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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 842/2022 promossa da:
(c.f. ), residente in [...], elettivamente domiciliata in Silvi Parte_1 C.F._1
(TE), Via della Repubblica n. 43, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Caporale, che lo rappresenta e difende, giusta procura dep. nel fascicolo telematico ex art. 83, co. 4 c.p.c.
- Ricorrente/Attrice - contro
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Floro ed elettivamente domiciliata in C.so San Giorgio n. 79, giusta CP_1 procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dep. nel fascicolo telematico ex art. 83, co. 4 c.p.c.;
- Resistente/Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da cose in custodia
CONCLUSIONI:
Parte attrice: “si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) preliminarmente ed in via istruttoria acquisisca agli atti del presente procedimento la CTU depositata nel proc. xx art. 696 cpc rubricato al n. 555/2019 RGAACC
Tribunale di Teramo (cfr. fascicolo telematico n. 07); b) nel merito accerti e dichiari la responsabilità civile ex art. 2051 ovvero, in subordine ex art. 2043 c.c, della Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante, per i danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, riportati dalla ricorrente in occasione dei sinistri dedotti nell'ambito del presente giudizio;
per l'effetto condanni la in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni in favore Controparte_1 della ricorrente mediante il pagamento della complessiva somma di Euro 11.766,69, salvo errori ed omissioni sempre emendabili, così come determinata al § 06 qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ovvero della diversa somma di giustizia, oltre interessi legali dall'insorgenza all'effettivo soddisfo c) nel merito condanni la in persona Controparte_1 del legale rappresentante, all'esecuzione di tutte le opere necessarie ed indispensabili alla messa in sicurezza del tratto di strada oggetto del presente giudizio, anche previa espletanda CTU finalizzata all'individuazione degli specifici interventi in tal senso;
d) condanni la in persona del legale rappresentante, alla soccombenza processuale”. Controparte_1
Parte convenuta, “affinché l'on.le Tribunale adito Voglia: 1) nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'assoluta infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti della deducente, per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto rigettarle tutte;
ovvero in estremo subordine accertare che la responsabilità del sinistro è imputabile in larga parte alla sig.ra con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227, I co., c.c. 2) In ogni caso Pt_1 con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha adito codesto Tribunale al fine di, previa dichiarazione Parte_1 della responsabilità civile ex art. 2051 c.c., ovvero - in subordine - ex art. 2043 c.c., della CP_1
, veder condannato il suddetto ente per i danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali,
[...] riportati in occasione dei sinistri in atti, in particolare nel sinistro verificatosi in data del 12/12/2018, alle ore 7:30 circa, percorrendo la Strada Provinciale, via Cagno di Atri, a bordo della propria Renault Kangoo targata DB081XP, a circa 2 Km dalla propria abitazione ed a 600 m dall'innesto con la SP n. 53, stimati nella complessiva somma di euro 11.766,69.
La ricorrente, in sintesi, ha eccepito e dedotto che: i) in data 12/12/2018, alle ore 7.30, percorrendo la
Strada Provinciale via Cagno di Atri a bordo della propria autovettura Renault Kangoo targata DB081XP, a circa 2 Km dalla propria abitazione e a 600 mt. dall'innesto con la SP n. 53, pur procedendo a velocità adeguata e commisurata allo stato e condizioni dei luoghi, improvvisamente e senza alcuna apparente ragione perdeva il controllo dell'autovettura, che dapprima sbandava compiendo un testacoda e, quindi, con lo spigolo anteriore lato passeggero urtava contro il muretto a bordo strada sul lato opposto rispetto a quello di marcia ribaltandosi lateralmente;
ii) il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità della
, a causa della presenza lungo il tracciato stradale di un significativo quantitativo di Controparte_1 materiale metallico e di un manto stradale non sistemato a regola d'arte, inidoneo ad assicurare una perfetta aderenza come in atti dettagliato;
iii) a seguito del sinistro la ricorrente veniva trasportata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Liberatore di Atri dove, all'esito di consulenze specialistiche ed indagini strumentali, le era diagnosticato un trauma indiretto al rachide cervicale e un trauma contusivo al ginocchio dx, giudicati guaribili in gg. 7; iv) l'autovettura riportava danni per un importo complessivo di euro
4.890,02, ma, atteso il valore di mercato dell'automobile parti a euro 4.500,00, la riparazione appariva da subito antieconomica, per cui l'autovettura veniva rottamata;
v) pertanto, ricorrevano i presupposti per la declaratoria di responsabilità esclusiva del citato Ente, con conseguente diritto al risarcimento dei predetti,
e in atti, danni.
L'ente resistente, costituitosi in giudizio, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'infondatezza della pretesa azione risarcitoria, poiché risultata non provata la dinamica e le cause del sinistro, nonché la responsabilità di parte attrice per condotta negligente.
Istruita la causa per tabulas e mediante prove orali, questo giudice, atteso che parte convenuta ha contestato anche l'an formulando a sua volta mezzi istruttori, ha disposto il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'artt. 183 co. 6 c.p.c. All'esito, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., disposta l'acquisizione della CTU espletata nel proc. ex art. 696 c.p.c. rubricato al n. 555/2019 RGACC del Tribunale di Teramo, presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
----------
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Giova osservare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4,
24/07/2012, n. 12943).
In applicazione del suesposto principio, nel caso di specie deve ritenersi che, ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attrice, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare all'interno della generale disciplina del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. – non avendo l'attrice imputato alla convenuta elementi di colpa e facendo invece riferimento alla derivazione dell'evento dannoso dalla condizione lesiva della res custodita.
Giova inoltre ricordare, in punto di diritto, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., - pacificamente applicabile anche alla P.A. (cfr., ex plurimis, Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio
2010 n. 1210) - è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007;
Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato o di terzi (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ.,
n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ove, invece, il concorrente comportamento del danneggiato non assurga a fattore interruttivo del nesso causale, nei termini delineati, ma a mera concausa dell'evento, cionondimeno tale condotta potrà avere rilievo (anche d'ufficio: Cass. Civ. sez. I, 25/07/2018 n.19755) sul piano delle conseguenze risarcibili, ai sensi dell'art. 1227 co. l c.c., a tenore del quale «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate».
L'applicazione delle suesposte coordinate giuridiche al caso di specie conduce all'accoglimento integrale della domanda attorea.
Anzitutto, con riguardo al rapporto di custodia con la res pretesa causa del danno, va rilevato che il tratto di strada lungo il quale è avvenuto il sinistro sia di proprietà - e competenza - della , Controparte_1 circostanza non oggetto di contestazione anche con rilievo ex art. 115 c.p.c. e, dunque, sia in essere la funzione della clausola di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., che è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e deve, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Né può ritenersi insussistente, in concreto, l'effettiva possibilità, per gli stessi, di esercitare l'effettivo potere di fatto sulla cosa.
Allo stesso modo, risultano provati dall'attore tanto la verificazione dell'evento - confermata dall'istruttoria orale - quanto il nesso di causalità tra res e l'evento stesso. In ordine a tali aspetti, infatti l'istruttoria svolta non ha lasciato spazio a dubbi. In ordine alla dinamica del sinistro, i testi escussi hanno confermato le prospettazioni di parte attrice - oltre che ricavabile ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, dalla documentazione fotografica versata in atti e dalle risultanze dell'avvenuto intervento dell'autopattuglia del
Commissariato di Atri (doc. 8 fasc. ricorrente) – infatti, nello specifico, il teste Testimone_1 indifferente, escusso all'udienza del 3/10/2023, interrogata a tal proposito, così rispondeva: “ho solo sentito un gran rumore perché l'incidente è avvenuto dietro la mia abitazione. Ho sentito un grido e ho chiesto a mio marito di intervenire”. Il teste , indifferente, marito della , a sua volta dichiarava: “preciso Testimone_2 Tes_1 che non ho assistito all'incidente ma sono intervenuto subito dopo a prestare soccorso;
i danni c'erano ed erano evidenti, ma non ricordo con precisione quelli elencati nel capitolo. Confermo però che la macchina era distrutta”.
In ordine alla causalità tra la res e l'evento stesso, sovviene rilevare le risultanze della consulenza tecnica acquisita - logica e priva di contraddizioni, puntuale e dettagliata, facente riferimento a precisi dettami logico – scientifici – che concludeva, con chiarezza, in estrema sintesi, “il tratto stradale esaminato, è assolutamente carente di manutenzione e non ha le caratteristiche in termini di sicurezza e percorribilità di una Strada
Provinciale. È stato effettuato un intervento di manutenzione sul tratto privo di asfalto con utilizzo di materiali provenienti dalla demolizione di manufatti edilizi privi di trattamento per renderli idonei ad essere utilizzati come materia prima seconda generando una situazione di grave pericolosità per gli utenti della strada de quo aggravata dalla completa mancanza di segnaletica e limiti di velocità”.
