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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 888/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
MUSCO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5216/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006924358000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 13/10/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 12/11/2025, il sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90069243 58 000, notificata in data 12/07/2025, riferita al presunto mancato pagamento delle sottostanti
Cartelle di Pagamento, non indicate, contenenti iscrizioni a ruolo delle quali non è stata precisata la natura, per il complessivo importo di € 23.490,25
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Illegittimità dell'iter procedimentale e notificatorio;
- Difetto di motivazione;
- Intervenuta decadenza da ogni relativo potere e prescrizione, sia in riferimento all'imposta che agli interessi ed alle sanzioni;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 17/11/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione sia degli atti richiamati nell'Intimazione di Pagamento impugnata, sia dei plurimi atti interruttivi successivamente notificati e non impugnati.
Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondati gli ulteriori motivi, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprio Atto di Intervento Volontario depositato il
26/11/2025, riportandosi alle difese del Concessionario, ha insistito per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Ricorrente_1, con Memorie Illustrative depositate il 02/02/2026, impugnando e contestando in maniera generica e non provata le difese di parti convenute, ha insistito nelle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
Facendo rilevare, infine, che le pretese di cui all'impugnata Intimazione di Pagamento rientrano per legge nella cd. “Rottamazione quinques”, ha chiesto la sospensione del giudizio e/o il suo rinvio a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che non è stata prodotta alcuna istanza di adesione alla definizione agevolata (Rottamazione Quinques) e che, pertanto, non è possibile sospendere il giudizio.
Tra l'altro rileva il Collegio che, per la genericità del ricorso, per come meglio di seguito sarà rappresentato, nonché per la mancata produzione in giudizio dell'atto impugnato del quale sono state riportate solo alcune pagine, non è possibile affermare se i ruoli iscritti con le Cartelle di Pagamento richiamate nell'Intimazione impugnata sono effettivamente rottamabili. Ne consegue che anche la richiesta di rinvio a nuovo ruolo risulta immotivato.
Premesso quanto sopra, ancora in via preliminare, osserva il Collegio che la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'utilizzo di formule di stile come quelle utilizzate, nonché di formule analoghe, non sono utili ad estendere l'impugnazione nei confronti di atti non specificatamente enunciati, quali appunto le generiche
Cartelle di Pagamento richiamate di cui non è stato riportato neanche il numero e la data di presunta notifica.
Ad avviso del Collegio il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure;
ciò perché solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa.
Dal ricorso non si evince in alcun modo, chiaramente ed inequivocabilmente, quali ruoli il ricorrente abbia voluto contestare, per quale importo presuntivamente non pagato, chi sono gli Enti creditori, con la conseguenza che l'eccezione di mancata notifica delle Cartelle di Pagamento deve essere dichiarata inammissibile.
Alla stessa conclusione il Collegio perviene con riferimento all'eccezione di prescrizione, pure ritenuta inammissibile in quanto generica e non provata.
Spetta, difatti, alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili.
Tali precisazioni non sono state fatte dal ricorrente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Se ne deduce, quindi, che il ricorrente avrebbe dovuto indicare il dies a quo e il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda da parte degli Enti impositori (quali?).
In assenza di tali indispensabili elementi l'eccezione di prescrizione non può essere presa in considerazione, non risultando rilevante nemmeno dal punto di vista processuale, in quanto estremamente generica e deficitaria dei presupposti necessari per la valutazione della sua fondatezza.
In ogni caso il Concessionario ha versato in atti la documentazione, non contestata da parte ricorrente, attestante la regolare e tempestiva notifica di tutte le Cartelle di Pagamento genericamente impugnate e dei successivi atti interruttivi della prescrizione che, non essendo stati a suo tempo contestati, hanno reso definitiva la pretesa creditoria.
Per i motivi sueposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 2.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da suddividersi, in parti uguali, tra le controparti costituite. Salerno, 06/02/2026
Il RE La Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
MUSCO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5216/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259006924358000 ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 13/10/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 12/11/2025, il sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 100 2025 90069243 58 000, notificata in data 12/07/2025, riferita al presunto mancato pagamento delle sottostanti
Cartelle di Pagamento, non indicate, contenenti iscrizioni a ruolo delle quali non è stata precisata la natura, per il complessivo importo di € 23.490,25
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Illegittimità dell'iter procedimentale e notificatorio;
- Difetto di motivazione;
- Intervenuta decadenza da ogni relativo potere e prescrizione, sia in riferimento all'imposta che agli interessi ed alle sanzioni;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 17/11/2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notificazione sia degli atti richiamati nell'Intimazione di Pagamento impugnata, sia dei plurimi atti interruttivi successivamente notificati e non impugnati.
Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondati gli ulteriori motivi, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprio Atto di Intervento Volontario depositato il
26/11/2025, riportandosi alle difese del Concessionario, ha insistito per l'inammissibilità e/o rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Ricorrente_1, con Memorie Illustrative depositate il 02/02/2026, impugnando e contestando in maniera generica e non provata le difese di parti convenute, ha insistito nelle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
Facendo rilevare, infine, che le pretese di cui all'impugnata Intimazione di Pagamento rientrano per legge nella cd. “Rottamazione quinques”, ha chiesto la sospensione del giudizio e/o il suo rinvio a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che non è stata prodotta alcuna istanza di adesione alla definizione agevolata (Rottamazione Quinques) e che, pertanto, non è possibile sospendere il giudizio.
Tra l'altro rileva il Collegio che, per la genericità del ricorso, per come meglio di seguito sarà rappresentato, nonché per la mancata produzione in giudizio dell'atto impugnato del quale sono state riportate solo alcune pagine, non è possibile affermare se i ruoli iscritti con le Cartelle di Pagamento richiamate nell'Intimazione impugnata sono effettivamente rottamabili. Ne consegue che anche la richiesta di rinvio a nuovo ruolo risulta immotivato.
Premesso quanto sopra, ancora in via preliminare, osserva il Collegio che la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'utilizzo di formule di stile come quelle utilizzate, nonché di formule analoghe, non sono utili ad estendere l'impugnazione nei confronti di atti non specificatamente enunciati, quali appunto le generiche
Cartelle di Pagamento richiamate di cui non è stato riportato neanche il numero e la data di presunta notifica.
Ad avviso del Collegio il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure;
ciò perché solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa.
Dal ricorso non si evince in alcun modo, chiaramente ed inequivocabilmente, quali ruoli il ricorrente abbia voluto contestare, per quale importo presuntivamente non pagato, chi sono gli Enti creditori, con la conseguenza che l'eccezione di mancata notifica delle Cartelle di Pagamento deve essere dichiarata inammissibile.
Alla stessa conclusione il Collegio perviene con riferimento all'eccezione di prescrizione, pure ritenuta inammissibile in quanto generica e non provata.
Spetta, difatti, alla parte eccipiente indicare il termine esatto di prescrizione, la relativa decorrenza e le somme non più ripetibili.
Tali precisazioni non sono state fatte dal ricorrente, il quale non ha indicato con esattezza da quale momento decorrerebbe la prescrizione, motivo per il quale ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Se ne deduce, quindi, che il ricorrente avrebbe dovuto indicare il dies a quo e il dies a quem, nonché le somme che non possono essere più oggetto di domanda da parte degli Enti impositori (quali?).
In assenza di tali indispensabili elementi l'eccezione di prescrizione non può essere presa in considerazione, non risultando rilevante nemmeno dal punto di vista processuale, in quanto estremamente generica e deficitaria dei presupposti necessari per la valutazione della sua fondatezza.
In ogni caso il Concessionario ha versato in atti la documentazione, non contestata da parte ricorrente, attestante la regolare e tempestiva notifica di tutte le Cartelle di Pagamento genericamente impugnate e dei successivi atti interruttivi della prescrizione che, non essendo stati a suo tempo contestati, hanno reso definitiva la pretesa creditoria.
Per i motivi sueposti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 2.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da suddividersi, in parti uguali, tra le controparti costituite. Salerno, 06/02/2026
Il RE La Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
(firma digitale) (firma digitale)