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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2589/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
dr. Antonio Corte Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe indicata, introdotta con atto di citazione regolarmente notificato da in persona del l.r.p.t ed amministratore unico Sig. , P.IVA Parte_1 Parte_2
con sede in Napoli alla Via F. Caracciolo 10 – cap: 80122, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Napoli alla Via Acitillo 124 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Nasti (C.F.
che la rappresenta e difende;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 [...]
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Pozzi (C.F. CP_2
), Marialuisa Ferrari (C.F. , Giorgio Giulio C.F._2 C.F._3
Grandesso (C.F. ), Nadia Marina Gabigliani (C.F. e C.F._4 C.F._5
Ilaria Azzariti (C.F. ), presso di loro elettivamente domiciliata in , alla C.F._6 CP_1
Via Vivaio n. 1;
APPELLATA
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
1 CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di P.C. regolarmente depositati
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 7106/2024, Parte_1 notificata in data 17.7.2024, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio da essa introdotto con ricorso in opposizione nei confronti della , ha rigettato Controparte_3
l'opposizione confermando tutti gli atti impugnati e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Occorre premettere che nel giudizio di primo grado la società ha proposto opposizione Pt_1 avverso i seguenti atti emessi dalla : - ingiunzione di pagamento n. Controparte_3
143292 - ingiunzione di pagamento n. 208556 - ingiunzione di pagamento n. 216477 - ingiunzione di pagamento n. 228349 - ingiunzione di pagamento n. 233754 - ingiunzione di pagamento n. 236422
- ingiunzione di pagamento n. 222319 - intimazione di pagamento con preavviso di pignoramento cronologico n. 605646, emessa sulla base delle predette ingiunzioni per un importo totale di euro 16.662,31, notificata alla società ricorrente in data 30.6.2022.
Atti tutti relativi a mancato/tardivo pagamento di sanzioni comminate a per la violazione del Pt_1
Codice della Strada ed elevate tra il 2016 e il 2018.
Per quanto qui di interesse, non essendo stata proposta impugnazione avverso il rigetto dei numerosi altri motivi di opposizione sollevati in primo grado, il Tribunale ha così motivato il rigetto dell'eccezione con cui ha dedotto la mancata notifica di tutte le intimazioni di pagamento Pt_1
(fatta eccezione per la n. 143292) in quanto notificate alla società in , alla via Corsica n. 45, CP_1 ove non vi era la sede legale di con conseguente pretesa nullità delle stesse: “La Parte_1 doglianza non è fondata. Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Per “sede” della persona giuridica si intende non solo la sede legale ovvero quella che risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche etc., ma anche la sede effettiva ovvero il luogo dove l'ente svolge prevalentemente la sua attività e dove si trovano la direzione e gli uffici amministrativi. Nel caso di specie, la notifica di sette delle otto ingiunzioni di pagamento è stata effettuata presso la sede operativa sita in , al viale Corsica CP_1 n. 45, e ricevuta dal “destinatario persona giuridica” – ciò vale per le ingiunzioni n. 200559 e n. 208556 – ovvero da “persona al servizio del destinatario addetta alla ricezione delle notificazioni”
(per le ingiunzioni n. 216477, n. 222319, n. 228349, n. 223754 e n. 236422). Ciò posto, la consegna dell'atto effettuata presso la sede – legale o operativa - del destinatario a persona presente in tale luogo comporta la presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto da parte del destinatario medesimo, mentre per vincere tale presunzione incombe sull'interessato l'onere di provare che il consegnatario fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere
a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (cfr. Cass. civ. n.
37828/2022). In applicazione di tale principio, la notifica effettuata in , al viale Corsica n. 45 CP_1
– qualificata nella visura camerale quale sede operativa di rilevanza primaria – è stata validamente effettuata perché ricevuta dalla stessa persona giuridica nella persona del rappresentante legale ovvero da persona addetta in maniera specifica al ricevimento della notificazione degli atti. Parte ricorrente nulla ha allegato per vincere tale presunzione di conoscenza ovvero per provare che l'atto sia stato ricevuto da persona estranea”.
2. Con unico motivo di impugnazione deduce (p. 9) “Nullità della sentenza perché emessa Pt_1 in violazione dell'art. 145 c.p.c.”. Sostiene l'appellante che la motivazione di rigetto sul punto del Tribunale sia “palesemente errata in quanto frutto di un grave errore del giudicante di fatto e di diritto. Lo stesso giudice di primo grado richiama il dettato normativo previsto dall'art. 145 c.p.c. ma finisce per non applicarlo”.
2 Rileva che la sede legale della società era in Isernia fino al 25.1.2017 alla Via E. Ponzio 52, poi in Sant'Antimo via P. IC fino al dicembre 2020, ed infine in Via Caracciolo n.10 Napoli come da visura storica prodotta: avrebbe quindi errato il Tribunale nel ritenere validamente effettuate le notifiche delle ingiunzioni di pagamento che erano state fatte “presso una sede qualunque della società” invece che presso la sua sede legale. Chiede che in riforma della sentenza gravata vengano annullati o dichiarati nulli gli atti impugnati.
3. La si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 proposto da controparte in quanto infondato. All'udienza del 15.4.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Occorre premettere che in assenza di motivi di gravame la sentenza impugnata è passata in giudicato con riguardo alle statuizioni di rigetto di tutti gli ulteriori motivi di opposizione – diversi dall'unico riproposto da in questa sede – sollevati dalla ricorrente in primo grado. Pt_1 nfatti articola un solo motivo di censura con cui lamenta la nullità della sentenza gravata per Pt_1 violazione dell'art. 145 c.p.c., stante il preteso difetto o la nullità della notifica degli atti impugnati. La doglianza va disattesa.
Come si evince dalle relate di notifica dei verbali e delle ingiunzioni prodotte in primo grado dall'odierna appellata, sette delle otto ingiunzioni di pagamento sono state notificate presso la sede operativa della sita in , in viale Corsica n. 45, e ricevute dal “destinatario persona Pt_1 CP_1 giuridica” – ciò vale per le ingiunzioni n. 200559 e n. 208556 – ovvero da “persona al servizio del destinatario addetta alla ricezione delle notificazioni” (per le ingiunzioni n. 216477, n. 222319, n. 228349, n. 223754 e n. 236422). La sede di Viale Corsica 45 a era pacificamente quella individuata come “Ufficio CP_1 Commerciale/Sede operativa” della società ovvero quella ove veniva svolta attività Pt_1 amministrativa in senso stretto e come tale riportata anche negli stessi contratti di noleggio intercorsi tra la Società e i soggetti di volta in volta interessati. Pt_1
La legittimità e validità della notificazione di un atto eseguita presso la sede effettiva di una società, anziché presso la sede legale, è stata da tempo riconosciuta dalla Suprema Corte (cfr. ad es., Cassazione, sez. VI Civile, n. 24842/11) “operando, anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c., la disposizione di cui all'art. 46 c.c., comma 2, secondo la quale, quando la sede legale della Società sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima”. In particolare, con la sentenza n. 17590/2009, la Cassazione ha precisato il concetto di “sede”, ovvero del luogo presso il quale devono essere eseguite le notifiche dirette alle persone giuridiche, come richiamato dal comma 1 dell'art. 145 cpc come modificato dalla Legge 263/2005, che prevede che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, confermando che per sede si deve intendere, oltre alla sede legale anche la sede effettiva, come luogo dove si trovano gli uffici amministrativi. La ragione di tale estensione, riprendendo le parole della sentenza in commento, deriva dal fatto che nella sede effettiva “operano gli organi amministrativi della Società e i suoi dipendenti, il che consente di riconoscerla come luogo o stabilimento utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni o con i terzi”. Ora, nel caso di specie, e a fronte della puntuale motivazione posta dal Tribunale a fondamento della sentenza di rigetto, la i limita a ribadire che la resistente avrebbe dovuto notificare gli atti di Pt_1 ingiunzione presso la propria sede legale e che non avrebbe dimostrato che quella di Viale Corsica n. 45 a fosse effettivamente la sede ove veniva svolta attività amministrativa in senso stretto. CP_1
Tale prospettazione non è però condivisibile: se è vero, infatti, che in caso di contestazione grava sul notificante l'onere di provare che il luogo ove è stata eseguita la notifica, diverso dalla sede legale,
3 era quello di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, è altrettanto indubbio che tale onere (a fronte peraltro di contestazioni del tutto generiche di , sia stato Pt_1 assolto dalla . Controparte_3 Ed infatti, come anticipato, due delle notifiche in questione sono state ricevute dal “destinatario persona giuridica”, quindi dal legale rappresentante della ricorrente, mentre le altre cinque da
“persona al servizio del destinatario addetta alla ricezione delle notificazioni”, circostanze, queste, pacifiche e in merito alle quali alcuna argomentazione è mai stata spesa dall'odierna appellante. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede effettiva della società, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (v. di recente Cass., ord. n. 12577/2023 e, in senso conforme, sent. n. 21817/2012). Ancora, la consegna dell'atto, anche quando effettuata non presso la sede legale ma presso quella operativa del destinatario a persona ivi presente, comporta una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto da parte del destinatario medesimo, il quale, per vincere tale presunzione, ha l'onere di provare che il consegnatario fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (cfr. Cass. civ. n. 37828/2022)
In applicazione di tali principi, le notifiche effettuate in , in viale Corsica n. 45 – qualificata CP_1 nella visura camerale quale sede operativa di rilevanza primaria – sono state validamente effettuate perché ricevute dalla stessa persona giuridica nella persona del rappresentante legale ovvero da persona addetta in maniera specifica al ricevimento della notificazione degli atti. A fronte di ciò, l'appellante non ha allegato alcuna circostanza di segno contrario per superare tale presunzione di conoscenza ovvero per provare che l'atto sia stato ricevuto da persona estranea. Infine, per quanto riguarda l'ingiunzione di pagamento n. 143293, notificata in data 22-11-2017 in Sant'Antimo, alla via Pablo IC (sede legale di , parte ricorrente non ha contestato in Pt_1 primo grado la legittimità del luogo della notifica, ma ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ivi portato, eccezione però non riproposta con i motivi di appello. L'impugnazione va in definitiva rigettata.
5. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7106/2024, notificata in data 17.7.2024, così provvede: 1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
4 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
dr. Antonio Corte Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in epigrafe indicata, introdotta con atto di citazione regolarmente notificato da in persona del l.r.p.t ed amministratore unico Sig. , P.IVA Parte_1 Parte_2
con sede in Napoli alla Via F. Caracciolo 10 – cap: 80122, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Napoli alla Via Acitillo 124 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Nasti (C.F.
che la rappresenta e difende;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 [...]
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marialuisa Pozzi (C.F. CP_2
), Marialuisa Ferrari (C.F. , Giorgio Giulio C.F._2 C.F._3
Grandesso (C.F. ), Nadia Marina Gabigliani (C.F. e C.F._4 C.F._5
Ilaria Azzariti (C.F. ), presso di loro elettivamente domiciliata in , alla C.F._6 CP_1
Via Vivaio n. 1;
APPELLATA
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
1 CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di P.C. regolarmente depositati
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. 7106/2024, Parte_1 notificata in data 17.7.2024, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio da essa introdotto con ricorso in opposizione nei confronti della , ha rigettato Controparte_3
l'opposizione confermando tutti gli atti impugnati e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Occorre premettere che nel giudizio di primo grado la società ha proposto opposizione Pt_1 avverso i seguenti atti emessi dalla : - ingiunzione di pagamento n. Controparte_3
143292 - ingiunzione di pagamento n. 208556 - ingiunzione di pagamento n. 216477 - ingiunzione di pagamento n. 228349 - ingiunzione di pagamento n. 233754 - ingiunzione di pagamento n. 236422
- ingiunzione di pagamento n. 222319 - intimazione di pagamento con preavviso di pignoramento cronologico n. 605646, emessa sulla base delle predette ingiunzioni per un importo totale di euro 16.662,31, notificata alla società ricorrente in data 30.6.2022.
Atti tutti relativi a mancato/tardivo pagamento di sanzioni comminate a per la violazione del Pt_1
Codice della Strada ed elevate tra il 2016 e il 2018.
Per quanto qui di interesse, non essendo stata proposta impugnazione avverso il rigetto dei numerosi altri motivi di opposizione sollevati in primo grado, il Tribunale ha così motivato il rigetto dell'eccezione con cui ha dedotto la mancata notifica di tutte le intimazioni di pagamento Pt_1
(fatta eccezione per la n. 143292) in quanto notificate alla società in , alla via Corsica n. 45, CP_1 ove non vi era la sede legale di con conseguente pretesa nullità delle stesse: “La Parte_1 doglianza non è fondata. Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Per “sede” della persona giuridica si intende non solo la sede legale ovvero quella che risulta dall'atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche etc., ma anche la sede effettiva ovvero il luogo dove l'ente svolge prevalentemente la sua attività e dove si trovano la direzione e gli uffici amministrativi. Nel caso di specie, la notifica di sette delle otto ingiunzioni di pagamento è stata effettuata presso la sede operativa sita in , al viale Corsica CP_1 n. 45, e ricevuta dal “destinatario persona giuridica” – ciò vale per le ingiunzioni n. 200559 e n. 208556 – ovvero da “persona al servizio del destinatario addetta alla ricezione delle notificazioni”
(per le ingiunzioni n. 216477, n. 222319, n. 228349, n. 223754 e n. 236422). Ciò posto, la consegna dell'atto effettuata presso la sede – legale o operativa - del destinatario a persona presente in tale luogo comporta la presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto da parte del destinatario medesimo, mentre per vincere tale presunzione incombe sull'interessato l'onere di provare che il consegnatario fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere
a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (cfr. Cass. civ. n.
37828/2022). In applicazione di tale principio, la notifica effettuata in , al viale Corsica n. 45 CP_1
– qualificata nella visura camerale quale sede operativa di rilevanza primaria – è stata validamente effettuata perché ricevuta dalla stessa persona giuridica nella persona del rappresentante legale ovvero da persona addetta in maniera specifica al ricevimento della notificazione degli atti. Parte ricorrente nulla ha allegato per vincere tale presunzione di conoscenza ovvero per provare che l'atto sia stato ricevuto da persona estranea”.
2. Con unico motivo di impugnazione deduce (p. 9) “Nullità della sentenza perché emessa Pt_1 in violazione dell'art. 145 c.p.c.”. Sostiene l'appellante che la motivazione di rigetto sul punto del Tribunale sia “palesemente errata in quanto frutto di un grave errore del giudicante di fatto e di diritto. Lo stesso giudice di primo grado richiama il dettato normativo previsto dall'art. 145 c.p.c. ma finisce per non applicarlo”.
2 Rileva che la sede legale della società era in Isernia fino al 25.1.2017 alla Via E. Ponzio 52, poi in Sant'Antimo via P. IC fino al dicembre 2020, ed infine in Via Caracciolo n.10 Napoli come da visura storica prodotta: avrebbe quindi errato il Tribunale nel ritenere validamente effettuate le notifiche delle ingiunzioni di pagamento che erano state fatte “presso una sede qualunque della società” invece che presso la sua sede legale. Chiede che in riforma della sentenza gravata vengano annullati o dichiarati nulli gli atti impugnati.
3. La si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 proposto da controparte in quanto infondato. All'udienza del 15.4.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Occorre premettere che in assenza di motivi di gravame la sentenza impugnata è passata in giudicato con riguardo alle statuizioni di rigetto di tutti gli ulteriori motivi di opposizione – diversi dall'unico riproposto da in questa sede – sollevati dalla ricorrente in primo grado. Pt_1 nfatti articola un solo motivo di censura con cui lamenta la nullità della sentenza gravata per Pt_1 violazione dell'art. 145 c.p.c., stante il preteso difetto o la nullità della notifica degli atti impugnati. La doglianza va disattesa.
Come si evince dalle relate di notifica dei verbali e delle ingiunzioni prodotte in primo grado dall'odierna appellata, sette delle otto ingiunzioni di pagamento sono state notificate presso la sede operativa della sita in , in viale Corsica n. 45, e ricevute dal “destinatario persona Pt_1 CP_1 giuridica” – ciò vale per le ingiunzioni n. 200559 e n. 208556 – ovvero da “persona al servizio del destinatario addetta alla ricezione delle notificazioni” (per le ingiunzioni n. 216477, n. 222319, n. 228349, n. 223754 e n. 236422). La sede di Viale Corsica 45 a era pacificamente quella individuata come “Ufficio CP_1 Commerciale/Sede operativa” della società ovvero quella ove veniva svolta attività Pt_1 amministrativa in senso stretto e come tale riportata anche negli stessi contratti di noleggio intercorsi tra la Società e i soggetti di volta in volta interessati. Pt_1
La legittimità e validità della notificazione di un atto eseguita presso la sede effettiva di una società, anziché presso la sede legale, è stata da tempo riconosciuta dalla Suprema Corte (cfr. ad es., Cassazione, sez. VI Civile, n. 24842/11) “operando, anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c., la disposizione di cui all'art. 46 c.c., comma 2, secondo la quale, quando la sede legale della Società sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima”. In particolare, con la sentenza n. 17590/2009, la Cassazione ha precisato il concetto di “sede”, ovvero del luogo presso il quale devono essere eseguite le notifiche dirette alle persone giuridiche, come richiamato dal comma 1 dell'art. 145 cpc come modificato dalla Legge 263/2005, che prevede che la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, confermando che per sede si deve intendere, oltre alla sede legale anche la sede effettiva, come luogo dove si trovano gli uffici amministrativi. La ragione di tale estensione, riprendendo le parole della sentenza in commento, deriva dal fatto che nella sede effettiva “operano gli organi amministrativi della Società e i suoi dipendenti, il che consente di riconoscerla come luogo o stabilimento utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni o con i terzi”. Ora, nel caso di specie, e a fronte della puntuale motivazione posta dal Tribunale a fondamento della sentenza di rigetto, la i limita a ribadire che la resistente avrebbe dovuto notificare gli atti di Pt_1 ingiunzione presso la propria sede legale e che non avrebbe dimostrato che quella di Viale Corsica n. 45 a fosse effettivamente la sede ove veniva svolta attività amministrativa in senso stretto. CP_1
Tale prospettazione non è però condivisibile: se è vero, infatti, che in caso di contestazione grava sul notificante l'onere di provare che il luogo ove è stata eseguita la notifica, diverso dalla sede legale,
3 era quello di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, è altrettanto indubbio che tale onere (a fronte peraltro di contestazioni del tutto generiche di , sia stato Pt_1 assolto dalla . Controparte_3 Ed infatti, come anticipato, due delle notifiche in questione sono state ricevute dal “destinatario persona giuridica”, quindi dal legale rappresentante della ricorrente, mentre le altre cinque da
“persona al servizio del destinatario addetta alla ricezione delle notificazioni”, circostanze, queste, pacifiche e in merito alle quali alcuna argomentazione è mai stata spesa dall'odierna appellante. Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede effettiva della società, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (v. di recente Cass., ord. n. 12577/2023 e, in senso conforme, sent. n. 21817/2012). Ancora, la consegna dell'atto, anche quando effettuata non presso la sede legale ma presso quella operativa del destinatario a persona ivi presente, comporta una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto da parte del destinatario medesimo, il quale, per vincere tale presunzione, ha l'onere di provare che il consegnatario fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (cfr. Cass. civ. n. 37828/2022)
In applicazione di tali principi, le notifiche effettuate in , in viale Corsica n. 45 – qualificata CP_1 nella visura camerale quale sede operativa di rilevanza primaria – sono state validamente effettuate perché ricevute dalla stessa persona giuridica nella persona del rappresentante legale ovvero da persona addetta in maniera specifica al ricevimento della notificazione degli atti. A fronte di ciò, l'appellante non ha allegato alcuna circostanza di segno contrario per superare tale presunzione di conoscenza ovvero per provare che l'atto sia stato ricevuto da persona estranea. Infine, per quanto riguarda l'ingiunzione di pagamento n. 143293, notificata in data 22-11-2017 in Sant'Antimo, alla via Pablo IC (sede legale di , parte ricorrente non ha contestato in Pt_1 primo grado la legittimità del luogo della notifica, ma ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ivi portato, eccezione però non riproposta con i motivi di appello. L'impugnazione va in definitiva rigettata.
5. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7106/2024, notificata in data 17.7.2024, così provvede: 1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
4 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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