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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 26 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7479 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], in persona dell'Amministratore di , nato a Controparte_1
Catania il 21.02.1981, c.f. ivi residente in [...], ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Catania, via Genova n. 45, presso lo studio dell'avv. Elisa Maria Di Maggio, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_2 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
26.07.2024, il ricorrente premetteva di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della propria condizione di invalidità, ed il riconoscimento, sin dalla data della domanda in sede amministrativa dell'8.05.2023, dell'indennità di accompagnamento. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, riconosceva un grado di invalidità pari al 100% ed uno status di portatore di handicap in situazione di gravità, ma senza diritto all'Indennità di accompagnamento.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pretesa fatta valere con la domanda amministrativa, ma il C.T.U. confermava il giudizio reso in sede amministrativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente, l'acquisizione della documentazione di cui alla richiesta del C.T.U. nominato depositata il
07.02.2025 e la nomina di uno specialista in psichiatria.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025
e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 26.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_2 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott.ssa che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere il ricorrente invalido nella misura del 100%, ma senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, confermando integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo (100%).
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere dell'indennità di accompagnamento.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP che di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto e qui confermata la sua insussistenza per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che in entrambe le fasi non è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse ordinariamente andrebbero poste a carico di parte ricorrente, non risultando in atti neppure il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma soltanto la richiesta, tuttavia, viste le considerazioni di cui al provvedimento del Giudice Tutelare, questo giudicante ritiene equo procedere alla loro totale compensazione.
Viceversa, le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, devono seguire il principio di soccombenza e vengono liquidate come da separati decreti, ponendole a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.07.2024 da , in persona dell'Amministratore di Sostegno Parte_1
, contro l , ( , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti di entrambe le fasi del giudizio.
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 26.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 26 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7479 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], in persona dell'Amministratore di , nato a Controparte_1
Catania il 21.02.1981, c.f. ivi residente in [...], ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati in Catania, via Genova n. 45, presso lo studio dell'avv. Elisa Maria Di Maggio, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_2 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento indennità di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
26.07.2024, il ricorrente premetteva di aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento della propria condizione di invalidità, ed il riconoscimento, sin dalla data della domanda in sede amministrativa dell'8.05.2023, dell'indennità di accompagnamento. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita il ricorrente, riconosceva un grado di invalidità pari al 100% ed uno status di portatore di handicap in situazione di gravità, ma senza diritto all'Indennità di accompagnamento.
Contro tale giudizio il ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere la pretesa fatta valere con la domanda amministrativa, ma il C.T.U. confermava il giudizio reso in sede amministrativa.
Avverso dette conclusioni il ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, contestando le conclusioni del C.T.U.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità della domanda sotto vari profili e nel merito l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona del ricorrente, l'acquisizione della documentazione di cui alla richiesta del C.T.U. nominato depositata il
07.02.2025 e la nomina di uno specialista in psichiatria.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 09.05.2025
e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 26.05.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_2 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott.ssa che qui deve intendersi Persona_2 integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere il ricorrente invalido nella misura del 100%, ma senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, confermando integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. della fase di accertamento tecnico preventivo (100%).
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda non può trovare accoglimento in relazione al riconoscimento del requisito per godere dell'indennità di accompagnamento.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite della fase di ATP che di questo giudizio di opposizione, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto e qui confermata la sua insussistenza per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che in entrambe le fasi non è stata resa la dichiarazione, di cui all'art. 152 Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del D. L 269/2003, di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002).
Ne consegue che le stesse ordinariamente andrebbero poste a carico di parte ricorrente, non risultando in atti neppure il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma soltanto la richiesta, tuttavia, viste le considerazioni di cui al provvedimento del Giudice Tutelare, questo giudicante ritiene equo procedere alla loro totale compensazione.
Viceversa, le spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, devono seguire il principio di soccombenza e vengono liquidate come da separati decreti, ponendole a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.07.2024 da , in persona dell'Amministratore di Sostegno Parte_1
, contro l , ( , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 CP_2 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese di giudizio tra le parti di entrambe le fasi del giudizio.
3. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di consulenza tecnica in favore del CTU, di entrambe le fasi giudiziali, liquidate come da separati decreti.
Così deciso in Catania, 26.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales