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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 467/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale P.IVA_1
mandatario della Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria
[...]
Battiato e Ugo Nucciarone,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Laura Piera Cinzia Sicari;
), in Controparte_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Ester Malvagna,
Appellate
OGGETTO: appello – opposizione avviso di addebito SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1509/2021 del 25.11.2021, il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione proposta dalla società odierna appellata avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 00000023 84 000, con cui l' aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € Pt_1
101.043,23 a titolo di mancato versamento contributi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, oltre somme aggiuntive, sanzioni e interessi, relativi al periodo da marzo 2013 a dicembre 2014, accertati e dovuti in virtù del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017015281/DDL del 29.3.2018, emesso per l'indebita fruizione da parte della cooperativa delle agevolazioni ex lege n.407/1990 per 15 lavoratrici.
Il giudice di primo grado dichiarava, anzitutto, il difetto di legittimazione passiva dell' . Riportava, poi, le osservazioni formulate dagli Controparte_3
ispettori nel verbale di accertamento (“Nel periodo oggetto di accertamento le lavoratrici menzionate non avrebbero potuto usufruire delle agevolazioni di cui si discute, atteso che il contratto con cui erano state assunte il 12.09.2011 era stato trasformato a tempo indeterminato 1'01.11.2011, ovvero quando la Coop. ha avuto la certezza dell'aggiudicazione dell'appalto. Per tale ragione la
, al fine di aggirare la limitazione posta dall'interpretazione della CP_1
norma data con il Mess. 20607 menzionato, ha dichiarato che le stesse lavoratrici si sono dimesse in massa il 10/12/2011 e sono state riassunte il
13/12/2011 a tempo indeterminato, usufruendo delle agevolazioni. Invero le lavoratrici hanno escluso di essersi dimesse in tale periodo per essere immediatamente dopo riassunte, anche perché ciò avrebbe causato grave disagio all'espletamento del servizio in corso”), ma riteneva che la ricostruzione del fatto ivi operata non potesse essere condivisa, in quanto le dimissioni delle lavoratrici risultavano provate per tabulas.
Annullava, pertanto, l'avviso di addebito opposto e condannava l'istituto al pagamento delle spese di lite in favore della società cooperativa. Avverso la citata sentenza proponeva appello l' con atto del 25.5.2022. Pt_1
Al gravame resisteva la società appellata. Si costituiva, altresì, CP_4
subentrata a titolo universale a ex art. 76 del D.L. n. Controparte_5
73/2021, convertito dalla Legge n.106/2021, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa era posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza per l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva di Parte_2
2. Con il secondo motivo d'appello, lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 che prevede, quale condizione necessaria per godere delle agevolazioni contributive ivi contemplate, l'assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, con la ratio di “favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di lunga durata” (cfr. Cass. n. 13437/2017), nell'ottica di garantire un incremento occupazionale. Assume che, dall'esame della documentazione della ditta e dalle concordi dichiarazioni rese in fase ispettiva dalle 15 lavoratrici per le quali la cooperativa appellata aveva beneficiato dello sgravio, emergeva il difetto del suddetto requisito, atteso che, sebbene le stesse fossero state “riassunte” il
13.12.2011, avevano lavorato per la cooperativa, con le medesime mansioni, senza soluzione di continuità dal 2006/2008 sino al 2017. Critica, quindi, la sentenza di primo grado per aver affermato la legittimità della fruizione delle menzionate agevolazioni, malgrado le risultanze dell'accertamento ispettivo, e per avere disatteso le richieste istruttorie articolate, in spregio alle previsioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
3. Richiama ex art. 346 c.p.c. tutte le difese, eccezioni, deduzioni, conclusioni e richieste – anche istruttorie – formulate in primo grado. 4. Così riassunti i motivi di gravame, deve preliminarmente darsi atto che la notifica dell'appello ad ha valore di mera Controparte_2
litis denuntiatio, atteso che il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva con statuizione non oggetto di contestazione.
5. Ciò premesso, benché sia fondato e vada affermato il difetto di legittimazione di società cessionaria dei crediti - posto che, Parte_2 Pt_1
come rilevato dall'appellante, l'ultimo contratto di cessione, regolato dal DM del 30.11.2005, ha riguardato i crediti contributivi maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005 e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005, mentre i crediti contributivi oggetto di causa attengono a periodi successivi, da marzo 2013 a dicembre 2014, come tali estranei all'operazione di cartolarizzazione -, tuttavia, come già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 1217/2024 pubblicata il 24.12.2024 e richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “l' non ha alcun potere di rappresentare, con Pt_1
i propri difensori, Parte_2
in questo giudizio - e quindi di sollevare la questione del difetto della legittimazione passiva di detta società -, evincendosi chiaramente dall'[allegata] procura speciale, conferita con atto del 3.7.2014 in Notaio
[...]
da Tivoli, che il mandato difensivo, speso dall'ente a sostegno del Per_1
proprio potere rappresentativo, è limitato alle procedure legali necessarie per conseguire il recupero dei “crediti contributivi ceduti” ancora oggetto di procedimenti di cognizione o esecuzione e che solo “nell'ambito del presente
[rectius “di quel”] mandato” è attribuito all' per il tramite dei suoi Pt_1
difensori, il potere di rappresentare, assistere e difendere . Pt_2
Ne consegue che, non potendo l' vantare nessun potere di rappresentare, Pt_1
assistere e difendere on riguardo a crediti contributivi maturati ben oltre Pt_2
l'anno 2005, la società di cartolarizzazione deve ritenersi non validamente costituita nel giudizio, né in primo grado, né nel presente gravame.
6. E' fondato il secondo motivo di appello. Va premesso che nel caso in esame si controverte della legittimità o meno del recupero degli sgravi contributivi fruiti dalla cooperativa appellata ai sensi dell'art. 8 comma 9 della legge n. 407/1990. Tale disposizione normativa nel testo applicabile ratione temporis, prevede quanto segue: "1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi .... quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del
50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi":
Presupposto indefettibile degli sgravi contributivi, quindi, è che l'assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori disoccupati (o in cassa integrazione) da oltre 24 mesi, mentre nel caso di specie è pacifico che le 15 lavoratrici per le quali, a seguito del rilievo ispettivo, l' ha operato il recupero (nei limiti Pt_1
prescrizionali del quinquennio anteriore), assunte in data 13.12.2011, non possedevano il requisito di legge.
Ciò emerge sia dalle dichiarazioni acquisite dai funzionari dell' e Pt_1
allegate all'accertamento ispettivo, sia dalla ricostruzione dei fatti operata dalla stessa parte opponente.
Le lavoratrici , , , , Pt_3 Pt_4 Pt_5 Per_2 Per_3 Persona_4 Per_5
Per_1
, , , , e Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Per_11 Per_12 hanno dichiarato agli ispettori di avere lavorato per la cooperativa prima di essere assunte, fin dal 2006 o dal 2008 (alcune), senza soluzione di continuità.
Tali dichiarazioni non sono state smentite dalla parte appellata - che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è onerata di provare il possesso dei requisiti di legge per la fruizione di benefici e sgravi contributivi
(ex plurimis, vd. Cass. 5137/2006; Cass. 13473/2017) - la quale, pur formulando capitoli di prova testimoniale e indicando quali testimoni anche dette lavoratrici, non ha chiesto di dimostrare che alla data dell'assunzione a tempo indeterminato esse erano disoccupate da almeno 24 mesi, ma solo che le stesse, prima di essere assunte, avevano effettivamente rassegnato le proprie dimissioni, liberamente e con l'assistenza dei propri rappresentanti sindacali, per poter godere, con il nuovo contratto, di condizioni economiche e normative più vantaggiose di quelle che assistevano il precedente rapporto.
La libertà e l'effettività della scelta di rassegnare le dimissioni e le motivazioni dalle quali tale scelta sia scaturita, tuttavia, non fanno venir meno l'evidenza che le lavoratici non potevano essere considerate disoccupate da oltre 24 mesi, avendo lavorato per anni già alle dipendenze della e da ultimo, come CP_1
affermato dalla stessa parte appellata, pur avendo ricevuto la comunicazione di conclusione dei rapporti per cessazione dell'appalto, essendo state nuovamente assunte con contratti a tempo determinato il 12 settembre 2011, contratti dapprima prorogati e poi convertiti a tempo indeterminato.
La normativa sugli sgravi contributivi è da considerarsi di stretta interpretazione (Cass. 13473/2017, 9872/2014), in quanto derogatoria rispetto alla sottoposizione generale agli obblighi contributivi, per cui, alla stregua del dato normativo sopra testualmente riportato, deve escludersi la legittimità della fruizione degli sgravi, essendo essi riconosciuti solo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto. Né potrebbe ritenersi risolutiva la certificazione del Centro per l'Impiego ove in contrasto con l'assenza di un reale stato di disoccupazione di lungo periodo, dovendo individuarsi la specifica ratio legis, nello scopo di “incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori effettivamente (e non solo apparentemente) disoccupati da lungo tempo” (vd. Cass. 15711/2015).
7. L'appello pertanto deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, salvo che in punto di difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, con il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Le spese processuali dei due gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della controversia, seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico della società opponente in favore dell' . Pt_1
Devono invece essere compensate, anche per il presente grado, le spese processuali nei confronti di , cui l'appello è Controparte_2
stato notificato a titolo di litis denuntiatio.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione di
[...]
avverso l'avviso di addebito n. Parte_6
59820190000002384000.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente appellante, che liquida in € 6.200,00 per il primo grado e in € 7.200,00 per il presente, oltre spese generali (15%).
Compensa, anche per il presente grado, le spese processuali nei confronti di
. Controparte_2
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
30.1.2025.
Il consigliere estensore La Presidente
dott. Viviana Urso dott. Elvira Maltese