CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3575/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Ricorrente_1 3 - Sede Civitavecchia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6924/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 21/05/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. A/3730 ACCISE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6924/6/2025 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 SRL, avverso il diniego parziale di rimborso delle accise per l'anno 2020, emesso dall'Ufficio delle DOGANE di CIVITAVECCHIA.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle DOGANE sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio delle DOGANE di CIVITAVECCHIA, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 SRL chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 SRL opera nel settore dell'estrazione di pietra per arredamento e costruzione ed è titolare di una autorizzazione per l'impiego di gasolio ad accisa ridotta per la produzione di forza motrice con le macchine operatrici utilizzate, e che, con istanza di rimborso presentata il 29 gennaio 2021, chiedeva la restituzione delle accise sul gasolio per un importo di euro
60.509.
L'ufficio delle Dogane di Civitavecchia, con provvedimento del 12 aprile 2021, respingeva l'istanza proposta dalla società, riconoscendo il rimborso per una somma di lire 35.367 anziché quello di 60.509 richiesto.
Resistente_1 SRL impugnava il provvedimento di diniego lamentando un errore nel metodo di liquidazione e la violazione della normativa in materia.
Il giudice di primo grado riteneva fondate le argomentazioni ed accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia lamentando violazione e falsa applicazione di legge
La materia è disciplinata dall'articolo 14 del decreto legislativo numero 504 del 1995 oltre che da numerose circolari il Ministero delle finanze e dell'agenzia delle Dogane.
L'oggetto della controversia verte solo sul “quantum” del rimborso e riguarda, in particolare, il metodo di liquidazione ed il criterio di calcolo del rimborso, attraverso le curve di consumo che vengono allegate alla richiesta di agevolazione fiscale.
Resistente_1 SRL sostiene che nel caso di specie debba essere applicata la procedura di calcolo prevista dalla circolare numero 25/D e non quella dei criteri di quantificazione contenuti nella circolare 5/D.
Ad avviso del Collegio, tale criterio di calcolo può essere applicato esclusivamente alle società costruttrici dei macchinari, che non forniscono le curve di consumo, mentre nel caso di specie i macchinari utilizzati dalla società posseggono già i libretti di consumo, da cui evincere gli importi in maniera diretta.
D'altra parte, la correttezza del “modus operandi” dell'ufficio finanziario è stata accertata con la sentenza numero 6145 del 2023 del Consiglio di Stato, passata in giudicato, a seguito della impugnazione da parte della Resistente_1 SRL dell'atto amministrativo che costituiva il presupposto del rimborso oggetto della presente controversia.
Inoltre, per le identiche questioni relative a precedenti anni di imposta, sono già intervenute la sentenza
6601 del 2022 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che è divenuta definitiva per mancata impugnazione, nonché la sentenza 2473 del 2025 emessa sempre dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che hanno confermato la correttezza del metodo di calcolo seguito dalle Dogane di Civitavecchia.
Il collegio ritiene di doversi uniformare a tale orientamento giurisprudenziale.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma del provvedimento di diniego.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3575/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Ricorrente_1 3 - Sede Civitavecchia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6924/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 21/05/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. A/3730 ACCISE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6924/6/2025 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1 SRL, avverso il diniego parziale di rimborso delle accise per l'anno 2020, emesso dall'Ufficio delle DOGANE di CIVITAVECCHIA.
In primo grado, la ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle DOGANE sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dalla ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio delle DOGANE di CIVITAVECCHIA, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio Resistente_1 SRL chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 SRL opera nel settore dell'estrazione di pietra per arredamento e costruzione ed è titolare di una autorizzazione per l'impiego di gasolio ad accisa ridotta per la produzione di forza motrice con le macchine operatrici utilizzate, e che, con istanza di rimborso presentata il 29 gennaio 2021, chiedeva la restituzione delle accise sul gasolio per un importo di euro
60.509.
L'ufficio delle Dogane di Civitavecchia, con provvedimento del 12 aprile 2021, respingeva l'istanza proposta dalla società, riconoscendo il rimborso per una somma di lire 35.367 anziché quello di 60.509 richiesto.
Resistente_1 SRL impugnava il provvedimento di diniego lamentando un errore nel metodo di liquidazione e la violazione della normativa in materia.
Il giudice di primo grado riteneva fondate le argomentazioni ed accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia lamentando violazione e falsa applicazione di legge
La materia è disciplinata dall'articolo 14 del decreto legislativo numero 504 del 1995 oltre che da numerose circolari il Ministero delle finanze e dell'agenzia delle Dogane.
L'oggetto della controversia verte solo sul “quantum” del rimborso e riguarda, in particolare, il metodo di liquidazione ed il criterio di calcolo del rimborso, attraverso le curve di consumo che vengono allegate alla richiesta di agevolazione fiscale.
Resistente_1 SRL sostiene che nel caso di specie debba essere applicata la procedura di calcolo prevista dalla circolare numero 25/D e non quella dei criteri di quantificazione contenuti nella circolare 5/D.
Ad avviso del Collegio, tale criterio di calcolo può essere applicato esclusivamente alle società costruttrici dei macchinari, che non forniscono le curve di consumo, mentre nel caso di specie i macchinari utilizzati dalla società posseggono già i libretti di consumo, da cui evincere gli importi in maniera diretta.
D'altra parte, la correttezza del “modus operandi” dell'ufficio finanziario è stata accertata con la sentenza numero 6145 del 2023 del Consiglio di Stato, passata in giudicato, a seguito della impugnazione da parte della Resistente_1 SRL dell'atto amministrativo che costituiva il presupposto del rimborso oggetto della presente controversia.
Inoltre, per le identiche questioni relative a precedenti anni di imposta, sono già intervenute la sentenza
6601 del 2022 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, che è divenuta definitiva per mancata impugnazione, nonché la sentenza 2473 del 2025 emessa sempre dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che hanno confermato la correttezza del metodo di calcolo seguito dalle Dogane di Civitavecchia.
Il collegio ritiene di doversi uniformare a tale orientamento giurisprudenziale.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e la conferma del provvedimento di diniego.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.