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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3728/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FANCIULLO SILVIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: Accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti del 09.10.2019 e del CP_ 3.10.2019, dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di indebito complessivamente CP_ pari ad euro 8.300,96 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l alla ripetizione di quanto illegittimamente trattenuto sulla pensione della ricorrente con decorrenza dalla data del primo provvedimento amministrativo ovvero dalla sua esecuzione ad oggi, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
CP_
- Condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale causato alla ricorrente che si quantifica in euro 952,86 a titolo di differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire in caso di pensione diretta (euro 9.253,72) e quanto ha realmente percepito per l'indennità NASPI (euro 8.300,96), ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, viene eccepita la genericità dei provvedimenti impugnati.
Tale eccezione è palesemente infondata, in quanto la causale dell'indebito è chiarissima.
1 CP_ Infatti, come dedotto dalla stessa ricorrente, c) Con nota del 09.10.2019 l – Sede di Maglie – comunicava alla sig.ra che per il periodo dal 08.12.2018 al 31.08.2019 sono stati pagati Pt_1
4.351,96 euro in più sulla sua prestazione di indennità di disoccupazione NASPI cat. NASPI n. CP_ CP_ 2018/955482 (All.
3 - nota del 9.10.2019); d) nella predetta informativa l' a sostegno del suddetto indebito, deduceva “è stato corrisposto il trattamento di disoccupazione non spettante in quanto la legge prevede che tale trattamento non è cumulabile con la pensione diretta”.
Ne consegue che era onere della ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto a percepire la prestazione oggetto di recupero dell'indebito (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Tale onere non è però stato adempiuto dalla ricorrente, la quale ha anzi ammesso di non avere diritto a percepire il trattamento di disoccupazione, limitandosi a dedurre che l'errore sarebbe imputabile all e che, pertanto, l'indebito sarebbe irripetibile in base al combinato disposto CP_1 degli artt. 52 co. 2 L. 89/88 e 13 L. 412/91, trattandosi di somme percepite in assenza di dolo.
Anche tale eccezione è infondata, in quanto – trattandosi di indebito per NASpI– non sono applicabili le norme speciali previste dagli artt. 52 co. 2 L. 89/88 e 13 L. 412/91, che riguardano solo le pensioni;
ne consegue che si tratta di un indebito oggettivo perfettamente ripetibile ex art. 2033 c.c. e l'eventuale buona fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 31/03/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 17/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3728/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FANCIULLO SILVIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: Accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti del 09.10.2019 e del CP_ 3.10.2019, dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di indebito complessivamente CP_ pari ad euro 8.300,96 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare l alla ripetizione di quanto illegittimamente trattenuto sulla pensione della ricorrente con decorrenza dalla data del primo provvedimento amministrativo ovvero dalla sua esecuzione ad oggi, computandosi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
CP_
- Condannare l' al risarcimento del danno patrimoniale causato alla ricorrente che si quantifica in euro 952,86 a titolo di differenza tra quanto avrebbe dovuto percepire in caso di pensione diretta (euro 9.253,72) e quanto ha realmente percepito per l'indennità NASPI (euro 8.300,96), ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata nel corso del giudizio.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso, viene eccepita la genericità dei provvedimenti impugnati.
Tale eccezione è palesemente infondata, in quanto la causale dell'indebito è chiarissima.
1 CP_ Infatti, come dedotto dalla stessa ricorrente, c) Con nota del 09.10.2019 l – Sede di Maglie – comunicava alla sig.ra che per il periodo dal 08.12.2018 al 31.08.2019 sono stati pagati Pt_1
4.351,96 euro in più sulla sua prestazione di indennità di disoccupazione NASPI cat. NASPI n. CP_ CP_ 2018/955482 (All.
3 - nota del 9.10.2019); d) nella predetta informativa l' a sostegno del suddetto indebito, deduceva “è stato corrisposto il trattamento di disoccupazione non spettante in quanto la legge prevede che tale trattamento non è cumulabile con la pensione diretta”.
Ne consegue che era onere della ricorrente provare i fatti costitutivi del diritto a percepire la prestazione oggetto di recupero dell'indebito (Cassazione civile, sez. un., 04/08/2010, n. 18046).
Tale onere non è però stato adempiuto dalla ricorrente, la quale ha anzi ammesso di non avere diritto a percepire il trattamento di disoccupazione, limitandosi a dedurre che l'errore sarebbe imputabile all e che, pertanto, l'indebito sarebbe irripetibile in base al combinato disposto CP_1 degli artt. 52 co. 2 L. 89/88 e 13 L. 412/91, trattandosi di somme percepite in assenza di dolo.
Anche tale eccezione è infondata, in quanto – trattandosi di indebito per NASpI– non sono applicabili le norme speciali previste dagli artt. 52 co. 2 L. 89/88 e 13 L. 412/91, che riguardano solo le pensioni;
ne consegue che si tratta di un indebito oggettivo perfettamente ripetibile ex art. 2033 c.c. e l'eventuale buona fede rileva solo ai fini della decorrenza degli interessi.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 31/03/2022 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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