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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 950/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 950/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Mazzini, n.10
, nato in [...] il [...], residente in [...]
n.8 RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
avente per oggetto: assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minorenne art.262 c.c.
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/03/2024 e Parte_1
, quali genitori della minore Parte_2 Persona_1
, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di Novara l'attribuzione alla figlia del cognome di
[...] entrambi i genitori. Come si evince dall'atto di nascita della minore nata a [...], il Persona_2 29/05/2020, figlia degli istanti, veniva riconosciuta inizialmente solo dalla madre e, successivamente, con dichiarazione resa in data 26/03/2024 avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate e iscritta nei registri di nascita del Comune di Trecate (anno 2024, parte II, serie B, n. 61), anche dal padre. A seguito di decreto emesso in data 11.5.2024 con cui il Collegio chiedeva chiarimenti ai genitori istanti, veniva fissata udienza di comparizione personale delle parti. All'udienza del 19/11/2024, i ricorrenti hanno insistito per l'attribuzione del primo cognome materno
“ ” e del primo cognome paterno ”; inoltre, gli istanti hanno rappresentato che per il Pt_1 Pt_2
Pag. 1 Consolato peruviano la minore risulta essere sorella della madre Persona_2 Parte_1 in quanto ha assunto il suo stesso cognome;
[...]
Il ricorso merita accoglimento per i motivi che seguono. Nessun dubbio sussiste in ordine alla competenza del Tribunale ordinario in ordine alla decisione sull'attribuzione del cognome al figlio minore, come previsto dall'art. 38 disp. att. c.c. Come è noto, ai sensi dell'art. 262 co. 2 c.c. “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo
o sostituendolo a quello della madre”; inoltre, ai sensi dell'art. 262 u.c. c.c. nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nel caso di specie, deve osservarsi che l'audizione della figlia è impossibile, avuto riguardo all'età della stessa, di soli quattro anni. Il compendio probatorio in atti, dunque, è sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento da parte del Collegio. Ed invero, con riferimento ai criteri che il Tribunale è tenuto ad adottare per la decisione del cognome da attribuire al figlio minore, già anteriormente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 154/2013, la Corte di Cassazione aveva escluso ogni automatismo in favore del patronimico, in caso di riconoscimento paterno avvenuto successivamente a quello materno (Cass.14232/2013; 27069/2011; 2751/2008), dovendo il giudice decidere unicamente tenendo conto dell'interesse del minore, nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito (Cass. 26062/2014), a preservare la propria identità personale (che deve essere riconosciuta nonostante la tenera età, come affermato da Cass. 27069/2011, cit.). Orbene, risulta che la minore, cittadina italiana, in applicazione del disposto dell'art.262 c.c., nell'ordine indicato dagli istanti verrebbe ad acquisire due cognomi (“ ”). Persona_3 È altresì noto che l'ordinamento dello stato civile dei Paesi di cultura spagnola dispone che al neonato venga attribuito il doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, che, a loro volta, ne portano due. Sul punto è intervenuta la pronuncia della Corte cost. n. 131/2022, la quale ha “dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.” Ancora, la Corte di Cassazione, con orientamento condiviso da questo Collegio, ha stabilito che “una persona nata da genitori stranieri in uno Stato dove viene attribuito il doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, ove abbia conseguito la cittadinanza italiana per aver risieduto in Italia per oltre dieci anni, ha diritto a portare anche in Italia il doppio cognome” (Cass. civ. n. 17462/2013). In maniera conforme, la Corte di Giustizia UE c-148/2002 ha ribadito che“il giudice comunitario aveva altresì stabilito che l'ordinamento interno non è legittimato a limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza anche di un altro Stato membro” e così aveva affermato che “ l'autorità amministrativa deve consentire la possibilità di cambiamento del cognome ai minori residenti in uno Stato membro e in possesso di doppia cittadinanza, di quello e di un altro stato membro, allorché la domanda sia volta a far sì che costoro possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato”. Sulla scorta di quanto sopra, avuto riguardo all'interesse della minore, sussistono i presupposti per l'attribuzione alla minore, rispettivamente, del primo cognome paterno e del primo cognome materno, come richiesto dai ricorrenti. Ed infatti, considerato l'accordo dei genitori e le ragioni addotte dagli stessi a sostegno della domanda, l'attribuzione del doppio cognome risulta coerente con gli interessi della minore tenuto conto che il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, tutelato anche a livello costituzionale, oltre che alla normativa ordinaria (art.6 c.c.) e non determina alcuna lesione alla sua identità
Pag. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
1) attribuisce alla minore il primo cognome paterno “ ” e il primo Persona_1 Pt_2 cognome materno “ ”. Pt_1
2) Ordina al competente ufficiale dello Stato civile di procedere ai conseguenti incombenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28.11.2024.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 950/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...]
Mazzini, n.10
, nato in [...] il [...], residente in [...]
n.8 RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
avente per oggetto: assunzione del cognome del genitore da parte del figlio naturale minorenne art.262 c.c.
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/03/2024 e Parte_1
, quali genitori della minore Parte_2 Persona_1
, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di Novara l'attribuzione alla figlia del cognome di
[...] entrambi i genitori. Come si evince dall'atto di nascita della minore nata a [...], il Persona_2 29/05/2020, figlia degli istanti, veniva riconosciuta inizialmente solo dalla madre e, successivamente, con dichiarazione resa in data 26/03/2024 avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate e iscritta nei registri di nascita del Comune di Trecate (anno 2024, parte II, serie B, n. 61), anche dal padre. A seguito di decreto emesso in data 11.5.2024 con cui il Collegio chiedeva chiarimenti ai genitori istanti, veniva fissata udienza di comparizione personale delle parti. All'udienza del 19/11/2024, i ricorrenti hanno insistito per l'attribuzione del primo cognome materno
“ ” e del primo cognome paterno ”; inoltre, gli istanti hanno rappresentato che per il Pt_1 Pt_2
Pag. 1 Consolato peruviano la minore risulta essere sorella della madre Persona_2 Parte_1 in quanto ha assunto il suo stesso cognome;
[...]
Il ricorso merita accoglimento per i motivi che seguono. Nessun dubbio sussiste in ordine alla competenza del Tribunale ordinario in ordine alla decisione sull'attribuzione del cognome al figlio minore, come previsto dall'art. 38 disp. att. c.c. Come è noto, ai sensi dell'art. 262 co. 2 c.c. “Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo
o sostituendolo a quello della madre”; inoltre, ai sensi dell'art. 262 u.c. c.c. nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nel caso di specie, deve osservarsi che l'audizione della figlia è impossibile, avuto riguardo all'età della stessa, di soli quattro anni. Il compendio probatorio in atti, dunque, è sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento da parte del Collegio. Ed invero, con riferimento ai criteri che il Tribunale è tenuto ad adottare per la decisione del cognome da attribuire al figlio minore, già anteriormente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 154/2013, la Corte di Cassazione aveva escluso ogni automatismo in favore del patronimico, in caso di riconoscimento paterno avvenuto successivamente a quello materno (Cass.14232/2013; 27069/2011; 2751/2008), dovendo il giudice decidere unicamente tenendo conto dell'interesse del minore, nel contesto delle relazioni sociali in cui si trova inserito (Cass. 26062/2014), a preservare la propria identità personale (che deve essere riconosciuta nonostante la tenera età, come affermato da Cass. 27069/2011, cit.). Orbene, risulta che la minore, cittadina italiana, in applicazione del disposto dell'art.262 c.c., nell'ordine indicato dagli istanti verrebbe ad acquisire due cognomi (“ ”). Persona_3 È altresì noto che l'ordinamento dello stato civile dei Paesi di cultura spagnola dispone che al neonato venga attribuito il doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, che, a loro volta, ne portano due. Sul punto è intervenuta la pronuncia della Corte cost. n. 131/2022, la quale ha “dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.” Ancora, la Corte di Cassazione, con orientamento condiviso da questo Collegio, ha stabilito che “una persona nata da genitori stranieri in uno Stato dove viene attribuito il doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, ove abbia conseguito la cittadinanza italiana per aver risieduto in Italia per oltre dieci anni, ha diritto a portare anche in Italia il doppio cognome” (Cass. civ. n. 17462/2013). In maniera conforme, la Corte di Giustizia UE c-148/2002 ha ribadito che“il giudice comunitario aveva altresì stabilito che l'ordinamento interno non è legittimato a limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza anche di un altro Stato membro” e così aveva affermato che “ l'autorità amministrativa deve consentire la possibilità di cambiamento del cognome ai minori residenti in uno Stato membro e in possesso di doppia cittadinanza, di quello e di un altro stato membro, allorché la domanda sia volta a far sì che costoro possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato”. Sulla scorta di quanto sopra, avuto riguardo all'interesse della minore, sussistono i presupposti per l'attribuzione alla minore, rispettivamente, del primo cognome paterno e del primo cognome materno, come richiesto dai ricorrenti. Ed infatti, considerato l'accordo dei genitori e le ragioni addotte dagli stessi a sostegno della domanda, l'attribuzione del doppio cognome risulta coerente con gli interessi della minore tenuto conto che il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, tutelato anche a livello costituzionale, oltre che alla normativa ordinaria (art.6 c.c.) e non determina alcuna lesione alla sua identità
Pag. 2
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Parte_2
1) attribuisce alla minore il primo cognome paterno “ ” e il primo Persona_1 Pt_2 cognome materno “ ”. Pt_1
2) Ordina al competente ufficiale dello Stato civile di procedere ai conseguenti incombenti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28.11.2024.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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