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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/10/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g.v.g. 2282/2025 avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via XX Parte_1 C.F._1
Settembre n. 5 in San Severo (FG) presso lo studio dell'Avv. Rizzo Francesco, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Controparte_1 C.F._2
PE De ES n. 73 in San Severo (FG) presso lo studio dell'Avv. di Dio Carmine, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti ricorrente e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11.07.2025, e Parte_1 hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato Controparte_1 in San Severo (FG) in data 28.02.2004 alle condizioni indicate nel ricorso. Le parti hanno dedotto: che dallo loro unione sono nati quattro figli, (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e
[...] Per_3 Per_4
(nata a [...] il [...]), solo quest'ultima minorenne e tutti attualmente conviventi con la madre;
che i figli maggiorenni non sono ancora economicamente autosufficienti;
che è stata pronunciata la separazione dei coniugi con decreto di omologa del Tribunale di Foggia n. 2143/2023 del 14.02.2023 (pubbl. in data 16.02.2023); che non vi è alcuna possibilità e volontà di riconciliazione e/o ripresa della convivenza;
che sussistono i presupposti per chiedere la pronuncia di divorzio. All'udienza del 15.10.2025 i coniugi, con note scritte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare e hanno confermato di riportarsi alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo;
per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
***** L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 16.02.2023;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione anche dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
E con l'intervento del P.M., così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 28.02.2004 tra , nato a San Severo (FG) in [...] Parte_1
24.07.1979 e nata a [...] in data [...] (atto Controparte_1
n. 6, p. I, ufficio 1, anno 2004);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo dell'11.07.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g.v.g. 2282/2025 avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via XX Parte_1 C.F._1
Settembre n. 5 in San Severo (FG) presso lo studio dell'Avv. Rizzo Francesco, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in via Controparte_1 C.F._2
PE De ES n. 73 in San Severo (FG) presso lo studio dell'Avv. di Dio Carmine, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti ricorrente e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11.07.2025, e Parte_1 hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato Controparte_1 in San Severo (FG) in data 28.02.2004 alle condizioni indicate nel ricorso. Le parti hanno dedotto: che dallo loro unione sono nati quattro figli, (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]), (nata a [...] il [...]) e
[...] Per_3 Per_4
(nata a [...] il [...]), solo quest'ultima minorenne e tutti attualmente conviventi con la madre;
che i figli maggiorenni non sono ancora economicamente autosufficienti;
che è stata pronunciata la separazione dei coniugi con decreto di omologa del Tribunale di Foggia n. 2143/2023 del 14.02.2023 (pubbl. in data 16.02.2023); che non vi è alcuna possibilità e volontà di riconciliazione e/o ripresa della convivenza;
che sussistono i presupposti per chiedere la pronuncia di divorzio. All'udienza del 15.10.2025 i coniugi, con note scritte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare e hanno confermato di riportarsi alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo;
per cui, il Collegio ha riservato la causa per la decisione previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
***** L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti è fondata e, per l'effetto, va accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, riportandosi alle condizioni riferite in ricorso.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 16.02.2023;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della prole, in considerazione anche dei redditi documentati dalle parti, appaiono le condizioni concordate, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da
E con l'intervento del P.M., così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 28.02.2004 tra , nato a San Severo (FG) in [...] Parte_1
24.07.1979 e nata a [...] in data [...] (atto Controparte_1
n. 6, p. I, ufficio 1, anno 2004);
2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso introduttivo dell'11.07.2025, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 21.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro