Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.