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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 629/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11783/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
UN S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002026710347840030 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20902/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11783/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso preavviso di fermo n. 20200002026710347840030 del 5/10/2022 di € 341,93 relativo a tasse auto anno 2012 relativamente alle ingiunzioni n. 234401344216 notificata il 17/11/17, n. 234401511628 notificata il 2/12/17.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione del tributo sotteso.
La UN SP e la Regione Campania non si sono costituite in giudizio.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto sia UN SP che la Regione Campania, non costituendosi in giudizio, non hanno potuto confutare quanto correttamente dimostrato dal ricorrente facendo intervenire la prescrizione triennale prevista dalla legge.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido le controparti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 200, oltre iva e cpa e rimborso cu, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11783/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
UN S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20200002026710347840030 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20902/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 11783/25, notificato con il servizio telematico, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ricorreva avverso preavviso di fermo n. 20200002026710347840030 del 5/10/2022 di € 341,93 relativo a tasse auto anno 2012 relativamente alle ingiunzioni n. 234401344216 notificata il 17/11/17, n. 234401511628 notificata il 2/12/17.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici sottesi e per prescrizione del tributo sotteso.
La UN SP e la Regione Campania non si sono costituite in giudizio.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto sia UN SP che la Regione Campania, non costituendosi in giudizio, non hanno potuto confutare quanto correttamente dimostrato dal ricorrente facendo intervenire la prescrizione triennale prevista dalla legge.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per accogliere il ricorso perché fondato.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna in solido le controparti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 200, oltre iva e cpa e rimborso cu, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.