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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale di Mantova in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto
Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 146/2022 tra
P.IV n. ) con gli avv.ti Davide Guerrieri e David Di Tardo Parte_1 P.IV_1
ATTRICE contro
(c. f. e p. iva n. ) con gli avv.ti Gian Paolo Coppola, Controparte_1 P.IV_2
Paolo Tagliaferri Gentileschi e Filippo Genovesi
CONVENUTA
e con l'intervento ex art. 105 c.p.c. di
, P.IV ) con gli Avv.ti Davide Controparte_2 Pt_1 P.IV_3
Guerrieri e David Di Tardo
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per OBCHODNÁ “accertare e dichiarare dovuta da CP_2 Pt_1 Pt_1
(C.F. / P.IV ) con sede legale in -46040- Controparte_1 P.IV_2
Gazoldo degli Ippoliti, Via dei Bresciani n.16 in persona del legale rappresentante pro-tempore la somma di Euro € 93.813,42 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo per le casuali di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare on vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario Controparte_1
per spese generali oltre IV e CPA come per legge”.
Per parte convenuta via pregiudiziale - Rigettare tutte le domande Controparte_1
formulate da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1
ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio 2022 per nullità della procura alle liti e/o per difetto di rappresentanza e/o per assenza di capacità e legittimazione processuale. - Rigettare tutte le domande formulate da , ei confronti di Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. datato 7 novembre 2022 per nullità della procura alle liti e/o per difetto di rappresentanza e/o per assenza di capacità e legittimazione processuale. Nel merito - Rigettare tutte le domande formulate da nei Parte_1
confronti di con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio Controparte_1
2022 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione datata
17.06.2022. - Rigettare tutte le domande formulate da nei Controparte_2
confronti di con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. Controparte_1
datato 7 novembre 2022, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione datata 17.06.2022 e comunque non provate. In via riconvenzionale: Accertato il grave inadempimento di nella fornitura di merce (carta anticorrosiva VCI politenata) CP_3 nell'ambito del contratto quadro n. 7300002288 e relative richieste di approvvigionamento e il conseguente danno determinatosi in capo a compensare quanto Controparte_1 reclamato da e/o da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
(rispettivamente con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio Controparte_1
2022 e/o con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. datato 7 novembre 2022) con quanto dovuto a a titolo di risarcimento del danno per la fornitura difettosa di Controparte_1
AS, pari ad Euro 136.455,12=. In ogni caso Con vittoria di spese, compensi e spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 2 febbraio 2022 a Controparte_1
unitamente a decreto di fissazione udienza del Tribunale di Mantova, Controparte_4
formulava le seguenti domande: “accertare e dichiarare dovuta da Controparte_1
C.F. / P.IV ) con sede legale in -46040- Gazoldo degli Ippoliti, Via dei
[...] P.IV_2
Bresciani n.16 in persona del legale rappresentante pro-tempore la somma di Euro € 93.813,42 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo per le casuali di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IV e CPA
[...] come per legge”. Parte ricorrente esponeva: che la società slovacca Plastics-Trade a.s. aveva stipulato con un contratto di fornitura di merce (carta avvolgimento Controparte_1
d'acciaio e rafia politenata); che avrebbe regolarmente eseguito la propria Controparte_5 prestazione in favore di consegnando a quest'ultima la merce richiesta;
che, CP_1
conseguentemente, AS avrebbe emesso fatture nei confronti di Controparte_1 per complessivi € 93.813,42; che aveva concluso con
[...] Controparte_4 CP_5
in data 14.11.2016, un contratto di factoring pro soluto, divenendo dunque cessionaria del credito
[...]
di cui alle fatture sopra indicate;
che, a fronte delle dette fatture emesse non constavano contestazioni da parte della debitrice e che la lettera di contestazione del Controparte_1
procuratore della convenuta in data 3.8.2018 avrebbe avuto “ad oggetto le fatture diverse da quelle azionate da , per cui sarebbe ingiustificato il mancato pagamento delle stesse da parte di Parte_1
Controparte_1
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che Controparte_1
la pretesa della ricorrente doveva essere respinta in via pregiudiziale essendo emerso che la vocatio in ius era pervenuta da soggetto privo della capacità di agire e/o di legittimazione processuale, dal momento che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato depositato da in data 19.01.2022, Parte_1
quando, a quella data, era stata cancellata dal registro delle imprese;
che, Controparte_4 analogamente, sempre in via pregiudiziale, anche la domanda di Controparte_2
costituitasi in giudizio successivamente con intervento volontario ex art. 105 primo comma Pt_1
c.p.c., doveva essere respinta per difetto di rappresentanza processuale, in quanto domanda con cui non poteva essere dato corso ad alcuna ratifica di quanto precedente svolto dalla ricorrente;
che, in ogni caso, la domanda di ovvero di Controparte_4 Controparte_2
doveva essere respinta nel merito in quanto infondata, dal momento che la merce fornita da Pt_1
a.s. a era risultata gravemente difettosa, essendosi CP_3 Controparte_1
a.s. resa inadempiente;
che, inoltre, in ragione dei difetti della carta protettiva fornita CP_3
da AS a.s., aveva subito numerosi danni quantificati e Controparte_1 documentati in Euro 136.455,12= (senza contare il danno all'immagine), somma che la convenuta opponeva in compensazione, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “In via pregiudiziale
Rigettare tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio 2022 per nullità della procura Controparte_1
alle liti e/o per difetto di rappresentanza, Nel merito Rigettare tutte le domande formulate da
[...]
nei confronti di con ricorso ex art. 702 bis Parte_1 Controparte_1
c.p.c. datato 19 gennaio 2022 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale Compensare quanto reclamato da nei Parte_1
confronti di con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio Controparte_1
2022 con quanto dovuto a a titolo di risarcimento del danno per la Controparte_1
fornitura difettosa di AS., pari ad Euro 136.455,12= In ogni caso Con vittoria di spese, compensi e spese generali.”. All'esito dell'udienza del 28.06.2022 era disposta la conversione del rito, fissandosi l'udienza dell'8.11.2022 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.. In data 7.11.2022, Controparte_2
depositava “comparsa di intervento volontario ex art. 105 primo comma”
[...] Pt_1
nella quale l'interveniente riferiva del sopravvenuto atto di fusione in data 31.08.2021 (registrato in data 1.10.2021) tra la medesima società e la in forza del quale Parte_1 Controparte_2
doveva ritenersi successore di (cancellata dal
[...] Pt_1 Parte_1 registro commerciale del Tribunale distrettuale di Bratislava I). Controparte_2
si riportava integralmente al contenuto delle difese svolte da OTP riproponendo il contenuto Pt_1
del ricorso introduttivo. Con ordinanza in data 8.11.2022, il giudice istruttore concedeva termine per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Ammessa parzialmente prova orale per testimoni, all'udienza del 19.12.2023 si procedeva alla assunzione della prova. Con ordinanza in data
26.02.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.10.2024 e, in tale udienza, era quindi trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande di e di on possono Parte_1 Controparte_2 Pt_1
essere accolte in quanto infondate.
Va premesso che, in linea generale, non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione, dal momento che una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati gli stessi trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione. L'effettivo titolare del diritto, tuttavia, ha la facoltà di intervenire in giudizio, una volta che il medesimo sia stato ormai instaurato dal non legittimato. E' stato rilevato dalla Suprema Corte che la facoltà concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo. - pendente tra altri soggetti - per far valere un diritto proprio nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, sussiste indipendentemente dalla effettiva esistenza, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di essa, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azione giudiziale: ciò, “in quanto il rapporto processuale, che si costituisce mediante l'intervento della parte legittimata a far valere la pretesa avanzata in giudizio da un soggetto carente della legittimazione attiva, non dipende dalla sorte dell'originario rapporto costituito dall'attore, poiché il vero legittimato rispetto all'oggetto della lite, della quale è parte il non legittimato, ha una posizione sostanziale autonoma, con la conseguenza che la sorte del rapporto processuale posto in essere mediante l'intervento non è subordinata a quella dell'originario rapporto su cui si è innestato” (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 7300; Cass. 24 dicembre 1993, n. 12777; Cass. 13 dicembre 1990, n. 11828). In tal modo, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., si realizza l'intervento volontario del legittimato e la conseguente sua sostituzione nel processo da questi promosso e che esiste come struttura formale, secondo le regole proprie dell'intervento in giudizio. L'azione a tutela di un diritto già facente capo alla società fusa, e poi trasferito alla società incorporata, può dunque essere da questa proposta nelle forme dell'intervento in giudizio. Ove il nuovo ente intenda esperire tale intervento, dovrà rilasciare mandato al difensore ai fini del conferimento dello ius postulandi, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 ss. cod. proc. civ., trattandosi di un soggetto giuridico diverso. Sulla base dei precedenti sopra richiamati, con ordinanza n. 21697/2021, la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: «La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà della società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., nel rispetto delle regole che lo disciplinano».
Ne consegue che l'intervento volontario ex art. 105 primo comma c.p.c. da parte di Controparte_2
esperito quando la ricorrente - già cancellata dal
[...] Parte_1
registro delle imprese al momento della proposizione della domanda a seguito di atto di fusione per incorporazione avvenuta in data 31.08.2021 -, ha comportato la sostituzione della incorporante alla incorporata nell'esercizio Controparte_2 Parte_1 dell'azione giudiziale.
La convenuta eccepisce il difetto di rappresentanza della Parte_2
sostenendo che la procura alle liti prodotta dalla interveniente “ratifica espressamente tutti gli atti
Parte compiuti congiuntamente e/o disgiuntamente da e/o dagli avvocati David Di Tardo (…) e
Davide Guerrieri (…)”, laddove la Cassazione ha precisato che non può essere applicato l'istituto della ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator, giacché trattasi non già di un rappresentante, ma di un differente titolare del diritto. Si osserva, al riguardo, che la procura è stata depositata con la comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. in data 7.11.2022: con essa, Parte_2
oltre a ratificare gli atti compiuti nel corso del presente contenzioso da OTP e/o dagli avvocati
[...]
David Di Tardo e Davide Guerrieri, “conferisce” agli stessi procuratori “i più ampi poteri previsti dalla legge per l'espletamento del mandato..”, in relazione al presente contenzioso e in conformità ai principi espressi dalla richiamata pronuncia della Corte secondo cui, ove il nuovo ente intenda intervenire in giudizio, “dovrà rilasciare mandato al difensore ai fini del conferimento dello ius postulandi, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 ss. cod. proc. civ., trattandosi di un soggetto giuridico diverso”. Se ne deve desumere che è intervenuta in Parte_2
giudizio ex art. 105 c.p.c., in qualità di diverso titolare del diritto, conferendo ai propri difensori pieni poteri rappresentativi, secondo le regole generali. Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria esperita, le domande di parte attrice e della interveniente devono essere rigettate, risultando fondata l'eccezione riconvenzionale svolta dalla convenuta.
Viene fatto valere in giudizio dalla cessionaria e dalla Parte_1 Parte_2
un credito oggetto di cessione pro soluto da parte della cedente
[...] Parte_3
Parte convenuta oppone eccezione di compensazione del proprio credito di natura risarcitoria per danni subiti a seguito del dedotto inadempimento della cedente già fornitrice di Parte_4
Di tali danni e della riconducibilità degli stessi alla qualità del Controparte_1
materiale consegnato da la convenuta ha dato prova documentale che è stata Controparte_6
corroborata dalle risultanze dell'istruttoria orale. Sin dalla comparsa di costituzione,
[...]
ha evidenziato come fossero stati tempestivamente contestati i gravi difetti della Controparte_1
merce di cui alle fatture richiamate nel ricorso introduttivo, rilevando come, di tali difetti, la convenuta si fosse resa conto a seguito di segnalazioni da parte dei propri clienti (i quali lamentavano che i nastri di acciaio pervenuti, cui era stata applicata la carta protettiva fornita da AS a.s., presentavano, all'arrivo presso di loro, segni di ossidazione). La convenuta ha dedotto e provato, inoltre, che, in alcuni casi, la merce venduta da era stata Controparte_1
integralmente respinta: dei reclami sollevati dalla clientela e del fatto che dei problemi dalla stessa rappresentati era stata data notizia alla fornitrice a.s., è stata data dimostrazione a mezzo CP_3
della documentazione versata agli atti (in particolare, comunicazione email del 27.04.2018 - doc. 3 di parte convenuta). Risulta, altresì, l'invio da parte di al fornitore Controparte_1
AS a.s. di campioni di carta protettiva con residui di ossido per consentire di effettuare verifiche e analisi (doc. 4 di parte convenuta) e che, nonostante i rilievi succedutisi, la fornitrice non ha dato esaustivi riscontri: ragione per cui la convenuta, in data 3.08.2018, ha formalmente contestato a AS a.s. la mancanza di conformità della merce, dichiarando l'intenzione di sospendere il pagamento delle fatture relative a detta fornitura e chiedendone comunque la compensazione con tutti i danni (doc. 6 di parte convenuta). Emerge, ulteriormente, che la convenuta, in relazione alle problematiche segnalate, ha conferito incarico per l'esecuzione di analisi in laboratorio sulla carta protettiva fornita, al fine di determinare la causa di ossidazione rilevata dalla propria cliente
(segnatamente, la JU BL GM), dalla relazione tecnica risultando che la causa di tale ossidazione dei nastri era riferibile al materiale utilizzato dalla fornitrice (“ridotto quantitativo di inibitore contenuto nella carta tipo Avana VCI dal fornitore Plastics Trade”). Come detto, ai documenti prodotti dalla convenuta - da cui si possono desumere elementi precisi e concordanti dei fatti posti a fondamento dell'eccezione - si aggiungono le prove testimoniali dedotte e fornite dalla convenuta a mezzo dei testimoni, i quali hanno integralmente confermato l'esistenza dei rilievi della clientela sulla qualità del materiale, del rifiuto della merce consegnata, delle analisi fatte eseguire e, soprattutto, delle contestazioni da subito sollevate dalla alla propria Controparte_1
fornitrice a.s.. Particolarmente significativa è la deposizione del teste CP_3 Testimone_1
responsabile del sistema di gestione della qualità, il quale, all'udienza del 19.12.2023, ha confermato: che per l'imballaggio delle spedizioni di merce a JU BL GM, Controparte_1
aveva utilizzato la carta protettiva fornita da di cui al contratto quadro n. 7300002288 CP_3
e agli ordini nn. 5000003081, 6600422019/7200159188, 6600422674 e 7200140283/6600417188; che JU BL GM aveva rifiutato le merci rappresentando a Controparte_1 che la presenza di ossidazione è incompatibile con l'utilizzo della merce, dal momento che la stessa deve essere sottoposta a verniciatura e le aree interessate da ossidazione potrebbero provocare il distacco della vernice;
che, in data 15.05.2018, il sig. intermediario di , Persona_1 CP_3 gli aveva personalmente riferito, tra l'altro, che aveva avuto problemi su un Parte_3
macchinario che produceva la carta anticorrosiva e che erano stati segnalati problemi sul prodotto, oltre che da anche da un altro cliente turco di .. Il medesimo testimone CP_1 Parte_3
ha precisato: “BL aveva sollevato delle contestazioni con riguardo a più forniture e, dopo una serie di indagini che abbiamo effettuato, è risultato che negli imballaggi mancava una sostanza atta a prevenire la corrosione dei materiali;
è un indagine che abbiamo eseguito proprio a seguito delle contestazioni pervenuta da BL.. il problema era quello dell'ossidazione e JU BL ha rifiutato le merci contestando il fatto che la presenza di ossidazione era incompatibile con l'utilizzo della merce…. l'attività di imballaggio, anche con riferimento alla cliente BL, l'ho sempre seguita personalmente;
preciso che la BL è nostro cliente storico;
non abbiamo mai avuto problemi con questa cliente prima di queste forniture;
l'attività di imballaggio era sempre stata eseguita con identiche modalità; assistevo, anche personalmente, a questa attività, conosco come avviene tecnicamente;
ADR: ricordo che siccome i reclami da parte di BL erano diversi, su espressa richiesta della cliente che pretendeva la nostra presenza (il direttore di stabilimento, il direttore della logistica e il responsabile del sistema qualità), ci siamo recati presso la sede della BL per verificare, questo nella prima settimana del giugno 2018; sul posto, abbiamo discusso con la cliente che lamentava il fatto che il materiale fornito non poteva essere utilizzato a seguito dei problemi derivanti dalla ossidazione;
ADR: ricordo che siamo andati presso la BL solo in quella circostanza
….mi è stato riferito dal sig. era un intermediario che faceva da collegamento Per_1 Per_1
tra la e la;
con il sig. ho avuto più contatti telefonici e mi ha CP_1 CP_3 Per_1
riferito quanto mi viene indicato;
mi ha parlato del cliente turco della che lamentava CP_3
gli stessi problemi, mi ha riferito del macchinario che aveva problemi;
ADR: non mi ha detto il nome del cliente turco e quale preciso macchinario avesse problemi;
mi è stato detto che non CP_3
aveva un laboratorio interno e che doveva fare i rilievi presso una società esterna, i rilievi riguardavano il contenuto delle sostanze utilizzate e in particolare il VCI che aveva la finalità di evitare e prevenire la corrosione”.
Tali le prove offerte e fornite dalla convenuta, va detto che, per contro, parte attrice, con la prima memoria si è limitata a contestare la riferibilità dei vizi e difformità rilevati da Controparte_1
alla fornitura di cui alle fatture richiamate in ricorso ( “non emerge connessione alcuna
[...] con il materiale oggetto delle fatture emesse da e qui azionate”). CP_3
Solo con la memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c., ha Parte_2
prospettato la diversa tesi secondo cui la causa dei danni occorsi alle merci spedite a JU BL
GM dalla convenuta non sarebbe riconducibile alla qualità del materiale fornito da , CP_3 ma nell'errato imballaggio delle merci. Come fondatamente eccepito da parte convenuta, trattasi di prospettazione in fatto che, in quanto mai rappresentata precedentemente in giudizio, ne inficia la stessa ammissibilità.
Prive di pregio sono le contestazioni in merito alla riconducibilità delle fatture portate in giudizio al contratto quadro n. 7300002288 del 27.10.2015 in quanto stipulato da la convenuta ha CP_7
documentato che svolge le funzioni dell'ufficio acquisti e degli approvvigionamenti per CP_7
le società operative del tra cui (doc. 18 di parte Parte_5 Controparte_1 convenuta). L'attrice e la intervenuta, inoltre, nulla precisano in merito ai diversi titoli e ordinativi - rispetto al contratto quadro n. 7300002288 del 27.10.2015 in essere tra e Controparte_1
e gli ordini di a Plastics-Trade nn. 5000003081, CP_3 Controparte_1
6600422019/7200159188, 6600422674 e 7200140283/6600417188 – che potrebbero essere posti a fondamento della pretesa, tali non potendo essere i “plurimi ordini di acquisto” cui si fa generico riferimento con l'azione promossa e proseguita. E' stato evidenziato, a mezzo della documentazione prodotta (fatture, ordinativi e documenti di trasporto) che le fatture per le quali è azione si riferiscono agli ordinativi sopra indicati aventi ad oggetto la merce la cui fornitura è stata oggetto di contestazione in quanto difettosa.
Ferma l'esistenza dei danni e la riconducibilità degli stessi al materiale fornito da a.s. CP_8 per come emersa nel corso dell'istruttoria, si osserva come non è specificamente contestata l'entità dei danni di cui parte convenuta ha dato e documentato il dettaglio per singole voci, arrivando ad una quantificazione degli stessi che è pari ad € 136.455,11, somma che Controparte_1
eccepisce in compensazione. Trattasi di eccezione riconvenzionale, dal momento che con essa
[...]
la convenuta introduce richieste che, restando nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, ma al solo fine di conseguire la reiezione della domanda, dato che al diritto fatto valere dall'attore viene opposto un diritto idoneo a paralizzarlo. Come noto, si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva, mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati (Cass. Sez. III, sent. n.
21472/2016). Ne consegue che i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto possono e devono essere presi in considerazione come eccezione, pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 9044/2010).
Nel caso di specie, l'eccezione è ammissibile e fondata considerato che: la convenuta l'ha proposta al momento della costituzione in giudizio nel rispetto delle preclusioni di rito;
l'eccezione riconvenzionale ha riguardato un credito sostenuto da prova documentale e non contestato specificamente nel quantum da controparte, essendosi quest'ultima limitata a sollevare deduzioni inammissibili o comunque infondate in ordine alla riconducibilità della merce difettosa alle fatture per le quali è giudizio;
la convenuta ha sollevato l'eccezione al solo fine di escludere la “debenza” dell'importo preteso con l'atto introduttivo e la comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.; in ragione delle allegazioni e dei riscontri documentali offerti dalla convenuto, secondo la disciplina degli articoli 1241 e segg c.c., si è verificato un effetto estintivo tra i reciproci debiti che ha consentito al di opporre l'eccezione diretta al rigetto della domanda di pagamento proposta da
[...]
e dalla Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della causa come determinato nel ricorso introduttivo nei seguenti termini: fase di studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00; fase istruttoria: € 5.670,00; fase decisionale: € 4.253,00; per complessivi € 14.103,00 a titolo di onorario, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di e attesa la Parte_1 Parte_2 fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dalla convenuta
[...]
Controparte_1
condanna e a rifondere alla convenuta Parte_1 Parte_2 le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per onorario, oltre al 15 % di spese generali, C.A. e IV come per legge.
Mantova, 21.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale di Mantova in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto
Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 146/2022 tra
P.IV n. ) con gli avv.ti Davide Guerrieri e David Di Tardo Parte_1 P.IV_1
ATTRICE contro
(c. f. e p. iva n. ) con gli avv.ti Gian Paolo Coppola, Controparte_1 P.IV_2
Paolo Tagliaferri Gentileschi e Filippo Genovesi
CONVENUTA
e con l'intervento ex art. 105 c.p.c. di
, P.IV ) con gli Avv.ti Davide Controparte_2 Pt_1 P.IV_3
Guerrieri e David Di Tardo
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per OBCHODNÁ “accertare e dichiarare dovuta da CP_2 Pt_1 Pt_1
(C.F. / P.IV ) con sede legale in -46040- Controparte_1 P.IV_2
Gazoldo degli Ippoliti, Via dei Bresciani n.16 in persona del legale rappresentante pro-tempore la somma di Euro € 93.813,42 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo per le casuali di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare on vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario Controparte_1
per spese generali oltre IV e CPA come per legge”.
Per parte convenuta via pregiudiziale - Rigettare tutte le domande Controparte_1
formulate da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1
ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio 2022 per nullità della procura alle liti e/o per difetto di rappresentanza e/o per assenza di capacità e legittimazione processuale. - Rigettare tutte le domande formulate da , ei confronti di Controparte_2 Pt_1 Controparte_1
con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. datato 7 novembre 2022 per nullità della procura alle liti e/o per difetto di rappresentanza e/o per assenza di capacità e legittimazione processuale. Nel merito - Rigettare tutte le domande formulate da nei Parte_1
confronti di con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio Controparte_1
2022 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione datata
17.06.2022. - Rigettare tutte le domande formulate da nei Controparte_2
confronti di con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. Controparte_1
datato 7 novembre 2022, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione datata 17.06.2022 e comunque non provate. In via riconvenzionale: Accertato il grave inadempimento di nella fornitura di merce (carta anticorrosiva VCI politenata) CP_3 nell'ambito del contratto quadro n. 7300002288 e relative richieste di approvvigionamento e il conseguente danno determinatosi in capo a compensare quanto Controparte_1 reclamato da e/o da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
(rispettivamente con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio Controparte_1
2022 e/o con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. datato 7 novembre 2022) con quanto dovuto a a titolo di risarcimento del danno per la fornitura difettosa di Controparte_1
AS, pari ad Euro 136.455,12=. In ogni caso Con vittoria di spese, compensi e spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 2 febbraio 2022 a Controparte_1
unitamente a decreto di fissazione udienza del Tribunale di Mantova, Controparte_4
formulava le seguenti domande: “accertare e dichiarare dovuta da Controparte_1
C.F. / P.IV ) con sede legale in -46040- Gazoldo degli Ippoliti, Via dei
[...] P.IV_2
Bresciani n.16 in persona del legale rappresentante pro-tempore la somma di Euro € 93.813,42 oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo per le casuali di cui al presente ricorso e, per l'effetto, condannare Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IV e CPA
[...] come per legge”. Parte ricorrente esponeva: che la società slovacca Plastics-Trade a.s. aveva stipulato con un contratto di fornitura di merce (carta avvolgimento Controparte_1
d'acciaio e rafia politenata); che avrebbe regolarmente eseguito la propria Controparte_5 prestazione in favore di consegnando a quest'ultima la merce richiesta;
che, CP_1
conseguentemente, AS avrebbe emesso fatture nei confronti di Controparte_1 per complessivi € 93.813,42; che aveva concluso con
[...] Controparte_4 CP_5
in data 14.11.2016, un contratto di factoring pro soluto, divenendo dunque cessionaria del credito
[...]
di cui alle fatture sopra indicate;
che, a fronte delle dette fatture emesse non constavano contestazioni da parte della debitrice e che la lettera di contestazione del Controparte_1
procuratore della convenuta in data 3.8.2018 avrebbe avuto “ad oggetto le fatture diverse da quelle azionate da , per cui sarebbe ingiustificato il mancato pagamento delle stesse da parte di Parte_1
Controparte_1
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che Controparte_1
la pretesa della ricorrente doveva essere respinta in via pregiudiziale essendo emerso che la vocatio in ius era pervenuta da soggetto privo della capacità di agire e/o di legittimazione processuale, dal momento che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. era stato depositato da in data 19.01.2022, Parte_1
quando, a quella data, era stata cancellata dal registro delle imprese;
che, Controparte_4 analogamente, sempre in via pregiudiziale, anche la domanda di Controparte_2
costituitasi in giudizio successivamente con intervento volontario ex art. 105 primo comma Pt_1
c.p.c., doveva essere respinta per difetto di rappresentanza processuale, in quanto domanda con cui non poteva essere dato corso ad alcuna ratifica di quanto precedente svolto dalla ricorrente;
che, in ogni caso, la domanda di ovvero di Controparte_4 Controparte_2
doveva essere respinta nel merito in quanto infondata, dal momento che la merce fornita da Pt_1
a.s. a era risultata gravemente difettosa, essendosi CP_3 Controparte_1
a.s. resa inadempiente;
che, inoltre, in ragione dei difetti della carta protettiva fornita CP_3
da AS a.s., aveva subito numerosi danni quantificati e Controparte_1 documentati in Euro 136.455,12= (senza contare il danno all'immagine), somma che la convenuta opponeva in compensazione, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “In via pregiudiziale
Rigettare tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio 2022 per nullità della procura Controparte_1
alle liti e/o per difetto di rappresentanza, Nel merito Rigettare tutte le domande formulate da
[...]
nei confronti di con ricorso ex art. 702 bis Parte_1 Controparte_1
c.p.c. datato 19 gennaio 2022 perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. In via riconvenzionale Compensare quanto reclamato da nei Parte_1
confronti di con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 19 gennaio Controparte_1
2022 con quanto dovuto a a titolo di risarcimento del danno per la Controparte_1
fornitura difettosa di AS., pari ad Euro 136.455,12= In ogni caso Con vittoria di spese, compensi e spese generali.”. All'esito dell'udienza del 28.06.2022 era disposta la conversione del rito, fissandosi l'udienza dell'8.11.2022 per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c.. In data 7.11.2022, Controparte_2
depositava “comparsa di intervento volontario ex art. 105 primo comma”
[...] Pt_1
nella quale l'interveniente riferiva del sopravvenuto atto di fusione in data 31.08.2021 (registrato in data 1.10.2021) tra la medesima società e la in forza del quale Parte_1 Controparte_2
doveva ritenersi successore di (cancellata dal
[...] Pt_1 Parte_1 registro commerciale del Tribunale distrettuale di Bratislava I). Controparte_2
si riportava integralmente al contenuto delle difese svolte da OTP riproponendo il contenuto Pt_1
del ricorso introduttivo. Con ordinanza in data 8.11.2022, il giudice istruttore concedeva termine per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Ammessa parzialmente prova orale per testimoni, all'udienza del 19.12.2023 si procedeva alla assunzione della prova. Con ordinanza in data
26.02.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 15.10.2024 e, in tale udienza, era quindi trattenuta in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande di e di on possono Parte_1 Controparte_2 Pt_1
essere accolte in quanto infondate.
Va premesso che, in linea generale, non sussiste la facoltà di intraprendere un giudizio in capo al soggetto estinto per fusione, dal momento che una società ormai estinta non è soggetto di diritti e neppure ha la capacità e la legittimazione processuale per farli valere, essendo stati gli stessi trasferiti alla società incorporante o risultante dalla fusione. L'effettivo titolare del diritto, tuttavia, ha la facoltà di intervenire in giudizio, una volta che il medesimo sia stato ormai instaurato dal non legittimato. E' stato rilevato dalla Suprema Corte che la facoltà concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo. - pendente tra altri soggetti - per far valere un diritto proprio nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, sussiste indipendentemente dalla effettiva esistenza, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di essa, sicché il soggetto legittimato ad intervenire può sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, nell'esercizio dell'azione giudiziale: ciò, “in quanto il rapporto processuale, che si costituisce mediante l'intervento della parte legittimata a far valere la pretesa avanzata in giudizio da un soggetto carente della legittimazione attiva, non dipende dalla sorte dell'originario rapporto costituito dall'attore, poiché il vero legittimato rispetto all'oggetto della lite, della quale è parte il non legittimato, ha una posizione sostanziale autonoma, con la conseguenza che la sorte del rapporto processuale posto in essere mediante l'intervento non è subordinata a quella dell'originario rapporto su cui si è innestato” (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 7300; Cass. 24 dicembre 1993, n. 12777; Cass. 13 dicembre 1990, n. 11828). In tal modo, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., si realizza l'intervento volontario del legittimato e la conseguente sua sostituzione nel processo da questi promosso e che esiste come struttura formale, secondo le regole proprie dell'intervento in giudizio. L'azione a tutela di un diritto già facente capo alla società fusa, e poi trasferito alla società incorporata, può dunque essere da questa proposta nelle forme dell'intervento in giudizio. Ove il nuovo ente intenda esperire tale intervento, dovrà rilasciare mandato al difensore ai fini del conferimento dello ius postulandi, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 ss. cod. proc. civ., trattandosi di un soggetto giuridico diverso. Sulla base dei precedenti sopra richiamati, con ordinanza n. 21697/2021, la Corte ha espresso il seguente principio di diritto: «La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, avendo facoltà della società incorporante di spiegare intervento in corso di causa, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., nel rispetto delle regole che lo disciplinano».
Ne consegue che l'intervento volontario ex art. 105 primo comma c.p.c. da parte di Controparte_2
esperito quando la ricorrente - già cancellata dal
[...] Parte_1
registro delle imprese al momento della proposizione della domanda a seguito di atto di fusione per incorporazione avvenuta in data 31.08.2021 -, ha comportato la sostituzione della incorporante alla incorporata nell'esercizio Controparte_2 Parte_1 dell'azione giudiziale.
La convenuta eccepisce il difetto di rappresentanza della Parte_2
sostenendo che la procura alle liti prodotta dalla interveniente “ratifica espressamente tutti gli atti
Parte compiuti congiuntamente e/o disgiuntamente da e/o dagli avvocati David Di Tardo (…) e
Davide Guerrieri (…)”, laddove la Cassazione ha precisato che non può essere applicato l'istituto della ratifica degli atti compiuti dal falsus procurator, giacché trattasi non già di un rappresentante, ma di un differente titolare del diritto. Si osserva, al riguardo, che la procura è stata depositata con la comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. in data 7.11.2022: con essa, Parte_2
oltre a ratificare gli atti compiuti nel corso del presente contenzioso da OTP e/o dagli avvocati
[...]
David Di Tardo e Davide Guerrieri, “conferisce” agli stessi procuratori “i più ampi poteri previsti dalla legge per l'espletamento del mandato..”, in relazione al presente contenzioso e in conformità ai principi espressi dalla richiamata pronuncia della Corte secondo cui, ove il nuovo ente intenda intervenire in giudizio, “dovrà rilasciare mandato al difensore ai fini del conferimento dello ius postulandi, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 ss. cod. proc. civ., trattandosi di un soggetto giuridico diverso”. Se ne deve desumere che è intervenuta in Parte_2
giudizio ex art. 105 c.p.c., in qualità di diverso titolare del diritto, conferendo ai propri difensori pieni poteri rappresentativi, secondo le regole generali. Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria esperita, le domande di parte attrice e della interveniente devono essere rigettate, risultando fondata l'eccezione riconvenzionale svolta dalla convenuta.
Viene fatto valere in giudizio dalla cessionaria e dalla Parte_1 Parte_2
un credito oggetto di cessione pro soluto da parte della cedente
[...] Parte_3
Parte convenuta oppone eccezione di compensazione del proprio credito di natura risarcitoria per danni subiti a seguito del dedotto inadempimento della cedente già fornitrice di Parte_4
Di tali danni e della riconducibilità degli stessi alla qualità del Controparte_1
materiale consegnato da la convenuta ha dato prova documentale che è stata Controparte_6
corroborata dalle risultanze dell'istruttoria orale. Sin dalla comparsa di costituzione,
[...]
ha evidenziato come fossero stati tempestivamente contestati i gravi difetti della Controparte_1
merce di cui alle fatture richiamate nel ricorso introduttivo, rilevando come, di tali difetti, la convenuta si fosse resa conto a seguito di segnalazioni da parte dei propri clienti (i quali lamentavano che i nastri di acciaio pervenuti, cui era stata applicata la carta protettiva fornita da AS a.s., presentavano, all'arrivo presso di loro, segni di ossidazione). La convenuta ha dedotto e provato, inoltre, che, in alcuni casi, la merce venduta da era stata Controparte_1
integralmente respinta: dei reclami sollevati dalla clientela e del fatto che dei problemi dalla stessa rappresentati era stata data notizia alla fornitrice a.s., è stata data dimostrazione a mezzo CP_3
della documentazione versata agli atti (in particolare, comunicazione email del 27.04.2018 - doc. 3 di parte convenuta). Risulta, altresì, l'invio da parte di al fornitore Controparte_1
AS a.s. di campioni di carta protettiva con residui di ossido per consentire di effettuare verifiche e analisi (doc. 4 di parte convenuta) e che, nonostante i rilievi succedutisi, la fornitrice non ha dato esaustivi riscontri: ragione per cui la convenuta, in data 3.08.2018, ha formalmente contestato a AS a.s. la mancanza di conformità della merce, dichiarando l'intenzione di sospendere il pagamento delle fatture relative a detta fornitura e chiedendone comunque la compensazione con tutti i danni (doc. 6 di parte convenuta). Emerge, ulteriormente, che la convenuta, in relazione alle problematiche segnalate, ha conferito incarico per l'esecuzione di analisi in laboratorio sulla carta protettiva fornita, al fine di determinare la causa di ossidazione rilevata dalla propria cliente
(segnatamente, la JU BL GM), dalla relazione tecnica risultando che la causa di tale ossidazione dei nastri era riferibile al materiale utilizzato dalla fornitrice (“ridotto quantitativo di inibitore contenuto nella carta tipo Avana VCI dal fornitore Plastics Trade”). Come detto, ai documenti prodotti dalla convenuta - da cui si possono desumere elementi precisi e concordanti dei fatti posti a fondamento dell'eccezione - si aggiungono le prove testimoniali dedotte e fornite dalla convenuta a mezzo dei testimoni, i quali hanno integralmente confermato l'esistenza dei rilievi della clientela sulla qualità del materiale, del rifiuto della merce consegnata, delle analisi fatte eseguire e, soprattutto, delle contestazioni da subito sollevate dalla alla propria Controparte_1
fornitrice a.s.. Particolarmente significativa è la deposizione del teste CP_3 Testimone_1
responsabile del sistema di gestione della qualità, il quale, all'udienza del 19.12.2023, ha confermato: che per l'imballaggio delle spedizioni di merce a JU BL GM, Controparte_1
aveva utilizzato la carta protettiva fornita da di cui al contratto quadro n. 7300002288 CP_3
e agli ordini nn. 5000003081, 6600422019/7200159188, 6600422674 e 7200140283/6600417188; che JU BL GM aveva rifiutato le merci rappresentando a Controparte_1 che la presenza di ossidazione è incompatibile con l'utilizzo della merce, dal momento che la stessa deve essere sottoposta a verniciatura e le aree interessate da ossidazione potrebbero provocare il distacco della vernice;
che, in data 15.05.2018, il sig. intermediario di , Persona_1 CP_3 gli aveva personalmente riferito, tra l'altro, che aveva avuto problemi su un Parte_3
macchinario che produceva la carta anticorrosiva e che erano stati segnalati problemi sul prodotto, oltre che da anche da un altro cliente turco di .. Il medesimo testimone CP_1 Parte_3
ha precisato: “BL aveva sollevato delle contestazioni con riguardo a più forniture e, dopo una serie di indagini che abbiamo effettuato, è risultato che negli imballaggi mancava una sostanza atta a prevenire la corrosione dei materiali;
è un indagine che abbiamo eseguito proprio a seguito delle contestazioni pervenuta da BL.. il problema era quello dell'ossidazione e JU BL ha rifiutato le merci contestando il fatto che la presenza di ossidazione era incompatibile con l'utilizzo della merce…. l'attività di imballaggio, anche con riferimento alla cliente BL, l'ho sempre seguita personalmente;
preciso che la BL è nostro cliente storico;
non abbiamo mai avuto problemi con questa cliente prima di queste forniture;
l'attività di imballaggio era sempre stata eseguita con identiche modalità; assistevo, anche personalmente, a questa attività, conosco come avviene tecnicamente;
ADR: ricordo che siccome i reclami da parte di BL erano diversi, su espressa richiesta della cliente che pretendeva la nostra presenza (il direttore di stabilimento, il direttore della logistica e il responsabile del sistema qualità), ci siamo recati presso la sede della BL per verificare, questo nella prima settimana del giugno 2018; sul posto, abbiamo discusso con la cliente che lamentava il fatto che il materiale fornito non poteva essere utilizzato a seguito dei problemi derivanti dalla ossidazione;
ADR: ricordo che siamo andati presso la BL solo in quella circostanza
….mi è stato riferito dal sig. era un intermediario che faceva da collegamento Per_1 Per_1
tra la e la;
con il sig. ho avuto più contatti telefonici e mi ha CP_1 CP_3 Per_1
riferito quanto mi viene indicato;
mi ha parlato del cliente turco della che lamentava CP_3
gli stessi problemi, mi ha riferito del macchinario che aveva problemi;
ADR: non mi ha detto il nome del cliente turco e quale preciso macchinario avesse problemi;
mi è stato detto che non CP_3
aveva un laboratorio interno e che doveva fare i rilievi presso una società esterna, i rilievi riguardavano il contenuto delle sostanze utilizzate e in particolare il VCI che aveva la finalità di evitare e prevenire la corrosione”.
Tali le prove offerte e fornite dalla convenuta, va detto che, per contro, parte attrice, con la prima memoria si è limitata a contestare la riferibilità dei vizi e difformità rilevati da Controparte_1
alla fornitura di cui alle fatture richiamate in ricorso ( “non emerge connessione alcuna
[...] con il materiale oggetto delle fatture emesse da e qui azionate”). CP_3
Solo con la memoria n. 2 ex art. 183 comma VI c.p.c., ha Parte_2
prospettato la diversa tesi secondo cui la causa dei danni occorsi alle merci spedite a JU BL
GM dalla convenuta non sarebbe riconducibile alla qualità del materiale fornito da , CP_3 ma nell'errato imballaggio delle merci. Come fondatamente eccepito da parte convenuta, trattasi di prospettazione in fatto che, in quanto mai rappresentata precedentemente in giudizio, ne inficia la stessa ammissibilità.
Prive di pregio sono le contestazioni in merito alla riconducibilità delle fatture portate in giudizio al contratto quadro n. 7300002288 del 27.10.2015 in quanto stipulato da la convenuta ha CP_7
documentato che svolge le funzioni dell'ufficio acquisti e degli approvvigionamenti per CP_7
le società operative del tra cui (doc. 18 di parte Parte_5 Controparte_1 convenuta). L'attrice e la intervenuta, inoltre, nulla precisano in merito ai diversi titoli e ordinativi - rispetto al contratto quadro n. 7300002288 del 27.10.2015 in essere tra e Controparte_1
e gli ordini di a Plastics-Trade nn. 5000003081, CP_3 Controparte_1
6600422019/7200159188, 6600422674 e 7200140283/6600417188 – che potrebbero essere posti a fondamento della pretesa, tali non potendo essere i “plurimi ordini di acquisto” cui si fa generico riferimento con l'azione promossa e proseguita. E' stato evidenziato, a mezzo della documentazione prodotta (fatture, ordinativi e documenti di trasporto) che le fatture per le quali è azione si riferiscono agli ordinativi sopra indicati aventi ad oggetto la merce la cui fornitura è stata oggetto di contestazione in quanto difettosa.
Ferma l'esistenza dei danni e la riconducibilità degli stessi al materiale fornito da a.s. CP_8 per come emersa nel corso dell'istruttoria, si osserva come non è specificamente contestata l'entità dei danni di cui parte convenuta ha dato e documentato il dettaglio per singole voci, arrivando ad una quantificazione degli stessi che è pari ad € 136.455,11, somma che Controparte_1
eccepisce in compensazione. Trattasi di eccezione riconvenzionale, dal momento che con essa
[...]
la convenuta introduce richieste che, restando nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, ma al solo fine di conseguire la reiezione della domanda, dato che al diritto fatto valere dall'attore viene opposto un diritto idoneo a paralizzarlo. Come noto, si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva, mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati (Cass. Sez. III, sent. n.
21472/2016). Ne consegue che i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto possono e devono essere presi in considerazione come eccezione, pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 9044/2010).
Nel caso di specie, l'eccezione è ammissibile e fondata considerato che: la convenuta l'ha proposta al momento della costituzione in giudizio nel rispetto delle preclusioni di rito;
l'eccezione riconvenzionale ha riguardato un credito sostenuto da prova documentale e non contestato specificamente nel quantum da controparte, essendosi quest'ultima limitata a sollevare deduzioni inammissibili o comunque infondate in ordine alla riconducibilità della merce difettosa alle fatture per le quali è giudizio;
la convenuta ha sollevato l'eccezione al solo fine di escludere la “debenza” dell'importo preteso con l'atto introduttivo e la comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.; in ragione delle allegazioni e dei riscontri documentali offerti dalla convenuto, secondo la disciplina degli articoli 1241 e segg c.c., si è verificato un effetto estintivo tra i reciproci debiti che ha consentito al di opporre l'eccezione diretta al rigetto della domanda di pagamento proposta da
[...]
e dalla Parte_1 Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della causa come determinato nel ricorso introduttivo nei seguenti termini: fase di studio: € 2.552,00; fase introduttiva: € 1.628,00; fase istruttoria: € 5.670,00; fase decisionale: € 4.253,00; per complessivi € 14.103,00 a titolo di onorario, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di e attesa la Parte_1 Parte_2 fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata dalla convenuta
[...]
Controparte_1
condanna e a rifondere alla convenuta Parte_1 Parte_2 le spese di lite che liquida in € 14.103,00 per onorario, oltre al 15 % di spese generali, C.A. e IV come per legge.
Mantova, 21.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni