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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 08/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere
dott. Oswald Leitner Consigliere estensore ha pronunciato seguente Oggetto:
SENTENZA Divorzio
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 202/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 09.06.1973, residente dal 21.11.2023 in 39010 Verano
(BZ), Via Eschio, n. 1, rappresentato ed assistito, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione depositata il 20.05.2021 nel fascicolo telematico di primo grado, dall'avv. Alessandro La Marca, con studio in
39100 Bolzano (BZ), Via Castel Roncolo, 1,
- appellante -
contro
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(BZ) il 31.12.1972, residente a [...] n. 98, rappresentata e difesa dall'avv. Ulrike Vent di Merano
(BZ), giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado del 21.09.2020, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in 39012 Merano (BZ), Via Goethe 7
- appellata -
senza l'intervento del Procuratore Generale
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1.024/2023 del
Tribunale di Bolzano del 16.11.2023, pubblicata il 23.11.2023 e notificata il 28.11.2023, nel procedimento n. 3.071/2020 R.G. -
cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 con assegnazione dei termini ex lege di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
giusto foglio di conclusioni dimesso per l'udienza del
13.11.2024
A) In via preliminare nel rito: annullare la sentenza impugnata per difetto di legittimazione ad causam, per sopravvenuta mancanza della condicio legis e/o del presupposto dell'azione rappresentata dall'esistenza di una efficace sentenza di separazione fra i coniugi passata in giudicato e pertanto comunque per la stessa mancanza dichiarare il presente processo di cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 inammissibile e/o improcedibile e/o improseguibile.
B) Avendo parte appellante interesse ed Parte_1
urgenza di avviare nuovo procedimento di separazione personale con ricorso ex art. 711 c.p.c., ricorso, al quale osta la sussistenza di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che è sua conseguenza della operazione e non suo presupposto, si chiede di trattenere la causa in decisione assegnando termini abbreviati per le difese conclusionali.
C) In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
D) In via subordinata, come in ricorso in appello depositato e iscritto a ruolo il 28.12.2023 sub n. 202/2023 Corte di Appello
di Trento – Sezione distaccata di Bolzano che di seguito si trascrivono nel virgolettato:
“In via preliminare di rito: ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.,
dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, e
pronunciare sentenza con cui si rimette la causa al primo giudice;
in via preliminare ulteriore nel rito: dichiarare l'integrale nullità
della sentenza di primo grado e/o del procedimento per
violazione del diritto di contradditorio (art. 111, 2. comma Cost.) e
di difesa (art. 24 Cost.), a causa del violato termine di
comparizione alla prima udienza avanti il Presidente, alla quale
l'appellante non è comparso, nonché, per avere omesso la
Presidente del Tribunale di fissare l'udienza di discussione orale,
sebbene tempestivamente proposta alla scadenza del deposito
3 per le memorie conclusionali (10/07/2023); conseguentemente
procedere al rinvio della causa al primo giudice con termine per
la riassunzione;
in via subordinata nel rito: dichiarare l'integrale nullità della
sentenza di primo grado per violazione del diritto di
contradditorio (art. 111 2. comma Cost.) e di difesa (art. 24 Cost.),
a causa del violato termine di comparizione alla prima udienza
avanti il Presidente, alla quale l'appellante non è comparso e per
avere omesso il Presidente di fissare l'udienza di discussione
orale, sebbene tempestivamente proposta alla scadenza del
deposito per le memorie conclusionali (10/07/2023);
conseguentemente procedere sulla base degli atti alla ripetizione
delle fasi del processo, alle quali il ricorrente aveva diritto di
partecipare (prima udienza avanti il Presidente) ed udienza di
discussione orale in primo grado ed emettere nuova decisione
sulla base degli atti del giudizio di primo grado che riformi la
sentenza appellata in base alle seguenti
CONCLUSIONI NEL MERITO
In via preliminare cautelare: sospendere l'efficacia delle
condanne al mantenimento, vista anche le precarie condizioni
economiche, in cui versa l'appellante, certificate dalle
certificazioni uniche 2021 e 2022 prodotte in atti e delle
circostanze allegate in ordine alla mancanza di lavoro (taxista
dipendente di ditta taxi privato, che ha subito rilevante
contrazione della domanda a causa della situazione
4 emergenziale), che gli impediscono di pagare il contributo di
mantenimento all'appellata che non ne ha diritto poiché lavoro ed
ha occultato al Giudice di primo grado il proprio reddito da
lavoro, come provato con il doc. 46 (Dichiarazione di Per_1
Sostituto direttore d'ufficio Ufficio Servizio lavoro),
[...]
allegato alla memoria di ex art. 183, 6. comma n. Parte_1
3 depositata il 25.05.2022;
1. In via preliminare nel rito: Revocare ai sensi dell'articolo 4,
comma 8, ultima parte della legge 1° dicembre 1970, n. 898
l'ordinanza presidenziale 23.01.2021, con la quale sono state in
sua assenza confermate le misure economiche urgenti a danno
dell'odierno resistente, al quale con il comportamento processuale
di controparte, consistente nel notificare l'atto introduttivo del
giudizio soltanto lo stesso giorno in cui è stata emessa la
suddetta ordinanza presidenziale, è stato impedito di conoscere
tempestivamente la pendenza processo e di potervi partecipare in
tempo utile, con la predisposizione scritta delle proprie difese, che
non potevano essere compiute in zero giorni, quando la
Presidente nel decreto del 16.01.2021 aveva a tal fine previsto
per il convenuto un termine minimo di giorni 30 con i
provvedimenti conseguenti in relazione a tale fase del
procedimento tenutasi in assenza di valido ed effettivo diritto di
contradditorio;
2. ulteriore preliminare nel rito: per le ragioni sopra esposte al
punto B, a pag.31 ss., della comparsa di costituzione e risposta
5 ritenere nulla e tamquam non esset la formula di cosa giudicata,
emessa dal funzionario superiore di cancelleria del Tribunale di
Bolzano Sabrina Mura il 27.10.2020 in relazione alla sentenza di
separazione personale n. 394-2020, pubblicata il 30.04.2020;
3. sospendere l'efficacia delle condanne al mantenimento, vista
anche le precarie condizioni economiche, in cui versa il convenuto
certificate dalla certificazione unica 2020 prodotta in atti e delle
circostanze allegate in ordine alla mancanza di lavoro (taxista
dipendente di ditta taxi privato, che ha subito rilevante
contrazione
della domanda a casa della situazione emergenziale), che gli
impediscono di pagare il contributo di mantenimento del quale
l'appellata ha punto necessità, stante l'indennità mensile di
disoccupazione percepita di € 1.146,26 a fronte della necessità
di una spesa in danaro di € 200 mensili quando la famiglia era
di 5
componenti (ora la sig.ra continua a vivere al maso, ma CP_1
soltanto con il figlio 23 enne donatario assuntore del maso
chiuso) spesa affermata a pag. 2, punto 10 del ricorso
introduttivo in primo grado;
essa possiede inoltre reddito da
lavoro che non ha mai dichiarato nel giudizio di primo grado e
che la difesa appellante ha scoperto, come provato con il doc. 46
(Dichiarazione di Sostituto direttore d'ufficio Persona_1
Ufficio Servizio lavoro), allegato alla memoria di Parte_1
ex art. 183, 6. comma n. 3 depositata il 25.05.2022, reddito, che
6 tuttavia il giudice di primo grado non ha voluto accertare richiesto
con istanza ex art. 210 c.p.c. e sebbene in suo potere.
