Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Napoli, sezione seconda civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN 369/20021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n. 1719/2020, pubblicata il 20/11/2020, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e
[...] C.F._2
disgiuntamente dall'Avv. Michele De Vita c.f. nonché dall'Avv. C.F._3
Giandomenico Fanelli, c.f. , tutti elett.te domiciliati nello studio C.F._4 dell'Avv. Michele De Vita, in Altavilla IR, al Viale S. Francesco n. 65
Appellanti
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_5
Tirri Rita cf. , presso il cui studio elett.te domicilia in Altavilla C.F._6
Irpinia, c.da Loreto n. 6.
Appellata
NONCHE'
), rapp.ti e difesi dall'avv. Preziosi Alfonso (c.f. C.F._8
, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Avellino, al C.F._9
Vicolo Giardinetto n. 14
Appellati
OGGETTO: riscatto agrario
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1.1.Con sentenza n. 1719/2020 pubblicata il 20.11.2020 il tribunale di Avellino, in accoglimento della domanda di riscatto agrario proposta da nei confronti Controparte_1
degli acquirenti e e nel contraddittorio con i Parte_1 Parte_2 venditori e ( terzi chiamati in causa ad istanza dei CP_2 Controparte_3
convenuti) avente ad oggetto i terreni siti in Altavilla Irpinia contrada PA ( Trifone) indentificati al CT foglio 9 p.lle 374 A/A-A/B e 375 A/A-A/B, confinanti con quello dell'attrice identificato al foglio 9 part. 373, dichiarava la nullità del contratto di compravendita del 22.12.2016 n. rep. 222995 raccolta n. 41178 intercorso tra i convenuti e i terzi chiamati e per l'effetto sostituiva nella posizione di Controparte_1 Parte_1
e di nella proprietà del fondo compravenduto (indicato in
[...] Parte_2 sentenza come foglio 9 p.lla 373), ponendo a carico dell'attrice l'obbligo del pagamento del prezzo di euro 7000,00 da eseguirsi nel termine di tre mesi dal deposito della decisione, sottoponendo l'acquisto dell'immobile alla condizione sospensiva dell'effettivo pagamento;
condannava i convenuti alle spese processuali in favore dell'attrice Controparte_4
e le compensava tra le altre parti;
ordinava, infine, all'Ufficio del territorio competente di procedere alla trascrizione della decisione.
1.2. A fondamento dell'azione di riscatto agrario aveva dedotto:
1- di Controparte_1 essere proprietaria di n. 6 terreni ubicati in Altavilla IR c.da PA (Trifone)- meglio indicati in citazione- in forza di successione mortis causa e atto di compravendita per notaio dei quali quello indentificato in catasto al foglio 9 p.lla 373 confinante con il terreno Per_1
foglio 9 p.lla 374 di proprietà di e 2- che in data 22 CP_2 Controparte_3 dicembre 2016 i coniugi con atto per notaio avevano Persona_2 Persona_3
venduto ai coniugi e il citato terreno, senza Parte_1 Parte_2 comunicare la proposta di alienazione (denuntiatio) ad essa istante nei termini e modi previsti dall'art. 8 Legge 590/65 e art. 7 Legge 817/71; 3- di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme suddette, in particolare essendo proprietaria e coltivatrice diretta del fondo confinante con quello venduto, di cui si occupava in modo esclusivo;
di avere la capacità lavorativa tale da garantire la coltivazione di una superfice non inferiore ad un terzo di quella risultante dall'aggiunta del fondo che intendeva riscattare;
di non aver venduto fondi nel biennio precedente.
1.3. Nel resistere alla domanda i convenuti avevano contestato- per Controparte_4
quanto ancora qui rileva ai fini della decisione- la ricorrenza in capo all'attrice di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio del riscatto, vale a dire la sua qualità di coltivatrice diretta;
l'effettiva coltivazione biennale del fondo contiguo a quello oggetto di riscatto;
il rapporto minimo richiesto dalla legge tra proprietà e forza lavoro;
la mancata vendita di altro terreno nel biennio precedente;
tutti elementi che, in forza dei consolidati principi di legittimità da essi richiamati in tema di riscatto agrario dovevano essere provati dalla riscattante, onere nella specie non assolto.
1.4. Anche i terzi chiamati nel costituirsi avevano contestato che parte Persona_4 attrice avesse i requisiti soggettivi ed oggettivi occorrenti per aver diritto alla prelazione ed esercitare il riscatto.
1.4. Il tribunale, senza svolgimento di attività istruttoria e sulla base dei soli documenti prodotti in atti, accoglieva la domanda ritenendo che parte attrice avesse offerto prova di essere coltivatrice diretta “attraverso il deposito, unitamente alla relazione di parte, delle visure per immobili della camera di Commercio di Avellino dalla quale emerge che le particelle indicate nell'atto di citazione di proprietà dell'attrice sono classificate seminativo-arboreo; che coltiva il fondo stesso da almeno due anni;
che il fondo per il quale intende esercitare la prelazione (in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi) non ha superato il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, come emerge dalla relazione tecnica di parte del 14 marzo 2019 non contestata dalle parti convenute” (cfr. pag. 3 sentenza gravata), sottolineando che la perizia di parte, pur non avendo valore di prova, poteva costituire un indizio al pari di ogni altro documento proveniente da un terzo e che, nelle specie, si potesse ad essa assegnare valore preminente ai fini della decisione, in uno all'altra documentazione depositata, “in assenza di ogni elemento probatorio a sostengo della linea difensiva delle convenute” (cfr. pag. 4 sentenza gravata).
2.1 Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 15.1.2021 a Controparte_1
presso il difensore costituito in primo grado e a e CP_2 Controparte_3 personalmente (con raccomandata postale spedita dall'Ufficiale Giudiziario il 15.1.2021 e consegnata ai destinatari in data 20.1.2021) hanno proposto appello i coniugi chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto della domanda avanzata Controparte_4
con la citazione introduttiva del giudizio da in subordine dichiarare Controparte_1 quest'ultima tenuta al pagamento in loro favore del prezzo indicato nell'atto notarile di euro
7000,00 nonché al versamento dell'ulteriore somma di euro 5000,00 per il mancato reddito che avrebbero potuto trarre dall'impiego del capitale e per le spese notarili, imposte , tasse , edificazione della strada di accesso al fondo e pulizia dello stesso;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'obbligo dei coniugi di tenerli indenni dai Persona_4 danni subiti secondo la disciplina della garanzia per evizione con loro condanna, in caso di conferma della domanda di riscatto, al pagamento, in solido, della somma di euro 5000,00 per mancato reddito che avrebbero potuto trarre dall'impiego del capitale, per spese notarili, tasse, edificazione della strada di accesso al fondo e pulizia dello stesso.
A fondamento del gravame hanno dedotto:
-errata ovvero omessa valutazione dei fatti di causa, assenza di prova, travisamento dei fatti, per avere il tribunale riconosciuto la qualità di coltivatrice diretta in capo a CP_1 sulla base della sola perizia di parte che, di contro, non aveva valenza di prova,
[...]
tanto più che non era asseverata e non era stata confermata nel corso del giudizio dal tecnico che l'aveva redatta e, in ogni caso, riportava le notizie riferite dalla committente senza effettuazione di sopralluoghi e verifiche tecniche in loco, senza supporto di fotografie e/o documenti;
inoltre non era supportata da altri riscontri probatori, essendo state abbandonate dall'attrice nel corso del giudizio le iniziali istanze di interrogatorio formale di essi convenuti e di CTU;
-assenza di prova dell'esercizio in concreto da parte di dell'attività Controparte_1
agricola con lavoro proprio e della propria famiglia, nonché della proprietà del fondo contiguo e della forza lavoro, essendo a tali ultimi fini idonee le visure catastali e la mera produzione dello stato di famiglia;
- obbligo dei terzi chiamati a tenere indenni essi appellanti in relazione Persona_4
alle spese collegate al fondo (notarili, di trascrizione, tasse, di edificazione della strada di accesso al fondo, tenuta e pulizia del fondo, miglioramento fondiario), ancora da quantificarsi, con il favore delle spese del doppio grado;
-insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver il tribunale indicato in sentenza il destinatario del pagamento della somma di euro 7000,00, a carico di Controparte_1
indicato un numero di repertorio ed un notaio rogante non corrispondente all'atto di compravendita.
Hanno, infine, evidenziato che prima della pubblicazione della gravata sentenza era deceduto l'unico difensore costituito dei terzi chiamati coniugi , Persona_5 sollecitando la Corte a tenerne conto per la cassazione integrale della decisione
2..2. Ha resistito al gravame instando per il rigetto dell'impugnazione, Controparte_1 vinte le spese del grado.
2.3. Nel costituirsi in appello i coniugi , preliminarmente, hanno dedotto Persona_4
l'avvenuto decesso, in data 28.9.2020, dell'avv. Pellegrino Musto, loro unico difensore nel precedente grado di giudizio, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni
(18.11.2020) e, hanno pertanto, eccepito la nullità della sentenza (cfr. Cass. n.°6838/2016); in via del tutto subordinata, si sono riportati integralmente alle difese svolte in primo grado, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su domande nuove che, come tali, inammissibili in sede di gravame.
4. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
5. La causa è stata decisa allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del
10.7.2024 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dalla verifica eseguita d'ufficio, l'appello risulta tempestivamente proposto.
Dall'esame degli atti risulta infatti che: la sentenza appellata è stata notificata agli appellanti il 17.12.2020; l'atto di appello è stato consegnato per la notifica all'Ufficiale Giudiziario il
15.1.2021.
Ne deriva ch'è è stato rispettato il termine di gg. 30 prescritto dall'art. 325 cpc, che va computato in relazione alla data della richiesta all'Ufficiale Giudiziario, in forza del principio per cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario (cfr. Corte Cost. sentenza n. 477 del 2002).
Sempre in via preliminare, va dichiarata la nullità della gravata sentenza, essendo fondata l'eccezione in tal senso formulata dagli appellati . Persona_4
Secondo costante orientamento di legittimità, la morte dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, se detta interruzione non venga dichiarata, qualora sia ravvisabile un pregiudizio concreto arrecato al diritto di difesa della parte (cfr Cass. 6838/2016).
Come emerge dagli atti del giudizio di primo grado e dalla documentazione prodotta in appello dai coniugi , l'udienza di precisazione delle conclusioni e di Persona_4
riserva in decisione della causa si è celebrata il 18.11.2020 innanzi al tribunale quando era già deceduto (in data 20.9.2020) l'avv. Pellegrino Musto, unico difensore costituito delle predette parti, alle quali, pertanto, è stato preclusa la possibilità, mediante la nomina di nuovo difensore, di svolgere con completezza il diritto di difesa, che non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, quindi anche nella fase conclusiva dello stesso ( cfr Cass SU Sentenza n. 7607 del 30/03/2010 per il caso di mancata assegnazione alle parti dei termini per le comparse conclusionali e di replica).
Pregiudizio effettivo che la parte colpita dall'evento interruttivo (ed interessata a far valere la nullità della sentenza deliberata) non ha l'onere di dimostrare, perché insito nell'impedita facoltà di svolgere con completezza il diritto di difesa (Cass. Ordinanza n. 28257 del
04/11/2024).
Ne consegue che la sentenza impugnata è travolta da nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, come eccepito in appello dai diretti interessati colpiti dall'evento interruttivo.
Ciò comporta che questo giudice d'appello debba decidere nel merito su tutte le questioni controverse, esulandosi dalle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c. di rimessione della causa al primo giudice.
Passando al merito, ritiene la Corte che la domanda di riscatto agrario proposta da CP_1
vada respinta per difetto di prova.
[...]
Giova rammentare che, a norma dell'art. 8 della legge n. 590/65, come modificata e integrata dall'art. 7 delle legge n. 817/71, in caso di trasferimento a titolo oneroso di fondo rustico, il mezzadro, il colono o il compartecipante e, per quello che qui interessa, il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo, contiguo a quello oggetto di prelazione da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, e il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, in tema di prelazione agraria, i requisiti di legge per l'esercizio del riscatto rappresentano condizione per l'insorgenza del diritto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché grava sul riscattante, salvo espresso riconoscimento della controparte, l'onere di dimostrarne la sussistenza.
Con particolare riguardo alla condizione di coltivatore diretto del riscattante- che rappresenta la questione maggiormente controversa nel presente giudizio e che, per quanto si dirà, è dirimente-- la Corte regolatrice ha avuto modo di precisare che è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto;
in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo ( cfr Cass. Ordinanza n. 28374 del 11/10/2023).
Inoltre, il predetto requisito postula la durata almeno biennale della diretta coltivazione del terreno confinante, requisito i cui estremi temporali non risultano integrati ove tale coltivazione avvenga da epoca inferiore al biennio rispetto all'atto di vendita del fondo soggetto alla prelazione (cfr Cass. Sentenza n. 11095 del 10/11/1993; Cass. Sentenza n.
12963 del 16/06/2005).
Nel caso di specie, in cui i convenuti/attuali appellanti nonché i terzi chiamati hanno negato la ricorrenza in capo alla riscattante di tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, per l'esercizio del riscatto, contestando, in particolare, la qualità di coltivatrice diretta del fondo attiguo a quello oggetto di causa, era onere di dimostrare, primo tra tutti, Controparte_1
detto presupposto anche in ordine al profilo temporale (biennalità della coltivazione).
Orbene, ha inteso fornire la prova di detto requisito mediante produzione Controparte_1
di una relazione di consulenza di parte, di visure castali dei terreni, di una denuncia di inizio attività del 2011 all'Agenzia delle Entrate, tutta documentazione che appare inidonea allo scopo.
Infatti, quanto alla perizia di parte redatta dall'ing. datata 14.3.2019 ( Persona_6 asseverata in pari data), la stessa risulta avere ad oggetto esclusivamente il calcolo del fabbisogno lavorativo necessario allo svolgimento dell'attività agricola da parte della committente, “al fine di dimostrare che la complessiva forza lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la coltivazione del fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta agli altri già posseduti” ( come si legge testualmente a pag. 4 di detta relazione, in fascicolo di parte . Ad essa Controparte_1
sono allegate visure catastali dei terreni e la tabelle delle culture arboree. Nella relazione non si fa cenno a sopralluoghi del tecnico incaricato per prendere conoscenza diretta della situazione del fondo della committente né vi è descrizione analitica delle colture in atto e dello stato del terreno, limitandosi l'ing. in ossequio all'oggetto dell'incarico Per_6
ricevuto- a riportare le caratteristiche dei terreni come tratte dalle visure catastali. Sicchè laddove il perito afferma che il fondo è coltivato a noccioleto da e dal di Controparte_1
lei compagno sig. , riporta notizie che non vi è prova abbia verificato di Parte_3 persona ma verosimilmente da lui apprese de relato dalla committente. In ogni caso, la non ha chiesto l'escussione come teste dell'ing in giudizio, sicchè non è CP_1 Per_6 stato possibile accertare in che modo il tecnico abbia avuto conoscenza delle circostanze riportate nella sua relazione.
Peraltro, nella perizia di parte manca qualsiasi riferimento al requisito temporale della biennalità della coltivazione, che in verità neanche è stato dedotto dall'originaria attrice a fondamento della sua domanda.
Il requisito della coltivazione diretta del fondo attiguo a quello da riscattare nel biennio antecedente all'atto di compravendita di cui è causa neanche è evincibile dalla restante documentazione prodotta, segnatamente le visure catastali e la denuncia del 2011 all'Agenzia delle Entrate di inizio di attività, atteso che le informazioni contenute in tali documenti hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva da parte della del fondo contiguo a quello da riscattare. CP_1
Il difetto di prova del predetto requisito, essenziale per il sorgere del diritto di prelazione, comporta il rigetto della domanda proposta in primo grado da senza Controparte_1
necessità di indagare gli ulteriori profili controversi che, investendo gli altri requisiti, restano assorbiti.
Resta assorbita, altresì, la domanda di garanzia proposta dagli appellanti nei confronti dei coniugi Persona_4
In ordine alle spese, considerato che la nullità della sentenza del tribunale comporta la caducazione di tutte le statuizioni, comprese quelle riguardanti le spese processuali, occorre in questa sede provvedere a regolarle per l'intero giudizio, e quindi anche per il primo grado.
A tal fine, poiché la nullità della decisione di prime cure non risulta addebitabile ad alcuna parte processuale e la soccombenza è frutto della rinnovata decisione in questo grado, le spese del primo grado vanno integralmente compensate tra le parti e quelle dell'appello poste integralmente a carico di soccombente, sia in favore degli Controparte_1 appellanti sia degli appellati la cui chiamata in Controparte_4 CP_2 CP_1
giudizio trova causa nell'iniziativa dell'attrice.
La quantificazione va operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi minimi (in considerazione della semplicità delle questioni trattate) di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa (valore di riscatto euro 7000,00; scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli- seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1-dichiara la nullità della sentenza impugnata del tribunale di Avellino n. 1719/2020 pubblicata il 20.11.2020;
2-rigetta la domanda di riscatto agrario proposta in primo grado da contro Controparte_1
e ; Parte_1 Parte_2
3- dichiara assorbite le altre domande;
4- compensa tra tutte le parti le spese del primo grado;
al pagamento delle spese del presente grado in favore di Controparte_5
e che liquida in euro 355,00 per spese ed euro Parte_1 Parte_2
1984,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Giandomenico Fanelli per dichiarato anticipo;
6- condanna, altresì, al pagamento delle spese del presente grado in Controparte_1 favore di e che liquida in euro 1984,00 per compensi, CP_2 Controparte_3
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Alfonso Preziosi per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, li 18.12.2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello dott.ssa Rosaria Papa