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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8564/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 9.1.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8564/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
; C.F._2 con il patrocinio degli avv. Livio NERI e Ilaria TRAINA;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 7.3.2023, cittadino senegalese originario di Kolda (Casamance), ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 4.6.2024 (notificato all'istante in data CP_1
18.6.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 17.5.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione socio-lavorativa significativo e non avrebbe documentato né l'esistenza di legami familiari o affettivi significativi in Italia né la percezione di
Pag. 1 di 7 redditi congrui e costanti nel tempo. Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 10.7.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa da lui avviato nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, in particolare, i seguenti documenti: attestazioni di frequenza a corsi di lingua italiana e di formazione professionale;
estratto conto previdenziale aggiornato al 25.6.2024; documentazione CP_2 negoziale, CU e buste paga, relative ai contratti di lavoro stipulati da messaggi e dichiarazioni di Pt_1 apprezzamento provenienti dal datore di lavoro e dai colleghi del ricorrente;
contratto di locazione da lui stipulato il 5.11.2023).
Sulla scorta di quanto sopra, i difensori del ricorrente hanno chiesto l'accertamento del suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale (secondo la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50), con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 20.9.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
In data 26.9.2024, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 6.9.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla posizione personale del ricorrente. CP_1
4. In corso di causa, i procuratori del ricorrente hanno integrato e aggiornato le loro produzioni documentali, depositando i cedolini paga relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024.
5. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 3.10.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 27.9.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi del previgente art. 281-terdecies c.p.c. – il 14.11.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 17.10.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 24.10.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note da ultimo depositate da parte ricorrente l'11.11.2024, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9.1.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali
Pag. 2 di 7 con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata presentata il 7.3.2023, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Pag. 3 di 7 Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento nei termini che seguono.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Alla luce delle fonti consultate (e di séguito menzionate), la situazione attualmente presente in Senegal è ben lontana dal dar luogo a una situazione di violenza diffusa e generalizzata ovvero a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
Anzi, si rappresenta che oggi il Senegal è stato annoverato tra i Paesi di origine sicuri: si vedano, da ultimo, l'attuale art. 2-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e, in precedenza, il decreto del 7.5.2024 (GU Serie Generale n. 105 del 7.5.2024) con le schede redatte dagli Uffici Territoriali del Ministero (disponibili all'indirizzo https://www.asgi.it/notizie/accesso-civico-asgi-le-schede-dei-paesi-di-origine-sicuri/). Tale qualificazione risale, peraltro, al 2019 (v., infatti, il decreto del 4.10.2019 e poi quello del 17.3.2023: GU Serie Generale n. 235 del 7.10.2019 e GU Serie Generale n. 72 del 25.3.2023). Si noti, inoltre, che ormai dal 2023 non sono più previste eccezioni per parti del territorio (in precedenza limitate solo ad alcune aree della regione della Casamance).
Da sempre considerato uno dei Paesi più stabili dell'Africa occidentale, il Senegal è una repubblica semipresidenziale caratterizzata da un sistema legale misto, basato sul diritto francese e sul diritto islamico, e aderisce a importanti strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona, come la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (con riserve) e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. Nel 2004 l'Assemblea Nazionale del Senegal ha abolito la pena di morte per tutti i reati. La Costituzione è stata adottata nel 1989 e modificata nel 2016.
Assai significativo al fine di valutare la situazione di sicurezza appare il fatto che l'esercito del Senegal è l'unico tra quelli dell'Africa occidentale a non aver mai effettuato un colpo di Stato (cfr., sul punto, Le Monde Diplomatique, En Afrique, des «conflits intra-étatiques de nature politique», 5.8.2022, https://blog.mondediplo.net/en-afrique-des-conflits-intra-etatiques-de-nature).
Va, poi, segnalato che il Governo senegalese ha attuato, nel corso del 2016, importanti riforme legislative per la lotta al terrorismo, e ha istituito il Cadre d'Intervention et de Coordination interministériel des Opérations de lutte anti-terroriste (CICO), destinato a coordinare l'azione del Governo per la prevenzione e gli interventi in caso di attacco. Il Paese si è anche dotato di un moderno dispositivo di “servizi segreti” e sta compiendo seri sforzi per potenziare il law enforcement, con la partecipazione ad accordi multilaterali, come la Border Security Initiative del Global Counterterrorism Forum (GCTF). In materia di cooperazione antiterrorismo si rinvengono, inoltre, accordi franco-senegalesi, come il Trattato di amicizia e cooperazione, firmato a Parigi e risalente al 1974, e l'accordo di gestione concertata dei flussi migratori firmato fra i due Paesi nel 2006. Nel 2016 il Senegal ha altresì firmato con gli Stati Uniti d'America un accordo per facilitare l'accesso delle forze armate di tale Paese in caso di pericolo per la sicurezza o crisi umanitarie.
Alla luce di quanto dettagliatamente riportato nella scheda redatta ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs. 25/2008 (e
Pag. 4 di 7 nelle numerose fonti in essa citate), non sussistono nel Paese situazioni di generalizzata insicurezza connesse a conflitti armati interni o internazionali e neppure situazioni di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, se non per categorie di persone (albini, membri della comunità LGBTQIA+ e potenziali vittime di tratta o di mutilazioni genitali femminili) alle quali il ricorrente non risulta appartenere.
Appare, inoltre, essere nettamente migliorata anche la situazione nella regione meridionale della Casamance (da cui risulta, in effetti, provenire l'odierno ricorrente, nato e vissuto a Kolda), interessata fino a poco tempo fa da un conflitto “a bassa intensità” tra le forze governative e il Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC), nonché dalla diffusa presenza di mine (cfr. anche Encyclopaedia Britannica, Casamance – Region, Senegal, https://www.britannica.com/place/Casamance).
Pur a fronte di una persistente instabilità, le fonti consultate (v. soprattutto EUAA, Senegal. Scheda sicurezza, settembre 2023) documentano, infatti, una sostanziale diminuzione dell'impatto delle azioni militari degli indipendentisti sugli equilibri della regione. Ciò, soprattutto da quando il fronte di , uno dei Persona_1 maggiori leader del movimento, isolato dal resto del gruppo di ribelli, ha perso, con la caduta dell'ex dittatore nel 2017, le possibilità di approvvigionarsi di rifornimenti offerti dal vicino Persona_2
AM (cfr. Jeune Afrique, Sénégal: «La rébellion en Casamance est plus affaiblie que jamais», 30.4.2019, https://www.jeuneafrique.com/768832/politique/senegal-la-rebellion-en-casamance-est-plus-affaiblie-que-jamais/). Negli ultimi anni le varie fazioni del movimento si sono difatti rese responsabili perlopiù di “operazioni simboliche” su obiettivi militari, umanitari e civili, mentre procede – sia pure a rilento – il rientro delle popolazioni sfollate a causa del conflitto (cfr. Africa, Senegal, il conflitto “dimenticato” della Casamance, 8.2.2021, https://www.africarivista.it/casamance-da-dove-nasce-il-conflitto/180307/). Il 4 agosto 2022, i funzionari del governo hanno firmato un accordo di pace preliminare con il comitato provvisorio del MDFC in Guinea-Bissau, obbligando il MFDC al disarmo e consentendo così il progressivo ritorno degli sfollati nelle loro abitazioni (USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Senegal, https://www.ecoi.net/en/document/2089141.html), con l'aiuto dell'esercito che ha condotto diverse operazioni aeree e di terra per facilitare il ritorno delle popolazioni colpite dal conflitto.
I ribelli già da tempo si sono ritirati nei boschi della regione di confine con la Guinea-Bissau e il AM, limitando le attività di lotta armata e convergendo piuttosto in attività criminali come rapine, furti e rapimenti (EASO, Information on forced recruitment by secessionist rebel group(s), including the “Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance” (MFDC), in 2013, in the Casamance region, 26.4.2018, https://www.ecoi.net/en/file/local/1431335/1226_1525353867_qh-senegal-forced-recruitment-68.pdf). Inoltre, essi risultano coinvolti in attività di contrabbando, incluso l'abbattimento di alberi per il commercio illegale di legname.
Le fonti (v., in particolare, EUAA, Senegal. Scheda sicurezza, cit., p. 23) danno conto nell'attualità di un (peraltro basso) rischio di attacchi dei ribelli ai danni delle popolazioni civili solo in aree remote della Casamance, dunque non nel luogo di provenienza dell'odierno ricorrente, che prima di espatriare viveva a Kolda, capoluogo dell'omonimo dipartimento.
Gli eventi di sicurezza riportati da ACLED e da International Crisis Group negli anni 2022 e 2023 (v., per una sintesi, EUAA, Senegal. Scheda sicurezza, cit., pp. 25 ss.) riguardano, peraltro, perlopiù scontri tra militari e ribelli, con coinvolgimento solo occasionale di civili (vittime, più che altro, di taluni atti di banditismo o di reati commessi dai ribelli e non collegati alle operazioni militari), oppure incidenti (sempre coinvolgenti militari) dovuti allo scoppio di ordigni esplosivi collocati nelle aree in passato maggiormente segnate dal conflitto (site nel nord della regione).
Si tratta, all'evidenza, di una situazione sì instabile, ma in progressivo miglioramento e – ciò che più conta
– priva di significativi rischi per la vita o l'incolumità fisica dei civili, potenzialmente vittime, al più, di atti di criminalità comune (soprattutto predatoria) ad opera dei ribelli, comunque documentati in numero limitato.
Le stesse autorità senegalesi prestano particolare attenzione alle possibili ripercussioni per la popolazione civile delle proprie operazioni militari contro le forze separatiste: ad esempio, all'inizio del 2022, in
Pag. 5 di 7 occasione di un'offensiva dell'esercito nella zona di confine tra Senegal e AM, le autorità si sono premurate di chiudere temporaneamente diverse scuole per evitare danni ai bambini o alle loro famiglie (cfr. En Casamance, les écoles ferment à cause de l'insécurité, 1.4.2022, CP_3 https://www.dw.com/fr/casamance-conflit-%C3%A9coles-%C3%A9ducation/a-61335839).
I dati ACLED più recenti confortano in ordine al netto miglioramento della situazione in materia di sicurezza nella Casamance. Nel 2023 sono stati registrati 47 eventi rilevanti in materia di sicurezza, di cui 39 rivolte o proteste violente, 3 battaglie, 3 azioni di violenza contro i civili e 2 esplosioni. Il numero di vittime è stato pari a 22. Dal 1.1.2024 al 25.7.2024, la situazione risulta essere ulteriormente migliorata, essendosi registrati nell'intera Casamance soltanto 9 eventi in materia di sicurezza (su un totale di 52 nell'intero Senegal), di cui 8 rivolte o proteste violente e un solo episodio di violenza contro i civili. Il numero di vittime riportato è stato pari a 4.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata – lo si ripete – dal difensore del ricorrente.
2.2. Ciò posto, ha, però, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione in Parte_1
Italia, come emerge dalla documentazione versata in atti dai suoi difensori.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, il ricorrente – oltre ad aver frequentato corsi professionalizzanti e di lingua italiana – ha svolto attività lavorativa sin dal 2019, anno in cui ha operato (dal 29.7.2019 al 31.8.2019) alle dipendenze della Egli ha, in séguito, lavorato dal 21.1.2020 al 31.1.2020 per la Tes S.C., per poi essere assunto CP_4 dal 28.3.2020 al 31.12.2020 e ancóra dal 5.2.2021 al 30.6.2021 dalla Worldnet Servizi fiduciari s.r.l. Dal 16.8.2021 al 31.10.2021 ha svolto le sue prestazioni per la società che lo ha Pt_1 Controparte_5 nuovamente assunto dal 1.3.2022 al 25.4.2023. Infine, dal 4.5.2023 il ricorrente è stato assunto dalla Pt_2 con contratto a tempo pieno e determinato, trasformato dal 4.2.2024 in contratto a tempo pieno e
[...] indeterminato (cfr. doc. 12).
Come attestato dall'estratto conto previdenziale dalle certificazioni uniche e dalle buste paga in atti, CP_2 lo svolgimento di tali attività lavorative ha consentito a di percepire redditi via via crescenti nel Pt_1 tempo e adeguati ad assicurargli un tenore di vita dignitoso nel Paese di accoglienza.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale (tanto più che il ricorrente era già ampiamente integrato sotto il profilo socio-lavorativo al momento dell'emissione del provvedimento impugnato), l'amministrazione resistente, totalmente soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, vista l'elementarità della causa, prontamente definita sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti) in euro 1.453,00 (si riconosce, infatti, il compenso per le sole
Pag. 6 di 7 prime due fasi, in quanto non si è svolta attività istruttoria e le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte;
nulla va disposto in relazione all'attività svolta per la richiesta di sospensiva, non avendo la stessa comportato un impegno difensivo autonomo rispetto a quello dispiegato in relazione al merito), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 05F0MDH), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1
1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
letto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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