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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1740/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3823/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1581/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Benevento in ordine alla propria istanza di restituzione delle somme trattenute sul trattamento fiscale delle indennità di fine servizio erogate dal Fondo di Previdenza del Ministero delle Finanze. Ha dedotto che la stessa Agenzia delle Entrate -
Divisione Contribuenti, nella propria Risposta n. 425/2023, col parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha riconosciuto il diritto del contribuente alla deduzione forfettaria annuale di 309,87 euro ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) e dell'art. 19, comma 2 bis del T.U. 917/86; che, pertanto, è fondata la propria istanza di rimborso delle somme trattenute in eccesso sula propria indennità di fine servizio.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dal diritto al rimborso ex artt. 37 comma 1 e 38 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973, avendo il contribuente presentato istanza di rimborso nel 2023, oltre il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di effettuazione delle ritenute sull'indennità di fine servizio, percepita nel 2011. Ha, altresì, eccepito la prescrizione decennale e l'inapplicabilità dell'art. 21, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n 546/1992, in quanto la Risposta n 425/2023 ha carattere interpretativo e non può incidere su quelle situazioni o rapporti giuridici divenuti irretrattabili in presenza di determinati eventi, quali lo spirare dei termini di prescrizione e decadenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Benevento – con sentenza del 21/11/2024, depositata il
17/12/2024 - ha rigettato il ricorso, rilevando che con ordinanza n. 27315 del 25 settembre 2023 la Corte di
Cassazione ha affermato che il rimborso di somme il cui diritto alla restituzione sorge in data posteriore al pagamento può essere richiesto, ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73, entro il termine di 48 mesi, da computare dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Nel caso in esame, rilevano i primi Giudici, il diritto alla restituzione è sorto nel 2011, anno in cui è stata erogata l'indennità di fine rapporto decurtata delle imposte. La richiesta di rimborso è stata, invece, presentata nel 2023.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.
L'istante è stato dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 8 luglio 1977 al 30 novembre
2010 ed è stato, pertanto, iscritto di diritto, per tale periodo di servizio al Fondo di previdenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
il Fondo, seguendo le prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate, liquidava, al termine del servizio, le somme spettanti senza riconoscere la deduzione forfettaria annuale di €.309,87 (in toto in termini di imposta da restituire €.2.351,92). L'Agenzia delle Entrate con la predetta Risposta n.425/2023 ha ammesso il proprio errore di diritto, perpetrato nel tempo, riconoscendo, col parere dell'Avvocatura dello
Stato, la spettanza della predetta deduzione annuale di € 309,87 per ogni anno di servizio e quindi del rimborso degli importi non erogati prima del 2022 agli iscritti del Fondo Previdenza: tanto in adeguamento alla nuova interpretazione (datata 2023) del combinato disposto dell'art.17, comma 1, lettera a) e dell'art.19, comma 2 bis del Testo Unico 917/86.
L'appellante deduce che l'Agenzia delle Entrate ha cambiato la propria interpretazione della normativa espressa nella risposta n.954383/2008 (prot.n.131413 del 18 settembre 2008) rifacentesi alla Circolare del
Ministero delle Finanze n.2/1986 e lo ha fatto soltanto nel 2023; pertanto il diritto alla restituzione è sorto in data posteriore a quello della liquidazione erronea dell'imposta.
Trova applicazione, rileva l'appellante, l'art.21, comma 2° del D.Lgs. n.546 del 1992, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Prima della Risposta n.425 del 2023, si osserva, la domanda non poteva che essere respinta dall'Amministrazione Finanziaria: il presupposto d'imposta per la restituzione nasce soltanto nel 2023 con la Risposta n.425.
L'appellante invoca, poi, il ricorso all'Autotutela Obbligatoria recepita nel novellato Statuto del Contribuente
(Decreto Legislativo n.219/2023 - art.10 quater) ed esplicata nella recente Circolare della stessa Agenzia delle Entrate n.21/E del 7 novembre 2024.
L'appellante lamenta, infine, il vizio motivazione della impugnata decisione per omessa pronuncia sull'eccepita violazione dell'articolo 10- quater della legge 212/2000.
Si è costituito l'Ufficio, depositando controdeduzioni.
L'Ufficio rileva che in materia di rimborso delle imposte dirette, la Corte di Cassazione ha ribadito che il termine di decadenza, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto e, quindi, ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'an o al quantum del tributo (Cass. n. 16617 del 7/8/2015). Si è, altresì, precisato che l'art. 38 trova generale applicazione qualunque sia la ragione della non debenza, come l'erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero lo jus superveniens con applicabilità retroattiva, mentre l'articolo 21, c. 2, del d.lgs. n. 546/1992 è una norma residuale e di chiusura del sistema, che circoscrive la sua applicazione, innanzitutto, ai casi di “mancanza di disposizioni specifiche” con riguardo al tributo considerato (ad esempio in ambito IVA). Per quanto concerne l'inciso “dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (che “sposta in avanti” il dies a quo dell'istanza rispetto alla data di versamento), il consolidato orientamento di legittimità ha pur sempre ricondotto tale ipotesi all'evenienza di una fonte normativa che stabilisca il diritto alla restituzione prescindendo dalla data del versamento.
In ordine, poi, al presunto vizio di motivazione della sentenza per omessa pronuncia sull'eccepita violazione dell'articolo 10- quater della legge 212/2000, l'Ufficio rileva che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
Nel caso in esame, si osserva, l'intervenuta decadenza della richiesta di rimborso rendeva superflua l'esame dell'invocata violazione.
E comunque, conclude l'Ufficio, la fattispecie in esame non rientra tra quelle che legittimano il ricorso al citato articolo 10- quater, per l'assenza della condizione di «manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione
» tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
Il contribuente ha depositato memorie
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
La questione controversa riguarda la tempestività (o meno) dell'istanza di rimborso.
In tema di rimborso delle imposte sui redditi l'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 dispone quanto segue: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Secondo l'appellante il termine di decadenza indicato dalla norma non può farsi decorrere dalla data del pagamento (o della ritenuta) allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione. Nel caso di specie, l'evento successivo dal quale far decorrere il termine risulterebbe costituito dalla data del parere n. 91/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrare, abbandonando la precedente prassi, si è allineata all'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile all'indennità “de quo” il trattamento fiscale previsto dall'art. dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR poiché prima di tale momento il contribuente nulla avrebbe potuto opporre alla prassi adottata dall'Amministrazione Finanziaria.
Tale interpretazione non appare condivisibile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU, sentenza 16 giugno 2014, n. 13676) hanno infatti precisato che “l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte è rigoroso nella identificazione nel giorno del versamento del “dies a quo” del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato” ….. e che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario.
Ne consegue che il “dies a quo” per la presentazione dell'istanza di rimborso non può essere individuato nella data del parere n. 91/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate si è adeguata all'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile all'indennità “de quo” il trattamento fiscale previsto dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, vertendosi in ipotesi di atto meramente interpretativo di una norma tributaria.
In conclusione, nel momento in cui il FAF ha operato le ritenute fiscali secondo i criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 il contribuente, non convinto della correttezza giuridica dell'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, ben avrebbe potuto formulare, entro il termine di legge, la propria richiesta di rimborso, nonché proporre successivamente ricorso contro l'eventuale silenzio-rifiuto dell'Ufficio.
L'appellante invoca, poi, l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, norma che stabilisce che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Tuttavia, come in precedenza rilevato, il presupposto per la restituzione non può essere identificato né in una sentenza resa in un altro giudizio, né in una diversa interpretazione normativa da parte della
Amministrazione.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 10-quater della legge 212/2000, per l'assenza della condizione di «manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione» tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
L'appello del contribuente va, pertanto, respinto.
Considerata la peculiarità della questione in merito alla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
GAUDINO MARIA DELIA, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3823/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale Aldo Moro 1 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1581/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 417/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Benevento in ordine alla propria istanza di restituzione delle somme trattenute sul trattamento fiscale delle indennità di fine servizio erogate dal Fondo di Previdenza del Ministero delle Finanze. Ha dedotto che la stessa Agenzia delle Entrate -
Divisione Contribuenti, nella propria Risposta n. 425/2023, col parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha riconosciuto il diritto del contribuente alla deduzione forfettaria annuale di 309,87 euro ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) e dell'art. 19, comma 2 bis del T.U. 917/86; che, pertanto, è fondata la propria istanza di rimborso delle somme trattenute in eccesso sula propria indennità di fine servizio.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dal diritto al rimborso ex artt. 37 comma 1 e 38 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973, avendo il contribuente presentato istanza di rimborso nel 2023, oltre il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di effettuazione delle ritenute sull'indennità di fine servizio, percepita nel 2011. Ha, altresì, eccepito la prescrizione decennale e l'inapplicabilità dell'art. 21, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n 546/1992, in quanto la Risposta n 425/2023 ha carattere interpretativo e non può incidere su quelle situazioni o rapporti giuridici divenuti irretrattabili in presenza di determinati eventi, quali lo spirare dei termini di prescrizione e decadenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Benevento – con sentenza del 21/11/2024, depositata il
17/12/2024 - ha rigettato il ricorso, rilevando che con ordinanza n. 27315 del 25 settembre 2023 la Corte di
Cassazione ha affermato che il rimborso di somme il cui diritto alla restituzione sorge in data posteriore al pagamento può essere richiesto, ai sensi dell'art. 38 DPR 600/73, entro il termine di 48 mesi, da computare dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione. Nel caso in esame, rilevano i primi Giudici, il diritto alla restituzione è sorto nel 2011, anno in cui è stata erogata l'indennità di fine rapporto decurtata delle imposte. La richiesta di rimborso è stata, invece, presentata nel 2023.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente.
L'istante è stato dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 8 luglio 1977 al 30 novembre
2010 ed è stato, pertanto, iscritto di diritto, per tale periodo di servizio al Fondo di previdenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
il Fondo, seguendo le prescrizioni dell'Agenzia delle Entrate, liquidava, al termine del servizio, le somme spettanti senza riconoscere la deduzione forfettaria annuale di €.309,87 (in toto in termini di imposta da restituire €.2.351,92). L'Agenzia delle Entrate con la predetta Risposta n.425/2023 ha ammesso il proprio errore di diritto, perpetrato nel tempo, riconoscendo, col parere dell'Avvocatura dello
Stato, la spettanza della predetta deduzione annuale di € 309,87 per ogni anno di servizio e quindi del rimborso degli importi non erogati prima del 2022 agli iscritti del Fondo Previdenza: tanto in adeguamento alla nuova interpretazione (datata 2023) del combinato disposto dell'art.17, comma 1, lettera a) e dell'art.19, comma 2 bis del Testo Unico 917/86.
L'appellante deduce che l'Agenzia delle Entrate ha cambiato la propria interpretazione della normativa espressa nella risposta n.954383/2008 (prot.n.131413 del 18 settembre 2008) rifacentesi alla Circolare del
Ministero delle Finanze n.2/1986 e lo ha fatto soltanto nel 2023; pertanto il diritto alla restituzione è sorto in data posteriore a quello della liquidazione erronea dell'imposta.
Trova applicazione, rileva l'appellante, l'art.21, comma 2° del D.Lgs. n.546 del 1992, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Prima della Risposta n.425 del 2023, si osserva, la domanda non poteva che essere respinta dall'Amministrazione Finanziaria: il presupposto d'imposta per la restituzione nasce soltanto nel 2023 con la Risposta n.425.
L'appellante invoca, poi, il ricorso all'Autotutela Obbligatoria recepita nel novellato Statuto del Contribuente
(Decreto Legislativo n.219/2023 - art.10 quater) ed esplicata nella recente Circolare della stessa Agenzia delle Entrate n.21/E del 7 novembre 2024.
L'appellante lamenta, infine, il vizio motivazione della impugnata decisione per omessa pronuncia sull'eccepita violazione dell'articolo 10- quater della legge 212/2000.
Si è costituito l'Ufficio, depositando controdeduzioni.
L'Ufficio rileva che in materia di rimborso delle imposte dirette, la Corte di Cassazione ha ribadito che il termine di decadenza, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, ha portata generale e si riferisce a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto e, quindi, ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'an o al quantum del tributo (Cass. n. 16617 del 7/8/2015). Si è, altresì, precisato che l'art. 38 trova generale applicazione qualunque sia la ragione della non debenza, come l'erronea interpretazione o applicazione della legge fiscale, il contrasto con norme di diritto comunitario, ovvero lo jus superveniens con applicabilità retroattiva, mentre l'articolo 21, c. 2, del d.lgs. n. 546/1992 è una norma residuale e di chiusura del sistema, che circoscrive la sua applicazione, innanzitutto, ai casi di “mancanza di disposizioni specifiche” con riguardo al tributo considerato (ad esempio in ambito IVA). Per quanto concerne l'inciso “dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione” (che “sposta in avanti” il dies a quo dell'istanza rispetto alla data di versamento), il consolidato orientamento di legittimità ha pur sempre ricondotto tale ipotesi all'evenienza di una fonte normativa che stabilisca il diritto alla restituzione prescindendo dalla data del versamento.
In ordine, poi, al presunto vizio di motivazione della sentenza per omessa pronuncia sull'eccepita violazione dell'articolo 10- quater della legge 212/2000, l'Ufficio rileva che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
Nel caso in esame, si osserva, l'intervenuta decadenza della richiesta di rimborso rendeva superflua l'esame dell'invocata violazione.
E comunque, conclude l'Ufficio, la fattispecie in esame non rientra tra quelle che legittimano il ricorso al citato articolo 10- quater, per l'assenza della condizione di «manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione
» tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
Il contribuente ha depositato memorie
All'odierna udienza la Commissione si è riunita per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
La questione controversa riguarda la tempestività (o meno) dell'istanza di rimborso.
In tema di rimborso delle imposte sui redditi l'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 dispone quanto segue: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”.
Secondo l'appellante il termine di decadenza indicato dalla norma non può farsi decorrere dalla data del pagamento (o della ritenuta) allorché l'erroneità di questo derivi da un evento successivo dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito della somma percepita dall'amministrazione. Nel caso di specie, l'evento successivo dal quale far decorrere il termine risulterebbe costituito dalla data del parere n. 91/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrare, abbandonando la precedente prassi, si è allineata all'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile all'indennità “de quo” il trattamento fiscale previsto dall'art. dell'art. 19, comma 2-bis, del TUIR poiché prima di tale momento il contribuente nulla avrebbe potuto opporre alla prassi adottata dall'Amministrazione Finanziaria.
Tale interpretazione non appare condivisibile.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ. SS.UU, sentenza 16 giugno 2014, n. 13676) hanno infatti precisato che “l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte è rigoroso nella identificazione nel giorno del versamento del “dies a quo” del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dell'importo pagato” ….. e che il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso non può farsi decorrere dalla data della emanazione di circolari o risoluzioni ministeriali interpretative delle norme tributarie in senso favorevole al contribuente, non avendo detti atti natura normativa ed essendo, quindi, inidonei ad incidere sul rapporto tributario.
Ne consegue che il “dies a quo” per la presentazione dell'istanza di rimborso non può essere individuato nella data del parere n. 91/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate si è adeguata all'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto applicabile all'indennità “de quo” il trattamento fiscale previsto dall'art. 19, comma 2-bis, del TUIR, vertendosi in ipotesi di atto meramente interpretativo di una norma tributaria.
In conclusione, nel momento in cui il FAF ha operato le ritenute fiscali secondo i criteri di imposizione indicati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 il contribuente, non convinto della correttezza giuridica dell'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria, ben avrebbe potuto formulare, entro il termine di legge, la propria richiesta di rimborso, nonché proporre successivamente ricorso contro l'eventuale silenzio-rifiuto dell'Ufficio.
L'appellante invoca, poi, l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, norma che stabilisce che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Tuttavia, come in precedenza rilevato, il presupposto per la restituzione non può essere identificato né in una sentenza resa in un altro giudizio, né in una diversa interpretazione normativa da parte della
Amministrazione.
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 10-quater della legge 212/2000, per l'assenza della condizione di «manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione» tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
L'appello del contribuente va, pertanto, respinto.
Considerata la peculiarità della questione in merito alla quale non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco, sussistono valide ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese di lite