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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 20/02/2026, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2958/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15741/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 ND - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201208293448801000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712014026804914001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150035497201 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2700/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: Tutto ciò premesso, il Sig. , come sopra rapp.to, difeso ed elett.te dom.to, ai sensi della normativa vigente nonché dell'art.47 comma 3 del D.lgs.
n.546/92,
CHIEDE alla Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, tutto quanto innanzi premesso, inclusi i motivi di reclamo, di Voler così provvedere A) Fissare la data per la discussione in pubblica udienza del presente ricorso, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n° 546/92;
B) Accogliere l'opposizione de qua ed accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate, per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto
C) Dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria anche per intervenuta prescrizione e decadenza, nonché ordinare la cancellazione degli importi richiesti, e quindi, della relativa debenza a carico dell'opponente; E) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, ridurre il presunto credito vantato, e quindi la somma delle sanzioni in misura pari a 1/3;
F) Condannare l'Ente impositore e Agenzia delle Entrate SC, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Ufficio Resistente Agenzia Entrate SC: Tutto ciò dedotto, rilevato ed eccepito, la convenuta Agenzia delle Entrate SC, come sopra rapp.ta ed elett.te dom.ta
CHIEDE
2 che il Giudice adito Voglia: dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre oneri accessori
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della AGENZIA delle Entrate – SC, l'intimazione di pagamento identificata con n. 071 2025 90145092 89 000, emessa da Agenzia delle Entrate
SC, avente ad oggetto, tra le altre, tre cartelle esattoriali, relative a Diritto Camerali, con Ente impositore la Camera di Commercio di Napoli. Tanto premesso, il Sig. Ricorrente_1, con il presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore, giusta procura in atti, propone formale opposizione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto Diritti Camerali, nn. 071 2012 0082934488001 000; 071 2014 0026804914 001 e 071 2015 003354972 001, iscritte a ruolo a suo carico. La parte ricorrente esponeva deduceva la infondatezza e prescrizione e/o decadenza del diritto di credito vantato per omessa e/o irregolare notifica delle pregresse cartelle esattoriali che non sono mai state regolarmente notificate al contribuente. ne consegue che il ricorrente non è stato in grado di spiegare tempestivamente le proprie difese, eccependo tutte le circostanze idonee alla dimostrazione della totale illegittimità della pretesa creditoria.
Pertanto, il presunto diritto di credito vantato dalle parti avverse è palesemente prescritto, trattandosi di tributi relativi agli anni dal 2009 al 2011.
La parte ricorrente eccepiva che nessun avviso di accertamento è stato in precedenza notificato all'odierno ricorrente, che, la somma ingiunta dall'Agenzia Entrate SC deve ritenersi prescritta in quanto è decorso abbondantemente il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge e che non è mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
3 La Agenzia delle Entrate SC si costituiva chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma della pretesa creditoria e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite oltre oneri accessori. All'esito della udienza di discussione, esaminati gli atti e i documenti di causa, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
In via preliminare ed assorbente, si rileva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo Comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Contrariamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate alla ricorrente, come si 4 evince dalla documentazione prodotta a corredo della memoria di costituzione dalla difesa di ADER.
Agenzia delle Entrate-SC eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso stante, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, la notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, come risulta dall'estratto di ruolo (doc. 1) e dalla ulteriore documentazione prodotta dall'Ufficio.
Nello specifico la cartella risulta ritualmente notificata in data 27/2/2016.
Data la regolare notifica della cartella, non tempestivamente impugnata con conseguente cristallizzazione del credito, è oggi preclusa la possibilità di sollevare eccezioni e contestazioni attinenti all'esistenza della pretesa ed eventuali vizi formali. A ciò si aggiunga pure che, per giurisprudenza consolidata, l'intimazione di pagamento è un semplice sollecito, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito precedentemente notificati. Essa quindi costituisce una mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono state opposte tempestivamente, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati.
In altre parole l'intimazione di pagamento non ha una autonoma efficacia esecutiva cosicché nel caso di regolare notifica delle cartelle sottese vi è carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Quand'anche ammissibile l'impugnativa, va rilevato che la stessa potrebbe riguardare solo vizi della intimazione oppure l'inesistenza del debito tributario intimato per estinzione –
5 intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile, a seguito della notifica dell'intimazione o comunque di atti successivi alla cartella, proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate con l'opposizione alla cartella regolarmente notificata, altrimenti equivarrebbe a rimettere nei termini il contribuente che è rimasto inerte (CTR Lazio sent. n. 1095/01/15).
