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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/08/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7211/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice – dott. Luigi Aprea – ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7211/2021 avente ad oggetto “responsabilità professionale” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1
dall'avv. Vincenzo Giocondo, presso il cui studio, sito in Qualiano, alla via Col. Morgera n.
30, è elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
Avv. Rita Di Marino, procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato in Mugnano Di
Napoli, al Viale Menna n. 10
CONVENUTO
E
Avv. Giacomo Migliaccio, procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato in Mugnano Di
Napoli, al Viale Menna n. 10
CONVENUTO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'avv. Edoardo Enrico, presso il cui studio sito in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 267,
è elettivamente domiciliata
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TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e, all'udienza del 21.05.2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che nell'anno Parte_1
2018 aveva nominato, quali propri difensori di fiducia, l'avv. Rita Di Marino e l'avv.
Giacomo Migliaccio affinché proponessero nel suo interesse l'azione civile volta all'accertamento e alla dichiarazione della lesione del diritto alla legittima, la conseguente riduzione degli atti di donazione stipulati in data 11.7.2013 sufficienti a reintegrare la quota di riserva e, altresì, la divisione dei beni facenti parte della massa ereditaria;
che i suddetti professionisti avevano incardinato il procedimento recante RG n. 4781/2018 dinanzi al
Tribunale di Napoli Nord;
che, all'esito della prima udienza, il giudice istruttore dichiarava, con ordinanza, la nullità della citazione per mancata specificazione dei beni, mobili e immobili, rientranti nella successione, del valore dell'asse e della quota spettante, oltre che, della dedotta simulazione delle donazioni effettuate che non potevano dirsi ben circostanziate;
che, successivamente, gli avvocati incaricati provvedevano a depositare un atto di integrazione con le richieste precisazioni unitamente ad una perizia descrittivo/estimativa dei beni;
che tale procedimento si era concluso con sentenza che aveva rigettato la domanda attorea, dichiarato la nullità delle domande di simulazione e di nullità/annullabilità/inefficacia degli atti dispositivi in questione “per vizi della edictio actionis non sanati e previsti a pena di nullità dal quarto comma dell'art. 164 c.p.c.” e, contestualmente, rilevato la totale infondatezza delle domande di riduzione della donazione e di scioglimento della comunione ereditaria non avendo, la difesa attrice, fornito “alcun documento probante la proprietà dei beni immobili (indicati in citazione) in capo ai donatari e CP_2 Controparte_3
nonché in capo al de cuiu al momento della morte”; che Controparte_4 Persona_1
la su menzionata sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata unitamente all'atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €
25.474,77, oltre interessi;
che, rimasto inadempiuto l'atto di precetto, veniva notificato atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto il bene immobile sito in Aversa (CE) alla Via
Armando Diaz n.31; che avverso tale sentenza gli avvocati incaricati avevano proposto atto di
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appello dichiarato, poi, inammissibile ex art. 348 c.p.c.; che, pertanto, il negativo esito del giudizio era totalmente dipeso da una condotta negligente ed omissiva deli professionisti intimati per non aver adempiuto diligentemente all'incarico conferitogli ex art. 1176 c.c.; che il danno patrimoniale cagionato era di almeno € 25.000,00; che ogni tentativo di bonario componimento della lite era fallito.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previo accertamento della responsabilità professionale dell'avv. Rita Di Marino e dell'avv. Giacomo Migliaccio, questi venissero condannati al risarcimento dei danni da lei subiti nella misura di € 25.000,00.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'avv. Giacomo Migliaccio che, contestando la fondatezza della domanda, assumeva: che non vi era stata alcuna negligenza professionale nell'espletamento dell'incarico, non sussistendo, quindi, un nesso di causalità tra la prestazione professionale resa ed il danno lamentato;
che vi era un rapporto assicurativo stipulato con la per i rischi legati alla propria attività professionale. Controparte_5
Ciò posto, concludeva affinché venisse rigettata la domanda attorea e che, in caso di suo eventuale accoglimento, fosse tenuto indenne dalla compagnia assicurativa
[...]
– con cui aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale –, Controparte_1
di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
Si costituiva tempestivamente in giudizio, altresì, l'avv. Rita Di Marino che contestando la fondatezza della domanda attorea deduceva che non poteva ritenersi sussistente alcuna negligenza professionale nell'espletamento dell'incarico, non sussistendo, quindi, un nesso di causalità tra la prestazione professionale resa ed il danno lamentato;
che vi era un rapporto assicurativo stipulato con la per i rischi legati alla propria attività Controparte_6
professionale.
Tanto premesso, concludeva affinché venisse rigettata la domanda attorea e che, in caso di suo eventuale accoglimento, fosse tenuto indenne dalla compagnia assicurativa
[...]
– con cui aveva stipulato una polizza per la responsabilità professionale –, Controparte_7
di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
Autorizzata la sua chiamata in causa di entrambe le compagnie assicurative, si costituiva in giudizio la che, contestando la fondatezza della pretesa attorea, CP_8 CP_9
assumeva, in via preliminare, l'annullamento del contratto assicurativo ai sensi dell'art. 1892
c.c., per essere stato stipulato già conoscendo l'esistenza di una situazione che poteva determinare la richiesta risarcitoria oggetto del giudizio;
in subordine, concludeva per l'integrale rigetto della domanda proposta da e vittoria di spese di lite. Parte_1
Stante la natura documentale della controversia, in assenza di attività istruttoria, la causa
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veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza resa in data 21.5.2025.
La pretesa azionata è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Occorre premettere che costituisce principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n.10698/2016; Cass. n.10700/2016; Cass. n.3355/2014; Cass. n.16690/2014) che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e quindi presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art.1176, comma 2, c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente,
e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto (cfr. Cass. n.6782/2015; Cass.
n.18612/2013; Cass. n.8863/2011).
Ne discende, altresì, che la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.
In buona sostanza, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art.1176, comma 2, c.p.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art.2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art.1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata
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prestazione professionale e il danno.
La Suprema Corte (sentenza n.17414/2019) ha avuto modo di ribadire, confermando l'orientamento consolidato espresso su detta tematica, che “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva -non necessariamente la certezza- circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”
(Cass. 22376/2012; v., tra le tante, Cass. n. 9917/2010; Cass. 9638/9013., da ultimo, Cass.
25112/2017).
Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass. n. 24956/2020, ma prima anche Cass. n. 25112/2017).
Da ultimo, è stato affermato che “la responsabilità dell'avvocato -nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. n.15032/2021).
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, la parte attrice ha dedotto la
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negligenza professionale dell'avv. Di Marino e dell'avv. Migliaccio, i quali non avrebbero adempiuto correttamente il loro incarico difensivo a tutela degli interessi della parte rappresentata in giudizio.
Innanzitutto, sulla base delle allegazioni processuali, è pacifico che abbia Parte_1
conferito mandato all'avv. Rita Di Marino e all'avv. Giacomo Migliaccio, al fine di esercitare un'azione volta ad accertare e a dichiarare la lesione del diritto di legittima della stessa e della germana . CP_10
Il procedimento era stato incardinato dagli avvocati convenuti dinanzi al Tribunale di Napoli
Nord (RG n. 4781/2018) convenendo in giudizio la madre, i ER Controparte_11
e nonché il nipote . Controparte_3 CP_2 Controparte_4
Secondo la prospettazione attorea, gli avvocati incaricati avrebbero colpevolmente omesso di documentare e specificare gli elementi da cui poter far ritenere dimostrata la lesione del diritto alla legittima, non avendo adempiuto con la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c..
In particolare, la deduce che il rigetto della pretesa azionata sarebbe imputabile Pt_1
esclusivamente alla negligenza dei professionisti, i quali avrebbero omesso di produrre l'adeguata documentazione – specificazione dei beni mobili e immobili caduti in successione, specificazione del valore dell'asse e delle quote spettanti con conseguente determinazione della lesione della quota a lei riservata –, necessaria per dimostrare l'eventuale lesione dei diritto alla legittima e, dunque, ritenere possibile la riduzione o l'annullamento degli atti di donazione.
Tale assunto viene sostenuto sulla base del tenore della motivazione della sentenza n.
747/2020 del Tribunale di Napoli Nord. In detta pronuncia la decisione di rigetto della domanda viene fondata sulla mancata dimostrazione della titolarità sia dei beni oggetto di donazione, mobili e/o immobili, in capo ai donatari e al de cuius, sia dei beni ulteriori come relictum per i quali è stato chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria.
Sul tema, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini del giudizio di responsabilità del professionista legale, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per l'assistito, ma le modalità concrete con le quali l'avvocato, nell'adempimento dell'incarico, ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere principale di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass. Civ.
n. 18612/13; Cass. Civ. 8863/11; Cass. Civ. 6967/06), chiarendosi, in particolare, che
“l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia
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compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. Civ., 11 agosto 2005, n. 16846)”.
Nel caso di specie, a fronte del dedotto inesatto adempimento del professionista, deve ritenersi che non siano emersi elementi da cui potersi ricavare, in modo certo ed inequivoco, la negligenza dell'avv. Di Marino e dell'Avv. Migliaccio nell'espletamento del loro incarico in danno della . Pt_1
Nella fattispecie in esame, alla luce di una valutazione complessità delle emergenze istruttorie acquisite al giudizio celebratosi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, deve infatti concludersi che la condotta processuale dei convenuti non abbia integrato una violazione del canone di diligenza professionale in concreto esigibile ex art.1176 2°comma c.c..
I professionisti hanno espletato una diligente attività difensiva il cui esercizio è avvenuto, con forme e modalità tali da non compromettere l'esito del giudizio, pur definito con il rigetto delle ragioni di parte attrice.
Infatti, l'avvocato convenuto, pur non avendo prodotto in giudizio la documentazione attestante in modo specifico i beni rientranti nella massa ereditaria del , ha Persona_1
opportunamente articolato istanze istruttorie, attraverso atti di integrazione e perizia descrittivo/estimativa.
Orbene, nel caso di specie, la difesa attorea aveva opportunamente richiesto di poter ammettere una consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire l'intero patrimonio del de cuius , potendo, così, accertare, concretamente, le rendite e i beni mobili Persona_1
disponibili nonché per stabilire la divisibilità o meno delle quote e la loro entità.
Deve allora concludersi che non è emerso alcun elemento oggettivo idoneo ad evidenziare un comportamento negligente nell'espletamento del mandato difensivo da parte dei professionisti convenuti.
La domanda va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da - € 5.200,01 a € 26.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dalle parti convenuta e dal difensore della parte terza chiamata.
Infatti, per quanto concerne le spese sostenute dalla compagnia terza chiamata in garanzia, va osservato che una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia,
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trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2011, n. 23552).
Infatti, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Tuttavia, il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o temeraria (cfr. Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2012, n. 7431, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2005, 12301)
Più in particolare, “sul piano causale, una precisa concatenazione lega la domanda dell'attore alla costituzione del convenuto e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che, come è naturale, detta chiamata certamente non avrebbe avuto luogo, ad opera del convenuto, in difetto della prima condizione, la quale, da un punto di vista logico processuale, viene così ad assumere un ruolo decisamente preponderante nella produzione del secondo evento ("causa causae est causa causati"); mentre vale ad interrompere questo nesso causale tra la domanda dell'attore e la chiamata del terzo, ponendosi quindi come causa unica del coinvolgimento del terzo, soltanto una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà. E pertanto, qualora la domanda dell'attore contro il convenuto sia rigettata, col conseguente assorbimento della subordinata domanda di garanzia proposta dal convenuto contro il terzo, le spese sostenute da quest'ultimo vanno poste a carico dell'attore, a meno che la domanda di garanzia non sia palesemente arbitraria o temeraria”
(Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004, n.° 6514).
Ora, quanto alla chiamata in causa dell'avv. Giacomo Migliaccio nei confronti della propria compagnia assicurativa ritenuto dimostrato documentalmente il Controparte_5
rapporto assicurativo, non si possono ravvisare profili di arbitrarietà o temerarietà della domanda di manleva esperita.
Sulla scorta di tale conclusione anche le spese di lite sostenute dalla compagnia terza chiamata vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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• rigetta la domanda proposta da Parte_1
• condanna al pagamento, in favore dell'avvocato Rita Di Marino e Parte_1 dell'Avvocato Giacomo Migliaccio delle spese processuali che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• condanna al pagamento, in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t, delle spese processuali che si liquidano in € 2.540,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 07/08/2025
Il Giudice
dott. Luigi Aprea
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