Nel merito:
dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio fra CP_1
, nata il [...] a [...] e
[...] [...]
, nato il [...] a [...], contratto il Pt_1
29/04/1995 nel comune di SAN GENESIO (BZ) iscritto nel
registro dei certificati di matrimonio del comune di SAN GENESIO
al n. 3 Parte II Serie A Anno 1995, alle seguenti condizioni:
- La colpa della separazione matrimoniale e dello scioglimento del
matrimonio viene posta a carico della signora e Controparte_1
ritenuto giustificato l'allontanamento del sig. Parte_1
In via subordinata nel merito: dichiarare cessati gli effetti civili
del matrimonio fra , nata il [...] a [...]
BOZEN (BZ) e , nato il [...] a [...]_1
(BZ), contratto il 29/04/1995 nel comune di SAN GENESIO (BZ)
iscritto nel registro dei certificati di matrimonio del comune di
JENESIA al n. 3 Parte II Serie A Anno 1995, alle seguenti
condizioni:
- Ritenuto giustificato l'allontanamento del sig. Parte_1
dall'appartamento coniugale, pronunciare lo scioglimento del
matrimonio senza addebito di colpa;
Con rifusione dei compensi e spese del presente giudizio a carico
della soccombenza;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove
7 offerte nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6. n. 1 e 2,
rispettivamente depositate dal convenuto il 05.05.2022 e
25.05.2022 che per facilità di lettura si trascrivono:
(OMMISSIS)”.
del procuratore della parte appellata:
come da verbale d'udienza del 13.11.2024 (traduzione dal tedesco):
La procuratrice dell'appellata richiama tutte le memorie e in particolare la comparsa di costituzione del 29.02.2024 e rassegna le conclusioni come ivi formulate: “1) in via preliminare
e cautelare: rigettarsi la richiesta di sospensiva formulata
dall'appellante in quanto inammissibile ed infondata, giacché
nell'atto di appello non si indicano relative ragioni, ovvero queste
sono comunque inconsistenti, per i motivi in fatto ed in diritto
sopra esposti, ovvero per ogni altro idoneo motivo in fatto ed in
diritto; 2) in via preliminare e in rito: dichiararsi inammissibile e
rigettarsi l'appello di del 28.11.2023, per i motivi Parte_1
esposti e in ogni caso per tutte le ragioni in fatto e diritto ritenute
pertinenti, in particolare per difetto dei requisiti tassativamente
previsti dall'art. 342 c.p.c. e/o per difetto dei presupposti di cui
agli artt. 348bis e 348ter c.p.c., perché difetta la probabilità
dell'accoglimento dell'appello, anche con decreto succintamente
motivato nel corso della prima udienza, ai sensi dell'art. 348ter
c.p.c.; 3) nel merito: a) in via principale: rigettato integralmente
l'appello di del 28.11.2023, confermarsi la Parte_1
8 sentenza appellata del Tribunale di Bolzano n.
1.024 del
16.11.2023, pubblicata il 23.11.2023, notificata il 28.11.2023,
emessa nel procedimento n. 3.071/2020 RG (divorzio giudiziale),
con condanna dell'appellante anche alla rifusione delle spese di
lite della II^ istanza;
b) in via subordinata: rigettato
integralmente l'appello di del 28.11.2023 ed Parte_1
accolte le conclusioni rassegnate in primo grado da
[...]
, mantenersi il dispositivo della decisione del Tribunale CP_1
di Bolzano n.
1.024 del 16.11.2023, pubblicata il 23.11.2023,
notificata il 28.11.2023, emessa nel procedimento n. 3.071/2020
RG (divorzio giudiziale), eventualmente modificando la
motivazione in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante
anche alla rifusione delle spese di lite della II^ istanza;
c)
nell'inaspettato caso di un accoglimento anche parziale dei motivi
di appello di accogliersi ad ogni modo le Parte_1
conclusioni dell'appellata in primo grado, Controparte_1
rassegnate all'udienza del 9.03.2023, che vengono
espressamente ed integralmente nuovamente riportate come
segue ( ; 4) In ogni caso: con condanna dell'appellante Pt_2
alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore
dell'appellata . Inoltre, si richiamano Controparte_1
espressamente le deduzioni all'udienza del 18.09.2024 e contestano le odierne deduzioni dell'appellante. In particolare,
si contesta che l'appellata abbia occultato un contratto di lavoro o il suo reddito, si richiama la documentazione del 14.06.2024.
9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Con ricorso depositato il 28.12.2023, parte appellante proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bolzano n. 1.024/23 del 16.11.2023, pubblicata il
23.11.2023 e notificata in data 28.11.2023, emessa all'esito del giudizio di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con parte appellata
[...]
, atto di gravame nel quale l'appellante formulava le CP_1
conclusioni trascritte nella parte virgolettata nell'epigrafe della presente sentenza.
II) Con decreto dd. 3.01.2024, la Presidente di Sezione preposta fissava l'udienza per la comparazione delle parti al giorno
13.03.2024, rilevando che, quanto alla proposta richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, era necessario instaurare preliminarmente il contraddittorio,
dovendosi meglio chiarire il grave pregiudizio lamentato e la situazione reddituale delle parti.
III) Parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 29.02.2024, chiedendo, in via preliminare e cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via preliminare e in rito,
dichiararsi inammissibile e rigettarsi l'appello, in particolare per difetto dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o mancanza dei presupposti ex art. 348bis e 348ter c.p.p., considerata l'improbabilità dell'accoglimento del gravame e, nel merito, in
10 via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, in via subordinata,
rigettato integralmente dell'appello ed accolte le conclusioni rassegnate dall'appellata in primo grado, ribadite nel presente grado di giudizio, confermarsi la sentenza impugnata,
eventualmente con altra motivazione in fatto e diritto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio e, nel caso non atteso di un accoglimento anche soltanto parziale dei motivi d'appello ex
adverso proposti, in ogni caso accogliersi le conclusioni già
rassegnate in primo grado, all'udienza del 09.03.2023, da intendersi espressamente ed integralmente riproposte
(conclusioni che vengono poi riprodotte fedelmente nella comparsa di costituzione).
III) La Procura Generale dichiarava di non intervenire nel giudizio d'appello, venendo soltanto trattate questioni economiche e non essendovi minori in ordine ai quali sia richiesta tutela.
IV) All'udienza del 13.03.2024, il procuratore dell'appellante contestava integralmente la memoria di costituzione avversaria,
deducendo altresì in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La
procuratrice dell'appellata si riportava alla propria comparsa di costituzione, contestava le deduzioni di controparte e chiedeva
11 il rigetto della richiesta di sospensiva ex adverso formulata.
Con ordinanza dd. 14.03.2024, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava udienza per il giorno 8.05.2024, per la comparazione personale delle parti. In
data 8.05.2024, il procuratore dell'appellante depositava nota di produzione di “documenti reddituali nuovi non producibili in
primo grado” e contestuale istanza ex art. 345 c.p.c.
All'udienza dell'8.05.2024, le parti concordavano sull'uso della sola lingua italiana per la verbalizzazione e i provvedimenti della
Corte e, preso atto dell'impossibilità di un accordo transattivo tra le parti, il collegio riteneva necessario verificare l'esito del parallelo procedimento di separazione giudiziale, riassunto dal procuratore di a seguito dell'annullamento con Parte_1
rinvio della sentenza di secondo grado pronunciata in quel giudizio, nel quale il giorno 15.05.2024 si sarebbe tenuta la prossima udienza;
pertanto, nel presente procedimento d'appello è stata fissata nuova udienza per il giorno 17.07.2024,
con l'invito alla procuratrice dell'appellata a depositare documentazione relativa ai redditi della propria cliente, invito al quale è poi stato ottemperato dalla parte con la produzione dei documenti richiesti.
All'udienza del 17.07.2024, non compariva nessuno per la parte appellante, la procuratrice dell'appellata chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e la Corte fissava nuova udienza per il giorno 18.09.2024. In data 18.09.2024, il
12 procuratore dell'appellante dimetteva telematicamente la sentenza pronunciata nel suddetto giudizio di separazione giudiziale ed il certificato di residenza storico di Parte_1
All'udienza del 18.09.2024, il procuratore dell'appellante dimetteva quindi foglio di conclusioni scritte, chiedendo, alla luce del contenuto decisorio della suddetta sentenza (con la quale era stata dichiarata l'estinzione dell'intero processo di separazione giudiziale), in via preliminare nel rito, di annullare la sentenza impugnata nel presente procedimento, per difetto di legittimazione ad causam, per sopravvenuta mancanza della
conditio legis e/o del presupposto dell'azione rappresentata dall'esistenza di un'efficace sentenza di separazioni tra coniugi,
riproponendo in via subordinata le conclusione già rassegnate con l'atto di appello. La procuratrice dell'appellata replicava in ordine a suddetta richiesta preliminare in rito di controparte e la Corte rinviava il procedimento d'appello, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di separazione giudiziale, al 13.11.2024.
All'udienza del 13.11.2024, acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata, le parti rassegnavano le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza. La
Corte, vista la richiesta del procuratore dell'appellante di concessione di termini per difese conclusionali e memorie,
assegnava alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori
13 giorni 20 per il deposito di repliche, trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Va preliminarmente dato atto che, avendo le parti,
personalmente presenti all'udienza dell'8.05.2024, concordato sull'uso della sola lingua per la redazione dei provvedimenti della Corte, con conseguente rinuncia alla redazione bilingue /
traduzione nella lingua tedesca, la presente sentenza viene redatta soltanto in lingua italiana.
II) Merita accoglimento l'allegazione in via preliminare nel rito del procuratore dell'appellante, secondo cui, detto nella sostanza, a seguito dell'estinzione dell'intero processo di separazione giudiziale già pendente le parti, deve ravvisarsi ricorrere la “sopravvenuta mancanza della condicio legis e/o del
presupposto dell'azione rappresentata dall'esistenza di una
efficace sentenza di separazione fra coniugi passata in giudicato”
[punto A) delle conclusioni], con la conseguenza che devono essere adottate le statuizioni di seguito illustrate.
In effetti, con la sentenza n. 77/2024, passata in giudicata,
pronunciata da questa Corte nel procedimento di separazione giudiziale già pendente tra le odierne parti in causa, è stata dichiarata, ex art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero giudizio de
quo, poiché, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza precedentemente emessa in grado d'appello, il giudizio non era stato riassunto entro il termine di tre mesi legalmente
14 previsto, il tutto con la precisazione che, considerato che in grado di appello era stata chiesta la dichiarazione di nullità
della notificazione del ricorso introduttivo in primo grado, con rimessione della causa dinnanzi al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354, co. 1 c.p.c., non può ravvisarsi la sussistenza di pronunce nel merito passate in giudicate.
Ciò significa, detto in sintesi, che, considerata la dichiarazione di estinzione dell'intero giudizio di separazione giudiziale nei termini e con gli effetti sopra illustrati, è certo che non esiste alcuna pronuncia di separazione personale passata in giudicato, al che consegue necessariamente la declaratoria dell'improponibilità della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dall'odierna appellata nella presente causa con il ricorso in primo grado.
L'art. 3, L. n. 898/1970, da applicare ratione temporis,
trattandosi nella specie di giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio che
è stato introdotto prima del 28.02.2023, prevedeva, invero, che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui:
[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è intervenuta separazione consensuale o […], stabilendo, poi, altresì, che “in
tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda, le
15 separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno
dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura si separazione personale
[…]”.
Con sentenza n. 2725 del 9.03.1995, la Suprema Corte ha chiarito che deve considerarsi improponibile la domanda di divorzio che, fondata sulla pronuncia di separazione giudiziale
(o sulla separazione consensuale) dei coniugi, sia proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione
(o della omologazione della separazione consensuale), ancorché
il passaggio in giudicato (o la omologazione) siano intervenuti nel corso del giudizio, precisando, in motivazione, che il sistema delineato dal legislatore presuppone, con riferimento alla separazione dei coniugi, due condizioni concorrenti per la proposizione della domanda di divorzio: a) che i coniugi abbiano già conseguito lo “status” di separati, il che nell'ipotesi della separazione giudiziale si realizza con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
b) che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata, escludendo, quindi, ad ogni modo che la domanda di divorzio possa considerarsi proponibile in presenza alternativa di una delle due suddette condizione.
Nel presente caso, la sentenza di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale in primo grado nella causa di separazione già pendente tra le odierne parti in causa non solo
16 non è mai passata in giudicato, ma la stessa è anche stata travolta dalla dichiarazione di estinzione dell'intero giudizio di separazione giudiziale, per cui, per quanto d'interesse in questa sede, va considerata come tamquam non esset.
E questo dato di fatto non può di certo essere messo in dubbio sulla base di un ragionamento, come quello fatto dalla procuratrice dell'appellata alle pagg. 31 e 32 della comparsa conclusionale, secondo il quale nella specie vi sarebbe stato il
“tacito riconoscimento degli effetti” (“stillschweigende
Anerkennung der Wirkungen”) della “separazione coniugale”
(“der Ehetrennung”) da parte dell'appellante, “acquiescenza”
che deriverebbero dal fatto che le parti sono d'accordo sulla circostanza della separazione coniugale, limitandosi il conflitto esclusivamente alla questione dell'assegno di mantenimento,
che, però, è superata dalla sentenza di divorzio pronunciata in primo grado, e che potrebbe altresì ravvisarsi sussistere in quanto altrimenti “l'attore in riassunzione” non avrebbe nemmeno dovuto proporre appello contro la sentenza
(“ansonsten hätte er [= der Wiederaufnahmekläger] die
Berufungsklage erst gar nicht erheben müssen”), così come,
secondo la procuratrice dell'appellante, l'acquiescenza (ex art. 329 c.p.c.) sarebbe anche stata espressa in maniera tacita dall'appellante, per avere egli partecipato attivamente al giudizio di divorzio senza mettere in dubbio o voler ribaltare la separazione / il divorzio, essendosi infatti tutto l'interesse da lui
17 manifestato concentrato esclusivamente sulla vicenda del contributo di mantenimento da corrispondere in favore dell'appellata.
