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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2024, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3199/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
GU (RE) il 19 febbraio 2005; rappresentato e difeso dall'avv. Catia Lombardo come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Correggio (RE), Corso Mazzini n. 44
- attore - contro
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
21 ottobre 1977;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
1 di 6 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
- accertare e dichiarare che il ricorrente nato Parte_1
a GU (RE) il 19/02/2005 e registrato nella stessa data presso il Comune di Campagnola Emilia (RE) come figlio di e CP_1
, non è figlio di , per come Persona_1 CP_1 erroneamente annotato agli atti di nascita
- dichiararsi, per l'effetto, il difetto di veridicità della dichiarazione con cui ha riconosciuto come suo figlio naturale il CP_1 ricorrente
- ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di e l'adozione di ogni altro e consequenziale Parte_1 provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, in caso di opposizione del convenuto , sentenza provvisoriamente esecutiva come CP_1 per legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 31 luglio 2023 Parte_1
evocava in giudizio per sentire accertare e
[...] CP_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 263 c.c., il difetto di veridicità della dichiarazione con cui il predetto convenuto l'aveva riconosciuto quale proprio figlio naturale.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2023 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, che in data 25 gennaio 2024 ritirava a mani proprie CP_1 il plico relativo alla notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva ma compariva personalmente alla prima udienza del 28 marzo 2024, allorquando, sulla dichiarata contumacia del convenuto, veniva disposta C.T.U. genetica, nominando il dott. Persona_2
2 di 6 Il processo, dichiarato interrotto ex art. 301 c.p.c., veniva riassunto dall'attore con ricorso tempestivamente depositato e regolarmente notificato nei confronti del convenuto, che in data 10 luglio 2024 ritirava ancora una volta a mani proprie la relativa notifica.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 7 novembre 2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., del riconoscimento del figlio naturale compiuto da . Parte_1 CP_1
L'azione è stata proposta dal figlio , il Parte_1 quale ha dedotto, in particolare, di avere appreso solo al compimento del diciottesimo anno d'età che , pur consapevole di non CP_1 essere suo padre biologico, l'aveva riconosciuto fin dalla nascita per compiacere la di lui madre, , alla quale era legato Persona_1 sentimentalmente da alcuni mesi.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Come noto, in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica immuno-ematologica ha funzione di mezzo obiettivo di prova (Cass. 3563/2006 e Cass.
15568/2011), costituendo, dati pure i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo (Cass. 14462/2008) avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (v. anche Corte cost. 266/2006), e con essa il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari.
3 di 6 Infatti, le indagini ematologiche ed immunogenetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. A riguardo, è stato precisato che tale efficacia delle indagini sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di “leggi”)
e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cd. errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cd. errore sistematico) (Cass.
8451/1997; così anche Cass. Cass. 13665/2004, Cass. 10377/1997,
Cass. 6550/1995).
Nel caso di specie, il C.T.U., dopo aver sottoposto ad indagine genetico-biomolecolare i campioni organici prelevati da , CP_1 da e da , ha concluso che «la Persona_1 Parte_1 probabilità che il Sig. sia il padre biologico del Sig. CP_1 [...]
è dello 0%» e che, dunque, «il Sig. Parte_1 CP_1 non è il padre biologico di ». Parte_1
In considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, si richiama il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice «non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse» (Cass. 4352/2019 e
Cass. 7364/2012).
Sulla base delle risultanze del surriferito esame avente un alto grado di affidabilità, si deve affermare che è scientificamente provata l'esclusione del rapporto di genitorialità biologica tra e CP_1
. Parte_1
A riguardo, giova ricordare che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, l'azione di impugnazione del riconoscimento per
4 di 6 difetto di veridicità è ammessa in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento, e quindi anche nel caso in cui il riconoscimento stesso sia stato effettuato con la consapevolezza dell'altrui paternità (Cass.
5886/1991 e Cass. 23973/2015).
Infatti, l'accoglimento dell'azione di impugnazione ex art. 263
c.c., fondato sull'accertamento dell'inesistenza del rapporto biologico di filiazione tra l'autore del riconoscimento e il riconosciuto, comporta, per un verso, l'eliminazione della certezza formale creata dal riconoscimento e, per altro verso, la creazione di una diversa certezza, identificata, appunto, nell'inesistenza dell'indicato rapporto biologico.
Dev'essere, quindi, accolta la domanda giudiziale ex art. 263 c.c.
Con l'accoglimento dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità perde lo Parte_1 stato di filiazione con effetto assoluto e perde il cognome del padre
, che non ha chiesto di poter conservare, con conseguente CP_1 assunzione del cognome della madre, dunque . Per_1
Va, di conseguenza, ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge.
2. Premesso che la rinuncia alla rifusione delle stesse da parte dell'attore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve considerarsi inutiliter data, non potendo costui disporre di un diritto altrui, il convenuto, in applicazione del principio di soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 19/2020, Cass. 27712/2019, Cass. 11590/2019,
Cass. 22017/2018), in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115 del
2002, in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale dello
5 di 6 scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto della mancata redazione di scritti difensivi ulteriori rispetto a quello introduttivo, nonché della natura contumaciale della controversia.
Al pari, le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, debbono essere definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così giudica:
1. accerta e dichiara che non è il padre CP_1 [...]
, nato a [...] il [...], e che, Parte_1 pertanto, il riconoscimento dal medesimo effettuato non risponde al vero;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del relativo atto di nascita o di qualunque altro atto ritenuto idoneo, dando atto che assume il cognome della Parte_1 madre, ; Per_1
3. condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, CP_1 incluse quelle prenotate a debito, che liquida nell'importo di €
3.809,00 per compenso professionale per l'attività prestata dal difensore di , ammesso al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
4. pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di . CP_1
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 7 novembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3199/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
GU (RE) il 19 febbraio 2005; rappresentato e difeso dall'avv. Catia Lombardo come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Correggio (RE), Corso Mazzini n. 44
- attore - contro
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
21 ottobre 1977;
- convenuto contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
1 di 6 CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
- accertare e dichiarare che il ricorrente nato Parte_1
a GU (RE) il 19/02/2005 e registrato nella stessa data presso il Comune di Campagnola Emilia (RE) come figlio di e CP_1
, non è figlio di , per come Persona_1 CP_1 erroneamente annotato agli atti di nascita
- dichiararsi, per l'effetto, il difetto di veridicità della dichiarazione con cui ha riconosciuto come suo figlio naturale il CP_1 ricorrente
- ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di e l'adozione di ogni altro e consequenziale Parte_1 provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, in caso di opposizione del convenuto , sentenza provvisoriamente esecutiva come CP_1 per legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 31 luglio 2023 Parte_1
evocava in giudizio per sentire accertare e
[...] CP_1 dichiarare, ai sensi dell'art. 263 c.c., il difetto di veridicità della dichiarazione con cui il predetto convenuto l'aveva riconosciuto quale proprio figlio naturale.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 20 dicembre 2023 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, che in data 25 gennaio 2024 ritirava a mani proprie CP_1 il plico relativo alla notifica del ricorso e pedissequo decreto, non si costituiva ma compariva personalmente alla prima udienza del 28 marzo 2024, allorquando, sulla dichiarata contumacia del convenuto, veniva disposta C.T.U. genetica, nominando il dott. Persona_2
2 di 6 Il processo, dichiarato interrotto ex art. 301 c.p.c., veniva riassunto dall'attore con ricorso tempestivamente depositato e regolarmente notificato nei confronti del convenuto, che in data 10 luglio 2024 ritirava ancora una volta a mani proprie la relativa notifica.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 7 novembre 2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263 c.c., del riconoscimento del figlio naturale compiuto da . Parte_1 CP_1
L'azione è stata proposta dal figlio , il Parte_1 quale ha dedotto, in particolare, di avere appreso solo al compimento del diciottesimo anno d'età che , pur consapevole di non CP_1 essere suo padre biologico, l'aveva riconosciuto fin dalla nascita per compiacere la di lui madre, , alla quale era legato Persona_1 sentimentalmente da alcuni mesi.
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Come noto, in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica immuno-ematologica ha funzione di mezzo obiettivo di prova (Cass. 3563/2006 e Cass.
15568/2011), costituendo, dati pure i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo (Cass. 14462/2008) avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione (v. anche Corte cost. 266/2006), e con essa il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari.
3 di 6 Infatti, le indagini ematologiche ed immunogenetiche possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. A riguardo, è stato precisato che tale efficacia delle indagini sul DNA non può essere esclusa per la ragione che esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di “leggi”)
e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cd. errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cd. errore sistematico) (Cass.
8451/1997; così anche Cass. Cass. 13665/2004, Cass. 10377/1997,
Cass. 6550/1995).
Nel caso di specie, il C.T.U., dopo aver sottoposto ad indagine genetico-biomolecolare i campioni organici prelevati da , CP_1 da e da , ha concluso che «la Persona_1 Parte_1 probabilità che il Sig. sia il padre biologico del Sig. CP_1 [...]
è dello 0%» e che, dunque, «il Sig. Parte_1 CP_1 non è il padre biologico di ». Parte_1
In considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, si richiama il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice «non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse» (Cass. 4352/2019 e
Cass. 7364/2012).
Sulla base delle risultanze del surriferito esame avente un alto grado di affidabilità, si deve affermare che è scientificamente provata l'esclusione del rapporto di genitorialità biologica tra e CP_1
. Parte_1
A riguardo, giova ricordare che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, l'azione di impugnazione del riconoscimento per
4 di 6 difetto di veridicità è ammessa in ogni caso in cui il riconoscimento sia obiettivamente non veridico, a nulla rilevando eventuali stati soggettivi di buona o mala fede dell'autore del riconoscimento, e quindi anche nel caso in cui il riconoscimento stesso sia stato effettuato con la consapevolezza dell'altrui paternità (Cass.
5886/1991 e Cass. 23973/2015).
Infatti, l'accoglimento dell'azione di impugnazione ex art. 263
c.c., fondato sull'accertamento dell'inesistenza del rapporto biologico di filiazione tra l'autore del riconoscimento e il riconosciuto, comporta, per un verso, l'eliminazione della certezza formale creata dal riconoscimento e, per altro verso, la creazione di una diversa certezza, identificata, appunto, nell'inesistenza dell'indicato rapporto biologico.
Dev'essere, quindi, accolta la domanda giudiziale ex art. 263 c.c.
Con l'accoglimento dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità perde lo Parte_1 stato di filiazione con effetto assoluto e perde il cognome del padre
, che non ha chiesto di poter conservare, con conseguente CP_1 assunzione del cognome della madre, dunque . Per_1
Va, di conseguenza, ordinato all'ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni di legge.
2. Premesso che la rinuncia alla rifusione delle stesse da parte dell'attore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve considerarsi inutiliter data, non potendo costui disporre di un diritto altrui, il convenuto, in applicazione del principio di soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per intero e dunque senza dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 19/2020, Cass. 27712/2019, Cass. 11590/2019,
Cass. 22017/2018), in favore dell'Erario ex art. 133 d.P.R. n. 115 del
2002, in conformità ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale dello
5 di 6 scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, tenuto conto della mancata redazione di scritti difensivi ulteriori rispetto a quello introduttivo, nonché della natura contumaciale della controversia.
Al pari, le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, debbono essere definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così giudica:
1. accerta e dichiara che non è il padre CP_1 [...]
, nato a [...] il [...], e che, Parte_1 pertanto, il riconoscimento dal medesimo effettuato non risponde al vero;
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine del relativo atto di nascita o di qualunque altro atto ritenuto idoneo, dando atto che assume il cognome della Parte_1 madre, ; Per_1
3. condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, CP_1 incluse quelle prenotate a debito, che liquida nell'importo di €
3.809,00 per compenso professionale per l'attività prestata dal difensore di , ammesso al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
4. pone definitivamente le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico di . CP_1
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, il 7 novembre 2024.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
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