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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/09/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5016/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5016/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. OLIARI SARA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Corfù, n. 94
e
(c.f. ), con l'avv. ALBERTI ELENA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, n. 43
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) il Sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento per la moglie la Parte_1 Persona_1 somma mensile di euro 200,00 da versarsi mediante bonifico bancario entro e non oltre il 15 di ogni mese, fino a quando la stessa non avrà reperito stabile occupazione lavorativa.
2) Le parti concordano che il suddetto obbligo al mantenimento decorrerà dalla sottoscrizione del presente accordo congiunto.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 6.3.2025 e , la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di separazione, regolate con accordo di separazione stilato avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia in data 8.5.2024 di cui all'atto iscritto al n. 317 parte II, serie C anno
2024, e confermato in data 12.6.2024, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 10.6.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica dell'accordo di separazione iscritto all'atto n. 317 parte II, serie C anno 2024, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5016/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. OLIARI SARA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via Corfù, n. 94
e
(c.f. ), con l'avv. ALBERTI ELENA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, n. 43
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI
In data 29.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) il Sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento per la moglie la Parte_1 Persona_1 somma mensile di euro 200,00 da versarsi mediante bonifico bancario entro e non oltre il 15 di ogni mese, fino a quando la stessa non avrà reperito stabile occupazione lavorativa.
2) Le parti concordano che il suddetto obbligo al mantenimento decorrerà dalla sottoscrizione del presente accordo congiunto.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 6.3.2025 e , la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di separazione, regolate con accordo di separazione stilato avanti l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Brescia in data 8.5.2024 di cui all'atto iscritto al n. 317 parte II, serie C anno
2024, e confermato in data 12.6.2024, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 10.6.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
a parziale modifica dell'accordo di separazione iscritto all'atto n. 317 parte II, serie C anno 2024, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti