché le deduzioni tutte delle parti, l'opposizione proposta deve essere accolta per i seguenti
motivi
le attuali parti, negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno avuto rapporti in relazione alla gestione di un locale notturno sito in Piacenza in Strada dell'Aguzzafame. CP_1
gestiva, infatti, un locale (con il nome di nell'immobile predetto, concesso in CP_3
affitto d'azienda dalla in CP_4 Controparte_5
persona del l.r. sig.ra . Nelle tre suddette annualità aveva, a CP_6 CP_1
propria volta, concesso alla solo per il periodo estivo, l'utilizzo di una sola Pt_1
porzione del locale per alcune serate durante le quali l'attività prendeva il nome di
, mantenendone la restante porzione del locale a gestione diretta in capo a CP_7
CP_ anche durante il periodo estivo, circostanza confermata dalla teste sig.ra : CP_1
Con
“ aveva subaffittato una parte del locale, quella descritta nel capitolo, precisamente la parte estiva con ingresso separato, alla ”. Pt_1
Per espressa dichiarazione di parte opposta, ci si trova dinnanzi all'ipotesi in cui il debitore consegni al creditore un assegno bancario in bianco (qui privo non solo di data, ma anche di importo) a titolo di garanzia sul futuro adempimento, con evidente scopo di utilizzo del titolo non con funzione solutoria. Un simile utilizzo però, porta a snaturare la funzione tipica dell'assegno, ovvero la propria funzione di mezzo di pagina 4 di 9 pagamento, in quanto la funzione di garanzia viene riservata dall'ordinamento all'istituto della fideiussione (o altre forme di garanzia reali) e alla cambiale, la quale ultima costituisce anche uno strumento di credito nella misura in cui preveda un adempimento a una scadenza dilazionata. L'assegno consegnato in garanzia, in altre parole, "usurpa" le funzioni proprie della cambiale e sfugge alla relativa tassa sul bollo
(così Cass. 5069/2010): pertanto tale pratica presenta problematiche sia sotto il profilo civilistico che dal punto di vista fiscale. Emettere un assegno in bianco, senza data, beneficiario e importo, è vietato non solo perché ritenuto un'evasione fiscale per l'imposta di bollo, ma anche perché contrario alla normativa in essere. La disciplina sull'assegno bancario ex R. D. del 21.12.1933, n. 1736, tuttora vigente, per la fattispecie dell'assegno privo di data (qui addirittura di importo e beneficiario) all'art. 1 indica i requisiti essenziali per la validità del predetto assegno, ovvero: la denominazione di assegno bancario nel titolo - l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata - il nome del trattario, ossia di chi è designato a pagare -
l'indicazione del luogo di pagamento - l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso -la sottoscrizione del traente, ossia di colui che emette l'assegno bancario
Dalla lettura della disposizione emerge come addirittura solo la presenza della data rappresenti un elemento indefettibile dell'assegno, mentre nel caso di specie non solo il titolo risulta privo di data, ma nello stesso non è stato indicato nemmeno l'importo da parte dell'emittente. Il successivo art. 2 R.D. cit. prevede che, qualora nel titolo manchi alcuno dei requisiti suindicati, esso non valga come assegno bancario. Da ciò consegue come l'assegno bancario incompleto rappresenti un titolo nullo, in quanto mancante di un requisito formale prescritto a pena di invalidità e, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, vale solo quale promessa di pagamento (si sono espresse in questo senso per es. Cass. n. 10710/16 e Cass.
26232/13). Riassumendo: l'importo deve essere determinato nell'ammontare e l'indicazione della data di emissione costituisce elemento fondamentale ai fini dell'individuazione del momento a partire dal quale decorre il termine per la sua presentazione per l'incasso quale mezzo di pagamento e non di garanzia e, per pagina 5 di 9 quanto tale condotta non sia più connotata da rilevanza penale (a seguito dell'abrogazione, a opera dell'art. 12 l. 386/1990, della norma incriminatrice di cui all'art. 116, n. 3, RD 1736/33), la ravvisata contrarietà a norme imperative, dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c. Sotto il profilo civilistico, il prenditore quindi non è comunque autorizzato a completare l'assegno nemmeno con l'indicazione della data di emissione mancante (figuriamoci con l'indicazione dell'importo), con la conseguenza che la nullità prodottasi a fronte dell'emissione di un assegno incompleto non è sanabile (Cass. 19051/21), in quanto contraria alle norme imperative.
Il patto di garanzia concluso tra le attuali parti è pertanto nullo e l'assegno consegnato in bianco, e poi riempito dal prenditore, non produce effetti perché non compilato in ogni sua parte ab origine dall'emittente.
Tuttavia, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, l'emissione dell'assegno – per quanto nullo – vale come una promessa di pagamento (Cass. 27370/19). In tal modo il soggetto a favore del quale la promessa è resa, è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (Cass. 19051/21).
Questo però non comporta per parte opposta l'esclusione dell'onere probatorio in merito al quantum del petitum. Se la prova dell'an è posta a carico di parte opponente
(posto l'inversione dell'onere probatorio per effetto del riconoscimento), la prova del quantum rimane comunque onere di parte opposta. Con sentenza n. 3477/24 infatti,
i giudici di legittimità hanno stabilito che una dichiarazione di impegno generico e gli assegni presentati come prova del debito, devono essere supportati da prove concrete dell'ammontare del debito reclamato. In mancanza di tale prova, la dichiarazione e gli assegni non possono essere considerati sufficienti per invertire l'onere probatorio
a favore del creditore che fa valere in giudizio la dichiarazione di impegno: per via del
pagina 6 di 9 suo carattere generico e futuro (assegno in bianco privo di data e importo), la ricognizione di debito non può essere considerata valida ai sensi dell'articolo 1988 c.c.
Nel caso che ci occupa parte opposta, che rimane sempre e comunque attore in senso sostanziale, non ha fornito la prova non solo dell'an, ma soprattutto dell'effettiva debenza del quantum richiesto nella fattura azionata in sede monitoria, non producendo documentazione a suffragio (bollette energia elettrica, multe SIAE, fattura tassa rifiuti, multe apposizioni manifesti, bollettino intervento VVFF, fattura ingegnere, etc....) che potesse in qualche modo ed effettivamente legare le voci di spesa esposte nella fattura azionata alla gestione del locale da parte di , Pt_1
soprattutto in presenza di una sostanziale contestazione, proposta anche in fase Per_ stragiudiziale da parte dell'attuale opponente, delle richieste avanzate dal signor con mail del 25.11.2013 (v. doc. 8 parte opponente in risposta alla mail di parte opposta di cui al doc. 7), che erano di fatto, le medesime voci riportate nella fattura per cui si discute.
Anche il doc. 10 di parte opposta, versato agli atti in sede di deposito della II memoria ex art. 171 ter c.p.c., non chiarisce se i bollettini prodotti e le attestazioni dei VVFF e degli elettricisti allegate, si riferiscano a voci di competenza esclusiva di o anche Pt_1
di RPR o addirittura di terzi, posta la condivisione del locale tra più organizzatori di eventi, avendo provato la circostanza per cui la stessa occupava solo una parte Pt_1
dell'intero immobile e solo per il periodo estivo.
A ciò aggiungasi che il teste direttore SIAE di PC fino al 2014) ha dichiarato, Tes_1
in relazione alla voce di cui alla fattura per cui è causa “multa SIAE di 4 serate”, che
“… il permesso viene rilasciato all'organizzatore dell'evento, quale responsabile dell'evento stesso. Per esempio, se uno organizzasse un evento in un locale in affitto anche per una serata, il permesso verrebbe rilasciato a colui che organizza l'evento e non al proprietario. ADR: l'eventuale multa va elevata all'organizzatore dell'evento e non al proprietario del locale. Addirittura, possono coesistere in un medesimo locale più codici attributivi del permesso SIAE in base a quanti soggetti usufruiscono del locale stesso”. Ciò dimostra il fatto che se una multa SIAE venisse erogata, questa verrebbe intestata e notificata all'organizzatore dell'evento ( nel caso di specie) Pt_1
pagina 7 di 9 Con e non ad altri soggetti (al subaffittante sempre per quel che ci occupa): ciò rende non provata la relativa voce di cui alla fattura azionata in sede monitoria, soprattutto perché non suffragata da documentazione alcuna che attesti il contrario di quanto risultante dalle prove orali assunte.
E' ormai pacifico che l'onere probatorio che grava su parte opposta (anche nel caso specifico soprattutto in relazione al quantum, posta la contestazione di parte opponente), non possa ritenersi soddisfatto con la semplice produzione della fattura, la quale, essendo atto di formazione unilaterale non potrà, per la stessa sua natura, costituire prova di alcun negozio, così come ribadito più volte anche dalla giurisprudenza di legittimità prevalente (“…la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentali elementi relativi all'esecuzione di un contratto (quali in particolare l'elenco delle merci, il loro prezzo e le modalità di pagamento ed altro), si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto giuridico costituito, sicché, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio…” - v. per tutte Cass. n. 15383 del
2010; Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002; Cass. n. 5071 del 2009; Cass.
n. 17371 del 2003).
Da tutto quanto sopra esposto consegue l'accoglimento della proposta opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ex DM 147/22 seguendo i valori medi in esso indicati, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa n. 2466/23 RG, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa:
• revoca il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese e competenze di lite, che liquida, per le prime, in euro 145,50 e, per quanto attiene le competenze, in euro 5.100,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15% ex DM 147/22.
Così deciso in Piacenza, 04.03.2025
Il Giudice OP
Dott.sa Marina Ghiretti
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