Ebbene, non solo non è certo una qualche forma di
“acquiescenza” che potrebbe far venir meno il principio di diritto cogente di cui si è detto sopra, ma nel caso di specie l'asserita acquiescenza dell'appellante non vi è in realtà
comunque nemmeno mai stata. Già nella sentenza impugnata
(pag. 5-6), il Tribunale dà invero atto che il resistente ha chiesto di revocare la “formula di passaggio in giudicato”, richiesta alla quale il primo giudice ha replicato che “… non possono formare
oggetto del presente procedimento le questioni sollevate e
sollevabili nel giudizio di separazione”, rilevando altresì “che il
relativo appello è stato peraltro rigettato definitivamente” (in realtà, però, come risulta anche dalla sentenza n. 77/2024 di questa Corte, contro la sentenza resa in primo grado nel giudizio di separazione è stato proposto appello, la sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello è stata poi annullata dalla Corte di Cassazione ed il giudizio di rinvio si è
concluso con l'esito già sopra illustrato); ed ancora con l'atto di appello in esame in questa sede, il procuratore dell'appellante ha chiesto, nel merito, in via “ulteriore preliminare nel rito” di
“ritenere nulla e tamquam non esset la formula di cosa giudicata,
emessa … in relazione alla sentenza di separazione personale
…”, circostanza anche questa che non depone di certo nel senso
18 che l'appellante abbia accettato la sentenza del Tribunale con cui era stata pronunciata la separazione giudiziale. Infine, non può nemmeno trovare accoglimento la deduzione difensiva per cui sarebbe contro ogni logica ed economica processuale dover,
dopo sei anni di giudizio di separazione e di divorzio, instaurare
ex novo detti procedimenti, non trattandosi di valida argomentazione giuridica, idonea a poter pervenire ad una decisione diversa da quella necessariamente da adottare per quanto sopra illustrato.
Conclusivamente, per tutto quanto esposto, accertato che nel caso di specie non esiste sentenza di separazione giudiziale dei coniugi passata in giudicato, s'impone di riformare integralmente la sentenza impugnata e di dichiarare l'improponibilità della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dinnanzi al Tribunale di Bolzano da nei confronti di Controparte_1
con ricorso dd. 21.09.2020 nel procedimento Parte_1
civile n. 3071/2020 RG.
III) A seguito dell'integrale riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi in questa sede alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In considerazione dell'esito finale della causa, tenuto conto della assorbente ratio decidendi propugnata dall'appellante ed accolta da questa Corte, nonché compiuta una valutazione complessiva della vicenda processuale, anche nell'ottica del generale
19 principio della causalità, appare corretto e congruo condannare parte appellata a rifondere a parte appellante metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensando le stesse per la restante metà tra le parti, ravvisandosi ricorrere nella specie
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni” giusta sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018, idonee a pervenire ad una compensazione parziale nei termini sopra indicati, e ciò
considerato, da un lato, che la ratio decidendi decisiva si è
cristallizzata all'esito della dichiarazione dell'estinzione dell'intero giudizio di separazione giudiziale (pure lo stesso procuratore dell'appellante parla di “sopravvenuto(a) mancanza
della conditio legis e/o del presupposto dell'azione …”), mentre,
dapprima, la sentenza resa dal Tribunale nel giudizio di separazione era stata, anche se erroneamente, dichiarata passata in giudicato, nonché, dall'altro lato, che l'odierna parte appellata non poteva non sapere che suddetta sentenza era stata impugnata ed era, quindi, in realtà di fatto mai passata in giudicato.
Ciò premesso e dichiarata compensata metà (1/2) delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, parte appellata va quindi condannata a rifondere alla parte Controparte_1
appellante la restante metà (1/2) delle Parte_1
medesime, che si quantificano per intero (2/2), per il primo grado di giudizio, in € 3.808,00-, oltre 15% di rimborso spese forfettarie, CAP ed IVA, come per legge e, per il secondo grado di
20 giudizio, in € 4.995,50-, oltre 15% di rimborso spese forfettarie,
contributo unificato versato, CAP ed IVA, come per legge,
quantificazione che avviene, letta la nota-spese depositata dal procuratore dell'appellante, visti ed applicati gli artt. 4 e 5 del
DM n. 55/2014, tenuto conto delle prestazioni professionali necessarie eseguite e considerato che nella specie trattasi di causa civile di divorzio, di valore indeterminabile e di ridotta complessità e difficolta, per cui si ritiene adeguato applicare rispettivamente i valori medi previsti dalle tabelle allegate al DM
n. 55/2014 (processi civili ordinari dinnanzi al Tribunale ed alla
Corte di Appello - scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 -
art. 5, co. 6, DM n. 55/2014), ridotti nella misura massima del
50%.
Considerato che, in sede di precisazione delle conclusioni e nella nota-spese, il procuratore di parte appellante si è
dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione in favore all'avv. Alessandro La Marca.
IV) Infine, va precisato che non sono integrati i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002, per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis dell'art. 13 citato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
21 definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o reietta, in totale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) accertata la mancanza di sentenza di separazione giudiziale dei coniugi passata in giudicato, dichiara l'improponibilità della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dinnanzi al Tribunale di Bolzano da nei confronti di con ricorso Controparte_1 Parte_1
dd. 21.09.2020 nel procedimento civile n. 3071/2020 RG;
2) compensa metà (1/2) delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti e condanna a rifondere a Controparte_1
la restante metà (1/2) delle medesime, Parte_1
quantificate, per intero (2/2), per il primo grado di giudizio, in complessivi € 3.808,00-, oltre 15% di rimborso spese forfettarie,
CAP ed IVA, come per legge e, per il secondo grado di giudizio,
in complessivi € 4.995,50-, oltre 15% di rimborso spese forfettarie, contributo unificato versato, CAP ed IVA, come per legge, disponendo la distrazione in favore all'avv. Alessandro La
Marca, procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) precisa che non sussistono i presupposti all'art. 13, comma
1-quater, del DPR n. 115/2002 per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13
citato;
22 4) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza,
devono essere omessi, ai sensi dell'art. 52, co. 5, D.Lgs. n.
196/2003, generalità, altri dati identificativi ed altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità delle parti private.
Così deciso in Bolzano, il 17/02/2025
La Presidente Dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Oswald Leitner
Il Funzionario Giudiziario
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere
dott. Oswald Leitner Consigliere estensore ha pronunciato seguente Oggetto:
SENTENZA Divorzio
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 202/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ) il 09.06.1973, residente dal 21.11.2023 in 39010 Verano
(BZ), Via Eschio, n. 1, rappresentato ed assistito, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione depositata il 20.05.2021 nel fascicolo telematico di primo grado, dall'avv. Alessandro La Marca, con studio in
39100 Bolzano (BZ), Via Castel Roncolo, 1,
- appellante -
contro
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(BZ) il 31.12.1972, residente a [...] n. 98, rappresentata e difesa dall'avv. Ulrike Vent di Merano
(BZ), giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado del 21.09.2020, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in 39012 Merano (BZ), Via Goethe 7
- appellata -
senza l'intervento del Procuratore Generale
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1.024/2023 del
Tribunale di Bolzano del 16.11.2023, pubblicata il 23.11.2023 e notificata il 28.11.2023, nel procedimento n. 3.071/2020 R.G. -
cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 con assegnazione dei termini ex lege di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore della parte appellante:
giusto foglio di conclusioni dimesso per l'udienza del
13.11.2024
A) In via preliminare nel rito: annullare la sentenza impugnata per difetto di legittimazione ad causam, per sopravvenuta mancanza della condicio legis e/o del presupposto dell'azione rappresentata dall'esistenza di una efficace sentenza di separazione fra i coniugi passata in giudicato e pertanto comunque per la stessa mancanza dichiarare il presente processo di cessazione degli effetti civili del matrimonio
2 inammissibile e/o improcedibile e/o improseguibile.
B) Avendo parte appellante interesse ed Parte_1
urgenza di avviare nuovo procedimento di separazione personale con ricorso ex art. 711 c.p.c., ricorso, al quale osta la sussistenza di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che è sua conseguenza della operazione e non suo presupposto, si chiede di trattenere la causa in decisione assegnando termini abbreviati per le difese conclusionali.
C) In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, da liquidarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
D) In via subordinata, come in ricorso in appello depositato e iscritto a ruolo il 28.12.2023 sub n. 202/2023 Corte di Appello
di Trento – Sezione distaccata di Bolzano che di seguito si trascrivono nel virgolettato:
“In via preliminare di rito: ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.,
dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, e
pronunciare sentenza con cui si rimette la causa al primo giudice;
in via preliminare ulteriore nel rito: dichiarare l'integrale nullità
della sentenza di primo grado e/o del procedimento per
violazione del diritto di contradditorio (art. 111, 2. comma Cost.) e
di difesa (art. 24 Cost.), a causa del violato termine di
comparizione alla prima udienza avanti il Presidente, alla quale
l'appellante non è comparso, nonché, per avere omesso la
Presidente del Tribunale di fissare l'udienza di discussione orale,
sebbene tempestivamente proposta alla scadenza del deposito
3 per le memorie conclusionali (10/07/2023); conseguentemente
procedere al rinvio della causa al primo giudice con termine per
la riassunzione;
in via subordinata nel rito: dichiarare l'integrale nullità della
sentenza di primo grado per violazione del diritto di
contradditorio (art. 111 2. comma Cost.) e di difesa (art. 24 Cost.),
a causa del violato termine di comparizione alla prima udienza
avanti il Presidente, alla quale l'appellante non è comparso e per
avere omesso il Presidente di fissare l'udienza di discussione
orale, sebbene tempestivamente proposta alla scadenza del
deposito per le memorie conclusionali (10/07/2023);
conseguentemente procedere sulla base degli atti alla ripetizione
delle fasi del processo, alle quali il ricorrente aveva diritto di
partecipare (prima udienza avanti il Presidente) ed udienza di
discussione orale in primo grado ed emettere nuova decisione
sulla base degli atti del giudizio di primo grado che riformi la
sentenza appellata in base alle seguenti
CONCLUSIONI NEL MERITO
In via preliminare cautelare: sospendere l'efficacia delle
condanne al mantenimento, vista anche le precarie condizioni
economiche, in cui versa l'appellante, certificate dalle
certificazioni uniche 2021 e 2022 prodotte in atti e delle
circostanze allegate in ordine alla mancanza di lavoro (taxista
dipendente di ditta taxi privato, che ha subito rilevante
contrazione della domanda a causa della situazione
4 emergenziale), che gli impediscono di pagare il contributo di
mantenimento all'appellata che non ne ha diritto poiché lavoro ed
ha occultato al Giudice di primo grado il proprio reddito da
lavoro, come provato con il doc. 46 (Dichiarazione di Per_1
Sostituto direttore d'ufficio Ufficio Servizio lavoro),
[...]
allegato alla memoria di ex art. 183, 6. comma n. Parte_1
3 depositata il 25.05.2022;
1. In via preliminare nel rito: Revocare ai sensi dell'articolo 4,
comma 8, ultima parte della legge 1° dicembre 1970, n. 898
l'ordinanza presidenziale 23.01.2021, con la quale sono state in
sua assenza confermate le misure economiche urgenti a danno
dell'odierno resistente, al quale con il comportamento processuale
di controparte, consistente nel notificare l'atto introduttivo del
giudizio soltanto lo stesso giorno in cui è stata emessa la
suddetta ordinanza presidenziale, è stato impedito di conoscere
tempestivamente la pendenza processo e di potervi partecipare in
tempo utile, con la predisposizione scritta delle proprie difese, che
non potevano essere compiute in zero giorni, quando la
Presidente nel decreto del 16.01.2021 aveva a tal fine previsto
per il convenuto un termine minimo di giorni 30 con i
provvedimenti conseguenti in relazione a tale fase del
procedimento tenutasi in assenza di valido ed effettivo diritto di
contradditorio;
2. ulteriore preliminare nel rito: per le ragioni sopra esposte al
punto B, a pag.31 ss., della comparsa di costituzione e risposta
5 ritenere nulla e tamquam non esset la formula di cosa giudicata,
emessa dal funzionario superiore di cancelleria del Tribunale di
Bolzano Sabrina Mura il 27.10.2020 in relazione alla sentenza di
separazione personale n. 394-2020, pubblicata il 30.04.2020;
3. sospendere l'efficacia delle condanne al mantenimento, vista
anche le precarie condizioni economiche, in cui versa il convenuto
certificate dalla certificazione unica 2020 prodotta in atti e delle
circostanze allegate in ordine alla mancanza di lavoro (taxista
dipendente di ditta taxi privato, che ha subito rilevante
contrazione
della domanda a casa della situazione emergenziale), che gli
impediscono di pagare il contributo di mantenimento del quale
l'appellata ha punto necessità, stante l'indennità mensile di
disoccupazione percepita di € 1.146,26 a fronte della necessità
di una spesa in danaro di € 200 mensili quando la famiglia era
di 5
componenti (ora la sig.ra continua a vivere al maso, ma CP_1
soltanto con il figlio 23 enne donatario assuntore del maso
chiuso) spesa affermata a pag. 2, punto 10 del ricorso
introduttivo in primo grado;
essa possiede inoltre reddito da
lavoro che non ha mai dichiarato nel giudizio di primo grado e
che la difesa appellante ha scoperto, come provato con il doc. 46
(Dichiarazione di Sostituto direttore d'ufficio Persona_1
Ufficio Servizio lavoro), allegato alla memoria di Parte_1
ex art. 183, 6. comma n. 3 depositata il 25.05.2022, reddito, che
6 tuttavia il giudice di primo grado non ha voluto accertare richiesto
con istanza ex art. 210 c.p.c. e sebbene in suo potere.
Nel merito:
dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio fra CP_1
, nata il [...] a [...] e
[...] [...]
, nato il [...] a [...], contratto il Pt_1
29/04/1995 nel comune di SAN GENESIO (BZ) iscritto nel
registro dei certificati di matrimonio del comune di SAN GENESIO
al n. 3 Parte II Serie A Anno 1995, alle seguenti condizioni:
- La colpa della separazione matrimoniale e dello scioglimento del
matrimonio viene posta a carico della signora e Controparte_1
ritenuto giustificato l'allontanamento del sig. Parte_1
In via subordinata nel merito: dichiarare cessati gli effetti civili
del matrimonio fra , nata il [...] a [...]
BOZEN (BZ) e , nato il [...] a [...]_1
(BZ), contratto il 29/04/1995 nel comune di SAN GENESIO (BZ)
iscritto nel registro dei certificati di matrimonio del comune di
JENESIA al n. 3 Parte II Serie A Anno 1995, alle seguenti
condizioni:
- Ritenuto giustificato l'allontanamento del sig. Parte_1
dall'appartamento coniugale, pronunciare lo scioglimento del
matrimonio senza addebito di colpa;
Con rifusione dei compensi e spese del presente giudizio a carico
della soccombenza;
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'ammissione delle prove
7 offerte nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6. n. 1 e 2,
rispettivamente depositate dal convenuto il 05.05.2022 e
25.05.2022 che per facilità di lettura si trascrivono:
(OMMISSIS)”.
del procuratore della parte appellata:
come da verbale d'udienza del 13.11.2024 (traduzione dal tedesco):
La procuratrice dell'appellata richiama tutte le memorie e in particolare la comparsa di costituzione del 29.02.2024 e rassegna le conclusioni come ivi formulate: “1) in via preliminare
e cautelare: rigettarsi la richiesta di sospensiva formulata
dall'appellante in quanto inammissibile ed infondata, giacché
nell'atto di appello non si indicano relative ragioni, ovvero queste
sono comunque inconsistenti, per i motivi in fatto ed in diritto
sopra esposti, ovvero per ogni altro idoneo motivo in fatto ed in
diritto; 2) in via preliminare e in rito: dichiararsi inammissibile e
rigettarsi l'appello di del 28.11.2023, per i motivi Parte_1
esposti e in ogni caso per tutte le ragioni in fatto e diritto ritenute
pertinenti, in particolare per difetto dei requisiti tassativamente
previsti dall'art. 342 c.p.c. e/o per difetto dei presupposti di cui
agli artt. 348bis e 348ter c.p.c., perché difetta la probabilità
dell'accoglimento dell'appello, anche con decreto succintamente
motivato nel corso della prima udienza, ai sensi dell'art. 348ter
c.p.c.; 3) nel merito: a) in via principale: rigettato integralmente
l'appello di del 28.11.2023, confermarsi la Parte_1
8 sentenza appellata del Tribunale di Bolzano n.
1.024 del
16.11.2023, pubblicata il 23.11.2023, notificata il 28.11.2023,
emessa nel procedimento n. 3.071/2020 RG (divorzio giudiziale),
con condanna dell'appellante anche alla rifusione delle spese di
lite della II^ istanza;
b) in via subordinata: rigettato
integralmente l'appello di del 28.11.2023 ed Parte_1
accolte le conclusioni rassegnate in primo grado da
[...]
, mantenersi il dispositivo della decisione del Tribunale CP_1
di Bolzano n.
1.024 del 16.11.2023, pubblicata il 23.11.2023,
notificata il 28.11.2023, emessa nel procedimento n. 3.071/2020
RG (divorzio giudiziale), eventualmente modificando la
motivazione in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante
anche alla rifusione delle spese di lite della II^ istanza;
c)
nell'inaspettato caso di un accoglimento anche parziale dei motivi
di appello di accogliersi ad ogni modo le Parte_1
conclusioni dell'appellata in primo grado, Controparte_1
rassegnate all'udienza del 9.03.2023, che vengono
espressamente ed integralmente nuovamente riportate come
segue ( ; 4) In ogni caso: con condanna dell'appellante Pt_2
alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore
dell'appellata . Inoltre, si richiamano Controparte_1
espressamente le deduzioni all'udienza del 18.09.2024 e contestano le odierne deduzioni dell'appellante. In particolare,
si contesta che l'appellata abbia occultato un contratto di lavoro o il suo reddito, si richiama la documentazione del 14.06.2024.
9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Con ricorso depositato il 28.12.2023, parte appellante proponeva appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bolzano n. 1.024/23 del 16.11.2023, pubblicata il
23.11.2023 e notificata in data 28.11.2023, emessa all'esito del giudizio di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con parte appellata
[...]
, atto di gravame nel quale l'appellante formulava le CP_1
conclusioni trascritte nella parte virgolettata nell'epigrafe della presente sentenza.
II) Con decreto dd. 3.01.2024, la Presidente di Sezione preposta fissava l'udienza per la comparazione delle parti al giorno
13.03.2024, rilevando che, quanto alla proposta richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, era necessario instaurare preliminarmente il contraddittorio,
dovendosi meglio chiarire il grave pregiudizio lamentato e la situazione reddituale delle parti.
III) Parte appellata si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 29.02.2024, chiedendo, in via preliminare e cautelare, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via preliminare e in rito,
dichiararsi inammissibile e rigettarsi l'appello, in particolare per difetto dei requisiti ex art. 342 c.p.c. e/o mancanza dei presupposti ex art. 348bis e 348ter c.p.p., considerata l'improbabilità dell'accoglimento del gravame e, nel merito, in
10 via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, in via subordinata,
rigettato integralmente dell'appello ed accolte le conclusioni rassegnate dall'appellata in primo grado, ribadite nel presente grado di giudizio, confermarsi la sentenza impugnata,
eventualmente con altra motivazione in fatto e diritto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio e, nel caso non atteso di un accoglimento anche soltanto parziale dei motivi d'appello ex
adverso proposti, in ogni caso accogliersi le conclusioni già
rassegnate in primo grado, all'udienza del 09.03.2023, da intendersi espressamente ed integralmente riproposte
(conclusioni che vengono poi riprodotte fedelmente nella comparsa di costituzione).
III) La Procura Generale dichiarava di non intervenire nel giudizio d'appello, venendo soltanto trattate questioni economiche e non essendovi minori in ordine ai quali sia richiesta tutela.
IV) All'udienza del 13.03.2024, il procuratore dell'appellante contestava integralmente la memoria di costituzione avversaria,
deducendo altresì in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. La
procuratrice dell'appellata si riportava alla propria comparsa di costituzione, contestava le deduzioni di controparte e chiedeva
11 il rigetto della richiesta di sospensiva ex adverso formulata.
Con ordinanza dd. 14.03.2024, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava udienza per il giorno 8.05.2024, per la comparazione personale delle parti. In
data 8.05.2024, il procuratore dell'appellante depositava nota di produzione di “documenti reddituali nuovi non producibili in
primo grado” e contestuale istanza ex art. 345 c.p.c.
All'udienza dell'8.05.2024, le parti concordavano sull'uso della sola lingua italiana per la verbalizzazione e i provvedimenti della
Corte e, preso atto dell'impossibilità di un accordo transattivo tra le parti, il collegio riteneva necessario verificare l'esito del parallelo procedimento di separazione giudiziale, riassunto dal procuratore di a seguito dell'annullamento con Parte_1
rinvio della sentenza di secondo grado pronunciata in quel giudizio, nel quale il giorno 15.05.2024 si sarebbe tenuta la prossima udienza;
pertanto, nel presente procedimento d'appello è stata fissata nuova udienza per il giorno 17.07.2024,
con l'invito alla procuratrice dell'appellata a depositare documentazione relativa ai redditi della propria cliente, invito al quale è poi stato ottemperato dalla parte con la produzione dei documenti richiesti.
All'udienza del 17.07.2024, non compariva nessuno per la parte appellante, la procuratrice dell'appellata chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e la Corte fissava nuova udienza per il giorno 18.09.2024. In data 18.09.2024, il
12 procuratore dell'appellante dimetteva telematicamente la sentenza pronunciata nel suddetto giudizio di separazione giudiziale ed il certificato di residenza storico di Parte_1
All'udienza del 18.09.2024, il procuratore dell'appellante dimetteva quindi foglio di conclusioni scritte, chiedendo, alla luce del contenuto decisorio della suddetta sentenza (con la quale era stata dichiarata l'estinzione dell'intero processo di separazione giudiziale), in via preliminare nel rito, di annullare la sentenza impugnata nel presente procedimento, per difetto di legittimazione ad causam, per sopravvenuta mancanza della
conditio legis e/o del presupposto dell'azione rappresentata dall'esistenza di un'efficace sentenza di separazioni tra coniugi,
riproponendo in via subordinata le conclusione già rassegnate con l'atto di appello. La procuratrice dell'appellata replicava in ordine a suddetta richiesta preliminare in rito di controparte e la Corte rinviava il procedimento d'appello, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio di separazione giudiziale, al 13.11.2024.
All'udienza del 13.11.2024, acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata, le parti rassegnavano le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza. La
Corte, vista la richiesta del procuratore dell'appellante di concessione di termini per difese conclusionali e memorie,
assegnava alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori
13 giorni 20 per il deposito di repliche, trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Va preliminarmente dato atto che, avendo le parti,
personalmente presenti all'udienza dell'8.05.2024, concordato sull'uso della sola lingua per la redazione dei provvedimenti della Corte, con conseguente rinuncia alla redazione bilingue /
traduzione nella lingua tedesca, la presente sentenza viene redatta soltanto in lingua italiana.
II) Merita accoglimento l'allegazione in via preliminare nel rito del procuratore dell'appellante, secondo cui, detto nella sostanza, a seguito dell'estinzione dell'intero processo di separazione giudiziale già pendente le parti, deve ravvisarsi ricorrere la “sopravvenuta mancanza della condicio legis e/o del
presupposto dell'azione rappresentata dall'esistenza di una
efficace sentenza di separazione fra coniugi passata in giudicato”
[punto A) delle conclusioni], con la conseguenza che devono essere adottate le statuizioni di seguito illustrate.
In effetti, con la sentenza n. 77/2024, passata in giudicata,
pronunciata da questa Corte nel procedimento di separazione giudiziale già pendente tra le odierne parti in causa, è stata dichiarata, ex art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero giudizio de
quo, poiché, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza precedentemente emessa in grado d'appello, il giudizio non era stato riassunto entro il termine di tre mesi legalmente
14 previsto, il tutto con la precisazione che, considerato che in grado di appello era stata chiesta la dichiarazione di nullità
della notificazione del ricorso introduttivo in primo grado, con rimessione della causa dinnanzi al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354, co. 1 c.p.c., non può ravvisarsi la sussistenza di pronunce nel merito passate in giudicate.
Ciò significa, detto in sintesi, che, considerata la dichiarazione di estinzione dell'intero giudizio di separazione giudiziale nei termini e con gli effetti sopra illustrati, è certo che non esiste alcuna pronuncia di separazione personale passata in giudicato, al che consegue necessariamente la declaratoria dell'improponibilità della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dall'odierna appellata nella presente causa con il ricorso in primo grado.
L'art. 3, L. n. 898/1970, da applicare ratione temporis,
trattandosi nella specie di giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio che
è stato introdotto prima del 28.02.2023, prevedeva, invero, che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui:
[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è intervenuta separazione consensuale o […], stabilendo, poi, altresì, che “in
tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda, le
15 separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno
dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura si separazione personale
[…]”.
Con sentenza n. 2725 del 9.03.1995, la Suprema Corte ha chiarito che deve considerarsi improponibile la domanda di divorzio che, fondata sulla pronuncia di separazione giudiziale
(o sulla separazione consensuale) dei coniugi, sia proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione
(o della omologazione della separazione consensuale), ancorché
il passaggio in giudicato (o la omologazione) siano intervenuti nel corso del giudizio, precisando, in motivazione, che il sistema delineato dal legislatore presuppone, con riferimento alla separazione dei coniugi, due condizioni concorrenti per la proposizione della domanda di divorzio: a) che i coniugi abbiano già conseguito lo “status” di separati, il che nell'ipotesi della separazione giudiziale si realizza con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione;
b) che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata, escludendo, quindi, ad ogni modo che la domanda di divorzio possa considerarsi proponibile in presenza alternativa di una delle due suddette condizione.
Nel presente caso, la sentenza di separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale in primo grado nella causa di separazione già pendente tra le odierne parti in causa non solo
16 non è mai passata in giudicato, ma la stessa è anche stata travolta dalla dichiarazione di estinzione dell'intero giudizio di separazione giudiziale, per cui, per quanto d'interesse in questa sede, va considerata come tamquam non esset.
E questo dato di fatto non può di certo essere messo in dubbio sulla base di un ragionamento, come quello fatto dalla procuratrice dell'appellata alle pagg. 31 e 32 della comparsa conclusionale, secondo il quale nella specie vi sarebbe stato il
“tacito riconoscimento degli effetti” (“stillschweigende
Anerkennung der Wirkungen”) della “separazione coniugale”
(“der Ehetrennung”) da parte dell'appellante, “acquiescenza”
che deriverebbero dal fatto che le parti sono d'accordo sulla circostanza della separazione coniugale, limitandosi il conflitto esclusivamente alla questione dell'assegno di mantenimento,
che, però, è superata dalla sentenza di divorzio pronunciata in primo grado, e che potrebbe altresì ravvisarsi sussistere in quanto altrimenti “l'attore in riassunzione” non avrebbe nemmeno dovuto proporre appello contro la sentenza
(“ansonsten hätte er [= der Wiederaufnahmekläger] die
Berufungsklage erst gar nicht erheben müssen”), così come,
secondo la procuratrice dell'appellante, l'acquiescenza (ex art. 329 c.p.c.) sarebbe anche stata espressa in maniera tacita dall'appellante, per avere egli partecipato attivamente al giudizio di divorzio senza mettere in dubbio o voler ribaltare la separazione / il divorzio, essendosi infatti tutto l'interesse da lui
17 manifestato concentrato esclusivamente sulla vicenda del contributo di mantenimento da corrispondere in favore dell'appellata.
Ebbene, non solo non è certo una qualche forma di
“acquiescenza” che potrebbe far venir meno il principio di diritto cogente di cui si è detto sopra, ma nel caso di specie l'asserita acquiescenza dell'appellante non vi è in realtà
comunque nemmeno mai stata. Già nella sentenza impugnata
(pag. 5-6), il Tribunale dà invero atto che il resistente ha chiesto di revocare la “formula di passaggio in giudicato”, richiesta alla quale il primo giudice ha replicato che “… non possono formare
oggetto del presente procedimento le questioni sollevate e
sollevabili nel giudizio di separazione”, rilevando altresì “che il
relativo appello è stato peraltro rigettato definitivamente” (in realtà, però, come risulta anche dalla sentenza n. 77/2024 di questa Corte, contro la sentenza resa in primo grado nel giudizio di separazione è stato proposto appello, la sentenza con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello è stata poi annullata dalla Corte di Cassazione ed il giudizio di rinvio si è
concluso con l'esito già sopra illustrato); ed ancora con l'atto di appello in esame in questa sede, il procuratore dell'appellante ha chiesto, nel merito, in via “ulteriore preliminare nel rito” di
“ritenere nulla e tamquam non esset la formula di cosa giudicata,
emessa … in relazione alla sentenza di separazione personale
…”, circostanza anche questa che non depone di certo nel senso
18 che l'appellante abbia accettato la sentenza del Tribunale con cui era stata pronunciata la separazione giudiziale. Infine, non può nemmeno trovare accoglimento la deduzione difensiva per cui sarebbe contro ogni logica ed economica processuale dover,
dopo sei anni di giudizio di separazione e di divorzio, instaurare
ex novo detti procedimenti, non trattandosi di valida argomentazione giuridica, idonea a poter pervenire ad una decisione diversa da quella necessariamente da adottare per quanto sopra illustrato.
Conclusivamente, per tutto quanto esposto, accertato che nel caso di specie non esiste sentenza di separazione giudiziale dei coniugi passata in giudicato, s'impone di riformare integralmente la sentenza impugnata e di dichiarare l'improponibilità della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dinnanzi al Tribunale di Bolzano da nei confronti di Controparte_1
con ricorso dd. 21.09.2020 nel procedimento Parte_1
civile n. 3071/2020 RG.
III) A seguito dell'integrale riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi in questa sede alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In considerazione dell'esito finale della causa, tenuto conto della assorbente ratio decidendi propugnata dall'appellante ed accolta da questa Corte, nonché compiuta una valutazione complessiva della vicenda processuale, anche nell'ottica del generale
19 principio della causalità, appare corretto e congruo condannare parte appellata a rifondere a parte appellante metà delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensando le stesse per la restante metà tra le parti, ravvisandosi ricorrere nella specie
“analoghe gravi ed eccezionali ragioni” giusta sentenza della
Corte Costituzionale n. 77/2018, idonee a pervenire ad una compensazione parziale nei termini sopra indicati, e ciò
considerato, da un lato, che la ratio decidendi decisiva si è
cristallizzata all'esito della dichiarazione dell'estinzione dell'intero giudizio di separazione giudiziale (pure lo stesso procuratore dell'appellante parla di “sopravvenuto(a) mancanza
della conditio legis e/o del presupposto dell'azione …”), mentre,
dapprima, la sentenza resa dal Tribunale nel giudizio di separazione era stata, anche se erroneamente, dichiarata passata in giudicato, nonché, dall'altro lato, che l'odierna parte appellata non poteva non sapere che suddetta sentenza era stata impugnata ed era, quindi, in realtà di fatto mai passata in giudicato.
Ciò premesso e dichiarata compensata metà (1/2) delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, parte appellata va quindi condannata a rifondere alla parte Controparte_1
appellante la restante metà (1/2) delle Parte_1
medesime, che si quantificano per intero (2/2), per il primo grado di giudizio, in € 3.808,00-, oltre 15% di rimborso spese forfettarie, CAP ed IVA, come per legge e, per il secondo grado di
20 giudizio, in € 4.995,50-, oltre 15% di rimborso spese forfettarie,
contributo unificato versato, CAP ed IVA, come per legge,
quantificazione che avviene, letta la nota-spese depositata dal procuratore dell'appellante, visti ed applicati gli artt. 4 e 5 del
DM n. 55/2014, tenuto conto delle prestazioni professionali necessarie eseguite e considerato che nella specie trattasi di causa civile di divorzio, di valore indeterminabile e di ridotta complessità e difficolta, per cui si ritiene adeguato applicare rispettivamente i valori medi previsti dalle tabelle allegate al DM
n. 55/2014 (processi civili ordinari dinnanzi al Tribunale ed alla
Corte di Appello - scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 -
art. 5, co. 6, DM n. 55/2014), ridotti nella misura massima del
50%.
Considerato che, in sede di precisazione delle conclusioni e nella nota-spese, il procuratore di parte appellante si è
dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione in favore all'avv. Alessandro La Marca.
IV) Infine, va precisato che non sono integrati i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002, per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis dell'art. 13 citato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
21 definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o reietta, in totale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) accertata la mancanza di sentenza di separazione giudiziale dei coniugi passata in giudicato, dichiara l'improponibilità della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dinnanzi al Tribunale di Bolzano da nei confronti di con ricorso Controparte_1 Parte_1
dd. 21.09.2020 nel procedimento civile n. 3071/2020 RG;
2) compensa metà (1/2) delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti e condanna a rifondere a Controparte_1
la restante metà (1/2) delle medesime, Parte_1
quantificate, per intero (2/2), per il primo grado di giudizio, in complessivi € 3.808,00-, oltre 15% di rimborso spese forfettarie,
CAP ed IVA, come per legge e, per il secondo grado di giudizio,
in complessivi € 4.995,50-, oltre 15% di rimborso spese forfettarie, contributo unificato versato, CAP ed IVA, come per legge, disponendo la distrazione in favore all'avv. Alessandro La
Marca, procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
3) precisa che non sussistono i presupposti all'art. 13, comma
1-quater, del DPR n. 115/2002 per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis dell'art. 13
citato;
22 4) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza,
devono essere omessi, ai sensi dell'art. 52, co. 5, D.Lgs. n.
196/2003, generalità, altri dati identificativi ed altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità delle parti private.
Così deciso in Bolzano, il 17/02/2025
La Presidente Dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore Dott. Oswald Leitner
Il Funzionario Giudiziario
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