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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1375/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1375/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/24. promossa da già c.f. e Parte_1 Parte_2 p.i. ), con sede in San Donato Milanese (MI), piazza Ezio P.IVA_1 Vanoni n. 1, REA Milano n. 1544762, in persona dell'avv. Pietro Galizzi, rappresentato e difeso dal prof. avv. Luca Nanni(c.f.
)del Foro di Genova C.F._1
-Appellante- ONro (c.f. ) con sede in 41121, viale ONroparte_1 P.IVA_2 CP_1 Martiri della Libertà n. 34, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Bellentani e Alessia
Trenti, elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale PEC provincia.modena.it Email_1
-appellata-
CPL (c.f. , con sede in 41033 Concordia ONroparte_2 P.IVA_3 sulla Secchia, via Achille Grandi n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente difeso e domiciliato presso gli avv.ti Cesare Codecà e Anna Rita Roncuzzi.
- terza convenuta -
Appello avverso la sentenza n. 862/2022 emessa dal Tribunale ordinario di
Modena.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE Part (d'ora in poi anche solo ) conveniva in giudizio Parte_2 la per ottenere il pagamento (a seguito di successiva ONroparte_1 rettifica) di € 117.187,11 oltre interessi, a titolo di residuo prezzo della somministrazione di gas erogata alla controparte negli anni 2010- 2013, in forza di contratti stipulati nel 2009. La si opponeva sostenendo di avere già pagato la ONroparte_1 fornitura alla subentrata alla ONroparte_3 CP_1 Part nel lato passivo del rapporto contrattuale con , quale
[...] affidataria della gestione dei servizi di energia, in forza di contratto di appalto (rep. 28552 del 2010) esteso alle utenze oggetto di causa. Secondo la prospettazione di parte convenuta, il nuovo fornitore
[...] Part
in data 3.10.2010 aveva inviato ad regolare richiesta di CP_3 subentro nei contratti di fornitura di gas intercorrenti tra le parti, Part cui non tuttavia forniva riscontro. chiamata a manleva dalla Provincia di si costituiva CP_3 CP_1 Part aderendo alle difese della medesima e contestando la domanda di Part opponendo la transazione generale conclusa con in data 16.3.2015 ed avente ad oggetto tutte le reciproche pretese, attuali e potenziali, relative alle somministrazioni di gas da quest'ultima effettuate negli anni termici dal 2007 al 2010, nonché dal 2010/2011 al 2013/2014.
-Il Tribunale di Modena rigettava la domanda attorea per i seguenti motivi:
- era pacifico che la aveva stipulato con ONroparte_1 [...]
un generale contratto di appalto per l'affidamento dei servizi CP_3 di energia in ragione del quale, ha tempestivamente CP_3 Part richiesto ad la voltura dei contratti relativi a dette utenze e pertanto, a partire da tale data, la ha corrisposto ONroparte_1 il prezzo della somministrazione di gas a;
CP_3
- per ottenere il subentro in vece della ONroparte_1 [...]
ha coerentemente attivato la voltura quale strumento tecnico CP_3 per la realizzazione della cessione del contratto sul lato passivo, in esito alla quale il somministrante continua ad eseguire la medesima fornitura, avendo come controparte un nuovo somministrato;
Part
- non ha dato alcun riscontro alla richiesta di voltura né a
[...]
, né alla Provincia di , procedendo a non fatturare CP_3 CP_1 consumi effettivi o presunti alla Provincia, prima delle tre fatture postume, emesse solamente a seguito della cessazione del rapporto in data 1 dicembre 2013 per passaggio ad altro fornitore;
- la voltura, in quanto cessione di contratto, non è sottratta alla regola di legge secondo la quale “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive se queste non sono state ancora eseguite” ma “purchè l'altra parte vi consenta” (art.1406 cc);
- rileva nel caso in esame la dettagliata regolamentazione (“in materia di erogazione di gas, si rinviene nella direttiva dell'Autorità dell'Energia n°108/16 e successive modifiche”) secondo cui, a seguito di richiesta di voltura, non è consentito al fornitore restare silente rispetto alla richiesta, gravando sullo stesso un dovere di pronta comunicazione alle parti delle proprie determinazioni;
Part
- pertanto la condotta omissiva di non assegna certezza al diniego di voltura e va scrutinata, insieme agli altri elementi di giudizio, quale comportamento eventualmente concludente di approvazione, posto che il consenso possa rendersi anche in modo tacito (vedi Cass. Sez. Unite n°24004 del 2007); Part ON
- nella specie , oltre ad avere opposto il silenzio alla richiesta di voltura del 2010 fino ad oltre la cessazione del contratto avvenuta nel 2013:
. non ha proceduto in detto periodo ad alcuna rilevazione dei consumi sui PDR in questione, né ad alcuna fatturazione nei confronti della tanto che le fatture per cui è causa risalgono al 2014, a CP_1 contratto cessato e riguardano consumi presunti (più un successivo conguaglio) del periodo anteriore, ciò in spregio alle regole contrattuali che prevedevano una fatturazione dei consumi con periodicità
“almeno quadrimestrale, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno; bimestrale, per i clienti con consumi compresi tra 500 e 5000 mc/anno; mensile, per i Clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno…” etc. (art.9 di entrambi i contratti);
. ha consentito che nel 2013 la cessazione avvenisse su iniziativa di in tal modo riconoscendole la titolarità di poteri CP_3 spettanti esclusivamente alla propria controparte contrattuale, circostanza da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. posto che, a fronte delle puntuali allegazioni iniziali di convenuta e terza chiamata, l'attrice non ha opposto alcuna specifica contestazione.
- sulla base di tali elementi congiuntamente considerati, era da ritenere Part che avesse tacitamente accettato la cessione del contratto oggetto dell'altrui proposta e quindi non sia creditrice nei confronti della;
CP_1
- In alternativa, anche ad escludere la sostanza della cessione, può ravvisarsi buona fede della Provincia debitrice che, a partire dalla Part richiesta di voltura, per anni non ha avuto più contatti con per le utenze de qua ed è quindi incorsa in un errore scusabile nell'identificazione del suo creditore, ritenuto in forza CP_3 del contratto fra loro intercorso, per effetto del suo subentro nel rapporto di somministrazione con il fornitore, con conseguente effetto liberatorio ai pagamenti via via integralmente eseguiti dalla CP_1 ON in favore di per i servizi comprendenti l'erogazione di gas per cui è causa (art.1189 cc).
Part
-Avverso la sentenza propone appello per due motivi:
1) Erronea affermazione, da parte del Tribunale di Modena, del subentro di alla nella fornitura di gas eseguita CP_3 ONroparte_1 Part da;
2) Inammissibile e comunque erronea affermazione, da parte del Tribunale di Modena, che la si sarebbe comunque liberata del ONroparte_1 Part debito verso pagando alla creditrice apparente CP_3
-Si costituivano in giudizio la nonché ONroparte_1 [...]
, contestando la proposta impugnazione e riportandosi al CP_3 percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
-L'appello non è meritevole di accoglimento.
-A) Preliminarmente, in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa di per violazione CP_3 dell'art. 342 c.p.c., l'eccezione d'inammissibilità non può essere accolta, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
-B) Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante contesta si sia perfezionata la cessione del contratto di fornitura per effetto della quale sarebbe subentrata alla quale CP_3 ONroparte_1 Part parte somministrata e comunque nega che abbia mai accettato la sostituzione di alla quale CP_3 ONroparte_1 destinataria della fornitura di gas, pertanto propone la modifica della ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale. Part Secondo l'appellante avrebbe richiesto ad il subentro a CP_3 condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle previste dal contratto in essere con la circostanza che sarebbe ONroparte_1 rivelatrice della reale intenzione della vale a dire quella CP_3 di stipulare un contratto nuovo e diverso “nell'oggetto ed in particolare nel corrispettivo della fornitura” rispetto al contratto originario. Part Inoltre, la richiesta in calce alla comunicazione ove si chiede ad di fornire “sollecito riscontro in merito”, sarebbe sufficiente ad escludere qualsivoglia rilevanza all'inerzia tenuta dalla società fornitrice rispetto alla richiesta ricevuta. Le argomentazioni dell'appellante non smontano il ragionamento logico- giuridico spiegato dal Tribunale. La mera richiesta di modifica delle condizioni contrattuali rispetto a quelle vigenti tra l'iniziale cliente e la fornitrice non è di per se stessa rivelatrice dell'intenzione di stipulare un nuovo contratto e, Part peraltro, la difesa omette ogni allegazione a sostegno del preteso effetto novativo delle variazioni contrattuali richieste da
[...]
. CP_3 L'appellante sostiene altresì che la voltura non si sarebbe perfezionata nella fattispecie, in mancanza nel caso de quo delle forme scritte prescritte dalla legge per l'assenso delle parti. Part In particolare la difesa evoca gli artt. 16/1 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240 che prescrivono all'ente pubblico l'adozione di specifiche forme scritte ai fini della valida conclusione di contratti a trattativa privata. L'eccezione di parte appellante è proposta per la prima volta in tale grado e pertanto non parrebbe ammissibile. Ad ogni modo risulta pacifico che il consenso della al CP_1 ON subingresso in sua vece di concordia nel rapporto di somministrazione Part con sia stato espresso con l'atto pubblico di determina che ha esteso il servizio energia gestito da anche ai punti di prelievo CP_3 degli impianti dello e quindi in ossequio alle forme Parte_3 prescritte dalla normativa invocata dall'appellante.
-C) Il Tribunale di Modena sulla base della disamina congiunta degli Part elementi emersi nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che abbia in realtà tacitamente accettato la cessione del contratto oggetto dell'altrui proposta. L'appellante contesta la ricostruzione del giudice di prime cure. Part Andrebbe esclusa infatti l'accettazione di per facta concludentia in quanto il comportamento tenuto dalla medesima si sarebbe esplicato in una totale inerzia, che pertanto non sarebbe idonea ad integrare comportamento incompatibile con un'intenzione difforme rivendicata dall'agente. L'argomento non coglie nel segno. Sul punto il Tribunale ha pure richiamato la normativa di settore, in particolare l'allegato A alla direttiva dell'Autorità dell'Energia n°108/16, che regola espressamente gli obblighi informativi a carico dell'ente che rifornisce il PDR dinanzi a una richiesta di voltura, tanto nel caso di accettazione, quanto nel caso di diniego, prevedendo, in entrambi i casi, un preciso obbligo di tempestivo riscontro da parte del fornitore di gas. Pure però a voler escludere qualsivoglia effetto retroattivo della norma, cronologicamente successiva rispetto alle vicende contrattuali in esame, Part resta il fatto che il complessivo comportamento di è qualificabile in termini di effettiva acquiescenza alla voltura, sulla base dei principi ermeneutici generali del comportamento negoziale delle parti, in relazione all'individuazione delle comuni intenzioni delle stesse. Part Dalla data in cui comunicava ad il subingresso nella CP_3 utenza relativa agli impianti dello stabilimento Parte_4 Part
, 3.10.2010, ha proseguito ad erogare i PDR, fino a quando
[...] ON Part la stessa non ha sostituito con altro fornitore, con effetto dal
1 dicembre 2013. Part
giustifica il comportamento tenuto nella vicenda come un “errore” Part della stessa la quale, ricevuta la richiesta di voltura della fornitura da parte dell'esponente l'avrebbe registrata CP_3 come cambio fornitore, errore che sarebbe “comprensibile considerato Part che i clienti riforniti di gas prima da e poi da sono Parte_2 milioni” e pertanto avrebbe interrotto la rilevazione e la fatturazione. L'eccezione è proposta per la prima volta in grado d'appello ed è pertanto inammissibile. Part Aggiungasi che nella nota dell' 1.9.2017 ammette di aver compreso la volontà di di subentrare nella titolarità del rapporto CP_3 contrattuale in essere con la ma di non aver volutamente dato CP_1 seguito alla predetta voltura a causa di un contenzioso pendente con
[...]
Part (doc.18 Fascicolo I grado). CP_3 Ad ogni modo la ricostruzione fornita dall'appellante pare incoerente con
Part il contegno tenuto dalla stessa che, pur a voler ammettere l'equivoco eccepito dalla stessa, innanzi a quella che era stata erroneamente intesa come passaggio ad altra fornitrice, prima che la rilevazione e la fatturazione, avrebbe dovuto interrompere l'erogazione dei PDR dello stabilimento della Provincia, erogazione che invece è proseguita fino al
Part 1 dicembre 2013 quando ad è stata, questa volta realmente, notificata l'intenzione di passare ad altra società erogatrice. Tale notificazione veniva rivolta non già dalla Provincia di ma CP_1
Part dalla e ciononostante, consentiva la cessazione CP_3 dell'erogazione in tal modo riconoscendo quale propria controparte contrattuale proprio la . CP_3 La circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte
Part della difesa in primo grado e pertanto il giudice di prime cure l'ha ritenuta provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Part Nel presente grado d'appello sostiene tuttavia che tale comunicazione sarebbe stata inoltrata dal nuovo fornitore di Energia.
Part Al di là della tardività dell' eccezione, comunque non fornisce alcuna allegazione a dimostrazione di quanto affermato. In conclusione l'appellante non adduce argomenti significativi che possano scalfire l'impianto decisorio del giudice di prime cure dal quale non v'è motivo di discostarsi. Posto che il consenso alla cessione del contratto prevista dall'art. 1406 c.c. possa rendersi anche in maniera tacita, e (sul punto pare opportuno il richiamo all'orientamento delle Sezioni Unite n°24004 del 2007), la Part condotta omissiva di , in lume degli elementi opportunamente scrutinati anche in tale grado di appello, va qualificata come comportamento concludente di approvazione tacita. Da ultimo, ma non per questo irrilevante, pare opportuno osservare che in Part data 16 marzo 2015 tra e veniva conclusa una CP_3 ON transazione (doc.n.4 fascicolo primo grado volta a definire “con efficacia novativa tutti i rapporti derivanti dai contratti di cui in premessa e relativi agli anni termici 2007-2008,20082009,2009-2010 e dalle somministrazioni di cui ai successivi anni termici dal 2010/2011 al 2013/2014”. Con ogni evidenza tale transazione, di ampia ed omnicomprensiva portata, riguarda i periodi per cui è causa, nei quali rientra certamente la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, pretesa creditoria che Part qui suppone di svolgere nei confronti della ONroparte_1
-D) Venendo a questo punto al secondo motivo di gravame, non può negarsi l'affidamento della sulla regolarità della voltura di ONroparte_1 ON Part
, così come è pacifica l'assenza da parte di di un esplicito rifiuto della voltura pervenuta da . CP_3 Il giudice di prime cure muove da tali presupposti per riconoscere alla il legittimo convincimento che l'operazione di subentro della CP_1 Part nella titolarità del rapporto con si fosse CP_3 regolarmente perfezionata, convincimento senz'altro corroborato Part dall'assenza di fatturazione da parte di a far data dal 1.10.2010, vale a dire dal ricevimento della richiesta di subentro presentata da
[...]
nei confronti della società erogatrice. CP_3 E' pertanto evidente che la abbia confidato legittimamente sul CP_1 perfezionamento del subentro nell'intestazione del contratto da parte di ON
e abbia pagato regolarmente e con pieni effetti liberatori a favore di quest'ultima tutti i consumi di gas relativi alle utenze di cui è causa. La sentenza impugnata va pertanto confermata e l'appellante condannato al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto da e pertanto Parte_1 conferma la impugnata sentenza;
-B) condanna a rimborsare le spese di lite del grado, nei confronti della convenuta e terza chiamata, che si liquidano in € 9.515,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna, 21/1/25 Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1375/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/24. promossa da già c.f. e Parte_1 Parte_2 p.i. ), con sede in San Donato Milanese (MI), piazza Ezio P.IVA_1 Vanoni n. 1, REA Milano n. 1544762, in persona dell'avv. Pietro Galizzi, rappresentato e difeso dal prof. avv. Luca Nanni(c.f.
)del Foro di Genova C.F._1
-Appellante- ONro (c.f. ) con sede in 41121, viale ONroparte_1 P.IVA_2 CP_1 Martiri della Libertà n. 34, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Bellentani e Alessia
Trenti, elettivamente domiciliate presso il domicilio digitale PEC provincia.modena.it Email_1
-appellata-
CPL (c.f. , con sede in 41033 Concordia ONroparte_2 P.IVA_3 sulla Secchia, via Achille Grandi n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente difeso e domiciliato presso gli avv.ti Cesare Codecà e Anna Rita Roncuzzi.
- terza convenuta -
Appello avverso la sentenza n. 862/2022 emessa dal Tribunale ordinario di
Modena.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE Part (d'ora in poi anche solo ) conveniva in giudizio Parte_2 la per ottenere il pagamento (a seguito di successiva ONroparte_1 rettifica) di € 117.187,11 oltre interessi, a titolo di residuo prezzo della somministrazione di gas erogata alla controparte negli anni 2010- 2013, in forza di contratti stipulati nel 2009. La si opponeva sostenendo di avere già pagato la ONroparte_1 fornitura alla subentrata alla ONroparte_3 CP_1 Part nel lato passivo del rapporto contrattuale con , quale
[...] affidataria della gestione dei servizi di energia, in forza di contratto di appalto (rep. 28552 del 2010) esteso alle utenze oggetto di causa. Secondo la prospettazione di parte convenuta, il nuovo fornitore
[...] Part
in data 3.10.2010 aveva inviato ad regolare richiesta di CP_3 subentro nei contratti di fornitura di gas intercorrenti tra le parti, Part cui non tuttavia forniva riscontro. chiamata a manleva dalla Provincia di si costituiva CP_3 CP_1 Part aderendo alle difese della medesima e contestando la domanda di Part opponendo la transazione generale conclusa con in data 16.3.2015 ed avente ad oggetto tutte le reciproche pretese, attuali e potenziali, relative alle somministrazioni di gas da quest'ultima effettuate negli anni termici dal 2007 al 2010, nonché dal 2010/2011 al 2013/2014.
-Il Tribunale di Modena rigettava la domanda attorea per i seguenti motivi:
- era pacifico che la aveva stipulato con ONroparte_1 [...]
un generale contratto di appalto per l'affidamento dei servizi CP_3 di energia in ragione del quale, ha tempestivamente CP_3 Part richiesto ad la voltura dei contratti relativi a dette utenze e pertanto, a partire da tale data, la ha corrisposto ONroparte_1 il prezzo della somministrazione di gas a;
CP_3
- per ottenere il subentro in vece della ONroparte_1 [...]
ha coerentemente attivato la voltura quale strumento tecnico CP_3 per la realizzazione della cessione del contratto sul lato passivo, in esito alla quale il somministrante continua ad eseguire la medesima fornitura, avendo come controparte un nuovo somministrato;
Part
- non ha dato alcun riscontro alla richiesta di voltura né a
[...]
, né alla Provincia di , procedendo a non fatturare CP_3 CP_1 consumi effettivi o presunti alla Provincia, prima delle tre fatture postume, emesse solamente a seguito della cessazione del rapporto in data 1 dicembre 2013 per passaggio ad altro fornitore;
- la voltura, in quanto cessione di contratto, non è sottratta alla regola di legge secondo la quale “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive se queste non sono state ancora eseguite” ma “purchè l'altra parte vi consenta” (art.1406 cc);
- rileva nel caso in esame la dettagliata regolamentazione (“in materia di erogazione di gas, si rinviene nella direttiva dell'Autorità dell'Energia n°108/16 e successive modifiche”) secondo cui, a seguito di richiesta di voltura, non è consentito al fornitore restare silente rispetto alla richiesta, gravando sullo stesso un dovere di pronta comunicazione alle parti delle proprie determinazioni;
Part
- pertanto la condotta omissiva di non assegna certezza al diniego di voltura e va scrutinata, insieme agli altri elementi di giudizio, quale comportamento eventualmente concludente di approvazione, posto che il consenso possa rendersi anche in modo tacito (vedi Cass. Sez. Unite n°24004 del 2007); Part ON
- nella specie , oltre ad avere opposto il silenzio alla richiesta di voltura del 2010 fino ad oltre la cessazione del contratto avvenuta nel 2013:
. non ha proceduto in detto periodo ad alcuna rilevazione dei consumi sui PDR in questione, né ad alcuna fatturazione nei confronti della tanto che le fatture per cui è causa risalgono al 2014, a CP_1 contratto cessato e riguardano consumi presunti (più un successivo conguaglio) del periodo anteriore, ciò in spregio alle regole contrattuali che prevedevano una fatturazione dei consumi con periodicità
“almeno quadrimestrale, per i clienti con consumi fino a 500 mc/anno; bimestrale, per i clienti con consumi compresi tra 500 e 5000 mc/anno; mensile, per i Clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno…” etc. (art.9 di entrambi i contratti);
. ha consentito che nel 2013 la cessazione avvenisse su iniziativa di in tal modo riconoscendole la titolarità di poteri CP_3 spettanti esclusivamente alla propria controparte contrattuale, circostanza da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. posto che, a fronte delle puntuali allegazioni iniziali di convenuta e terza chiamata, l'attrice non ha opposto alcuna specifica contestazione.
- sulla base di tali elementi congiuntamente considerati, era da ritenere Part che avesse tacitamente accettato la cessione del contratto oggetto dell'altrui proposta e quindi non sia creditrice nei confronti della;
CP_1
- In alternativa, anche ad escludere la sostanza della cessione, può ravvisarsi buona fede della Provincia debitrice che, a partire dalla Part richiesta di voltura, per anni non ha avuto più contatti con per le utenze de qua ed è quindi incorsa in un errore scusabile nell'identificazione del suo creditore, ritenuto in forza CP_3 del contratto fra loro intercorso, per effetto del suo subentro nel rapporto di somministrazione con il fornitore, con conseguente effetto liberatorio ai pagamenti via via integralmente eseguiti dalla CP_1 ON in favore di per i servizi comprendenti l'erogazione di gas per cui è causa (art.1189 cc).
Part
-Avverso la sentenza propone appello per due motivi:
1) Erronea affermazione, da parte del Tribunale di Modena, del subentro di alla nella fornitura di gas eseguita CP_3 ONroparte_1 Part da;
2) Inammissibile e comunque erronea affermazione, da parte del Tribunale di Modena, che la si sarebbe comunque liberata del ONroparte_1 Part debito verso pagando alla creditrice apparente CP_3
-Si costituivano in giudizio la nonché ONroparte_1 [...]
, contestando la proposta impugnazione e riportandosi al CP_3 percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
-L'appello non è meritevole di accoglimento.
-A) Preliminarmente, in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa di per violazione CP_3 dell'art. 342 c.p.c., l'eccezione d'inammissibilità non può essere accolta, perché l'atto di appello, nel complesso, soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
-B) Ciò premesso, con il primo motivo l'appellante contesta si sia perfezionata la cessione del contratto di fornitura per effetto della quale sarebbe subentrata alla quale CP_3 ONroparte_1 Part parte somministrata e comunque nega che abbia mai accettato la sostituzione di alla quale CP_3 ONroparte_1 destinataria della fornitura di gas, pertanto propone la modifica della ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale. Part Secondo l'appellante avrebbe richiesto ad il subentro a CP_3 condizioni contrattuali differenti rispetto a quelle previste dal contratto in essere con la circostanza che sarebbe ONroparte_1 rivelatrice della reale intenzione della vale a dire quella CP_3 di stipulare un contratto nuovo e diverso “nell'oggetto ed in particolare nel corrispettivo della fornitura” rispetto al contratto originario. Part Inoltre, la richiesta in calce alla comunicazione ove si chiede ad di fornire “sollecito riscontro in merito”, sarebbe sufficiente ad escludere qualsivoglia rilevanza all'inerzia tenuta dalla società fornitrice rispetto alla richiesta ricevuta. Le argomentazioni dell'appellante non smontano il ragionamento logico- giuridico spiegato dal Tribunale. La mera richiesta di modifica delle condizioni contrattuali rispetto a quelle vigenti tra l'iniziale cliente e la fornitrice non è di per se stessa rivelatrice dell'intenzione di stipulare un nuovo contratto e, Part peraltro, la difesa omette ogni allegazione a sostegno del preteso effetto novativo delle variazioni contrattuali richieste da
[...]
. CP_3 L'appellante sostiene altresì che la voltura non si sarebbe perfezionata nella fattispecie, in mancanza nel caso de quo delle forme scritte prescritte dalla legge per l'assenso delle parti. Part In particolare la difesa evoca gli artt. 16/1 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240 che prescrivono all'ente pubblico l'adozione di specifiche forme scritte ai fini della valida conclusione di contratti a trattativa privata. L'eccezione di parte appellante è proposta per la prima volta in tale grado e pertanto non parrebbe ammissibile. Ad ogni modo risulta pacifico che il consenso della al CP_1 ON subingresso in sua vece di concordia nel rapporto di somministrazione Part con sia stato espresso con l'atto pubblico di determina che ha esteso il servizio energia gestito da anche ai punti di prelievo CP_3 degli impianti dello e quindi in ossequio alle forme Parte_3 prescritte dalla normativa invocata dall'appellante.
-C) Il Tribunale di Modena sulla base della disamina congiunta degli Part elementi emersi nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che abbia in realtà tacitamente accettato la cessione del contratto oggetto dell'altrui proposta. L'appellante contesta la ricostruzione del giudice di prime cure. Part Andrebbe esclusa infatti l'accettazione di per facta concludentia in quanto il comportamento tenuto dalla medesima si sarebbe esplicato in una totale inerzia, che pertanto non sarebbe idonea ad integrare comportamento incompatibile con un'intenzione difforme rivendicata dall'agente. L'argomento non coglie nel segno. Sul punto il Tribunale ha pure richiamato la normativa di settore, in particolare l'allegato A alla direttiva dell'Autorità dell'Energia n°108/16, che regola espressamente gli obblighi informativi a carico dell'ente che rifornisce il PDR dinanzi a una richiesta di voltura, tanto nel caso di accettazione, quanto nel caso di diniego, prevedendo, in entrambi i casi, un preciso obbligo di tempestivo riscontro da parte del fornitore di gas. Pure però a voler escludere qualsivoglia effetto retroattivo della norma, cronologicamente successiva rispetto alle vicende contrattuali in esame, Part resta il fatto che il complessivo comportamento di è qualificabile in termini di effettiva acquiescenza alla voltura, sulla base dei principi ermeneutici generali del comportamento negoziale delle parti, in relazione all'individuazione delle comuni intenzioni delle stesse. Part Dalla data in cui comunicava ad il subingresso nella CP_3 utenza relativa agli impianti dello stabilimento Parte_4 Part
, 3.10.2010, ha proseguito ad erogare i PDR, fino a quando
[...] ON Part la stessa non ha sostituito con altro fornitore, con effetto dal
1 dicembre 2013. Part
giustifica il comportamento tenuto nella vicenda come un “errore” Part della stessa la quale, ricevuta la richiesta di voltura della fornitura da parte dell'esponente l'avrebbe registrata CP_3 come cambio fornitore, errore che sarebbe “comprensibile considerato Part che i clienti riforniti di gas prima da e poi da sono Parte_2 milioni” e pertanto avrebbe interrotto la rilevazione e la fatturazione. L'eccezione è proposta per la prima volta in grado d'appello ed è pertanto inammissibile. Part Aggiungasi che nella nota dell' 1.9.2017 ammette di aver compreso la volontà di di subentrare nella titolarità del rapporto CP_3 contrattuale in essere con la ma di non aver volutamente dato CP_1 seguito alla predetta voltura a causa di un contenzioso pendente con
[...]
Part (doc.18 Fascicolo I grado). CP_3 Ad ogni modo la ricostruzione fornita dall'appellante pare incoerente con
Part il contegno tenuto dalla stessa che, pur a voler ammettere l'equivoco eccepito dalla stessa, innanzi a quella che era stata erroneamente intesa come passaggio ad altra fornitrice, prima che la rilevazione e la fatturazione, avrebbe dovuto interrompere l'erogazione dei PDR dello stabilimento della Provincia, erogazione che invece è proseguita fino al
Part 1 dicembre 2013 quando ad è stata, questa volta realmente, notificata l'intenzione di passare ad altra società erogatrice. Tale notificazione veniva rivolta non già dalla Provincia di ma CP_1
Part dalla e ciononostante, consentiva la cessazione CP_3 dell'erogazione in tal modo riconoscendo quale propria controparte contrattuale proprio la . CP_3 La circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte
Part della difesa in primo grado e pertanto il giudice di prime cure l'ha ritenuta provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Part Nel presente grado d'appello sostiene tuttavia che tale comunicazione sarebbe stata inoltrata dal nuovo fornitore di Energia.
Part Al di là della tardività dell' eccezione, comunque non fornisce alcuna allegazione a dimostrazione di quanto affermato. In conclusione l'appellante non adduce argomenti significativi che possano scalfire l'impianto decisorio del giudice di prime cure dal quale non v'è motivo di discostarsi. Posto che il consenso alla cessione del contratto prevista dall'art. 1406 c.c. possa rendersi anche in maniera tacita, e (sul punto pare opportuno il richiamo all'orientamento delle Sezioni Unite n°24004 del 2007), la Part condotta omissiva di , in lume degli elementi opportunamente scrutinati anche in tale grado di appello, va qualificata come comportamento concludente di approvazione tacita. Da ultimo, ma non per questo irrilevante, pare opportuno osservare che in Part data 16 marzo 2015 tra e veniva conclusa una CP_3 ON transazione (doc.n.4 fascicolo primo grado volta a definire “con efficacia novativa tutti i rapporti derivanti dai contratti di cui in premessa e relativi agli anni termici 2007-2008,20082009,2009-2010 e dalle somministrazioni di cui ai successivi anni termici dal 2010/2011 al 2013/2014”. Con ogni evidenza tale transazione, di ampia ed omnicomprensiva portata, riguarda i periodi per cui è causa, nei quali rientra certamente la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, pretesa creditoria che Part qui suppone di svolgere nei confronti della ONroparte_1
-D) Venendo a questo punto al secondo motivo di gravame, non può negarsi l'affidamento della sulla regolarità della voltura di ONroparte_1 ON Part
, così come è pacifica l'assenza da parte di di un esplicito rifiuto della voltura pervenuta da . CP_3 Il giudice di prime cure muove da tali presupposti per riconoscere alla il legittimo convincimento che l'operazione di subentro della CP_1 Part nella titolarità del rapporto con si fosse CP_3 regolarmente perfezionata, convincimento senz'altro corroborato Part dall'assenza di fatturazione da parte di a far data dal 1.10.2010, vale a dire dal ricevimento della richiesta di subentro presentata da
[...]
nei confronti della società erogatrice. CP_3 E' pertanto evidente che la abbia confidato legittimamente sul CP_1 perfezionamento del subentro nell'intestazione del contratto da parte di ON
e abbia pagato regolarmente e con pieni effetti liberatori a favore di quest'ultima tutti i consumi di gas relativi alle utenze di cui è causa. La sentenza impugnata va pertanto confermata e l'appellante condannato al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto da e pertanto Parte_1 conferma la impugnata sentenza;
-B) condanna a rimborsare le spese di lite del grado, nei confronti della convenuta e terza chiamata, che si liquidano in € 9.515,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna, 21/1/25 Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore