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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 23 giugno 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c. e nel rispetto dei termini di cui al comma III dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2142 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Lusciano (CE), in via Pastore n. 2, elettivamente domiciliata a Sant'Antimo (NA), in via Matilde Serao n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Angelina Sagliocco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
- parte opponente -
e
(P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con sede legale a
Sant'Omero (TE), in Via C. Colombo n. 1, elettivamente domiciliata ad Ascoli
Piceno, in via Pretoriana n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Corradetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 23 giugno 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio al Tribunale di Teramo, la società CP_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo “ ) ha chiesto ed
[...] CP_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 764/2024 (nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n. 1849/2024), con il quale è stato ingiunto a Parte_1
(d'ora in poi breviter “ ) di pagare la somma di € 15.810,63, oltre Pt_1 interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 19 agosto 2024 e comunicato in data 21 agosto 2024, la società ingiunta ha spiegato Pt_1 opposizione con atto di citazione, ritualmente notificato, mediante il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente ha chiesto CP_1
all'intestato Tribunale la revoca del decreto monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite. In sintesi, la società opponente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto che controparte non avrebbe fornito alcuna prova della sussistenza del credito vantato, stante l'assenza di qualsiasi prova in ordine alla presunta consegna della merce, non avendo infatti allegato alcun ordine di merci, né ricevute di consegna, né ricevute attestanti i presunti insoluti, osservando che, le fatture versate in atti, le quali - se sono sufficienti a provare il credito in fase monitoria non lo sono nel giudizio di opposizione
- oltre a non recare “i termini di scadenza delle fatture stesse”, in esse “non risulta determinato l'ammontare delle somme spettanti in maniera corretta ed analitica, essendo indicate solo le cifre, peraltro non riconducibili ad alcun ordine effettuato dalla
difettando così l'ulteriore criterio della liquidità del credito”. Parte_1
Si è tempestivamente costituita in giudizio la società la CP_1 quale, previa richiesta ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ha chiesto la reiezione dell'opposizione, siccome infondata.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 7 aprile
2025, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto
2 ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta agli atti e delle allegazioni delle parti non oggetto di specifica contestazione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, l'ha rinviata alla udienza del 23 giugno 2025, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusive.
Pertanto, alla predetta udienza, lette le memorie difensive e le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza depositate, la causa è stata decisa come di seguito, nel rispetto dei termini di cui al comma III dell'art. 281-sexies
c.p.c..
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Al fine di comprendere le ragioni della reiezione dell0'opposizione, si ritiene utile rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di
3 inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore
(che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, parte opponente contesta la mancata consegna della merce da parte della società opposta, in quanto difetterebbe l'allegazione, rispetto alla fattura posta alla base del ricorso monitorio, dei documenti di trasporto dai quali sarebbe possibile evincere l'effettivo espletamento della predetta consegna;
contesta poi la pretesa avversaria in relazione al quantum, in quanto la società creditrice, nell'emissione delle fatture poste a suffragio dell'ingiunzione di pagamento, abbia unilateralmente modificato i costi concordati per i servizi resi in favore d
Ebbene, rammentato che l'opponente, nella sua veste di convenuto sostanziale, avrebbe dovuto offrire prova concreta dei fatti estintivi del credito ex adverso azionato, rileva il Tribunale come la contestazione sollevata non sia meritevole di accoglimento, essendo, oltre che generica, apertamente confutata dalla produzione documentale in atti.
Nello specifico, la , oltre ad aver allegato la fattura Parte_2
n. 794/00 del 31 maggio 2023 per la somma di € 15.810,53 (e l'estratto autentico notarile del registro IVA Repertorio n. 265943 del 1. Agosto 2024 del Notaio
Dottor (cfr., rispettivamente, doc. 1 e doc. 2 allegati al ricorso Persona_1 monitorio) – che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, reca i termini di scadenza di pagamento (si legge nel documento de quo alla voce
“condizioni di pagamento: RIMESSSA 30 GG DATA FATT.”, significando che il pagamento della fattura deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa) e riporta analiticamente il codice, la tipologia di carni fornite, il numero di colli, il quantitativo ed il prezzo di ogni singola fornitura con gli importi parziali (si legge infatti: “(si legge: “CODICE 090002
DESCRIZIONE Mezzena ON Bovino Adulto colli 10 – 10,00 Pz (…) CODICE
090002 Mezzena ON Bovino Adulto colli 2 – 2 Pz (…) CODICE 09002 Mezzena
4 ON Bovino Adulto colli 2- 2 Pz (…)”), e richiama nel corpo della stessa anche il D.D.T. 2565 del 13 maggio 2023 (si legge nella fattura: “RIF D.D.T. 2565 del
13.05.2023 P.V. 1 SAN MARCELLINO CE”) – ha altresì fornito la prova della consegna della merce, avendo al riguardo versato in atti il D.D.T. 2565 del 13 maggio 2023 (cfr. all. C), merce che ha ritirato direttamente presso Pt_1
Azove Soc. Agr. Coop con sede in Cittadella (PD) (fornitore), sottoscrivendo il relativo documento di trasporto D.T. 2311486 del 12 maggio 2023 (cfr. all. D).
Infatti, i documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario della merce hanno pieno valore probatorio in assenza di un formale disconoscimento della firma da parte del soggetto destinatario (cfr. Tribunale di Benevento, n. 1260 del 28 giugno 2024), disconoscimento che peraltro non è stato effettuato dalla società infatti, proprio in tema di mancato disconoscimento della Pt_1 sottoscrizione nei documenti di trasporto e sul loro valore probatorio in sede di opposizione, la giurisprudenza di merito è costante nell'evidenziare che,
“nell'ipotesi di decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento relativo alla fornitura di merci, non può essere revocato il decreto opposto nel giudizio di opposizione quando la parte ingiunta – opponente, pur contestando di non aver ricevuto la merce, non ha provveduto a disconoscere i documenti di trasporto relativi alla stessa fornitura” (cfr.
Tribunale Lucca, n. 1628 del 2 ottobre 2015); ancora, i documenti di trasporto che siano stati prodotti da parte opposta, ove non specificamente contestati da parte opponente, consentono di ritenere provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il titolo del preteso credito attivato in via monitoria (cfr. Tribunale di Bologna, sez. II, n. 1647 del 9 luglio 2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l'opposizione spiegata deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto monitorio opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata (di natura esclusivamente documentale), dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata
5 totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 2142/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 764/2024 oggetto della presente opposizione, dichiarato già provvisoriamente esecutivo in data 7 aprile
2025, e da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla refusione, in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla refusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 540,00.
Così deciso in Teramo, nel rispetto dei termini di cui al comma III dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 1 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'udienza del 23 giugno 2025, esaurita la discussione, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c. e nel rispetto dei termini di cui al comma III dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2142 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Lusciano (CE), in via Pastore n. 2, elettivamente domiciliata a Sant'Antimo (NA), in via Matilde Serao n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Angelina Sagliocco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
- parte opponente -
e
(P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, con sede legale a
Sant'Omero (TE), in Via C. Colombo n. 1, elettivamente domiciliata ad Ascoli
Piceno, in via Pretoriana n. 39, presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Corradetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 23 giugno 2025, celebrata con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio al Tribunale di Teramo, la società CP_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo “ ) ha chiesto ed
[...] CP_1 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 764/2024 (nell'ambito del procedimento rubricato al R.G. n. 1849/2024), con il quale è stato ingiunto a Parte_1
(d'ora in poi breviter “ ) di pagare la somma di € 15.810,63, oltre Pt_1 interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 19 agosto 2024 e comunicato in data 21 agosto 2024, la società ingiunta ha spiegato Pt_1 opposizione con atto di citazione, ritualmente notificato, mediante il quale, convenendo in giudizio la società ingiungente ha chiesto CP_1
all'intestato Tribunale la revoca del decreto monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite. In sintesi, la società opponente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto che controparte non avrebbe fornito alcuna prova della sussistenza del credito vantato, stante l'assenza di qualsiasi prova in ordine alla presunta consegna della merce, non avendo infatti allegato alcun ordine di merci, né ricevute di consegna, né ricevute attestanti i presunti insoluti, osservando che, le fatture versate in atti, le quali - se sono sufficienti a provare il credito in fase monitoria non lo sono nel giudizio di opposizione
- oltre a non recare “i termini di scadenza delle fatture stesse”, in esse “non risulta determinato l'ammontare delle somme spettanti in maniera corretta ed analitica, essendo indicate solo le cifre, peraltro non riconducibili ad alcun ordine effettuato dalla
difettando così l'ulteriore criterio della liquidità del credito”. Parte_1
Si è tempestivamente costituita in giudizio la società la CP_1 quale, previa richiesta ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ha chiesto la reiezione dell'opposizione, siccome infondata.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata il 7 aprile
2025, il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto
2 ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta agli atti e delle allegazioni delle parti non oggetto di specifica contestazione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, l'ha rinviata alla udienza del 23 giugno 2025, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusive.
Pertanto, alla predetta udienza, lette le memorie difensive e le note di trattazione scritta sostitutive d'udienza depositate, la causa è stata decisa come di seguito, nel rispetto dei termini di cui al comma III dell'art. 281-sexies
c.p.c..
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, l'opposizione spiegata deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma dell'ingiunzione di pagamento.
Al fine di comprendere le ragioni della reiezione dell0'opposizione, si ritiene utile rammentare che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di
3 inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore
(che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, parte opponente contesta la mancata consegna della merce da parte della società opposta, in quanto difetterebbe l'allegazione, rispetto alla fattura posta alla base del ricorso monitorio, dei documenti di trasporto dai quali sarebbe possibile evincere l'effettivo espletamento della predetta consegna;
contesta poi la pretesa avversaria in relazione al quantum, in quanto la società creditrice, nell'emissione delle fatture poste a suffragio dell'ingiunzione di pagamento, abbia unilateralmente modificato i costi concordati per i servizi resi in favore d
Ebbene, rammentato che l'opponente, nella sua veste di convenuto sostanziale, avrebbe dovuto offrire prova concreta dei fatti estintivi del credito ex adverso azionato, rileva il Tribunale come la contestazione sollevata non sia meritevole di accoglimento, essendo, oltre che generica, apertamente confutata dalla produzione documentale in atti.
Nello specifico, la , oltre ad aver allegato la fattura Parte_2
n. 794/00 del 31 maggio 2023 per la somma di € 15.810,53 (e l'estratto autentico notarile del registro IVA Repertorio n. 265943 del 1. Agosto 2024 del Notaio
Dottor (cfr., rispettivamente, doc. 1 e doc. 2 allegati al ricorso Persona_1 monitorio) – che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, reca i termini di scadenza di pagamento (si legge nel documento de quo alla voce
“condizioni di pagamento: RIMESSSA 30 GG DATA FATT.”, significando che il pagamento della fattura deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa) e riporta analiticamente il codice, la tipologia di carni fornite, il numero di colli, il quantitativo ed il prezzo di ogni singola fornitura con gli importi parziali (si legge infatti: “(si legge: “CODICE 090002
DESCRIZIONE Mezzena ON Bovino Adulto colli 10 – 10,00 Pz (…) CODICE
090002 Mezzena ON Bovino Adulto colli 2 – 2 Pz (…) CODICE 09002 Mezzena
4 ON Bovino Adulto colli 2- 2 Pz (…)”), e richiama nel corpo della stessa anche il D.D.T. 2565 del 13 maggio 2023 (si legge nella fattura: “RIF D.D.T. 2565 del
13.05.2023 P.V. 1 SAN MARCELLINO CE”) – ha altresì fornito la prova della consegna della merce, avendo al riguardo versato in atti il D.D.T. 2565 del 13 maggio 2023 (cfr. all. C), merce che ha ritirato direttamente presso Pt_1
Azove Soc. Agr. Coop con sede in Cittadella (PD) (fornitore), sottoscrivendo il relativo documento di trasporto D.T. 2311486 del 12 maggio 2023 (cfr. all. D).
Infatti, i documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario della merce hanno pieno valore probatorio in assenza di un formale disconoscimento della firma da parte del soggetto destinatario (cfr. Tribunale di Benevento, n. 1260 del 28 giugno 2024), disconoscimento che peraltro non è stato effettuato dalla società infatti, proprio in tema di mancato disconoscimento della Pt_1 sottoscrizione nei documenti di trasporto e sul loro valore probatorio in sede di opposizione, la giurisprudenza di merito è costante nell'evidenziare che,
“nell'ipotesi di decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento relativo alla fornitura di merci, non può essere revocato il decreto opposto nel giudizio di opposizione quando la parte ingiunta – opponente, pur contestando di non aver ricevuto la merce, non ha provveduto a disconoscere i documenti di trasporto relativi alla stessa fornitura” (cfr.
Tribunale Lucca, n. 1628 del 2 ottobre 2015); ancora, i documenti di trasporto che siano stati prodotti da parte opposta, ove non specificamente contestati da parte opponente, consentono di ritenere provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il titolo del preteso credito attivato in via monitoria (cfr. Tribunale di Bologna, sez. II, n. 1647 del 9 luglio 2021).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l'opposizione spiegata deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto monitorio opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata (di natura esclusivamente documentale), dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
Il criterio della soccombenza, inoltre, governa anche le spese sostenute nel procedimento monitorio, con il corollario per cui parte opponente, risultata
5 totalmente soccombente nell'odierno giudizio di opposizione, deve essere condannata anche alla rifusione delle spese del procedimento monitorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 653 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 2142/2024 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. RIGETTA l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 764/2024 oggetto della presente opposizione, dichiarato già provvisoriamente esecutivo in data 7 aprile
2025, e da considerare, pertanto, definitivamente esecutivo;
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, alla refusione, in favore di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di € 2.540,00, oltre il rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché alla refusione delle spese sostenute nel procedimento monitorio per € 540,00.
Così deciso in Teramo, nel rispetto dei termini di cui al comma III dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 1 luglio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
6