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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/01/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1287 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 28.1.2025 ai sensi dell'art. 275 bis c.p.c. e vertente
TRA
titolare della ditta individuale Parte_1 Parte_2
(P. IVA e C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.Marco Profeta.
[...] P.IVA_1
ATTRICE
pagina 1 di 4 E
(C.F. ), rappresentato e difesa dall'avv. Maria Luigia Controparte_1 P.IVA_2
Santoni.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha chiesto:
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, in virtù dell'ordinanza numero 16328/2023 emessa dalla
Suprema Corte:
- accertare e dichiarare il diritto della alla restituzione della somma di euro Parte_2
17.938,70 corrisposta al a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza n. Controparte_1
3956/2016 della Corte di Appello di Roma;
- per l'effetto condannare il a pagare in favore della della Controparte_1 Parte_2 somma di euro 17.938,70, oltre interessi legali dal dovuto alla domanda giudiziale ed interessi moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Parte convenuta ha chiesto:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia:
In via preliminare:
- sospendere, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il presente giudizio in attesa dell'esito della causa
RG. 4898/2023 della Corte d'Appello di Roma, per i motivi in atti;
Nel merito: - rigettare ogni domanda ed istanza avversaria, in quanto infondate, non provate ed inammissibili;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ha agito, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., per ottenere la condanna del Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di € 17.938,70, oltre interessi legali dal dovuto alla CP_1
domanda giudiziale e interessi moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo. L'attore ha riferito che tali somme erano state pagate al in virtù della sentenza della Controparte_1
Corte d'Appello di Roma n. 3956/2016 che aveva statuito quanto segue: “ (…) condanna Pt_2
pagina 2 di 4 alla refusione delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 3.700 per diritti ed Pt_1
onorari, oltre 207 per spese ed accessori come per legge e per il secondo grado in euro 8.000, oltre 660
per spese ed accessori come per legge”.
2. Il si è costituito, chiedendo preliminarmente la sospensione del Controparte_1
presente giudizio, in attesa della definizione della causa n. 4898/2023 R.G. , pendente dinanzi a questa Corte, e avente a oggetto il giudizio di rinvio a seguito della pronuncia della Corte
di Cassazione.
Nel merito delle pretese il ha dedotto l'assenza di prova del pagamento delle CP_1
somme oggetto della condanna da parte della Corte d'Appello.
Infine ha lamentato la contrarietà a buona fede della condotta della controparte la quale non aveva inviato una previa richiesta di pagamento in via stragiudiziale, con conseguente non debenza degli interessi di mora e della spese di lite del presente giudizio.
3. Come già affermato nel corso del procedimento, non sussistono i presupposti per la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
Come ammesso anche dalla parte convenuta, il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente, fermo restando che, ove il giudice del rinvio si sia pronunciato nel senso della conferma della sentenza cassata, prima che giunga a decisione la causa sulle restituzioni, il giudice di quest'ultima può omettere la pronuncia di accoglimento della domanda restitutoria o risarcitoria, essendo stato nuovamente posto in essere il titolo giustificativo del corrispondente spostamento patrimoniale (Cass. n. 27409/2023). Proprio l'affermata autonomia dei giudizi non consente di ravvisare quindi un rapporto di pregiudizialità tra gli stessi.
Allo stato il giudizio di rinvio è stato definito, con sentenza, seppure non passata in giudicato, che non ha confermato la sentenza cassata e pertanto rimane esigibile il credito restitutorio.
pagina 3 di 4 4. Nel merito l'attore ha provato il pagamento in forma rateale delle somme in oggetto. Ha
prodotto difatti atto di precetto intimato dal del maggiore importo di € CP_1 CP_1
38.661,12, in quanto comprensivo di spese di lite di una terza sentenza emessa tra le parti, e le ricevute dei vari pagamenti rateali imputati ciascuno sia alle spese di lite di cui alla sentenza n. 3956/2016 della Corte d'Appello che alla ulteriore sentenza.
5. Non si ravvisano estremi di malafede nella mancanza di una previa diffida stragiudiziale, trattandosi di opzione consentita dall'ordinamento per la fattispecie in esame.
Gli interessi legali decorrono dalle date dei singoli pagamenti ( v. Cass. 30658/2017) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda (v. Cass. n. 61/2023).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di somma di € 17.938,70, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti fino al giorno antecedente la domanda giudiziale e interessi moratori dalla domanda al saldo;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 254,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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