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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice
Dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4096/2024 R.G.V.G. promossa da:
, con gli Avv.ti Andrea Mora e Carlotta Pontrelli Controparte_1
e
, con gli Avv.ti Andrea Mora e Carlotta Pontrelli Controparte_2
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M. in sede oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3 giugno 2024, e Controparte_1 Controparte_2
hanno proposto domanda contestuale di separazione e scioglimento del matrimonio, celebrato in data 16 agosto 1995 a Innsbruck (Austria), da cui sono nati due figli gemelli, e Persona_1
(entrambi nati il 4 novembre 1991). In costanza di matrimonio, i coniugi hanno adottato PE
(nata il [...]). Per_3
Il Tribunale, con sentenza pronunciata in data 2 ottobre 2024 e pubblicata il successivo 7 ottobre
2024, ha già dichiarato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza in pari data, ha fissato l'udienza del 20 marzo 2025 ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio.
Con provvedimento del 20 marzo 2025, il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il giorno 10 aprile 2025, non risultando ancora decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, come previsto dall'art. 3 n. 2, lett. b) secondo capoverso della legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modificazioni, Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno insistito per l'accoglimento delle concordate condizioni di cui al ricorso;
la causa è stata quindi rimessa la Collegio per la decisione.
*****
Risulta che sono ormai trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciata a seguito del ricorso congiuntamente proposto dalle parti.
Sussistono dunque i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b) secondo capoverso, Legge 1 dicembre 1970 n. 898.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali.
Il Tribunale, rilevato che l'accordo raggiunto dai coniugi attiene a diritti disponibili, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Invero, dagli atti di causa emerge che i figli dei coniugi sono tutti ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti, sicché nessuna statuizione economica deve essere assunta nel loro interesse.
Le concordate condizioni vengono recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.,
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Innsbruck (Austria) il 16 agosto 1995 da e (atto trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1 Controparte_2
Matrimonio del Comune di Sala Baganza al n.10, Parte II, Serie C, Anno 2009), alle condizioni tutte dalle parti concordate di cui al ricorso;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sala Baganza (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente relatore-estensore
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)