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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Cinzia Mondatore Presidente
Francesca Caputo Componente
Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione dei coniugi iscritto al n. 1657/2024 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Cosimo Casaluci,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Andrea Vergori,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 1657/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Leverano in data Controparte_1
23/07/1998. Dalla loro unione sono nati (Campi Persona_1
Salentina, 29/04/2000) e (Copertino, 14/12/2005). Controparte_2
Ha allegato che la convivenza con il coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa del comportamento di questi.
Ha riferito di svolgere attività lavorativa saltuaria quale addetta alle pulizie, con guadagni insufficienti a sostentare la famiglia. Ha allegato di vivere insieme ai figli presso la casa familiare e che il figlio si è reso Per_2 autonomo per mezzo di attività lavorativa mentre la IA non CP_2 sarebbe ancora economicamente autosufficiente.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge, ha allegato che costui beneficia di una pensione dall'INPS e ha, pertanto, un reddito annuo pari a circa 9.000,00 euro, oltre ad essere nudo proprietario di alcuni immobili.
Ha concluso domandando: a) la separazione dal coniuge;
b)
l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) un contributo a carico dell'altro genitore per il mantenimento della IA pari ad € 200,00 con ripartizione in egual misura delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 11/03/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito in giudizio, non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia della separazione.
Per il resto ha contestato le avverse prospettazioni, allegando di essere percettore di un assegno di invalidità (con reddito annuo di circa € 6.800,00)
e di essere gravato mensilmente da talune spese, tra cui due rate da €
100,00 ciascuna per la restituzione di alcuni finanziamenti e la retta, pari ad € 200,00-300,00 circa, della comunità Centro Pietre Unite di Patù presso la quale è ricoverato per un percorso di recupero psichiatrico.
2 R.G. 1657/2024
Ha allegato di essere disponibile a versare per il mantenimento della IA una somma mensile pari a € 100,00, quantunque costei sia idonea al lavoro e non impegnata in percorsi formativi.
Ha concluso domandando: a) la separazione dalla coniuge;
b) la quantificazione in € 100,00 del contributo a proprio carico per il mantenimento della IA;
c) il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare (comparsa di risposta depositata il 31/05/2024).
1.4.- All'udienza del 02/07/2024, il giudice delegato, tentata invano la conciliazione tra i coniugi, ha provveduto in via provvisoria ed urgente nell'interesse delle parti e della IA e, in particolare, ha: i) assegnato la casa familiare alla parte attrice in considerazione dell'interesse della IA
; ii) previsto un contributo a carico della parte convenuta per il CP_2 mantenimento della IA pari ad € 100,00 mensili con eguale ripartizione delle spese straordinarie.
1.5.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con il loro interrogatorio libero.
1.6.- In occasione dell'udienza del 10/01/2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnato e discusso la causa.
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.7- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 23/07/2024).
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
3.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio a Leverano in data 23/07/1998 (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, anno 1998).
Preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e avuto riguardo alle circostanze che le parti hanno allegato, deve conseguentemente ritenersi che la prosecuzione della loro convivenza è divenuta intollerabile.
3 R.G. 1657/2024
4.- I provvedimenti relativi alla IA devono essere Controparte_2 adottati nei termini che seguono.
Anzitutto, occorre evidenziare che è pacifico tra le parti che la IA
, nonostante la maggiore età, l'abbandono della scuola e la mancata CP_2 frequentazione di percorsi formativi, non sia ancora pienamente autosufficiente dal punto di vista economico. Tanto lo si desume dalle concordi conclusioni delle parti, le quali, pur dibattendo sulla misura dell'assegno, chiedono entrambe che sia riconosciuto un contributo al suo mantenimento. D'altronde, la giovanissima età della IA rende tale circostanza del tutto verosimile, anche in considerazione della precarietà che notoriamente spesso accompagna il periodo iniziale di ingresso nel mondo lavorativo.
4.1.- Ciò posto e non essendo intervenute sopravvenienze di rilievo in corso di giudizio, deve essere, pertanto, confermata l'assegnazione, nell'interesse della prole, della casa familiare alla parte attrice, presso cui vive la IA non economicamente autosufficiente.
4.2.- Del pari, deve essere confermata la misura del contributo a carico del genitore non convivente per il mantenimento di . In proposito, CP_2 occorre infatti valorizzare il principio di autoresponsabilità incombente sulla IA maggiorenne, la quale, non impegnata in alcuna attività di formazione,
è dotata di capacità lavorativa che ben può mettere a frutto. Del resto,
l'assegno deve essere parametrato anzitutto alle potenzialità economiche del genitore obbligato e, in tale prospettiva, i redditi di costui, impossibilitato al lavoro, sono talmente bassi da poter a stento consentire il suo personale sostentamento.
Infine, deve essere confermata la ripartizione delle spese straordinarie inerenti alla prole in pari misura tra i genitori.
5.- Considerato il comportamento, sostanzialmente adesivo, della parte convenuta, spese e competenze di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
4 R.G. 1657/2024
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1657/2024 introdotto con ricorso dell'11/03/2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Bad Homburg vor der Höhe (DEU), 17/04/1976) e CP_1
(San Pietro Vernotico (BR), 18/05/1974) che a Leverano in
[...] data 23/07/1998 hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, anno 1998);
2) CONFERMA i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del
02/07/2024;
3) DISPONE che il godimento della casa familiare a Guagnano in via Melli
n. 22 resti attribuito a in considerazione dell'interesse Parte_1 della IA , ancora non indipendente dal punto di vista CP_2 economico;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di versare a favore di Controparte_1
la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della IA . Il pagamento - da aggiornarsi CP_2 annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
5) DISPONE che le spese straordinarie per la prole siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
6) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leverano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 25/07/2025.
5 R.G. 1657/2024
Il giudice estensore
Michele Grande
La Presidente
Cinzia Mondatore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Cinzia Mondatore Presidente
Francesca Caputo Componente
Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione dei coniugi iscritto al n. 1657/2024 R.G. e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Cosimo Casaluci,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Andrea Vergori,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 1657/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con a Leverano in data Controparte_1
23/07/1998. Dalla loro unione sono nati (Campi Persona_1
Salentina, 29/04/2000) e (Copertino, 14/12/2005). Controparte_2
Ha allegato che la convivenza con il coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa del comportamento di questi.
Ha riferito di svolgere attività lavorativa saltuaria quale addetta alle pulizie, con guadagni insufficienti a sostentare la famiglia. Ha allegato di vivere insieme ai figli presso la casa familiare e che il figlio si è reso Per_2 autonomo per mezzo di attività lavorativa mentre la IA non CP_2 sarebbe ancora economicamente autosufficiente.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge, ha allegato che costui beneficia di una pensione dall'INPS e ha, pertanto, un reddito annuo pari a circa 9.000,00 euro, oltre ad essere nudo proprietario di alcuni immobili.
Ha concluso domandando: a) la separazione dal coniuge;
b)
l'assegnazione a sé della casa familiare;
c) un contributo a carico dell'altro genitore per il mantenimento della IA pari ad € 200,00 con ripartizione in egual misura delle spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 11/03/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituito in giudizio, non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia della separazione.
Per il resto ha contestato le avverse prospettazioni, allegando di essere percettore di un assegno di invalidità (con reddito annuo di circa € 6.800,00)
e di essere gravato mensilmente da talune spese, tra cui due rate da €
100,00 ciascuna per la restituzione di alcuni finanziamenti e la retta, pari ad € 200,00-300,00 circa, della comunità Centro Pietre Unite di Patù presso la quale è ricoverato per un percorso di recupero psichiatrico.
2 R.G. 1657/2024
Ha allegato di essere disponibile a versare per il mantenimento della IA una somma mensile pari a € 100,00, quantunque costei sia idonea al lavoro e non impegnata in percorsi formativi.
Ha concluso domandando: a) la separazione dalla coniuge;
b) la quantificazione in € 100,00 del contributo a proprio carico per il mantenimento della IA;
c) il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare (comparsa di risposta depositata il 31/05/2024).
1.4.- All'udienza del 02/07/2024, il giudice delegato, tentata invano la conciliazione tra i coniugi, ha provveduto in via provvisoria ed urgente nell'interesse delle parti e della IA e, in particolare, ha: i) assegnato la casa familiare alla parte attrice in considerazione dell'interesse della IA
; ii) previsto un contributo a carico della parte convenuta per il CP_2 mantenimento della IA pari ad € 100,00 mensili con eguale ripartizione delle spese straordinarie.
1.5.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e con il loro interrogatorio libero.
1.6.- In occasione dell'udienza del 10/01/2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnato e discusso la causa.
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.7- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 23/07/2024).
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La separazione giudiziale è meritevole di accoglimento.
3.1.- Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio a Leverano in data 23/07/1998 (atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, anno 1998).
Preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e avuto riguardo alle circostanze che le parti hanno allegato, deve conseguentemente ritenersi che la prosecuzione della loro convivenza è divenuta intollerabile.
3 R.G. 1657/2024
4.- I provvedimenti relativi alla IA devono essere Controparte_2 adottati nei termini che seguono.
Anzitutto, occorre evidenziare che è pacifico tra le parti che la IA
, nonostante la maggiore età, l'abbandono della scuola e la mancata CP_2 frequentazione di percorsi formativi, non sia ancora pienamente autosufficiente dal punto di vista economico. Tanto lo si desume dalle concordi conclusioni delle parti, le quali, pur dibattendo sulla misura dell'assegno, chiedono entrambe che sia riconosciuto un contributo al suo mantenimento. D'altronde, la giovanissima età della IA rende tale circostanza del tutto verosimile, anche in considerazione della precarietà che notoriamente spesso accompagna il periodo iniziale di ingresso nel mondo lavorativo.
4.1.- Ciò posto e non essendo intervenute sopravvenienze di rilievo in corso di giudizio, deve essere, pertanto, confermata l'assegnazione, nell'interesse della prole, della casa familiare alla parte attrice, presso cui vive la IA non economicamente autosufficiente.
4.2.- Del pari, deve essere confermata la misura del contributo a carico del genitore non convivente per il mantenimento di . In proposito, CP_2 occorre infatti valorizzare il principio di autoresponsabilità incombente sulla IA maggiorenne, la quale, non impegnata in alcuna attività di formazione,
è dotata di capacità lavorativa che ben può mettere a frutto. Del resto,
l'assegno deve essere parametrato anzitutto alle potenzialità economiche del genitore obbligato e, in tale prospettiva, i redditi di costui, impossibilitato al lavoro, sono talmente bassi da poter a stento consentire il suo personale sostentamento.
Infine, deve essere confermata la ripartizione delle spese straordinarie inerenti alla prole in pari misura tra i genitori.
5.- Considerato il comportamento, sostanzialmente adesivo, della parte convenuta, spese e competenze di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
4 R.G. 1657/2024
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 1657/2024 introdotto con ricorso dell'11/03/2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Bad Homburg vor der Höhe (DEU), 17/04/1976) e CP_1
(San Pietro Vernotico (BR), 18/05/1974) che a Leverano in
[...] data 23/07/1998 hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, anno 1998);
2) CONFERMA i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del
02/07/2024;
3) DISPONE che il godimento della casa familiare a Guagnano in via Melli
n. 22 resti attribuito a in considerazione dell'interesse Parte_1 della IA , ancora non indipendente dal punto di vista CP_2 economico;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di versare a favore di Controparte_1
la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della IA . Il pagamento - da aggiornarsi CP_2 annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
5) DISPONE che le spese straordinarie per la prole siano poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
6) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leverano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 25/07/2025.
5 R.G. 1657/2024
Il giudice estensore
Michele Grande
La Presidente
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