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15 gennaio 2000
15 gennaio 2000
Art. 5-bis. (( (Effetti e durata delle sanzioni amministrative accessorie). )) (( 1. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacita' di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'.
2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacita' del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
3. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, ne' superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non puo' avere una durata inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravita' dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi. ))
2. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacita' del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
3. L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
4. Le sanzioni amministrative accessorie previste dai commi 1, 2 e 3 non possono avere una durata inferiore a due mesi, ne' superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non puo' avere una durata inferiore a due anni, ne' superiore a cinque anni.
5. Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, tiene conto della gravita' dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi. ))
Commentari • 2
- 1. La disciplina sanzionatoria dell’assegno emesso senza provvistaEttore Errigo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
La fattispecie concernente l'emissione di assegno senza provvista è disciplinata dall'art. 2 della L.386/1990 e si configura allorquando il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso, nel momento in cui viene presentato all'incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario, in tempo utile, ossia entro il termine di 8 giorni, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, o di 15 giorni, se pagabile in altro comune (c.d. assegno fuori piazza ), dalla data cartolare di emissione. Per l'illecito sopra descritto, la L.386/90, prevede un sistema sanzionatorio costituito da sanzioni principali e sanzioni accessorie. Inoltre non è …
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Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Roma, sentenza 22/09/2022, n. 13788Provvedimento: […] Poiché La richiamata norma punisce il fatto di chi emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario, la sentenza si rivela corretta nel ritenere integrata la fattispecie di illecito contestata. La sanzione accessoria applicata, consistente nel divieto di emettere assegni per 24 mesi è del tutto legittima. Infatti, l'art. 5 bis della legge 386 del 1990 stabilisce espressamente che Il divieto di emettere assegni bancari e postali non puo' avere una durata inferiore a due anni (comma 4). Quindi la sanzione accessoria è stata applicata nel minimo edittale.Leggi di più...
- mancata costituzione parte appellata·
- art. 1 legge n. 386/1990·
- assegno senza autorizzazione·
- art. 11 legge 689/1981·
- art. 5 bis legge 386/1990·
- divieto di emettere assegni·
- appello·
- sanzione accessoria