Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. Riccardo Pappalardo Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 2311 dell'anno 2024 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.08.1975, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Guarisco Max, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.09.1975, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Guarisco Max che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Oggetto: Domanda congiunta di separazione e divorzio
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FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 27.12.2024 — contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle parti, hanno proposto domanda congiunta di separazione e di divorzio, alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse, richiamandosi ai contenuti del ricorso, hanno precisato le condizioni della separazione.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Con riferimento alle statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con note scritte del 29.01.2025, hanno rinunciato alla domanda di assegnazione della casa familiare, trattandosi di domanda inammissibile, in assenza dei presupposti di legge (essendo i figli della coppia maggiorenni ed economicamente autosufficienti).
Con le predette note scritte hanno dichiarato di aver voluto determinare la
Pag. 2 di 4 successione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 3, della Legge 392/1978, nel contratto di locazione, con subentro nella titolarità dello stesso ad opera di nella qualità di conduttrice. Parte_1
Ciò posto, dal momento che le parti hanno chiesto a norma dell'art. 473-bis.49
c.p.c. anche la pronuncia di divorzio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché
questi — trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (o, in caso di udienza cartolare, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte) provveda ad effettuare un nuovo tentativo di conciliazione o ad acquisire, nel caso di sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte, la dichiarazione dei coniugi di non voler riconciliarsi. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riguardo alla domanda di divorzio.
Tutto ciò chiarito, il Collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungono un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con
Pag. 3 di 4 l'intervento del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando, così
provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
— i quali hanno contratto matrimonio in Bagheria, in data 3.10.1997, CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 21, parte I,
Uff. 1 dell'anno 1997 — alle condizioni indicate in ricorso, eccezion fatta per l'assegnazione della casa familiare, che non può essere disposta e a cui le parti hanno rinunciato;
PRENDE ATTO delle pattuizioni economiche intercorse tra le parti e riportate nelle note di trattazione scritta, sottoscritte dalle stesse, depositate il 29.01.2025;
RIMETTE la causa sul ruolo del Giudice relatore dott. Riccardo Pappalardo,
come da separata ordinanza;
RISERVA alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 10/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Riccardo Pappalardo Giuseppe Rini
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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