Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1978, n. 94
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Sentenza 11 gennaio 1978

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Secondo quanto espressamente stabilito dall'ultimo capoverso dell'art 643 cod proc civ, per stabilire la prevenzione in caso di continenza (o di litispendenza o di connessione) tra un procedimento monitorio e un procedimento ordinario occorre far riferimento alla data di notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo e non a quella del deposito del ricorso per ingiunzione in cancelleria. ( Conf 1200/75, mass n 374639).*

Ricorre continenza di cause tra due o piu giudizi quando le cause pendenti davanti ai giudici diversi hanno identita di elementi soggettivi e parziale coincidenza di elementi obbiettivi, da valutarsi in riferimento all'intrinseco contenuto delle varie domande, nel senso che esse, indipendentemente dall'elemento quantitativo, tendano a conseguire l'attuazione della legge in ordine allo stesso bene, mentre risultano irrilevanti gli elementi differenziali concernenti la formulazione delle domande stesse. ( Conf 641/71, mass n 350361).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/1978, n. 94
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 94
    Data del deposito : 11 gennaio 1978

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