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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8178/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 11 giugno 2025, alle ore 10:50, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. DANILE ROSARIA ROSSELLA, la quale riportandosi al precedente verbale precisa le conclusioni e discute la causa e insiste nella domanda di frutti civili avanzata riportandosi alla Cassazione precedente a quella citata dalla controparte che riconosceva i frutti civili al comproprietario (Cass. 39036/2021 che richiama Cass. 17876/19 e Cass.5504/12); insiste nella CTU tecnica richiesta per quantificare i frutti civili;
prende atto della non regolarità degli immobili da dividere rilevando che non è responsabilità del proprio assistito il quale non ha mai avuto il possesso del bene;
chiede di potere depositare istanza di liquidazione di patrocinio a spese dello Stato;
chiede la compensazione delle spese di lite;
per parte convenuta, l'Avv. RICCITIELLO ANTONIO MARCO, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni in atti e rileva che la domanda è inammissibile per tutte le ragioni già dedotte;
chiede il rigetto della domanda di frutti civili in forza dell'orientamento di legittimità da ultimo richiamato dalla
Cass.2023 riportandosi al precedente verbale;
per , l'Avv. ZO, la quale discute la causa riportandosi alle conclusioni Controparte_1 formulate in comparsa riportandosi al precedente verbale;
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 6 N.R.G. 8178/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g. n. 8178/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Catania via Parte_1 CodiceFiscale_1 P. Verri 3 presso lo studio dell'Avv. DANILE ROSARIA ROSSELLA che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE CONTRO
( ) e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliati in VIA CONTE RUGGERO 6 C/O STUDIO C.F._3 LEGALE MILANA CATANIA e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Marco Riccitiello che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._4 CUCINOTTA, 7 CATANIA presso lo studio dell'Avv. RABUAZZO MARIAGRAZIA che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 7/7/2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e al fine di ottenere lo scioglimento Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
della comunione ereditaria esistente sui beni immobili in catasto fabbricati al foglio 40 part. 268 sub 2
c.da Bicocca Fondo n. 35; - unità immobiliare urbana in catasto fabbricati al foglio 40 part. 268 sub. 5
cat. F/1; - unità immobiliare al foglio 40 part. 406 sub 2 cat. C/2 magazzini e locali di deposito;
- unità
immobiliare al foglio 40 part. 406 sub 3 cat. A/2 abitazione di tipo civile;
- unità immobiliare al foglio pagina 2 di 6 40 part. 406 sub 4 terrazza;
- unità immobiliare al foglio 40 part. 406 sub 5 cat. F/1 area urbana. Ha altresì chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di €29.259,12 a titolo di risarcimento per i frutti civili.
I convenuti costituiti in giudizio hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di divisione per non essere i beni regolari dal punto di vista urbanistico e catastale, nonché il difetto di contraddittorio nei confronti di comproprietario di uno dei beni unitamente alle parti in causa. Controparte_1
Trattandosi di condizione dell'azione, ne consegue l'inammissibilità della domanda.
In ordine alla domanda di frutti civili ne hanno contestato la debenza opponendovi la un CP_3
diritto di abitazione essendo coniuge del defunto , deducendo di essere stati informati Persona_1
dell'esistenza dell'attore figlio naturale di soltanto a seguito della comunicazione Controparte_1
risalente al 2012. Ha dedotto di avere sostenuto spese per gli immobili ereditari richiedendo il pagamento della somma di €20.000,00 dovute pro quota da scomputare dalla quota eventualmente spettante all'attore all'esito della divisione.
Disposta la chiamata di , lo stesso di è costituito in giudizio in data 24.2.2023 Controparte_1
eccependo l'inammissibilità della domanda di divisione per non essere i beni regolari dal punto di vista urbanistico e catastale.
Come emerge dalla lettura della prima memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. di parte attrice è incontestato che l'unità immobiliare urbana in catasto fabbricati foglio 40 part. 268 sub2 c.da Bicocca Fondo n. 35 appartenga a terzi e non ricada nell'asse ereditario.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha oramai affermato che “la divisione ereditaria è un atto tra vivi e non atto a causa di morte e che se l'edificio abusivo entra nella comunione ereditaria, non potrà divenire oggetto di valida divisione” (Cass. SS.UU.2019 n. 25021).
Secondo quanto prescritto dall'art. 40, L. 47/1985, e dall'art. 46, d. P. R. 380/2001 (t. u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché dall'art. 19 co. 14, d.P.R. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla L. 122/ 2010 (legge di aggiornamento del Catasto), nonché
secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU. n.8230/2019 e pagina 3 di 6 n.25021/2019), non è possibile pronunziare la divisione giudiziale degli immobili in difetto della dichiarazione degli estremi dei titoli edilizi secondo il tempo di costruzione dell'immobile
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 2
settembre 1967; oppure estremi della licenza, concessione edilizia, concessione edilizia in sanatoria,
permesso di costruire;
oppure, in caso di immobile con abusi, allegazione della domanda di sanatoria e prova di versamento di tutte le rate di oblazione e degli oneri concessori), nonché, per gli immobili urbani, di documentazione relativa all'intestazione catastale, la quale deve essere allineata con i proprietari degli immobili, corredata di planimetria catastale e della “dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale” (art. 19, co. 14, cit.). Per i terreni censiti al NCT, è necessario produrre la visura storica e il foglio di mappa catastale con tutte le particelle in oggetto e il certificato di destinazione urbanistica. La dichiarazione in ordine alla conformità catastale deve specificare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale;
se oggetto di divisione è un fabbricato rurale ancora censito al Catasto dei Terreni, ai sensi dell'art.13, comma 14 ter, D.L. 6.12.2011, n. 201,
così come introdotto in sede di conversione con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il fabbricato deve essere obbligatoriamente iscritto al Catasto dei Fabbricati;
per gli immobili è necessario produrre una planimetria rilasciata dall'Agenzia del Territorio provinciale e per gli immobili facenti parte di edifici condominiali è necessario produrre un elaborato planimetrico di tutto il fabbricato, con i subalterni assegnati e relativa destinazione, rilasciato sempre dall'Agenzia del Territorio provinciale.
All'udienza odierna, le parti hanno sostanzialmente dichiarato di prendere atto della inammissibilità
della domanda di divisione in assenza di produzione della documentazione comprovante regolarità e conformità urbanistica e catastale dei beni, fermo restando che la divisione sarà possibile laddove le parti documentino anche successivamente la ricorrenza delle condizioni per la divisione.
pagina 4 di 6 Conseguentemente la domanda di scioglimento della comunione va dichiarata inammissibile alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali richiamati.
Va rigettata la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento pro quota delle spese sostenute dalla ZO non essendovi in parte prova che la stessa le abbia sostenute, non essendo dovuto quanto preteso per IMU in quanto è la stessa ZO ad affermare di essere titolare di un diritto di abitazione, nonché tenuto conto che le spese di sanatoria vennero corrisposte dal defunto e tenuto conto che gli abusi edilizi e la conseguente necessità di sostenere spese di sanatoria CP_1
e di eventuali incarico a tecnici (con esborsi non comprovati) non risultano addebitabili al convenuto attesa l'estraneità dell'attore nella realizzazione delle irregolarità da sanare imputabili ai soggetti che hanno da sempre il possesso dei beni, di conferimento di incarichi, nonché di eventuali spese di variazione catastale non richieste dall'attore e senza il suo consenso, avendo peraltro l'attore allegato di avere sostenuto le spese di successione, nonchè infine tenuto conto che alcuna spesa per ristrutturazione risulta sostenuta.
Parte attrice ha avanzato domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene invocando anche da ultimo all'odierna udienza gli orientamenti giurisprudenziali antecedenti l'intervento della Suprema Corte del 2023.
Tuttavia, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'orientamento da ultimo sostenuto dalla Suprema
Corte secondo cui “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di
un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili
ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di
utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale.
In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà
dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione
dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (Cass. 31105/23).
Nella specie, tale onere probatorio non risulta assolto dalla parte attrice atteso che le lettere di diffida non comprovano la richiesta del comproprietario di volere fare uso anche turnario del bene, né che ciò
pagina 5 di 6 gli sia stato impedito, non risultando alcuna richiesta in tal senso e anche tenuto conto del diritto di abitazione spettante al coniuge del defunto.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attore va pertanto rigettata.
Le spese del giudizio devono essere compensate per intero tra le parti tenuto conto della soccombenza reciproca e delle ragioni che determinano l'inammissibilità della domanda di divisione in alcun modo imputabili all'attore avendo peraltro i convenuti curato una pratica di aggiornamento catastale sulla scorta di un contratto preliminare redatto soltanto da taluni dei comproprietari, nonchè tenuto conto che il rigetto della domanda di frutti civili è determinato dall'adesione al recente mutamento di orientamento giurisprudenziale, mentre la domanda avanzata dall'attore al tempo risultava sostenuta dalla precedente giurisprudenza di legittimità in materia. La compensazione va infine disposta anche nei confronti del terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale,
disattesa;
dichiara inammissibile la domanda di divisione;
rigetta la domanda di risarcimento avanzata dall'attore;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti;
compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Condanna i convenuti al pagamento del contributo unificato mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 11 giugno 2025, alle ore 10:50, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. DANILE ROSARIA ROSSELLA, la quale riportandosi al precedente verbale precisa le conclusioni e discute la causa e insiste nella domanda di frutti civili avanzata riportandosi alla Cassazione precedente a quella citata dalla controparte che riconosceva i frutti civili al comproprietario (Cass. 39036/2021 che richiama Cass. 17876/19 e Cass.5504/12); insiste nella CTU tecnica richiesta per quantificare i frutti civili;
prende atto della non regolarità degli immobili da dividere rilevando che non è responsabilità del proprio assistito il quale non ha mai avuto il possesso del bene;
chiede di potere depositare istanza di liquidazione di patrocinio a spese dello Stato;
chiede la compensazione delle spese di lite;
per parte convenuta, l'Avv. RICCITIELLO ANTONIO MARCO, il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni in atti e rileva che la domanda è inammissibile per tutte le ragioni già dedotte;
chiede il rigetto della domanda di frutti civili in forza dell'orientamento di legittimità da ultimo richiamato dalla
Cass.2023 riportandosi al precedente verbale;
per , l'Avv. ZO, la quale discute la causa riportandosi alle conclusioni Controparte_1 formulate in comparsa riportandosi al precedente verbale;
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 6 N.R.G. 8178/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g. n. 8178/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Catania via Parte_1 CodiceFiscale_1 P. Verri 3 presso lo studio dell'Avv. DANILE ROSARIA ROSSELLA che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE CONTRO
( ) e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliati in VIA CONTE RUGGERO 6 C/O STUDIO C.F._3 LEGALE MILANA CATANIA e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Marco Riccitiello che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
CONVENUTI E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 C.F._4 CUCINOTTA, 7 CATANIA presso lo studio dell'Avv. RABUAZZO MARIAGRAZIA che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa;
TERZO CHIAMATO
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione notificato in data 7/7/2021, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e al fine di ottenere lo scioglimento Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
della comunione ereditaria esistente sui beni immobili in catasto fabbricati al foglio 40 part. 268 sub 2
c.da Bicocca Fondo n. 35; - unità immobiliare urbana in catasto fabbricati al foglio 40 part. 268 sub. 5
cat. F/1; - unità immobiliare al foglio 40 part. 406 sub 2 cat. C/2 magazzini e locali di deposito;
- unità
immobiliare al foglio 40 part. 406 sub 3 cat. A/2 abitazione di tipo civile;
- unità immobiliare al foglio pagina 2 di 6 40 part. 406 sub 4 terrazza;
- unità immobiliare al foglio 40 part. 406 sub 5 cat. F/1 area urbana. Ha altresì chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di €29.259,12 a titolo di risarcimento per i frutti civili.
I convenuti costituiti in giudizio hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di divisione per non essere i beni regolari dal punto di vista urbanistico e catastale, nonché il difetto di contraddittorio nei confronti di comproprietario di uno dei beni unitamente alle parti in causa. Controparte_1
Trattandosi di condizione dell'azione, ne consegue l'inammissibilità della domanda.
In ordine alla domanda di frutti civili ne hanno contestato la debenza opponendovi la un CP_3
diritto di abitazione essendo coniuge del defunto , deducendo di essere stati informati Persona_1
dell'esistenza dell'attore figlio naturale di soltanto a seguito della comunicazione Controparte_1
risalente al 2012. Ha dedotto di avere sostenuto spese per gli immobili ereditari richiedendo il pagamento della somma di €20.000,00 dovute pro quota da scomputare dalla quota eventualmente spettante all'attore all'esito della divisione.
Disposta la chiamata di , lo stesso di è costituito in giudizio in data 24.2.2023 Controparte_1
eccependo l'inammissibilità della domanda di divisione per non essere i beni regolari dal punto di vista urbanistico e catastale.
Come emerge dalla lettura della prima memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c. di parte attrice è incontestato che l'unità immobiliare urbana in catasto fabbricati foglio 40 part. 268 sub2 c.da Bicocca Fondo n. 35 appartenga a terzi e non ricada nell'asse ereditario.
Ciò premesso, in diritto si osserva quanto segue.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha oramai affermato che “la divisione ereditaria è un atto tra vivi e non atto a causa di morte e che se l'edificio abusivo entra nella comunione ereditaria, non potrà divenire oggetto di valida divisione” (Cass. SS.UU.2019 n. 25021).
Secondo quanto prescritto dall'art. 40, L. 47/1985, e dall'art. 46, d. P. R. 380/2001 (t. u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché dall'art. 19 co. 14, d.P.R. 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla L. 122/ 2010 (legge di aggiornamento del Catasto), nonché
secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU. n.8230/2019 e pagina 3 di 6 n.25021/2019), non è possibile pronunziare la divisione giudiziale degli immobili in difetto della dichiarazione degli estremi dei titoli edilizi secondo il tempo di costruzione dell'immobile
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 2
settembre 1967; oppure estremi della licenza, concessione edilizia, concessione edilizia in sanatoria,
permesso di costruire;
oppure, in caso di immobile con abusi, allegazione della domanda di sanatoria e prova di versamento di tutte le rate di oblazione e degli oneri concessori), nonché, per gli immobili urbani, di documentazione relativa all'intestazione catastale, la quale deve essere allineata con i proprietari degli immobili, corredata di planimetria catastale e della “dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale” (art. 19, co. 14, cit.). Per i terreni censiti al NCT, è necessario produrre la visura storica e il foglio di mappa catastale con tutte le particelle in oggetto e il certificato di destinazione urbanistica. La dichiarazione in ordine alla conformità catastale deve specificare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale;
se oggetto di divisione è un fabbricato rurale ancora censito al Catasto dei Terreni, ai sensi dell'art.13, comma 14 ter, D.L. 6.12.2011, n. 201,
così come introdotto in sede di conversione con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il fabbricato deve essere obbligatoriamente iscritto al Catasto dei Fabbricati;
per gli immobili è necessario produrre una planimetria rilasciata dall'Agenzia del Territorio provinciale e per gli immobili facenti parte di edifici condominiali è necessario produrre un elaborato planimetrico di tutto il fabbricato, con i subalterni assegnati e relativa destinazione, rilasciato sempre dall'Agenzia del Territorio provinciale.
All'udienza odierna, le parti hanno sostanzialmente dichiarato di prendere atto della inammissibilità
della domanda di divisione in assenza di produzione della documentazione comprovante regolarità e conformità urbanistica e catastale dei beni, fermo restando che la divisione sarà possibile laddove le parti documentino anche successivamente la ricorrenza delle condizioni per la divisione.
pagina 4 di 6 Conseguentemente la domanda di scioglimento della comunione va dichiarata inammissibile alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali richiamati.
Va rigettata la domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento pro quota delle spese sostenute dalla ZO non essendovi in parte prova che la stessa le abbia sostenute, non essendo dovuto quanto preteso per IMU in quanto è la stessa ZO ad affermare di essere titolare di un diritto di abitazione, nonché tenuto conto che le spese di sanatoria vennero corrisposte dal defunto e tenuto conto che gli abusi edilizi e la conseguente necessità di sostenere spese di sanatoria CP_1
e di eventuali incarico a tecnici (con esborsi non comprovati) non risultano addebitabili al convenuto attesa l'estraneità dell'attore nella realizzazione delle irregolarità da sanare imputabili ai soggetti che hanno da sempre il possesso dei beni, di conferimento di incarichi, nonché di eventuali spese di variazione catastale non richieste dall'attore e senza il suo consenso, avendo peraltro l'attore allegato di avere sostenuto le spese di successione, nonchè infine tenuto conto che alcuna spesa per ristrutturazione risulta sostenuta.
Parte attrice ha avanzato domanda di risarcimento del danno per mancato godimento del bene invocando anche da ultimo all'odierna udienza gli orientamenti giurisprudenziali antecedenti l'intervento della Suprema Corte del 2023.
Tuttavia, non si ravvisano ragioni per discostarsi dall'orientamento da ultimo sostenuto dalla Suprema
Corte secondo cui “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di
un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili
ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di
utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale.
In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà
dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione
dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo” (Cass. 31105/23).
Nella specie, tale onere probatorio non risulta assolto dalla parte attrice atteso che le lettere di diffida non comprovano la richiesta del comproprietario di volere fare uso anche turnario del bene, né che ciò
pagina 5 di 6 gli sia stato impedito, non risultando alcuna richiesta in tal senso e anche tenuto conto del diritto di abitazione spettante al coniuge del defunto.
La domanda risarcitoria avanzata dall'attore va pertanto rigettata.
Le spese del giudizio devono essere compensate per intero tra le parti tenuto conto della soccombenza reciproca e delle ragioni che determinano l'inammissibilità della domanda di divisione in alcun modo imputabili all'attore avendo peraltro i convenuti curato una pratica di aggiornamento catastale sulla scorta di un contratto preliminare redatto soltanto da taluni dei comproprietari, nonchè tenuto conto che il rigetto della domanda di frutti civili è determinato dall'adesione al recente mutamento di orientamento giurisprudenziale, mentre la domanda avanzata dall'attore al tempo risultava sostenuta dalla precedente giurisprudenza di legittimità in materia. La compensazione va infine disposta anche nei confronti del terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale,
disattesa;
dichiara inammissibile la domanda di divisione;
rigetta la domanda di risarcimento avanzata dall'attore;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti;
compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Condanna i convenuti al pagamento del contributo unificato mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 11/06/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 6 di 6