Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 276 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. MUSILLAMI ROSALBA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: obbligo contributivo gestione esercenti attività commerciali.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 30/01/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 13/02/2024, Parte_1
ha evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
599 2023 0001434217000 notificato il 5/1/2024 per la riscossione dei contributi di pertinenza della Gestione Commercianti per il periodo dall'1/2016 al 9/2017, eccependo prescrizione e comunque la non debenza delle somme richieste.
L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, deducendo la presenza di ulteriori avvisi di addebito consolidati, nonché, nel merito, la sussistenza dell'obbligo contributivo per l'attività di affitto di azienda.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
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L'art. 1 comma 202 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede l'obbligo di iscrizione per coloro che esercitano le attività inquadrate nel settore terziario di cui all'art. 49 comma 1, lett d) della L. 88/89 con esclusione delle attività professionali e artistiche.
Poichè siano tenuti all'iscrizione, i soggetti operanti nel settore terziario devono possedere i requisiti di cui all'art. 29 comma 1, L. 160/75 come sostituito dall'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ovvero:
- a) essere titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) avere la piena responsabilità dell'impresa ed assumendo tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza;
- d) aver ricevuto provvedimenti previsti dalla legislazione vigente in relazione alla specifica attività (licenze o autorizzazioni, iscrizione in albi, registri o ruoli).
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi prevista a carico di quei soggetti quando sussistano: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'obbligo assicurativo nasce dunque in presenza di condizioni che attengono da un lato all'attività svolta (requisito oggettivo) e dall'altro alla posizione giuridica del soggetto
(requisito soggettivo).
Sotto il profilo oggettivo deve trattarsi di attività del settore terziario , esercitata in forma d'impresa (come nel caso di specie, attività turistica), per quanto riguarda invece il requisito soggettivo, occorre, in base all'art. 29 della L.160/75, che il soggetto sia titolare o gestore in proprio dell'impresa, abbia piena responsabilità, partecipi personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
Dall'esame delle normativa, si evince dunque che occorre che il soggetto svolga una
2 concreta attività nell'ambito dell'impresa, con i caratteri della abitualità, intesa come ripetitività, stabilità e sistematicità, che abbia poi il carattere della prevalenza rispetto ad altre attività eventualmente svolte dal soggetto.
La Cassazione, da ultimo, ha avuto modo di precisare (Cass. Ord. n.3292/2020 ) che “la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;
11. i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza devono, peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa
(v., fra le altre, Cass. n. 12560 cit.)”.
Nella caso in esame, l' , che era onerato, non ha offerto alcuna prova in tal senso, CP_1
non essendo stata provata alcuna prestazione di lavoro da parte del ricorrente nell'ambito societario, essendo peraltro documentato ed incontestato l'affitto dell'azienda [unica] in data 7/7/2014 (cfr. all. contratto di affitto in Not. Barresi, rep
65102).
Va poi richiamata Cass. Ord. 2665/2021, a proposito della mera qualifica di socio di società di persone, che non esercita alcuna attività d'impresa, quindi senza prestazione di attività lavorativa .
E' stata quindi affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975)
e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto
3 assicuratore.”,
La questione relativa alla prescrizione è assorbita dalla decisione nel merito.
In definitiva, il ricorso va accolto con annullamento dell'atto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani in persona del Giudice del Lavoro dott. Antonino Marra , definitivamente pronunciando, così dispone:
-annulla l'avviso di addebito opposto;
-condanna l' al pagamento delle spese legali che liquida in euro 2.000,00 per CP_
compenso professionale oltre iva e cpa da distrarre al procuratore antistatrio.
Trapani, 18/02/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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