Cionondimeno, deve ritenersi che la condotta dell'attrice non possa ritenersi abnorme e cioè tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento, e non sono emersi elementi nel senso di condotta imprudente dell'attrice, anzi, “la ricostruzione dell'incidente fatta dal C.T.P. della ricorrente è plausibile nella dinamica del sinistro facendo riferimento ad una normale perizia di guida” (cfr. c.t.u. acquisita agli atti); quindi non sono emersi elementi di contribuzione alla determinazione dell'evento da parte dell'attrice, anche tenuto conto che in tutto il tratto esaminato nel corso del sopralluogo non è presente nessuna segnaletica orizzontale e verticale, né fissa e né mobile, tantomeno cartelli stradali di pericolo e di limite di velocità.
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, sul piano del quantum basti osservare che:
i) dalla documentazione sanitaria in atti, tenuto conto che seppure in tema di risarcimento del danno da lesioni c.d. micropermanenti, la prova del danno biologico debba avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, è pur vero che non possa ritenersi conforme a diritto l'esclusione aprioristica della rilevanza probatoria del referto di pronto soccorso e dei successivi certificati medici, corroborati da altri elementi.
Pertanto, nel caso specifico, il quantum della azionata domanda risarcitoria va liquidato in euro 805,00 (euro
115,00 x gg. 7) a titolo di risarcimento danni da lesione all'integrità psicofisica per i giorni sette di malattia da trauma indiretto al rachide cervicale e contusivo al ginocchio dx, come accertato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale San Liberatore di Atri, all'esito di consulenze specialistiche ed indagini strumentali (doc. n. 2), importo determinato sulla scorta delle vigenti Tabelle di Milano 2024 per il danno biologico. Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria;
ii) in ordine ai danni materiali dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, essi non possono essere liquidati basandosi sulla documentazione fotografica fornita e come da consulenza tecnica, atteso che dalla documentazione in atti si rileva che la stessa è stata rottamata, stanti i gravi danni rilevabili dalle foto in atti e la sua riparazione ritenuta antieconomica dalla stessa attrice, a suo stesso dire facendo riferimento al preventivo n. 54 dell'11/02/2019 della Vadini Carrozzeria corrente in Via Tevere 44/C di LI (doc. n. 3 fasc. ricorrente) e, come confermato dal teste , carrozziere, “è vero, preciso che il preventivo l'ho Tes_3 predisposto con la carrozzeria Vadini”, i danni vanno quantificati nella somma pari a euro 4.008,21 oltre IVA;
ciò posto, si ritiene di dover determinare il danno, in euro 3.500,00, in via equitativa ed all'attualità, stante difficoltà nel valutare con precisione l'entità del valore dell'auto ed il suo stato d'uso, tenuto conto che detta auto è stata immatricolata nel 2005;
iii) in ordine agli ulteriori e documentati danni, vanno liquidati per un ammontare di euro 155,00 a titolo di rimborso del costo di riparazione e/o sostituzione pneumatico in occasione del sinistro del 15/01/2020
[costo di riparazione pari a euro 15,00 come da ricevuta fiscale del 20/01/2020, Controparte_2 doc. n. 09, del 24/06/2020; costo di riparazione di euro 10,00 come da ricevuta fiscale emessa da
[...] del 20/07/2020, doc. n. 10, del 20/07/2020; costo di riparazione di euro 10,00 come da CP_2 ricevuta fiscale di doc. n. 11, dell'1/09/2020 per un costo di sostituzione pneumatico Controparte_2 di euro 120,00 come da ricevuta fiscale di dell'1/09/2020, doc. n. 12]; Controparte_2 iv) infine, va riconosciuto il diritto al rimborso delle somme di euro 1.401,87 per compenso CTU, come da decreto liquidazione del 17/02/2021 (cfr. fascicolo telematico proc. n. 555/2019 RG Tribunale di Teramo, doc. n. 7 pag. 140) posto a carico della ricorrente, e fattura n. 01/2021 di euro 1.401,87 saldata a mezzo bonifici in acconto fondo spese e saldo definitivo (cfr. documento prodotto sub doc. n. 13); - euro 730,00 per compenso professionale del CTP Ing. - tenuto conto che i costi del CTP, in quanto allegazione Per_1 difensiva, sono ripetibili (Sezioni Unite n. 16990/2017) - nominato nella fase sommaria, come da fattura n.
06/2021 (doc. n. 15); - euro 2.955,28 per competenze professionali assistenza tecnica del proprio difensore di fiducia, comprensiva di spese iscrizione a ruolo (euro 49,00), rimborso forfettario, oneri previdenziali, come da fattura n. 18/2021 (doc. n. 14) emessa in base ai parametri D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo sulle somme liquidate vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre
1996, n. 9648).
Le spese della procedura seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi, ridotti del 50 % in riferimento alle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in parte motiva, e, per l'effetto
2) Condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, della Controparte_1 somma complessiva di euro 9.550,15, come in parte motiva ripartiti, oltre accessori nella misura e secondo la decorrenza indicata in parte motiva;
3) Condanna la alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali del Controparte_1 presente giudizio e di quello per a.t.p., complessivamente liquidate in euro 2.800,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 24 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 842/2022 promossa da:
(c.f. ), residente in [...], elettivamente domiciliata in Silvi Parte_1 C.F._1
(TE), Via della Repubblica n. 43, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Caporale, che lo rappresenta e difende, giusta procura dep. nel fascicolo telematico ex art. 83, co. 4 c.p.c.
- Ricorrente/Attrice - contro
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vincenzo Floro ed elettivamente domiciliata in C.so San Giorgio n. 79, giusta CP_1 procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dep. nel fascicolo telematico ex art. 83, co. 4 c.p.c.;
- Resistente/Convenuta -
OGGETTO: azione di risarcimento danni da cose in custodia
CONCLUSIONI:
Parte attrice: “si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) preliminarmente ed in via istruttoria acquisisca agli atti del presente procedimento la CTU depositata nel proc. xx art. 696 cpc rubricato al n. 555/2019 RGAACC
Tribunale di Teramo (cfr. fascicolo telematico n. 07); b) nel merito accerti e dichiari la responsabilità civile ex art. 2051 ovvero, in subordine ex art. 2043 c.c, della Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante, per i danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, riportati dalla ricorrente in occasione dei sinistri dedotti nell'ambito del presente giudizio;
per l'effetto condanni la in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni in favore Controparte_1 della ricorrente mediante il pagamento della complessiva somma di Euro 11.766,69, salvo errori ed omissioni sempre emendabili, così come determinata al § 06 qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;
ovvero della diversa somma di giustizia, oltre interessi legali dall'insorgenza all'effettivo soddisfo c) nel merito condanni la in persona Controparte_1 del legale rappresentante, all'esecuzione di tutte le opere necessarie ed indispensabili alla messa in sicurezza del tratto di strada oggetto del presente giudizio, anche previa espletanda CTU finalizzata all'individuazione degli specifici interventi in tal senso;
d) condanni la in persona del legale rappresentante, alla soccombenza processuale”. Controparte_1
Parte convenuta, “affinché l'on.le Tribunale adito Voglia: 1) nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità,
l'improponibilità e l'assoluta infondatezza delle domande proposte dalla ricorrente nei confronti della deducente, per le ragioni innanzi esposte e, per l'effetto rigettarle tutte;
ovvero in estremo subordine accertare che la responsabilità del sinistro è imputabile in larga parte alla sig.ra con conseguente riduzione del risarcimento ex art. 1227, I co., c.c. 2) In ogni caso Pt_1 con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha adito codesto Tribunale al fine di, previa dichiarazione Parte_1 della responsabilità civile ex art. 2051 c.c., ovvero - in subordine - ex art. 2043 c.c., della CP_1
, veder condannato il suddetto ente per i danni alla persona, patrimoniali e non patrimoniali,
[...] riportati in occasione dei sinistri in atti, in particolare nel sinistro verificatosi in data del 12/12/2018, alle ore 7:30 circa, percorrendo la Strada Provinciale, via Cagno di Atri, a bordo della propria Renault Kangoo targata DB081XP, a circa 2 Km dalla propria abitazione ed a 600 m dall'innesto con la SP n. 53, stimati nella complessiva somma di euro 11.766,69.
La ricorrente, in sintesi, ha eccepito e dedotto che: i) in data 12/12/2018, alle ore 7.30, percorrendo la
Strada Provinciale via Cagno di Atri a bordo della propria autovettura Renault Kangoo targata DB081XP, a circa 2 Km dalla propria abitazione e a 600 mt. dall'innesto con la SP n. 53, pur procedendo a velocità adeguata e commisurata allo stato e condizioni dei luoghi, improvvisamente e senza alcuna apparente ragione perdeva il controllo dell'autovettura, che dapprima sbandava compiendo un testacoda e, quindi, con lo spigolo anteriore lato passeggero urtava contro il muretto a bordo strada sul lato opposto rispetto a quello di marcia ribaltandosi lateralmente;
ii) il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità della
, a causa della presenza lungo il tracciato stradale di un significativo quantitativo di Controparte_1 materiale metallico e di un manto stradale non sistemato a regola d'arte, inidoneo ad assicurare una perfetta aderenza come in atti dettagliato;
iii) a seguito del sinistro la ricorrente veniva trasportata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Liberatore di Atri dove, all'esito di consulenze specialistiche ed indagini strumentali, le era diagnosticato un trauma indiretto al rachide cervicale e un trauma contusivo al ginocchio dx, giudicati guaribili in gg. 7; iv) l'autovettura riportava danni per un importo complessivo di euro
4.890,02, ma, atteso il valore di mercato dell'automobile parti a euro 4.500,00, la riparazione appariva da subito antieconomica, per cui l'autovettura veniva rottamata;
v) pertanto, ricorrevano i presupposti per la declaratoria di responsabilità esclusiva del citato Ente, con conseguente diritto al risarcimento dei predetti,
e in atti, danni.
L'ente resistente, costituitosi in giudizio, ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'infondatezza della pretesa azione risarcitoria, poiché risultata non provata la dinamica e le cause del sinistro, nonché la responsabilità di parte attrice per condotta negligente.
Istruita la causa per tabulas e mediante prove orali, questo giudice, atteso che parte convenuta ha contestato anche l'an formulando a sua volta mezzi istruttori, ha disposto il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'artt. 183 co. 6 c.p.c. All'esito, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., disposta l'acquisizione della CTU espletata nel proc. ex art. 696 c.p.c. rubricato al n. 555/2019 RGACC del Tribunale di Teramo, presa visione delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
----------
La domanda è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito indicate.
Giova osservare che, come è noto, spetta al giudice, in ossequio al principio iura novit curia, dare l'esatta qualificazione alla domanda - tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esattezza delle indicazioni della parte o dalla mancanza di indicazioni, con il solo limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n. 8645, nonché Cass., Sez. 4,
24/07/2012, n. 12943).
In applicazione del suesposto principio, nel caso di specie deve ritenersi che, ad onta della qualificazione formale data in via principale dall'attrice, la domanda spiegata, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e degli elementi di fatto enucleati, sia da inquadrare all'interno della generale disciplina del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. – non avendo l'attrice imputato alla convenuta elementi di colpa e facendo invece riferimento alla derivazione dell'evento dannoso dalla condizione lesiva della res custodita.
Giova inoltre ricordare, in punto di diritto, che la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., - pacificamente applicabile anche alla P.A. (cfr., ex plurimis, Cass. 12 aprile 2013 n. 8935 e Cass. 25 maggio
2010 n. 1210) - è un'ipotesi di responsabilità che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa, sul quale grava il rischio dei danni prodotti dalla cosa stessa che non dipendano da caso fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007;
Cass. civ., n. 25243/2006). Si tratta, in particolare, di una responsabilità oggettiva (e non soggettiva aggravata o per colpa presunta), ancorata esclusivamente: i) alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile, che può essere esclusa ove, in relazione alle circostanze concrete, si accerti che non era possibile esercitare il potere di fatto sulla cosa (cfr. Cassazione civile , sez. III , 22/03/2016 , n. 5622), a nulla rilevando, invece, la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (Cass. civ., n. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.); ii) al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso, che può esser escluso dal c.d. caso fortuito.
Ne consegue che grava sull'attore la prova del rapporto di custodia, dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre spetta al convenuto fornire la prova liberatoria avente ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, rinvenibile anche nel comportamento colposo dello stesso danneggiato o di terzi (Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ.,
n. 28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Ove, invece, il concorrente comportamento del danneggiato non assurga a fattore interruttivo del nesso causale, nei termini delineati, ma a mera concausa dell'evento, cionondimeno tale condotta potrà avere rilievo (anche d'ufficio: Cass. Civ. sez. I, 25/07/2018 n.19755) sul piano delle conseguenze risarcibili, ai sensi dell'art. 1227 co. l c.c., a tenore del quale «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate».
L'applicazione delle suesposte coordinate giuridiche al caso di specie conduce all'accoglimento integrale della domanda attorea.
Anzitutto, con riguardo al rapporto di custodia con la res pretesa causa del danno, va rilevato che il tratto di strada lungo il quale è avvenuto il sinistro sia di proprietà - e competenza - della , Controparte_1 circostanza non oggetto di contestazione anche con rilievo ex art. 115 c.p.c. e, dunque, sia in essere la funzione della clausola di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., che è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa e deve, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione.
Né può ritenersi insussistente, in concreto, l'effettiva possibilità, per gli stessi, di esercitare l'effettivo potere di fatto sulla cosa.
Allo stesso modo, risultano provati dall'attore tanto la verificazione dell'evento - confermata dall'istruttoria orale - quanto il nesso di causalità tra res e l'evento stesso. In ordine a tali aspetti, infatti l'istruttoria svolta non ha lasciato spazio a dubbi. In ordine alla dinamica del sinistro, i testi escussi hanno confermato le prospettazioni di parte attrice - oltre che ricavabile ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, dalla documentazione fotografica versata in atti e dalle risultanze dell'avvenuto intervento dell'autopattuglia del
Commissariato di Atri (doc. 8 fasc. ricorrente) – infatti, nello specifico, il teste Testimone_1 indifferente, escusso all'udienza del 3/10/2023, interrogata a tal proposito, così rispondeva: “ho solo sentito un gran rumore perché l'incidente è avvenuto dietro la mia abitazione. Ho sentito un grido e ho chiesto a mio marito di intervenire”. Il teste , indifferente, marito della , a sua volta dichiarava: “preciso Testimone_2 Tes_1 che non ho assistito all'incidente ma sono intervenuto subito dopo a prestare soccorso;
i danni c'erano ed erano evidenti, ma non ricordo con precisione quelli elencati nel capitolo. Confermo però che la macchina era distrutta”.
In ordine alla causalità tra la res e l'evento stesso, sovviene rilevare le risultanze della consulenza tecnica acquisita - logica e priva di contraddizioni, puntuale e dettagliata, facente riferimento a precisi dettami logico – scientifici – che concludeva, con chiarezza, in estrema sintesi, “il tratto stradale esaminato, è assolutamente carente di manutenzione e non ha le caratteristiche in termini di sicurezza e percorribilità di una Strada
Provinciale. È stato effettuato un intervento di manutenzione sul tratto privo di asfalto con utilizzo di materiali provenienti dalla demolizione di manufatti edilizi privi di trattamento per renderli idonei ad essere utilizzati come materia prima seconda generando una situazione di grave pericolosità per gli utenti della strada de quo aggravata dalla completa mancanza di segnaletica e limiti di velocità”.
Cionondimeno, deve ritenersi che la condotta dell'attrice non possa ritenersi abnorme e cioè tale da interrompere il nesso causale tra cosa ed evento, e non sono emersi elementi nel senso di condotta imprudente dell'attrice, anzi, “la ricostruzione dell'incidente fatta dal C.T.P. della ricorrente è plausibile nella dinamica del sinistro facendo riferimento ad una normale perizia di guida” (cfr. c.t.u. acquisita agli atti); quindi non sono emersi elementi di contribuzione alla determinazione dell'evento da parte dell'attrice, anche tenuto conto che in tutto il tratto esaminato nel corso del sopralluogo non è presente nessuna segnaletica orizzontale e verticale, né fissa e né mobile, tantomeno cartelli stradali di pericolo e di limite di velocità.
Acclarato, dunque, l'an della pretesa risarcitoria, sul piano del quantum basti osservare che:
i) dalla documentazione sanitaria in atti, tenuto conto che seppure in tema di risarcimento del danno da lesioni c.d. micropermanenti, la prova del danno biologico debba avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, è pur vero che non possa ritenersi conforme a diritto l'esclusione aprioristica della rilevanza probatoria del referto di pronto soccorso e dei successivi certificati medici, corroborati da altri elementi.
Pertanto, nel caso specifico, il quantum della azionata domanda risarcitoria va liquidato in euro 805,00 (euro
115,00 x gg. 7) a titolo di risarcimento danni da lesione all'integrità psicofisica per i giorni sette di malattia da trauma indiretto al rachide cervicale e contusivo al ginocchio dx, come accertato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale San Liberatore di Atri, all'esito di consulenze specialistiche ed indagini strumentali (doc. n. 2), importo determinato sulla scorta delle vigenti Tabelle di Milano 2024 per il danno biologico. Gli importi suddetti, liquidati alla data di emanazione della presente sentenza, sono già espressi in valori monetari attuali, onde non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria;
ii) in ordine ai danni materiali dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro, essi non possono essere liquidati basandosi sulla documentazione fotografica fornita e come da consulenza tecnica, atteso che dalla documentazione in atti si rileva che la stessa è stata rottamata, stanti i gravi danni rilevabili dalle foto in atti e la sua riparazione ritenuta antieconomica dalla stessa attrice, a suo stesso dire facendo riferimento al preventivo n. 54 dell'11/02/2019 della Vadini Carrozzeria corrente in Via Tevere 44/C di LI (doc. n. 3 fasc. ricorrente) e, come confermato dal teste , carrozziere, “è vero, preciso che il preventivo l'ho Tes_3 predisposto con la carrozzeria Vadini”, i danni vanno quantificati nella somma pari a euro 4.008,21 oltre IVA;
ciò posto, si ritiene di dover determinare il danno, in euro 3.500,00, in via equitativa ed all'attualità, stante difficoltà nel valutare con precisione l'entità del valore dell'auto ed il suo stato d'uso, tenuto conto che detta auto è stata immatricolata nel 2005;
iii) in ordine agli ulteriori e documentati danni, vanno liquidati per un ammontare di euro 155,00 a titolo di rimborso del costo di riparazione e/o sostituzione pneumatico in occasione del sinistro del 15/01/2020
[costo di riparazione pari a euro 15,00 come da ricevuta fiscale del 20/01/2020, Controparte_2 doc. n. 09, del 24/06/2020; costo di riparazione di euro 10,00 come da ricevuta fiscale emessa da
[...] del 20/07/2020, doc. n. 10, del 20/07/2020; costo di riparazione di euro 10,00 come da CP_2 ricevuta fiscale di doc. n. 11, dell'1/09/2020 per un costo di sostituzione pneumatico Controparte_2 di euro 120,00 come da ricevuta fiscale di dell'1/09/2020, doc. n. 12]; Controparte_2 iv) infine, va riconosciuto il diritto al rimborso delle somme di euro 1.401,87 per compenso CTU, come da decreto liquidazione del 17/02/2021 (cfr. fascicolo telematico proc. n. 555/2019 RG Tribunale di Teramo, doc. n. 7 pag. 140) posto a carico della ricorrente, e fattura n. 01/2021 di euro 1.401,87 saldata a mezzo bonifici in acconto fondo spese e saldo definitivo (cfr. documento prodotto sub doc. n. 13); - euro 730,00 per compenso professionale del CTP Ing. - tenuto conto che i costi del CTP, in quanto allegazione Per_1 difensiva, sono ripetibili (Sezioni Unite n. 16990/2017) - nominato nella fase sommaria, come da fattura n.
06/2021 (doc. n. 15); - euro 2.955,28 per competenze professionali assistenza tecnica del proprio difensore di fiducia, comprensiva di spese iscrizione a ruolo (euro 49,00), rimborso forfettario, oneri previdenziali, come da fattura n. 18/2021 (doc. n. 14) emessa in base ai parametri D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. n. 14268 del 2017; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 1690 del 2000).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo sulle somme liquidate vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 6 novembre
1996, n. 9648).
Le spese della procedura seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi, ridotti del 50 % in riferimento alle questioni giuridiche trattate ex art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al numero di ruolo di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda per le ragioni di cui in parte motiva, e, per l'effetto
2) Condanna la al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, della Controparte_1 somma complessiva di euro 9.550,15, come in parte motiva ripartiti, oltre accessori nella misura e secondo la decorrenza indicata in parte motiva;
3) Condanna la alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali del Controparte_1 presente giudizio e di quello per a.t.p., complessivamente liquidate in euro 2.800,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 24 marzo 2025.
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)