Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 28/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00980/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00717/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2025, proposto da
CA Di FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Manfredonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 9 del 30/01/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Battipaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente impugna l’ordinanza d’irrogazione di sanzione pecuniaria n. 9 del 30.01.2025, emessa dal Comune di Battipaglia ex art. 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380/2001, deducendo di non essere proprietario del bene, non avendo accettato l’eredità della madre, unica responsabile dell’abuso.
Resiste il Comune di Battipaglia.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata, atteso che la questione della carenza di legittimazione passiva andava posta, a suo tempo, tramite impugnazione dell’ingiunzione demolitoria n. 37595 del 20.05.2022, ricevuta in data 03.06.2022.
Non essendo ciò avvenuto, si è consolidata la posizione del ricorrente quale coobbligato alla riduzione in pristino, alla cui inottemperanza consegue ope legis la comminazione della sanzione impugnata.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO