Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice est.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato in data 23/01/2025 da:
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Via Tetti di Do' n. 35, (C.F. ), con l'avv. ELISABETTA AGNELLO C.F._1
per l'apertura della procedura di
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;
ESAMINATA la documentazione allegata al ricorso;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che con ricorso depositato in data 23/01/2025, ha avanzato proposta Parte_1 di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del CCII, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre
1
Rilevato che il sig. è coniugato in regime di separazione dei beni con Pt_1 [...]
nata a [...] il [...]; che il nucleo famigliare è composto CP_1 dal ricorrente, la moglie e la sorella di questa, tutti residenti in [...];
Rilevato che le passività in capo al sig. ammontano complessivamente ad euro Pt_1
98.415,53 e derivano essenzialmente dal mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale degli infermieri professionali ENPAPI negli anni dal 2009 al 2019; debito confluito in gran parte nelle cartelle esattoriali emesse dall ed Controparte_2 aumentato per interessi, sanzioni ed oneri di riscossione;
Ritenuto che in ragione del principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, la presente Liquidazione Controllata ha ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo il reddito escluso ex art. 268, co 4, lett b) CCII, di cui infra, e salva l'ipotesi in cui il debitore o terzi, per gravi e specifiche ragioni, possa essere autorizzato ex art. 273, co 2, lett. e) a utilizzare alcuni di essi;
Ritenuto, inoltre, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato, quanto all'attivo in capo al debitore ricorrente, che il sig. è intestatario di beni Pt_1 immobili (quota proprietà pari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare, sito in Boves;
piena proprietà al 100% di un appartamento sito in Targoviste, Romania) e di un bene mobile registrato (autovettura, Opel Corsa, tg. DE059EK, immatricolata nel 2006), ed è titolare di c/c presso la – filiale di Boves n. 2286 e di altro c/c cointestato Controparte_3 con la moglie sempre presso il medesimo istituto bancario n. 2285;
Rilevato che l'autovettura è utilizzata dal sig. per recarsi al lavoro e in ragione di ciò la Pt_1 moglie del debitore ha dichiarato, con impegno sottoscritto e consegnato al Gestore nominato, di essere disponibile a versare alla liquidazione l'importo di € 1.200 come controvalore del mezzo, subordinatamente all'accoglimento da parte del Tribunale dell'istanza di liquidazione controllata proposta dal marito e dall'esclusione del mezzo dal patrimonio;
Considerato che tale proposta appare conveniente per i creditori, consentendo una pronta valorizzazione del bene ad un prezzo congruo rispetto al suo valore commerciale;
Rilevato inoltre che la moglie del debitore si è dichiarata disponibile, subordinatamente all'apertura della LC, a pagare le restanti rate del mutuo cointestato ai coniugi, con rinuncia alla surrogazione nei confronti del marito condebitore solidale;
Rilevato che oltre ai suddetti beni, il debitore mette a disposizione dei creditori, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;
2 Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Ritenuto che, nella specie, il limite del contributo a carico del debitore a quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
va infatti osservato che il debitore ricorrente percepisce una retribuzione complessiva media comprensiva di 13^ e 14^ pari a circa euro 1.600,00 mentre la moglie percepisce una retribuzione complessiva media comprensiva di 13^ di circa euro
1.460,00 circa e che la cognata, convivente, ha un reddito annuo lordo pari, negli anni 2021 e
2022, ad euro 32.392,00 ed euro 31.158,00;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Via Tetti di Do' n. 35,
NOMINA
Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott. Monica GARRO con studio in Cuneo;
ORDINA
3 al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A., per quest'ultimo fatta salva l'ipotesi di esclusione dell'autovettura di cui infra;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;
DISPONE
l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura Opel Corsa, tg. DE059EK, immatricolata nel
2006, a condizione che la moglie del debitore presti fede all'impegno assunto di versare alla liquidazione l'importo di € 1.200,00 come controvalore del mezzo, e subordinatamente al versamento del suddetto importo;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
4 MANDA la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cuneo, 6/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Elefante dott. Roberta Bonaudi
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