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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1794/2018 R.G. promossa
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in v. Ruggero Settimo n. 13, presso lo studio dell'avv. Angelo Fasulo (C.F. Pt_1
) e dell'avv. stab. (C.F. ), che la C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di opposizione depositato telematicamente
Opponente
C O N T R O
, in persona del Curatore avv. A Burgi, elettivamente AR domiciliato in Niscemi, v. G. Rossini n. 59, presso lo studio dell'avv. Rosaria Maria Caputo (C.F.
), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._3 riassunzione deposita telematicamente in data 21/6/2021
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la TÀ proponeva opposizione avverso Parte_4 il decreto ingiuntivo n. 512/2018, emesso a domanda della TÀ per la AR somma di € 40.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale residuo credito derivante dalla vendita all'opponente di attrezzature – un cuocitore , una riempitrice a vibrazione , un CP_1 CP_1 serbatoio da 20000 lt., una linea di pastorizzazione e raffreddamento - deducendo Parte_5
l'insussistenza del credito posto a fondamento dell'azione monitoria poiché estinto per compensazione con un proprio credito di € 89902,99, portato da tre fatture firmate per accettazione dall'opposta.
L'opponente in particolare esponeva che il credito vantato nei confronti dell'opposta corrispondeva al residuo prezzo da questa dovuto per servizi di manutenzione meccanica, elettrica e strumentale di tipo routinario svolti in suo favore in virtù del contratto stipulato tra le parti in data 1/4/2014, per i quali era stato pattuito il corrispettivo di € 100.000,00 annui. Affermava quindi che il credito vantato dalla TÀ AR doveva intendersi compensato con il proprio residuo credito derivante dai servizi di manutenzione svolti per
1 l'opposta. Chiedeva pertanto di dichiarare che nulla era dovuto alla TÀ ingiungente e, per l'effetto, di dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, e condannare la parte opposta al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La TÀ , costituitasi in giudizio con comparsa depositata AR telematicamente in data 17/5/2019, pur ammettendo che tra le parti erano intercorsi pregressi rapporti commerciali sviluppatisi sulla base di accordi verbali, contestava il contratto di fornitura di servizi allegato dalla TÀ opponente, del quale disconosceva il valore probatorio specie con riferimento al corrispettivo ivi previsto, trattandosi di un documento privo di sottoscrizione. Contestava altresì che le fatture emesse dalla
– recanti i nn. 23, 50 e 6 - fossero state da essa accettate e persino ricevute, deducendo in proposito Pt_4 che dalla controparte non era stata offerta alcuna prova della materiale esecuzione delle prestazioni ivi indicate, né dell'accettazione degli importi pretesi. Affermava quindi l'insussistenza dei presupposti della eccepita compensazione, sia legale che giudiziale. Chiedeva pertanto, nel merito, il rigetto delle domande proposte nella spiegata opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 9/7/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
All'udienza del 27/5/2020 il processo era dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della TÀ
[...]
. AR
Con ricorso depositato in data 8/7/2020 la TÀ riassumeva il processo. Parte_4
In data 21/6/2021 si costituiva in giudizio la curatela del Fallimento della TÀ AR
, insistendo nelle eccezioni, deduzioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta
[...] della TÀ in bonis e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale.
All'udienza del 17/1/2024, sostituita dal deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni da queste precisate la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla TÀ al decreto ingiuntivo n. 512/2018, emesso in data Parte_4
12/11/2018 a domanda della TÀ , si fonda sulla pretesa compensazione AR del credito posto dall'ingiungente a fondamento dell'azione monitoria con un controcredito della TÀ opponente per servizi di manutenzione effettuati dalla in esecuzione del contratto stipulato con la Pt_4 TÀ in data 1/4/2014, per un corrispettivo complessivo di € 100.000,00 annui. La TÀ AR opponente non contesta dunque il credito della TÀ , contratto per l'acquisto di attrezzature AR
– un cuocitore , una riempitrice a vibrazione , un serbatoio da 20.000,00 lt., una linea CP_1 CP_1 di pastorizzazione e raffreddamento - , ma ne deduce l'intervenuta estinzione per Parte_5 compensazione con un proprio credito di importo superiore, pari ad € 89902,99, che, tuttavia, la TÀ opposta
2 contesta sotto il profilo della certezza e liquidità, rilevando in primo luogo che il contratto versato in atti non
è sottoscritto e che nessuna prova l'opponente ha offerto dell'accettazione delle fatture emesse e delle prestazioni ivi indicate.
Orbene, va premesso in diritto che i presupposti sostanziali della compensazione previsti dall'art. 1243 c.c. sono la liquidità - che include il requisito della certezza – e l'esigibilità. Verificata la ricorrenza dei suddetti requisiti, l'estinzione del credito principale può essere dichiarata per compensazione - legale - con il controcredito opposto a decorrere dalla coesistenza con lo stesso. Se tuttavia il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, poiché non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
“quindi – afferma la Suprema Corte (v.
Cass. sez. I, 22/12/2023, n.35913) o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione”. Se però è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, questa, ex art. 1243, comma 2, cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale
è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, restando esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass. S.U. 15/11/2016 n. 23225; Cass. Sez. 2 ord.
n. 27113 del 18/10/2024).
Va altresì precisato che, nel caso in cui la parte debitrice invochi gli effetti della compensazione adducendo un proprio controcredito, su di essa grava l'onere della prova del credito opposto in compensazione (così Cass.
Sez. III ord. n. 20719 del 17/07/2023).
Poste tali premesse in diritto, nel caso in esame si osserva che la TÀ opponente, a seguito della contestazione del documento contrattuale non sottoscritto prodotto in allegato all'atto di opposizione, ha prodotto in corso di causa il documento negoziale recante in calce la data dell'1/4/2014 e la firma - non disconosciuta - del legale rappresentante della TÀ committente oltre a quella AR dell'appaltatore . Da tale documento risulta all'art. 4 la pattuizione di un corrispettivo per l'esecuzione Pt_4 da parte della TÀ opponente di lavori di manutenzione - specificamente indicati all'art. 2 – nella misura complessiva di € 100.000,00 annui, ancorché “indicativa e non vincolante”, e all'art. 5 la regolamentazione delle modalità di pagamento - “ogni sei mesi a partire dalla data di stipula del presente contratto 1/4/2014”, con emissione da parte dell'appaltatore di fattura con dicitura “stato avanzamento lavori” e con il riferimento al numero di protocollo del contratto d'appalto.
Inoltre, l'opponente ha prodotto fattura n. 23 del 7/10/2014, recante il riferimento al contratto aperto di manutenzione, relativa a lavori eseguiti nel periodo dall'1/4/2014 al 30/9/2014 per un totale di € 32.278,34, siglata per accettazione da soggetto presumibilmente – non vi è alcuna specifica contestazione sul punto – appartenente al contesto aziendale proprio della TÀ committente. L'asserzione di parte opposta secondo la
3 quale le tre fatture emesse dalla TÀ non sarebbero mai state ricevute dalla , che, Pt_4 AR pertanto, non le avrebbe mai accettate, nel caso della fattura n. 23 è smentita dalla sigla apposta sul documento
“per accettazione”, sulla cui provenienza ed autenticità l'opposta nulla dice.
L'esecuzione da parte dell'opponente di prestazioni di manutenzione riconducibili al contratto stipulato tra le parti trova ulteriore riscontro nella prova testimoniale assunta in giudizio, e, segnatamente, nella deposizione del teste , dipendente della cooperativa “Orti Siciliani” sin dal 2014 – che aveva in affitto Testimone_1 la prima della dichiarazione di fallimento – il quale ha dichiarato: “So che la faceva AR Pt_4 smontaggio e manutenzione di macchinari e lavori interni di manutenzione dello stabilimento. So anche che la ha effettuato lavori di manutenzione per la TÀ ”; lavori ai quali lo stesso aveva Pt_4 AR assistito, lavorando come cellista in un locale separato rispetto a quello dove operava personale della , Pt_4 ma con questo comunicante attraverso un unico punto di ristoro, presso lo stabilimento dove prestava la propria attività lavorativa ed in un periodo compatibile con il contratto stipulato tra le parti: “Mi sembra che i lavori di abbiano avuto inizio nel 2015, o forse verso la fine del 2014, ma non sono sicuro e non sono in Pt_1 grado di indicare il periodo esatto”.
Ebbene, a fronte di tali elementi in ordine alla sussistenza del credito di cui alla fattura n. 23, opposto in compensazione, la TÀ opposta non ha dato prova dell'eventuale pagamento.
Nessuna prova ha offerto invece l'opponente dell'effettiva esecuzione delle prestazioni riportate nelle fatture n. 50/15 del 31/12/2015 e 6/2016 del 31/3/2016, rispetto alle quali la prova assunta con il teste si Tes_1 rivela insufficiente poiché di per sé non consente - in mancanza di una fattura recante sigla per accettazione della parte committente - l'esatta quantificazione e datazione degli interventi di manutenzione effettuati ed il corrispettivo per essi dovuto.
Ai fini della compensazione con il credito vantato nei confronti della TÀ dall'opposta Pt_4 AR
, può dunque dirsi provato un controcredito di dell'importo di € 32.278,34, fino alla concorrenza
[...] Pt_4 del quale il credito vantato in sede monitoria dalla TÀ deve considerarsi estinto per AR il combinato disposto degli artt. 1241 e 1243 c.c..
L'opposizione proposta dalla , stante la parziale compensazione del credito oggetto del decreto Pt_4 ingiuntivo emesso nei suoi confronti, merita dunque accoglimento;
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Per l'effetto, a seguito della dichiarazione di fallimento della TÀ creditrice e della costituzione in riassunzione del Fallimento della TÀ la TÀ Pt_3 AR Parte_4 va condannata al pagamento in favore del della somma di € 7721,66, oltre interessi di legge
[...] Parte_6 fino al soddisfo.
Ex art. 91 c.p.c., in base al principio della soccombenza (declinato nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in rapporto alla domanda monitoria e al riconoscimento, anche se parziale, del credito vantato dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, di talché va considerata soccombente la parte che, in rapporto all'esito finale della controversia, “lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite”, così Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 17854 del 27/08/2020; Tribunale Salerno sez. II, 11/03/2016, n.1163;
Corte appello Napoli sez. VIII, 12/09/2022, n.3727), la TÀ opponente, in persona del legale rappresentante
4 pro tempore, va condannata alla refusione delle spese di lite in favore del Fallimento opposto (a seguito della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenienza di fondi), che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa
(determinato nei giudizi per pagamento di somme in base alla somma attribuita alla parte vincitrice, alla stregua dell'art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, e compreso quindi nello scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000,00), in complessivi € 2538,50 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con riduzione del compenso ex art. 4 co. 1 D.P.R. 115/2002 in ragione dell'attività professionale concretamente espletata e della mancanza di questioni giuridiche di particolare complessità), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1794/2018 R.G. promossa da nei confronti di , nonché, a seguito della Parte_4 AR dichiarazione di fallimento della TÀ opposta, nei confronti del Fallimento della TÀ AR
avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 512/2018 emesso in data 12/11/2018,
[...] disattesa ogni diversa istanza, così provvede: in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la TÀ , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_4 in favore del Fallimento della TÀ della somma di € 7721,66, oltre AR interessi di legge fino al soddisfo;
condanna la TÀ , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Parte_4 delle spese di lite in favore del TÀ , liquidate in Controparte_2 AR complessivi € 2538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Gela, il 28/1/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1794/2018 R.G. promossa
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in v. Ruggero Settimo n. 13, presso lo studio dell'avv. Angelo Fasulo (C.F. Pt_1
) e dell'avv. stab. (C.F. ), che la C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentano e difendono per procura allegata all'atto di opposizione depositato telematicamente
Opponente
C O N T R O
, in persona del Curatore avv. A Burgi, elettivamente AR domiciliato in Niscemi, v. G. Rossini n. 59, presso lo studio dell'avv. Rosaria Maria Caputo (C.F.
), che lo rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in C.F._3 riassunzione deposita telematicamente in data 21/6/2021
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la TÀ proponeva opposizione avverso Parte_4 il decreto ingiuntivo n. 512/2018, emesso a domanda della TÀ per la AR somma di € 40.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale residuo credito derivante dalla vendita all'opponente di attrezzature – un cuocitore , una riempitrice a vibrazione , un CP_1 CP_1 serbatoio da 20000 lt., una linea di pastorizzazione e raffreddamento - deducendo Parte_5
l'insussistenza del credito posto a fondamento dell'azione monitoria poiché estinto per compensazione con un proprio credito di € 89902,99, portato da tre fatture firmate per accettazione dall'opposta.
L'opponente in particolare esponeva che il credito vantato nei confronti dell'opposta corrispondeva al residuo prezzo da questa dovuto per servizi di manutenzione meccanica, elettrica e strumentale di tipo routinario svolti in suo favore in virtù del contratto stipulato tra le parti in data 1/4/2014, per i quali era stato pattuito il corrispettivo di € 100.000,00 annui. Affermava quindi che il credito vantato dalla TÀ AR doveva intendersi compensato con il proprio residuo credito derivante dai servizi di manutenzione svolti per
1 l'opposta. Chiedeva pertanto di dichiarare che nulla era dovuto alla TÀ ingiungente e, per l'effetto, di dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto, e condannare la parte opposta al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La TÀ , costituitasi in giudizio con comparsa depositata AR telematicamente in data 17/5/2019, pur ammettendo che tra le parti erano intercorsi pregressi rapporti commerciali sviluppatisi sulla base di accordi verbali, contestava il contratto di fornitura di servizi allegato dalla TÀ opponente, del quale disconosceva il valore probatorio specie con riferimento al corrispettivo ivi previsto, trattandosi di un documento privo di sottoscrizione. Contestava altresì che le fatture emesse dalla
– recanti i nn. 23, 50 e 6 - fossero state da essa accettate e persino ricevute, deducendo in proposito Pt_4 che dalla controparte non era stata offerta alcuna prova della materiale esecuzione delle prestazioni ivi indicate, né dell'accettazione degli importi pretesi. Affermava quindi l'insussistenza dei presupposti della eccepita compensazione, sia legale che giudiziale. Chiedeva pertanto, nel merito, il rigetto delle domande proposte nella spiegata opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 9/7/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
All'udienza del 27/5/2020 il processo era dichiarato interrotto per l'intervenuto fallimento della TÀ
[...]
. AR
Con ricorso depositato in data 8/7/2020 la TÀ riassumeva il processo. Parte_4
In data 21/6/2021 si costituiva in giudizio la curatela del Fallimento della TÀ AR
, insistendo nelle eccezioni, deduzioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione e risposta
[...] della TÀ in bonis e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prova testimoniale.
All'udienza del 17/1/2024, sostituita dal deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni da queste precisate la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla TÀ al decreto ingiuntivo n. 512/2018, emesso in data Parte_4
12/11/2018 a domanda della TÀ , si fonda sulla pretesa compensazione AR del credito posto dall'ingiungente a fondamento dell'azione monitoria con un controcredito della TÀ opponente per servizi di manutenzione effettuati dalla in esecuzione del contratto stipulato con la Pt_4 TÀ in data 1/4/2014, per un corrispettivo complessivo di € 100.000,00 annui. La TÀ AR opponente non contesta dunque il credito della TÀ , contratto per l'acquisto di attrezzature AR
– un cuocitore , una riempitrice a vibrazione , un serbatoio da 20.000,00 lt., una linea CP_1 CP_1 di pastorizzazione e raffreddamento - , ma ne deduce l'intervenuta estinzione per Parte_5 compensazione con un proprio credito di importo superiore, pari ad € 89902,99, che, tuttavia, la TÀ opposta
2 contesta sotto il profilo della certezza e liquidità, rilevando in primo luogo che il contratto versato in atti non
è sottoscritto e che nessuna prova l'opponente ha offerto dell'accettazione delle fatture emesse e delle prestazioni ivi indicate.
Orbene, va premesso in diritto che i presupposti sostanziali della compensazione previsti dall'art. 1243 c.c. sono la liquidità - che include il requisito della certezza – e l'esigibilità. Verificata la ricorrenza dei suddetti requisiti, l'estinzione del credito principale può essere dichiarata per compensazione - legale - con il controcredito opposto a decorrere dalla coesistenza con lo stesso. Se tuttavia il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, poiché non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
“quindi – afferma la Suprema Corte (v.
Cass. sez. I, 22/12/2023, n.35913) o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione”. Se però è controversa l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, questa, ex art. 1243, comma 2, cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale
è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo, restando esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass. S.U. 15/11/2016 n. 23225; Cass. Sez. 2 ord.
n. 27113 del 18/10/2024).
Va altresì precisato che, nel caso in cui la parte debitrice invochi gli effetti della compensazione adducendo un proprio controcredito, su di essa grava l'onere della prova del credito opposto in compensazione (così Cass.
Sez. III ord. n. 20719 del 17/07/2023).
Poste tali premesse in diritto, nel caso in esame si osserva che la TÀ opponente, a seguito della contestazione del documento contrattuale non sottoscritto prodotto in allegato all'atto di opposizione, ha prodotto in corso di causa il documento negoziale recante in calce la data dell'1/4/2014 e la firma - non disconosciuta - del legale rappresentante della TÀ committente oltre a quella AR dell'appaltatore . Da tale documento risulta all'art. 4 la pattuizione di un corrispettivo per l'esecuzione Pt_4 da parte della TÀ opponente di lavori di manutenzione - specificamente indicati all'art. 2 – nella misura complessiva di € 100.000,00 annui, ancorché “indicativa e non vincolante”, e all'art. 5 la regolamentazione delle modalità di pagamento - “ogni sei mesi a partire dalla data di stipula del presente contratto 1/4/2014”, con emissione da parte dell'appaltatore di fattura con dicitura “stato avanzamento lavori” e con il riferimento al numero di protocollo del contratto d'appalto.
Inoltre, l'opponente ha prodotto fattura n. 23 del 7/10/2014, recante il riferimento al contratto aperto di manutenzione, relativa a lavori eseguiti nel periodo dall'1/4/2014 al 30/9/2014 per un totale di € 32.278,34, siglata per accettazione da soggetto presumibilmente – non vi è alcuna specifica contestazione sul punto – appartenente al contesto aziendale proprio della TÀ committente. L'asserzione di parte opposta secondo la
3 quale le tre fatture emesse dalla TÀ non sarebbero mai state ricevute dalla , che, Pt_4 AR pertanto, non le avrebbe mai accettate, nel caso della fattura n. 23 è smentita dalla sigla apposta sul documento
“per accettazione”, sulla cui provenienza ed autenticità l'opposta nulla dice.
L'esecuzione da parte dell'opponente di prestazioni di manutenzione riconducibili al contratto stipulato tra le parti trova ulteriore riscontro nella prova testimoniale assunta in giudizio, e, segnatamente, nella deposizione del teste , dipendente della cooperativa “Orti Siciliani” sin dal 2014 – che aveva in affitto Testimone_1 la prima della dichiarazione di fallimento – il quale ha dichiarato: “So che la faceva AR Pt_4 smontaggio e manutenzione di macchinari e lavori interni di manutenzione dello stabilimento. So anche che la ha effettuato lavori di manutenzione per la TÀ ”; lavori ai quali lo stesso aveva Pt_4 AR assistito, lavorando come cellista in un locale separato rispetto a quello dove operava personale della , Pt_4 ma con questo comunicante attraverso un unico punto di ristoro, presso lo stabilimento dove prestava la propria attività lavorativa ed in un periodo compatibile con il contratto stipulato tra le parti: “Mi sembra che i lavori di abbiano avuto inizio nel 2015, o forse verso la fine del 2014, ma non sono sicuro e non sono in Pt_1 grado di indicare il periodo esatto”.
Ebbene, a fronte di tali elementi in ordine alla sussistenza del credito di cui alla fattura n. 23, opposto in compensazione, la TÀ opposta non ha dato prova dell'eventuale pagamento.
Nessuna prova ha offerto invece l'opponente dell'effettiva esecuzione delle prestazioni riportate nelle fatture n. 50/15 del 31/12/2015 e 6/2016 del 31/3/2016, rispetto alle quali la prova assunta con il teste si Tes_1 rivela insufficiente poiché di per sé non consente - in mancanza di una fattura recante sigla per accettazione della parte committente - l'esatta quantificazione e datazione degli interventi di manutenzione effettuati ed il corrispettivo per essi dovuto.
Ai fini della compensazione con il credito vantato nei confronti della TÀ dall'opposta Pt_4 AR
, può dunque dirsi provato un controcredito di dell'importo di € 32.278,34, fino alla concorrenza
[...] Pt_4 del quale il credito vantato in sede monitoria dalla TÀ deve considerarsi estinto per AR il combinato disposto degli artt. 1241 e 1243 c.c..
L'opposizione proposta dalla , stante la parziale compensazione del credito oggetto del decreto Pt_4 ingiuntivo emesso nei suoi confronti, merita dunque accoglimento;
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Per l'effetto, a seguito della dichiarazione di fallimento della TÀ creditrice e della costituzione in riassunzione del Fallimento della TÀ la TÀ Pt_3 AR Parte_4 va condannata al pagamento in favore del della somma di € 7721,66, oltre interessi di legge
[...] Parte_6 fino al soddisfo.
Ex art. 91 c.p.c., in base al principio della soccombenza (declinato nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in rapporto alla domanda monitoria e al riconoscimento, anche se parziale, del credito vantato dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, di talché va considerata soccombente la parte che, in rapporto all'esito finale della controversia, “lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite”, così Cass. Sez. 6 - 2, ord. n. 17854 del 27/08/2020; Tribunale Salerno sez. II, 11/03/2016, n.1163;
Corte appello Napoli sez. VIII, 12/09/2022, n.3727), la TÀ opponente, in persona del legale rappresentante
4 pro tempore, va condannata alla refusione delle spese di lite in favore del Fallimento opposto (a seguito della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenienza di fondi), che si liquidano, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa
(determinato nei giudizi per pagamento di somme in base alla somma attribuita alla parte vincitrice, alla stregua dell'art. 5 co. 1 D.M. 55/2014, e compreso quindi nello scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000,00), in complessivi € 2538,50 per compensi professionali (per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, con riduzione del compenso ex art. 4 co. 1 D.P.R. 115/2002 in ragione dell'attività professionale concretamente espletata e della mancanza di questioni giuridiche di particolare complessità), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1794/2018 R.G. promossa da nei confronti di , nonché, a seguito della Parte_4 AR dichiarazione di fallimento della TÀ opposta, nei confronti del Fallimento della TÀ AR
avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 512/2018 emesso in data 12/11/2018,
[...] disattesa ogni diversa istanza, così provvede: in parziale accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la TÀ , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_4 in favore del Fallimento della TÀ della somma di € 7721,66, oltre AR interessi di legge fino al soddisfo;
condanna la TÀ , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione Parte_4 delle spese di lite in favore del TÀ , liquidate in Controparte_2 AR complessivi € 2538,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Gela, il 28/1/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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