Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1740
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tempestività dell'istanza di rimborso

    La Corte ritiene che il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso decorra dalla data del versamento o della ritenuta, conformemente all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, e che gli atti interpretativi dell'Agenzia delle Entrate non abbiano natura normativa tale da far retroagire il 'dies a quo'. Pertanto, l'istanza presentata nel 2023 per somme trattenute nel 2011 è tardiva.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'Autotutela Obbligatoria

    La Corte ritiene che non sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 10-quater della legge 212/2000, in quanto manca la condizione di 'manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione', data l'esistenza di contrasti giurisprudenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1740
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1740
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo