Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025, iscritta al n. 42 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo alla Piazza L. CodiceFiscale_1
Concetti n. 13 presso lo studio dell'avv. Simone Rotellini, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla via Brenta n. 1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Rita Maria Portincasa, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 14 e 17 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18 dicembre 1999 (trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Viterbo, parte I, serie ignota, n. 61).
Al riguardo hanno premesso che: dalla loro unione sono nati i figli
[...]
e entrambi maggiorenni ma non autosufficienti;
sono Per_1 Persona_2
separati per effetto della sentenza n. 112/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 28 maggio 2024; , la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022; che entrambi godono di redditi propri.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“Voglia il Tribunale adìto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Viterbo, il giorno in data 18 dicembre 1999 trascritto negli
Atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1999 al n.61 parte I, onerando la cancelleria di effettuare la trascrizione di legge presso il competente Ufficio di Stato civile e così ulteriormente decidere:
- Dare atto che la casa già coniugale è di esclusiva proprietà della sig.ra
[...]
che vi dimora stabilmente e che in detta abitazione si trattengono i figli CP_1
quando non dimorano presso la rispettiva sede universitaria.
- Con riguardo ai due figl , poichè i ragazzi, pur maggiorenni, non Per_1 Per_2
sono autosufficienti sotto il profilo economico, statuire che il padre, a titolo di contributo per il loro mantenimento continui a corrispondere direttamente a ciascuno di essi l'importo di euro 320 mensili e così in complesso euro 640. Detti importi saranno corrisposti anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutati annualmente, come per legge, sulla scorta degli aggiornamenti rilevati dall'Istat che via via matureranno a decorrere dall'inizio del secondo anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Statuire altresì che la madre si farà interamente carico del mantenimento dei due figli quando gli stessi si tratterranno a Viterbo presso la sua abitazione nei periodi in cui non dovranno frequentare le lezioni universitarie, dando atto altresì che il padre della sig.r sta versando e continuerà a versare in favore Controparte_1
di ciascun nipote, per le loro esigenze e necessità, l'importo di euro 250,00 mensili e quindi 500,00 euro complessivi.
- Disporre che il sig si farà carico in via esclusiva, così come Parte_1
anche ora avviene, delle seguenti spese necessarie per i due figli: canoni per la locazione delle abitazioni occupate presso la rispettiva sede universitaria, anche nei mesi in i ragazzi si trovassero all'estero per motivi di studio, costi delle utenze di cui usufruiscono dette abitazioni, oneri e tasse universitarie, acquisto dei libri necessari per gli studi, abbonamenti per frequentazione di corsi sportivi e/o palestra, costi per i viaggi di andata e ritorno con qualsiasi mezzo da casa familiare/domicilio e per le sedi universitarie, costi abbonamenti annuali al bus.
Stabilire altresì che le altre spese straordinarie saranno tra i coniugi suddivise in ragione del 50% ciascuno e regolamentate secondo il protocollo sottoscritto dal
Tribunale di Viterbo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo di cui le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare.
- Disporre che il sig orrisponda in favore della sig.r Parte_1 [...]
in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro CP_1
400 mensili a titolo di assegno divorzile. Detto importo sarà rivalutato annualmente, come per legge, sulla scorta degli aggiornamenti rilevati dall'Istat che via via matureranno a decorrere dall'inizio del secondo anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
- Dare atto che, già in sede di separazione, le parti hanno definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse intervenuta a motivo ed a seguito del rapporto di coniugio ad eccezione di quanto andrà statuito in tema di assegno divorzile in favore della ricorrent e che, pertanto, non hanno Controparte_1
più nulla a pretendere l'una dall'altra a detto titolo”.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al Controparte_2
per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
[...] Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4