Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1492 /2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(Cod. Fisc. ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv Maurizio Cavaliere (Cod. Fisc. con i9ndciato indirizzo PEC C.F._1
vvocati.prato.it come da procura in atti;
Email_1
-attore -
CONTRO
(Cod. Fisc.: ) rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'Avv. Umberto Giannini (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Lucca Loc. san Concordio, Via Fornacette, 1 , indirizzo PEC:
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-convenuto -
Conclusioni: come precisate all'udienza, tenuta ex art. 281 sexies cpc, in data 29/1/2025 ovvero:
Parte attrice come da citazione nel seguente modo:
“ accertare e dichiarare che le somme indicate nei conti correnti per cui è causa non risultano corrette per i motivi indicati in narrativa, accertando conseguentemente le somme effettivamente risultanti a seguito del corretto calcolo del saldo dei c/c per cui è causa alla data dell'ultimo estratto conto depositato in atti per i motivi indicati in premessa e condannare conseguentemente la convenuta al pagamento della somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dalla domanda;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Parte convenuta come da comparsa conclusionale del 23.1.2024:
Pag. 1 a 9
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I contenuti degli atti delle parti per esigenze di sintesi conseguenti alla necessità di predisporre una concisa motivazione, possono ritenersi come conosciuti e comunque come richiamati.
Il processo è stato istruito mediante CTU economico-contabile a seguito della quale, con ordinanza del 29.11.2022 è stata formulata, ex art. 185 cpc,la seguente proposta conciliativa: pagamento in favore di parte attrice da parte della della somma complessiva di euro 120.000,00 omnia, oltre CP_2
€ 4.500,00 a titolo di contributo spese processuali, oltre contributo unificato, marca e spese di notifica;
- spese di CTU a carico della Banca, - rinuncia delle parti ad ogni rispettiva domanda ed eccezione relativamente ai fatti di cui è causa” .
All'udienza del 11.4.2023 tale proposta trovava l'adesione della sola parte attrice. Il processo, a seguito di rinvii d'ufficio, è stato chiamato per la discussione ex art. 281 sexies, all'udienza del
29.1.2025 ove è stato trattenuto in decisione.
L'attrice allegando di avere intrattenuto con la i rapporti di conto Controparte_2
corrente n. 23000/07 e conto anticipi 68432.46 ha evidenziato la presenza di numerose irregolarità nella tenuta dei conti tali da rendere necessaria rideterminazione ex post degli importi reciprocamente dovuti.
I rilevi mossi all'operato della Banca si possono così sintetizzare:
- applicazione di interessi anatocistici non pattuiti o comunque applicati in assenza di tutte le condizioni imposte dalla legge per la loro legittimità;
- applicazione non pattuita degli interessi in misura ultra-legale;
- illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (MS), per indeterminatezza della relativa clausola contrattuale;
- omessa comunicazione delle variazioni contrattuali;
- applicazione delle valute c.d. “fittizie” in luogo delle valute “reali” per le singole operazioni;
- illecita applicazione di commissioni disponibilità fondi o di istruttoria veloce senza che vi sia stata preventiva pattuizione;
Pag. 2 a 9 - adozione della “girocontazione” delle competenze maturate periodicamente sul conto anticipi n. 68432.46 (già n. 68432.49) direttamente sul conto ordinario n. 23000.07 (già n. 23000.67) senza autorizzazione;
- indeterminatezza dei saldi dei conti per cui è liti relativamente al primo estratto disponibile.
La convenuta, contestando gli assunti dell'attrice ha eccepito quanto segue: CP_2
- la legittimità della capitalizzazione degli interessi in base alla delibera CICR del 09/02/2000 che richiedeva, sia per i nuovi contratti che per quelli precedenti, eguale periodicità degli accrediti degli interessi con quella degli addebiti e ove le nuove condizioni negoziali non fossero peggiorative, la comunicazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- la prescrizione decennale del credito sotteso alla domanda attorea relativo a tutti i versamenti/pagamenti effettuati/addebitati sul conto nel periodo anteriore al decennio a partire dall'atto interruttivo considerata l'inizio del rapporto in antecedenza rispetto all'anno 2009; ciò tenuto conto dei principi della “Cassazione a Sezioni Unite n. 24418/2000” ove è stato chiarito che nel caso di rimesse aventi natura solutoria ( cioè affluite su un conto passivo o fuori fido) esse abbiano carattere di pagamenti con termine prescrizionale decorrente dalla data di effettuazione del pagamento e non dalla chiusura del rapporto.
In allegato alla memoria ex art. 183 n. 1 cpc ha depositato documentazione attinente alla regolamentazione dei rapporti contrattuali in esame, deducendo che il tasso di interesse nominale annuo da applicare al conto corrente era stato pattuito nella misura del 15%; dalla lettera/contratto di credito del 02.04.2009 relativa al conto corrente ordinario n. 23000,67 (poi n. 632280,39), debitamente sottoscritta dell'attrice si evincono le seguenti condizioni economiche: A) affidamento per apertura di credito in conto corrente pari ad euro 20.000,00 - tasso debitore nominale annuo pari al 12,850% e tasso effettivo annuo pari a 13,4826% per entro fido;
- tasso debitore nominale annuo pari al 12,850% e tasso effettivo annuo pari a 13,4826% per eventuali sconfinamenti;
B) Affidamento per anticipo su effetti commerciali pari ad euro 51.000,00 - tasso debitore nominale annuo pari all'8,250% e tasso effettivo annuo pari all'8,5088% per entro fido;
- tasso debitore nominale annuo pari all'8,250% e tasso effettivo annuo pari all'8,7748% per eventuali sconfinamenti;
C) Affidamento per anticipo su fatture commerciali senza notifica pari ad euro 25.822,84 tasso debitore nominale annuo pari all'8,250% e tasso effettivo annuo pari all'8,5088.
- Commissione di massimo scoperto: - Affidamento per apertura di credito in conto corrente pari ad euro 20.000,00 pari allo 0,99% sia entro fido, che per eventuali sconfinamenti;
Pag. 3 a 9 - Affidamento per anticipo su effetti commerciali pari ad euro 51.000,00 pari allo 0,99% sia entro fido, che per eventuali sconfinamenti.
Corrispettivo sull'accordato pari allo 0,500% per trimestre. Tale corrispettivo omnicomprensivo è da computarsi in base all'importo ed alla effettiva durata dell'affidamento stesso. Per la commissione di istruttoria veloce: euro 80,00 per sconfinamenti fino ad euro 5.000,00; euro 160,00 per sconfinamenti da euro 5.001,00 ad euro 20.000,00; euro 240,00 per sconfinamenti oltre euro 20.000,00.
Informazioni, tutte, postulanti l'infondatezza della tesi attorea e la correttezza della gestione del rapporto contrattuale.
Posti i tempi peculiari toccati dal processo, ruolo decisivo nella soluzione della contesa, lo ha assunto la Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata nel fascicolo del processo in data 24.10.2022; la stessa scevra da vizi logici e correttamente motivata ha affrontato le molteplici problematiche evidenziate dalle parti, rispondendo ai quesiti peritali in modo esauriente e completo. Per questo lo scrivente magistrato ritiene di condividere le conclusioni dell'Ausiliario e di reputare fondata la domanda attorea nei limiti che seguono.
Oggetto della disamina peritale sono stati due conti correnti bancari:
-c.d. “Anticipi Salvo Buon Fine” n. 68432.46 (gà n 68432.49) che per comodità espositiva, d'ora innanzi, è indicato come “CONTO 1”; - ordinario n. 23000/07 (già 23000.67) che per comodità espositiva, d'ora innanzi, é indicato come “ CONTO 2 ”
Sul “CONTO 1”.
Il perito incaricato ha accertato la mancanza della documentazione comprovante sia la data di sua apertura che quella di sua chiusura. Il primo estratto conto completo rinvenibile tra gli atti di causa è stato quello afferente al 4° trimestre 2000 con un saldo negativo inziale al 1.12.2000 di - € 36.109,71
(- Lire 70.074.984); mentre l'ultimo estratto conto rinvenuto è quello del terzo trimestre del 2016 con un saldo finale al 30.9.2016 pari a zero. Non sono stati rinvenuti o sono risultati incompleti gli estratti conto intermedi e relativi ai seguenti trimestri: 4/2001-3/2003 - 2/2004 - 4/2007 - anno 2008 –
1/2009; 4/2010; 1/2012; 2/2012; 272015.
Il perito incaricato ha accertato altresì che le competenze trimestrali sono state “girate”, trimestre per trimestre, sul conto corrente ordinario “CONTO 2” ed ivi capitalizzate per l'intera durata del rapporto di conto corrente senza che accordo scritto delle parti.
Pag. 4 a 9 Allo stesso modo, il CTU, ha appurato che i tassi di interesse applicati;
le commissioni massimo scoperto;
i corrispettivi sull'accordato e le spese trimestrali non sono stati pattuiti per iscritto dalle parti.
Il CTU in esecuzione dell'incarico peritale, partendo dalle premesse che precedono ed in particolare dalla mancanza della documentazione contrattuale presupposta e dal principio di legittimità secondo cui “In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo” (Cfr.
Cass. Civ 3858/2021) è pervenuto alle seguenti rettifiche:
a) applicazione del tasso legale agli interessi creditori e debitori;
b) espunzione della MS (Commissione MA CO); del corrispettivo sull'accordato e delle spese trimestrali;
la capitalizzazione trimestrale delle competenze pagate.
Operate le rettifiche è risultato che il saldo in favore della banca al 30.9.2016 fosse pari a zero con un ricalcolo a credito della società attrice di euro 67.993,93; importo, a seguire, tramutato sul conto corrente ordinario “CONTO 2”.
Sul “CONTO 2”.
Il perito ha accertato che il rapporto contrattuale ebbe inizio tra le parti in data 3.11.1981. Tra gli atti di causa non è stata rinvenuta documentazione comprovante la sua chiusura.
E' stato altresì accertato che nel corso del lungo rapporto contrattuale vi sono stati diverse variazioni contrattuali ed adeguamenti normativi;
in particolare degne di nota sono: la lettera di affidamento del 2.6.1997 con cui venne concesso all'attrice un affidamento di euro
41.316,56 (Lire 80.000.000) e vennero concordati il tasso nominale annuo di interesse debitore del
15% e una MS (COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO) trimestrale del 0,999%.
La lettera/contratto di credito del 2.4.2009 con la quale le parti pattuirono le seguenti condizioni economiche:
l'affidamento per apertura di credito per euro 20.000,00 con tasso debitore nominale annuo, entro- fido ed extra-fido , del 12,850%;
Pag. 5 a 9 l'affidamento per anticipi su effetti commerciali per euro 51.000,00 con TAN entro-fido del 8,25% e
TAN extra-fido del dell'8,50%;
l'affidamento per anticipi su fatture commerciali senza notifica per euro 25.822,84 con TAN dell'8,25%; conferma della MS nella percentuale dello 0,99%; la capitalizzazione composta.
Le lettere /contratto di credito del 30.10.2013 e del 26.11.2013 con cui vennero variati il fido e gli interessi debitori nonché furono introdotti il corrispettivo sull'accordato e la commissione istruttoria veloce.
Relativamente a questo rapporto contrattuale il primo estratto conto utile, rinvenuto negli atti di causa, è quello del 4° trimestre del 2000 con un saldo inziale al 30.9.2000 di – euro 46.098,81 (- Lire
89.259,72); mentre l'ultimo estratto conto rinvenuto è quello del 3° trimestre 2016 con un saldo finale al 30.9.2016 di euro 1.704,76. Sono risultati mancanti o assenti i seguenti estratti conto: 3 trim/2003;
2 trim./2004; 1 trim./2005; 4 trim./2005; anni 2006; 2007; 2008; 1trim./2009; 4 trim./2011; anno
2015; 1trim./2016.
Stando alla ricostruzione effettuata dal CTU, a seguito della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non sono risultati concordati per iscritto gli interessi attivi, con violazione delle disposizioni della delibera CICR del 9.2.2000 adottata in estrinsecazione delle previsioni degli artt. 115/1 e 120 del Testo unico Bancario (dlgs 385/1993).
La stessa, nell'art. 2/2 prevede che, nell'ambito del singolo conto corrente debba essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
nell'art. 4 prevede che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto.
Il CTU ha anche accertato, sul punto, la mancanza delle autorizzazioni scritte della società attrice, da esprimersi in attuazione della delibera CICR del 3.8.2016.
La prima conclusione significativa che si può estrapolare è che a fronte di un tasso di interesse debitore concordato con la lettera del 2.6.1997 non vi è stato analogo accordo scritto sul tasso di interesse creditore. Con evidente violazione delle delibere CICR sopra richiamate.
Pag. 6 a 9 Relativamente alla Commissione MA CO (MS) risulta che le parti l'abbiano concordata nella “misura dello 0,999 trimestrale” con la lettera di affidamento del 2.6.1997 e confermata con la lettera del 2.4.2009. Secondo l'Ausiliario incaricato tale previsione deve ritenersi “del tutto indeterminata”.
Tale conclusione appare condivisibile nella misura in cui il dato sintetico numerico della percentuale non consente di comprendere l'incidenza reale della commissione pattuita;
la periodicità di addebito e di rendicontazione;
la stessa risulta anche avvalorata da alcune pronunce di legittimità in base alle quali: la mera presenza di una percentuale, infatti, non indicherebbe, ad esempio, se la MS debba considerarsi come “un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi o come “funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo” (Cass. Civ. n. 5609/2017).
La Commissione istruttoria veloce;
il corrispettivo sull'accordato sono stati invece concordati per iscritto il 30.10.2013; le spese trimestrali invece, non hanno trovato una regolazione scritta.
Il CTU ha operato le seguenti operazioni in rettifica:
a) applicazione del tasso concordato con la per gli interessi creditori e debitori, in quanto CP_2
risultati approvati con la lettera del 2.6.1997;
b) MS (Commissione MA CO) è applicata dal 4° trimestre 2013 in quanto concordata per iscritto da decorrere dal 30.10.2013;
c) corrispettivo sull'accordato: espunto fino al 3° trimestre 2013 in quanto non concordato prima per iscritto;
d) spese trimestrali espunte in quanto non concordate;
e) commissione istruttoria veloce espunta fino al 3° trimestre 2013 in quanto a tale data non prevista.
Sulla base di tali rettifiche il perito ha accertato sul “CONTO 2” un saldo al 30.9.2016 di euro
1.704,76 con una differenza, per ricalcolo, in favore della società correntista, di euro 55.242,82 e così con un totale al 30.9.2016 di euro 56.947,58.
Il CTU ha quindi proceduto con l'operazione teorica di riaccredito sul “CONTO 2” degli importi ricalcolati in rettifica sul “CONTO 1” , tenuto conto delle competenze dovute alla banca addebitate cumulativamente alla fine del 3° trimestre 2016 e degli interessi attivi sul “CONTO 1”; ha quindi calcolato sul “CONTO 2” l'importo a credito vantato complessivamente dalla società attrice in euro
131.076,03.
Pag. 7 a 9 L'indagine del perito, tenuto conto che l'atto di messa in mora della Banca convenuta è del 18.11
2016 e che dunque il periodo soggetto a prescrizione è quello anteriore al 19.11.2006, ha rettificato i numeri debitori epurandoli dall'incidenza delle competenze pagate e non dovute ed ha accertato che tutti i saldi trimestrali erano ampiamente al di sotto dei fidi concessi, con l'effetto di non potersi avere
“rimesse solutorie” da cui far decorrere in via autonoma il periodo di prescrizione secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione (cfr. (ex pluribus Cass. Civ. Ordinanze nn. 3858/2021 e
20455/2023); ma solo rimesse di ripristino.
Gli interessi attivi, con capitalizzazione semplice, per il periodo 1.10.2016 (ultimo trimestre conteggiato) al 13.5.2021 ( notifica citazione), sono stati calcolati dal perito sul capitale di euro
131.076,03, in euro 121,02 con un totale dovuto 131.197,05.
In conclusione la domanda della società attrice deve ritenersi fondata e la convenuta deve essere condannata a rimborsare tale importo per effetto della illiceità nella gestione dei rapporti di conto corrente.
Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei
D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia;
dell'attività difensiva effettivamente compiuta;
della difficoltà della causa. Sono distratte in favore dell'avv. Maurizio
Cavaliere che ne ha fatto richiesta dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 1492
/ 2021 RG, introdotto da contro il Controparte_1 [...]
nel contraddittorio delle parti, ogni contraria deduzione ed Controparte_2
eccezione respinta o assorbita contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie la domanda della e per l'effetto Controparte_1 accerta accertare e dichiara che gli importi indicati nei conti correnti c.d. “ ” Controparte_3
n. 68432.46 (già n 68432.49) e ordinario n. 23000/07 (già 23000.67) intrattenuti con la società
Pag. 8 a 9 convenuta riportano movimentazioni illecite ed addebiti non dovuti che, a seguito di rettifiche peritali, hanno fatto emergere crediti vantati dalla società attrice per euro 131.197,05;
2) condanna, quindi, al pagamento in favore della Controparte_2
di euro 131.197,05 oltre interessi legali dalla Controparte_1
notifica della citazione all'effettivo soddisfo;
3) condanna a rifondere Controparte_2 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano, con distrazione in favore dell'avv.
[...]
Maurizio Cavaliere, a titolo di compensi in euro 2.000,00 per la di studio della controversia;
in euro
1.500,00 per la fase introduttiva;
in euro 3.000,00 per la fase di trattazione;
in euro 2.000,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge ed esborsi quantificabili, in mancanza di nota spese, in euro 545,00 (cuf e bollo).
4) Spese di CTU, nella misura già liquidata, a carico definitivo della parte convenuta.
Così deciso in TO lì 18/3/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 9 a 9