Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 1692/2021 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliato in Palermo, via Marchese Ugo n.60, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Antonio Bongiorno che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(Fall. n.31/2011), (P. I.V.A. e C.F. n. ), in persona del Curatore Avv. Marco Morici, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Palermo, via A. Meucci n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mario Parisi che la rappresenta e difende per mandato in atti
Appellata
Conclusioni delle parti: parte appellata, con istanza depositata il 20/01/2025, ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del processo promosso da Parte_1
contro il per mancata
[...] Controparte_1 riassunzione entro il termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 06/04/2016, la Curatela del fallimento della
[...]
c.c. al fine di sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti, e quindi nei confronti della relativa massa dei creditori, e, per l'effetto, revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione in Notar
di Bagheria del 13/9/2011 (Rep. 56635 – Racc. 18720), trascritto il Persona_1
28/9/2011 (Reg. Gen. 46143 – Reg. Part. 33393), intervenuto tra Parte_1
(donante) e (donataria) avente ad oggetto alcuni beni immobili ivi Controparte_2 meglio identificati.
Il giudizio recante n.r.g. 6693/2016 è stato definito con sentenza n.1089/2021 pubblicata il
15/03/2021 con la quale il Decidente ha dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti della Curatela attrice l'atto di donazione sopra specificato e condannato i.p. e n.q. di erede di , nel Parte_1 Controparte_2 frattempo deceduta, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 637,28 per esborsi ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, CPA ed
IVA come per legge.
Avverso la detta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con note di trattazione scritta depositate in data 20/05/2024, l'Avv. Bongiorno ha dichiarato il decesso dell'appellante.
Il successivo 25/05/2024, è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Con istanza depositata il 20/01/2025, parte appellata ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo stante l'intervenuto infruttuoso decorso del termine ex art. 305 c.p.c. ai fini della riassunzione.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai fini della decorrenza del termine di riassunzione l'art. 300 c.p.c. dispone che, quando alcuno degli eventi previsti dall'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.
Nel caso di specie, il legale di parte appellante - con note di trattazione scritta ritualmente depositate in data 20/05/2024 - ha dichiarato il decesso di . Parte_1
Risulta documentato che a tale data il processo si è interrotto. La morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo,
c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (v. ex multis Cass. sent. n.
773/2013).
Il successivo art. 305 c.p.c. dispone che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Il processo non è stato riassunto entro il suddetto termine.
Ricorrono, dunque, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 20/01/2025 con la quale parte appellata ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo.
PQM
La Corte, nel contradditorio delle parti, definitivamente pronunciando,
- dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 30.01.2025
Palermo, 06/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo