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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO NI PE, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.I_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031101181 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 12.3.2025, la società menzionata impugnava avviso di accertamento emesso a seguito di verbale di constatazione, anno di imposta 2018 , per contestare il recupero a tassazione dell'IVA, pari ad euro 18.032,79 esposta nella fattura n. 3, emessa dalla Società_1 srl, il 3.9.2018.
L'Ufficio ha ritenuto l'operazione indicata nella fattura, avente ad oggetto l'acquisto di un brevetto , inesistente, dal momento che nessuna attività venne mai posta in essere per lo sfruttamento dell'indicato brevetto, mancando la documentazione sui costi fatturati, la perizia che la ricorrente ha prodotto non riguarda il brevetto, ma il valore della Società_1 l'unico dato afferente il brevetto è contenuto in una tavola ( la n. 3) sui principali dati economici contabili e di budget , in cui viene menzionato il valore dell'immobilizzazione immateriale in euro 23.500, valore molto più basso rispetto a quello indicato nella fattura cui si ha riguardo. Non solo, non è stata trascritta la titolarità del brevetto solo il 13.9.2023, cioè in seguito all'indagine della Guardia di Fiananza Si dice poi che il brevetto è stato pagato euro 100.000, secondo il dato offerto dalla fattura n. 3 in questione, laddove poi risulta che il pagamento fu di soli 10.000 euro. Sulle asserite compensazioni che sarebbero intervenute a copertura della differenza, manca del tutto la documentazione a comprova. A tacere poi del fatto che Rapp_1
, socio ed amministratore unico di Ricorrente_1 risultava a sua volta legale rappresentante di fatto di Soc_1
srl..
E' stata depositata , nelle more della discussione , una memoria con cui la ricorrente oppone che l'operazione è reale e documentata , che il brevetto del gassificatore è un asset esistente e registrato. Si fa presente che rientra nelle scelte imprenditoriali l'acquisizione di un titolo di proprietà industriale, per evitarne la dispersione;
la congruità del prezzo sarebbe provata dalla perizia in atti , il pagamento della fattura sarebbe avvenuto in massima parte con compensazioni. Di qui la ferma contestazione della ritenuta inesistenza dell'operazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve convenirsi sulla correttezza dell'operato della Agenzia delle Entrate che ha basato l'accertamento sul verbale di constatazione della Guardia di Finanza che ha verifcato e constatato che se è vero che la Società_1 si era prefissata di progettare e realizzare un impianto gassificatore di nuova generazione, è altrettanto vero che la progettazione fu affidata ad un non meglio identificato tecnico, ma l'impianto non venne mai realizzato, rimanendo allo stadio di prototipo. Fu lo stesso Rappresentante_1 ad avere riconosciuto che il progetto rimase alla fase embrionale e di studio, tanto da essere poi rivenduto ad un terzo per 23.000 euro, prezzo di gran lunga inferiore a quello asseritamente speso per l'acquisizione. In proposito fu lo stesso Rappresentante_1 ad avere dichiarato che il prototipo fu venduto da Società_1 alla società ricorrente per 100.000 euro, somma che Ric_1 pagò solo , si badi, con 10.000 euro in contanti e per la restante parte con non ben precisate compensazioni. Va quindi evidenziato come non vi sia prova alcuna delle compensazioni suindicate, non essendo state prodotte le scritture contabili attestanti le compensazioni e questo è il dato certamente più significativo a favore della tesi dell'Ufficio. In secondo luogo, non sono state fornite indicazioni sulle modalità di valutazione del brevetto, non ricorrendo traccia del metodo utilizzato per determinarne il costo. La perizia prodotta non scioglie nessuno dei dubbi evidenziati , avendo ad oggetto la stima della Società_1 srl alla data del 31.10.2016, senza contenere alcuna valutazione del brevetto che sarebbe stato venduto due anni dopo. Va poi aggiunto che il brevetto al 16.9.2015 risultava ancora intestato alla Società_1 non venne trascritto se non a settembre 2023, cioè dopo il controllo della Guardia di Finanza con cui è stata contestata l'inesistenza dell'operazione. La mancata trascrizione di cessione del brevetto non è un dato trascurabile , poichè in assenza di trascrizione, Ric_1 srl non avrebbe avuto titolo per opporsi ad eventuali violazioni da parte di terzi, qualora fosse stata seriamente interessata ad acquisirlo. Si badi che il versamento del tributo "Brevetti e disegni -deposito, annualità , diritto di opposizione ed altri tributi" risulta operato dal 2015 al 2019 da Società_1 srl e solo nel 2021 da Ric_1 srl, il che dimostra che la titolarità del brevetto rimaneva in capo a Società_1.
L'insieme di questi elementi , univoci e concordanti , impone di ritenere la inesistenza sotto il profilo oggettivo dell'operazione di cessione del progetto e dunque la non deducibilità dell'IVA esposta nella fattura.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 8000,00 alla luce del livello di difficoltà del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
8000,00.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO NI PE, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 445/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.I_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031101181 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
19/02/2026 Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: COME IN ATTI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 12.3.2025, la società menzionata impugnava avviso di accertamento emesso a seguito di verbale di constatazione, anno di imposta 2018 , per contestare il recupero a tassazione dell'IVA, pari ad euro 18.032,79 esposta nella fattura n. 3, emessa dalla Società_1 srl, il 3.9.2018.
L'Ufficio ha ritenuto l'operazione indicata nella fattura, avente ad oggetto l'acquisto di un brevetto , inesistente, dal momento che nessuna attività venne mai posta in essere per lo sfruttamento dell'indicato brevetto, mancando la documentazione sui costi fatturati, la perizia che la ricorrente ha prodotto non riguarda il brevetto, ma il valore della Società_1 l'unico dato afferente il brevetto è contenuto in una tavola ( la n. 3) sui principali dati economici contabili e di budget , in cui viene menzionato il valore dell'immobilizzazione immateriale in euro 23.500, valore molto più basso rispetto a quello indicato nella fattura cui si ha riguardo. Non solo, non è stata trascritta la titolarità del brevetto solo il 13.9.2023, cioè in seguito all'indagine della Guardia di Fiananza Si dice poi che il brevetto è stato pagato euro 100.000, secondo il dato offerto dalla fattura n. 3 in questione, laddove poi risulta che il pagamento fu di soli 10.000 euro. Sulle asserite compensazioni che sarebbero intervenute a copertura della differenza, manca del tutto la documentazione a comprova. A tacere poi del fatto che Rapp_1
, socio ed amministratore unico di Ricorrente_1 risultava a sua volta legale rappresentante di fatto di Soc_1
srl..
E' stata depositata , nelle more della discussione , una memoria con cui la ricorrente oppone che l'operazione è reale e documentata , che il brevetto del gassificatore è un asset esistente e registrato. Si fa presente che rientra nelle scelte imprenditoriali l'acquisizione di un titolo di proprietà industriale, per evitarne la dispersione;
la congruità del prezzo sarebbe provata dalla perizia in atti , il pagamento della fattura sarebbe avvenuto in massima parte con compensazioni. Di qui la ferma contestazione della ritenuta inesistenza dell'operazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve convenirsi sulla correttezza dell'operato della Agenzia delle Entrate che ha basato l'accertamento sul verbale di constatazione della Guardia di Finanza che ha verifcato e constatato che se è vero che la Società_1 si era prefissata di progettare e realizzare un impianto gassificatore di nuova generazione, è altrettanto vero che la progettazione fu affidata ad un non meglio identificato tecnico, ma l'impianto non venne mai realizzato, rimanendo allo stadio di prototipo. Fu lo stesso Rappresentante_1 ad avere riconosciuto che il progetto rimase alla fase embrionale e di studio, tanto da essere poi rivenduto ad un terzo per 23.000 euro, prezzo di gran lunga inferiore a quello asseritamente speso per l'acquisizione. In proposito fu lo stesso Rappresentante_1 ad avere dichiarato che il prototipo fu venduto da Società_1 alla società ricorrente per 100.000 euro, somma che Ric_1 pagò solo , si badi, con 10.000 euro in contanti e per la restante parte con non ben precisate compensazioni. Va quindi evidenziato come non vi sia prova alcuna delle compensazioni suindicate, non essendo state prodotte le scritture contabili attestanti le compensazioni e questo è il dato certamente più significativo a favore della tesi dell'Ufficio. In secondo luogo, non sono state fornite indicazioni sulle modalità di valutazione del brevetto, non ricorrendo traccia del metodo utilizzato per determinarne il costo. La perizia prodotta non scioglie nessuno dei dubbi evidenziati , avendo ad oggetto la stima della Società_1 srl alla data del 31.10.2016, senza contenere alcuna valutazione del brevetto che sarebbe stato venduto due anni dopo. Va poi aggiunto che il brevetto al 16.9.2015 risultava ancora intestato alla Società_1 non venne trascritto se non a settembre 2023, cioè dopo il controllo della Guardia di Finanza con cui è stata contestata l'inesistenza dell'operazione. La mancata trascrizione di cessione del brevetto non è un dato trascurabile , poichè in assenza di trascrizione, Ric_1 srl non avrebbe avuto titolo per opporsi ad eventuali violazioni da parte di terzi, qualora fosse stata seriamente interessata ad acquisirlo. Si badi che il versamento del tributo "Brevetti e disegni -deposito, annualità , diritto di opposizione ed altri tributi" risulta operato dal 2015 al 2019 da Società_1 srl e solo nel 2021 da Ric_1 srl, il che dimostra che la titolarità del brevetto rimaneva in capo a Società_1.
L'insieme di questi elementi , univoci e concordanti , impone di ritenere la inesistenza sotto il profilo oggettivo dell'operazione di cessione del progetto e dunque la non deducibilità dell'IVA esposta nella fattura.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 8000,00 alla luce del livello di difficoltà del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
8000,00.