Pertanto alla luce di quanto esposto si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e/o comunque per il suo rigetto stante la corretta notifica della cartella sottesa.
SULL'ECCEZIONE DI INESIGIBILITÀ DEL CREDITO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti, questa difesa ne rileva l'infondatezza per le seguenti ragioni.
La notifica della cartella, di cui è stata data prova da parte dell'Agente della SC ha interrotto il termine di prescrizione, trattandosi di atto idoneo ai sensi dell'art. 2943 c.c., e, pertanto, dalla notifica delle cartelle alla data di notifica dell'intimazione impugnata non è decorso alcun termine di prescrizione decennale.
Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è infatti soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni poichè la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civ., il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità.
Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione.
Nel caso di specie, stante la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti a causa della sopravvenuta situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 , non può ritenersi maturata alcuna prescrizione decennale tra la data di notifica della cartella avvenuta il 6 2.11.2014 e la data di notifica dell'intimazione impugnata del 24.5.2025.Come è noto, infatti, a causa dello stato di emergenza sanitaria nazionale e della conseguente sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, anche il termine di prescrizione risulta essere stato sospeso dovendo trovare applicazione la previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamata nell'articolo
68, comma 1, del Dl 18/20.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella versione attualmente vigente ha previsto che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da
3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Tali previsioni che attengono la sospensione dei versamenti devono essere necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere
7 generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dalla norma.
Tale norma prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento si applicano anche ai termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori.
Il contenuto dell'articolo 12 D.lgs. 159/2015 è quindi esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e la sua ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
Pertanto, anche in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il
21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, poi esteso al 31 agosto 2021, so-no stati oggetto di sospensione non solo i termini di pagamento ma anche i termini di prescrizione e de-cadenza relativi alle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Va da sé, dunque, che la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER sia an-data di pari passo con la sospensione legale dei termini di decadenza e prescrizione, legati a tali attività.
Tale interpretazione è peraltro coerente con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
Non può infatti negarsi che costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere derivante da cause giuridiche che ne ostacolino
8 l'esercizio: nel caso d'interesse, tale impossibilità va rintracciata proprio nell'inibitorio legale conseguente alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid 19.
In virtù di tale norma, si ribadisce, che tutti i termini in scadenza nel periodo di durata della sospensione dei pagamenti sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo. Conseguentemente anche i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato, ovvero nel caso di specie al 31.12.2023.
In sostanza, come pure precisato dalla giurisprudenza in virtù di quanto disposto dal comma
2 dell'art. 12 DLGS 159/2015, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), il termine di prescrizione viene differito al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione
(31/12/2023); se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 542 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
APPLICAZIONE DEL TERMINE DECENNALE EX ART. 2946 C.C. PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE
In ogni caso, quanto ai crediti in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., non rientrando tra le fattispecie individuate dal codice civile per la prescrizione breve di cinque anni.
Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del
Cod. Civ., il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità. 9 Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione".
Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo della Cassazione che con diverse sentenze ha affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via».
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 oltre IVA e Cpa e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, il 12 febbraio 2026.
10
Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
11
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15741/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 ND - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201208293448801000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712014026804914001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150035497201 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2700/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1Ricorrente: Tutto ciò premesso, il Sig. , come sopra rapp.to, difeso ed elett.te dom.to, ai sensi della normativa vigente nonché dell'art.47 comma 3 del D.lgs.
n.546/92,
CHIEDE alla Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, tutto quanto innanzi premesso, inclusi i motivi di reclamo, di Voler così provvedere A) Fissare la data per la discussione in pubblica udienza del presente ricorso, ai sensi dell'art. 33 D.lgs. n° 546/92;
B) Accogliere l'opposizione de qua ed accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità delle cartelle esattoriali impugnate, per i motivi esposti in premessa, e per l'effetto
C) Dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria anche per intervenuta prescrizione e decadenza, nonché ordinare la cancellazione degli importi richiesti, e quindi, della relativa debenza a carico dell'opponente; E) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, ridurre il presunto credito vantato, e quindi la somma delle sanzioni in misura pari a 1/3;
F) Condannare l'Ente impositore e Agenzia delle Entrate SC, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Ufficio Resistente Agenzia Entrate SC: Tutto ciò dedotto, rilevato ed eccepito, la convenuta Agenzia delle Entrate SC, come sopra rapp.ta ed elett.te dom.ta
CHIEDE
2 che il Giudice adito Voglia: dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto per i motivi sopra esposti.
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre oneri accessori
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato, , rappresentato e difeso come in atti, impugnava nei confronti della AGENZIA delle Entrate – SC, l'intimazione di pagamento identificata con n. 071 2025 90145092 89 000, emessa da Agenzia delle Entrate
SC, avente ad oggetto, tra le altre, tre cartelle esattoriali, relative a Diritto Camerali, con Ente impositore la Camera di Commercio di Napoli. Tanto premesso, il Sig. Ricorrente_1, con il presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore, giusta procura in atti, propone formale opposizione alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto Diritti Camerali, nn. 071 2012 0082934488001 000; 071 2014 0026804914 001 e 071 2015 003354972 001, iscritte a ruolo a suo carico. La parte ricorrente esponeva deduceva la infondatezza e prescrizione e/o decadenza del diritto di credito vantato per omessa e/o irregolare notifica delle pregresse cartelle esattoriali che non sono mai state regolarmente notificate al contribuente. ne consegue che il ricorrente non è stato in grado di spiegare tempestivamente le proprie difese, eccependo tutte le circostanze idonee alla dimostrazione della totale illegittimità della pretesa creditoria.
Pertanto, il presunto diritto di credito vantato dalle parti avverse è palesemente prescritto, trattandosi di tributi relativi agli anni dal 2009 al 2011.
La parte ricorrente eccepiva che nessun avviso di accertamento è stato in precedenza notificato all'odierno ricorrente, che, la somma ingiunta dall'Agenzia Entrate SC deve ritenersi prescritta in quanto è decorso abbondantemente il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla legge e che non è mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
3 La Agenzia delle Entrate SC si costituiva chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda proposta dalla ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma della pretesa creditoria e condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite oltre oneri accessori. All'esito della udienza di discussione, esaminati gli atti e i documenti di causa, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
L'atto contiene tutti gli elementi suoi propri e la motivazione è soddisfatta con il richiamo degli atti precedenti che contengono le ragioni della pretesa, nella misura in cui si possa sostenere che essi siano conosciuti dal destinatario.
INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
In via preliminare ed assorbente, si rileva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo Comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Contrariamente da quanto dedotto dalla parte ricorrente, le cartelle di pagamento poste alla base dell'intimazione impugnata sono state ritualmente notificate alla ricorrente, come si 4 evince dalla documentazione prodotta a corredo della memoria di costituzione dalla difesa di ADER.
Agenzia delle Entrate-SC eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso stante, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, la notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, come risulta dall'estratto di ruolo (doc. 1) e dalla ulteriore documentazione prodotta dall'Ufficio.
Nello specifico la cartella risulta ritualmente notificata in data 27/2/2016.
Data la regolare notifica della cartella, non tempestivamente impugnata con conseguente cristallizzazione del credito, è oggi preclusa la possibilità di sollevare eccezioni e contestazioni attinenti all'esistenza della pretesa ed eventuali vizi formali. A ciò si aggiunga pure che, per giurisprudenza consolidata, l'intimazione di pagamento è un semplice sollecito, con cui l'ente concessionario invita la parte a regolarizzare il debito derivante da precedenti cartelle esattoriali o avvisi di addebito precedentemente notificati. Essa quindi costituisce una mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale.
Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa, non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono state opposte tempestivamente, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati.
In altre parole l'intimazione di pagamento non ha una autonoma efficacia esecutiva cosicché nel caso di regolare notifica delle cartelle sottese vi è carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Quand'anche ammissibile l'impugnativa, va rilevato che la stessa potrebbe riguardare solo vizi della intimazione oppure l'inesistenza del debito tributario intimato per estinzione –
5 intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile, a seguito della notifica dell'intimazione o comunque di atti successivi alla cartella, proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate con l'opposizione alla cartella regolarmente notificata, altrimenti equivarrebbe a rimettere nei termini il contribuente che è rimasto inerte (CTR Lazio sent. n. 1095/01/15).
Pertanto alla luce di quanto esposto si insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e/o comunque per il suo rigetto stante la corretta notifica della cartella sottesa.
SULL'ECCEZIONE DI INESIGIBILITÀ DEL CREDITO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti, questa difesa ne rileva l'infondatezza per le seguenti ragioni.
La notifica della cartella, di cui è stata data prova da parte dell'Agente della SC ha interrotto il termine di prescrizione, trattandosi di atto idoneo ai sensi dell'art. 2943 c.c., e, pertanto, dalla notifica delle cartelle alla data di notifica dell'intimazione impugnata non è decorso alcun termine di prescrizione decennale.
Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio è infatti soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni poichè la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del Cod. Civ., il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità.
Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione.
Nel caso di specie, stante la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza previsti a causa della sopravvenuta situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 , non può ritenersi maturata alcuna prescrizione decennale tra la data di notifica della cartella avvenuta il 6 2.11.2014 e la data di notifica dell'intimazione impugnata del 24.5.2025.Come è noto, infatti, a causa dello stato di emergenza sanitaria nazionale e della conseguente sospensione dell'attività di riscossione per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, anche il termine di prescrizione risulta essere stato sospeso dovendo trovare applicazione la previsione di natura generale di cui all'articolo 12 del Dlgs 159/2015, richiamata nell'articolo
68, comma 1, del Dl 18/20.
L'art. 68 del DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) nella versione attualmente vigente ha previsto che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da
3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Tali previsioni che attengono la sospensione dei versamenti devono essere necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere
7 generale dettate in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali dall'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dalla norma.
Tale norma prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento si applicano anche ai termini di prescrizione e decadenza previsti per l'attività di riscossione a favore degli Enti impositori.
Il contenuto dell'articolo 12 D.lgs. 159/2015 è quindi esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 e la sua ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
Pertanto, anche in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il
21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 28 febbraio 2021, poi esteso al 31 agosto 2021, so-no stati oggetto di sospensione non solo i termini di pagamento ma anche i termini di prescrizione e de-cadenza relativi alle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Va da sé, dunque, che la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER sia an-data di pari passo con la sospensione legale dei termini di decadenza e prescrizione, legati a tali attività.
Tale interpretazione è peraltro coerente con il più generale principio sancito in seno all'art. 2935 c.c., a mente del quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono condizionati dalla possibilità legale di far valere il diritto di cui trattasi (Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
Non può infatti negarsi che costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione di un diritto l'impossibilità di farlo valere derivante da cause giuridiche che ne ostacolino
8 l'esercizio: nel caso d'interesse, tale impossibilità va rintracciata proprio nell'inibitorio legale conseguente alla situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid 19.
In virtù di tale norma, si ribadisce, che tutti i termini in scadenza nel periodo di durata della sospensione dei pagamenti sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo. Conseguentemente anche i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato, ovvero nel caso di specie al 31.12.2023.
In sostanza, come pure precisato dalla giurisprudenza in virtù di quanto disposto dal comma
2 dell'art. 12 DLGS 159/2015, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), il termine di prescrizione viene differito al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione
(31/12/2023); se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 542 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
APPLICAZIONE DEL TERMINE DECENNALE EX ART. 2946 C.C. PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUALE
In ogni caso, quanto ai crediti in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., non rientrando tra le fattispecie individuate dal codice civile per la prescrizione breve di cinque anni.
Il diritto annuale è soggetto a prescrizione ordinaria di dieci anni: poiché infatti la relativa disciplina non contiene alcuna disposizione derogatoria del disposto dell'articolo 2946 del
Cod. Civ., il tributo non può che ritenersi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, ovviamente decorrente dal momento in cui viene a maturare ciascuna annualità. 9 Per effetto dell'interruzione del termine di prescrizione a seguito del verificarsi di una causa interruttiva (es. notifica della cartella esattoriale) esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè "inizia un nuovo periodo decennale di prescrizione".
Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo della Cassazione che con diverse sentenze ha affermato che «il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. «conversione» del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via».
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato in quanto infondato e, comunque, dichiarato inammissibile per omessa impugnazione degli atti di accertamento presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte ricorrente come liquidate in separato dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 500,00 oltre IVA e Cpa e altri oneri come per legge.
Così deciso in Napoli, il 12 febbraio 2026.
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Il Giudice Tributario Unico dott. Maurizio Stanziola
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