Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/10/2023, n. 28167
CASS
Sentenza 6 ottobre 2023

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L'immagine stessa del magistrato evoca un modello ideale, rispettoso dell'insieme dei doveri che ne definiscono gli schemi comportamentali (e riempiono di contenuto il modello stesso) e affidatario della tutela dei diritti di ogni consociato; pertanto, i magistrati - più di ogni altra categoria di funzionari pubblici - sono tenuti a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell'esercizio delle funzioni, ma anche ad apparire indipendenti ed imparziali (evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell'adempimento delle proprie funzioni), con la conseguenza che l'esimente della scarsa rilevanza della violazione del dovere di astensione va esclusa se la condotta dell'incolpato è idonea a compromettere l'immagine del magistrato in relazione ai predetti profili. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della Sezione Disciplinare che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente della scarsa rilevanza della violazione del dovere di astensione alla condotta di un magistrato - che aveva intrattenuto relazioni sentimentali con curatori fallimentari e legali della curatela, nell'ambito di procedure fallimentari nelle quali rivestiva la funzione di giudice delegato - perché intrinsecamente idonea a ledere il bene giuridico protetto, restando irrilevante, in quanto elemento aleatorio estraneo a detta condotta, lo "strepitus fori" determinato dalla diffusione della notizia sulla stampa locale).

Le parti uniche e necessarie del giudizio di impugnazione delle decisioni disciplinari dell'apposita Sezione del CSM dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione sono - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - l'incolpato, il Ministro della Giustizia e il P.G. presso la S.C. e non anche il Ministero della Giustizia, ragion per cui, qualora a seguito della notificazione del ricorso per cassazione si costituisca nel giudizio il Ministero, in favore di quest'ultimo il ricorrente va condannato alla rifusione alle spese.

Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, la condotta del magistrato, con funzione di giudice delegato alle procedure concorsuali, che omette di astenersi, per gravi ragioni di convenienza, nelle procedure in cui il curatore fallimentare ha o ha avuto una relazione sentimentale con l'incolpato, a nulla rilevando che questa sia iniziata successivamente al conferimento dell'incarico, in quanto il dovere di astensione sussiste anche con riferimento alle attività connesse a quelle più propriamente giurisdizionali, come quella di vigilanza sull'operato del curatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/10/2023, n. 28167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28167
    Data del deposito : 6 ottobre 2023

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