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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 14241/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e MEZZASALMA VERONICA e
BASSANI SARA;
ricorrente contro
), CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
CP_2
Terzo chiamato
OGGETTO: omesso versamento dei contributi al fondo complementare pensionistico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 5.12.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha Parte_2 convenuto innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, e CP_3 CP_2
, esponendo quanto segue:
[...]
1. di essere stato assunto alle dipendenze della società per azioni Com.Tel S.p.A.,
C.F./P.IVA in forza di contratto a tempo indeterminato e con la P.IVA_2 qualifica di impiegato di V livello del CCNL Metalmeccanico Industria, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;
2. che a seguito dell'acquisizione della società Com.Tel S.p.A., avvenuta il 29 dicembre 2022, il rapporto è proseguito alle dipendenze della società per azioni .IVA con sede legale in 00142 Roma (RM), alla CP_1 CP_4 P.IVA_1
Via Mosca, 10, in persona del legale rappresentante pro tempore (cfr. doc. 1) sino alla cessazione del 31 marzo 2024;
3. Attualmente invece il rapporto di lavoro è alle dipendenze della società
[...]
C.F./P.IVA , con sede legale in Roma (RM), Controparte_5 P.IVA_3 alla Via Feronia, 96, a seguito dell'affitto del ramo d'azienda;
4. di essere sempre stato adibito all'unità locale sita in San Donato Milanese (MI), alla Via Mosca, 10;
5. di aver aderito in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, al fondo di previdenza complementare Cometa, optando per la destinazione dell'intero
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando al suddetto fondo, come previsto dall'art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005 (al doc. 2 la scelta di destinazione del TFR);
6. di aver scoperto da una verifica effettuata sulla certificazione unica del 2024 e sui cedolini paga (in allegato al doc. 3 la CU2024 e al doc. 4 i cedolini paga), i che il datore di lavoro ha versato solo parzialmente le quote TFR di essere pertanto creditore nei confronti della società per azioni della somma di € CP_1
3.359,46 a titolo di trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute fiscali a carico del datore di lavoro.
Tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che il datore di lavoro società per azioni non ha corrisposto al fondo di previdenza CP_1 complementare la complessiva somma di € 3.359,46 in nome e per conto CP_2 del signor e per l'effetto ha chiesto di condannare società per azioni Parte_1
al pagamento al fondo di previdenza complementare CP_1 CP_2 di quanto dovuto al signor a titolo di TFR come da conteggio Parte_1 prodotto, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta è rimasta contumace ed anche il fondo di previdenza.
Il giudice, data la natura documentale della causa, già alla prima udienza ha invitato alla discussione il procuratore di parte ricorrente, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo e contestuali motivazioni che vengono depositate telematicamente.
** Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Il rapporto di lavoro risulta dalla certificazione unica 2024 e dai cedolini paga prodotti in giudizio (doc. 4 e 5).
L'adesione al fondo di previdenza complementare optando per la destinazione CP_2 dell'intero Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando al suddetto fondo, come previsto dall'art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005, risulta documentalmente ( doc. 2 la scelta di destinazione del TFR).
Dall'estratto conto del (doc. 5 ) il ricorrente risulta creditore della CP_2 CP_2 complessiva somma di € 3.359,46.
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha allegato conteggio analitico, che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta, viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico di quest'ultima di complessivi di euro 3.359,46 .
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta società per azioni al pagamento al fondo di previdenza complementare Fondo di CP_1 CP_2 quanto dovuto al signor somma euro 3.359,46, oltre alla rivalutazione Parte_1 monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
In applicazione del principio di soccombenza la convenuta va, inoltre, condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso spese CPA e
IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n.14241/24 così provvede:
-accerta e dichiara che il datore di lavoro società per azioni non ha CP_1 corrisposto al fondo di previdenza complementare Cometa la complessiva somma di €
3.359,46 in nome e per conto del signor;
Parte_1 d. per l'effetto condanna società per azioni al pagamento al fondo di CP_1 previdenza complementare di quanto dovuto al signor a CP_2 Parte_1 titolo di TFR pari ad € 3.359,46, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 1.500,00 oltre rimborso spese, CPA
e IVA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 13.3.2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 14241/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA e MEZZASALMA VERONICA e
BASSANI SARA;
ricorrente contro
), CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
CP_2
Terzo chiamato
OGGETTO: omesso versamento dei contributi al fondo complementare pensionistico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 5.12.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha Parte_2 convenuto innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, e CP_3 CP_2
, esponendo quanto segue:
[...]
1. di essere stato assunto alle dipendenze della società per azioni Com.Tel S.p.A.,
C.F./P.IVA in forza di contratto a tempo indeterminato e con la P.IVA_2 qualifica di impiegato di V livello del CCNL Metalmeccanico Industria, con decorrenza dal 01 gennaio 2022;
2. che a seguito dell'acquisizione della società Com.Tel S.p.A., avvenuta il 29 dicembre 2022, il rapporto è proseguito alle dipendenze della società per azioni .IVA con sede legale in 00142 Roma (RM), alla CP_1 CP_4 P.IVA_1
Via Mosca, 10, in persona del legale rappresentante pro tempore (cfr. doc. 1) sino alla cessazione del 31 marzo 2024;
3. Attualmente invece il rapporto di lavoro è alle dipendenze della società
[...]
C.F./P.IVA , con sede legale in Roma (RM), Controparte_5 P.IVA_3 alla Via Feronia, 96, a seguito dell'affitto del ramo d'azienda;
4. di essere sempre stato adibito all'unità locale sita in San Donato Milanese (MI), alla Via Mosca, 10;
5. di aver aderito in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, al fondo di previdenza complementare Cometa, optando per la destinazione dell'intero
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando al suddetto fondo, come previsto dall'art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005 (al doc. 2 la scelta di destinazione del TFR);
6. di aver scoperto da una verifica effettuata sulla certificazione unica del 2024 e sui cedolini paga (in allegato al doc. 3 la CU2024 e al doc. 4 i cedolini paga), i che il datore di lavoro ha versato solo parzialmente le quote TFR di essere pertanto creditore nei confronti della società per azioni della somma di € CP_1
3.359,46 a titolo di trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute fiscali a carico del datore di lavoro.
Tutto ciò premesso il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che il datore di lavoro società per azioni non ha corrisposto al fondo di previdenza CP_1 complementare la complessiva somma di € 3.359,46 in nome e per conto CP_2 del signor e per l'effetto ha chiesto di condannare società per azioni Parte_1
al pagamento al fondo di previdenza complementare CP_1 CP_2 di quanto dovuto al signor a titolo di TFR come da conteggio Parte_1 prodotto, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa.
Nonostante la ritualità della notifica, la convenuta è rimasta contumace ed anche il fondo di previdenza.
Il giudice, data la natura documentale della causa, già alla prima udienza ha invitato alla discussione il procuratore di parte ricorrente, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo e contestuali motivazioni che vengono depositate telematicamente.
** Il ricorso è fondato e merita accoglimento
Il rapporto di lavoro risulta dalla certificazione unica 2024 e dai cedolini paga prodotti in giudizio (doc. 4 e 5).
L'adesione al fondo di previdenza complementare optando per la destinazione CP_2 dell'intero Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando al suddetto fondo, come previsto dall'art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005, risulta documentalmente ( doc. 2 la scelta di destinazione del TFR).
Dall'estratto conto del (doc. 5 ) il ricorrente risulta creditore della CP_2 CP_2 complessiva somma di € 3.359,46.
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha allegato conteggio analitico, che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta, viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico di quest'ultima di complessivi di euro 3.359,46 .
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta società per azioni al pagamento al fondo di previdenza complementare Fondo di CP_1 CP_2 quanto dovuto al signor somma euro 3.359,46, oltre alla rivalutazione Parte_1 monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
In applicazione del principio di soccombenza la convenuta va, inoltre, condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso spese CPA e
IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n.14241/24 così provvede:
-accerta e dichiara che il datore di lavoro società per azioni non ha CP_1 corrisposto al fondo di previdenza complementare Cometa la complessiva somma di €
3.359,46 in nome e per conto del signor;
Parte_1 d. per l'effetto condanna società per azioni al pagamento al fondo di CP_1 previdenza complementare di quanto dovuto al signor a CP_2 Parte_1 titolo di TFR pari ad € 3.359,46, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 1.500,00 oltre rimborso spese, CPA
e IVA, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 13.3.2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli