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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 686/2024 R.G.
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Ancona, riunita nelle persone dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Est.
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 686 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
DA
(c.f.: , PA C.F._1
accomandataria della Parte_2
(cf ), rappresentata e difesa nel presente giudizio P.IVA_1
dall'avv. Mauro Cimino, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Fermo, viale della Carriera n° 24;
- APPELLANTE -
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Federico Vecchiola del foro di Fermo, elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Porto San Giorgio (FM), Via Fratelli
Rosselli, 37;
- APPELLATO –
OGGETTO: la sentenza del Tribunale di Fermo, n. 473/2024 pubblicata in 26 giugno 2024, nella controversia iscritta al R.G. n.
490/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in integrale riforma della impugnata sentenza: in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
; Controparte_2
nel merito, dichiarare inammissibile ovvero rigettare ogni domanda attrice;
in ogni caso, condannare parte attrice al rimborso delle spese e compensi di lite in favore di e per PA Controparte_2
entrambi i gradi del giudizio”.
pag. 2/8 Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, per tutti i motivi di cui in narrativa, rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e PA Controparte_2
avverso la sentenza n. 473/2024 Tribunale di Fermo pubblicata il
26/6/2024 a definizione del giudizio civile n. 490/2023 R.G. e, per
l'effetto, confermare la citata pronuncia in ogni sua parte, condannando parte istante al rimborso delle spese e dei compensi di lite anche della presente fase del giudizio nonché di quella cautelare inerente l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della predetta
sentenza”.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 473/2024 pubblicata in data
26.06.2024, ha accolto le domande proposte da e Controparte_1
condannato i convenuti, e , PA Controparte_2
all'immediato rilascio dell'immobile, costituito da un garage sito nel
Comune di Porto San Giorgio, libero da persone e cose, al CP
nonché al risarcimento del danno quantificato in euro 1.000,00 e al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sig.na
[...]
, accomandataria della PA Parte_2
, impugnando il capo della sentenza in cui il
[...]
Tribunale di Fermo ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione pag. 3/8 passiva di , convenuto in primo grado, e quello in cui il Controparte_2
giudice ha ritenuto non sussistere un contratto di locazione, e comunque cessato ogni tipo di rapporto tra le parti dal 19 maggio
2023.
Si costituisce il sig. , insistendo, in via preliminare, per Controparte_1
la dichiarazione d'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di legittimazione attiva e per la conferma della sentenza di primo grado.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Fermo, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di . Secondo parte Controparte_2
appellante la motivazione è inesistente e l'onere della prova in ordine alla legittimazione passiva del convenuto incombe sulla parte attrice, che nulla avrebbe dimostrato in proposito. Parte appellante ribadisce che il convenuto non è mai stato parte nei rapporti Controparte_2
con il sig. , che invece sarebbero stati tenuti dalla sig.ra CP
, la quale avrebbe trattato, concluso e pagato i canoni di Pt_1
locazione e sarebbe stata l'unica ad interloquire anche via WhatsApp con il proprietario.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale ha negato l'esistenza di un contratto di locazione inter partes nel caso di specie. Parte appellante sostiene pag. 4/8 che il giudice abbia errato poiché nel caso di specie non potrebbe esservi altro che contratto di locazione, atteso che, per esplicita ammissione del proprietario dell'immobile, vi sarebbe stato sinallagma fra pagamento della somma di euro 200 mensili, e il godimento dell'immobile. L'appellante sostiene che, nel caso di specie, non si possa invocare la nullità per difetto di forma scritta e per mancata registrazione, atteso che la Suprema Corte (C. Cass.
9.4.2021 n. 9475) avrebbe recentemente affermato che la stipula del contratto in forma verbale, e la connessa mancata registrazione,
sarebbero da ritenersi causa di nullità (solo) relativa del contratto, e dunque azionabile unilateralmente dal conduttore, non anche dal locatore, né rilevabile d'ufficio dal giudice.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il contratto è stato ritenuto affetto da nullità assoluta ed insanabile;
e nella parte in cui, in via subordinata il giudice ha ritenuto che, anche ove si volesse accogliere la testi di parte convenuta il termine di cui all'art. 1574 cod.civ., sarebbe giunto a scadenza in data 19 maggio 2023 e mai più rinnovato, alla luce della richiesta di restituzione e delle diffide al rilascio inoltrate da parte attrice a partire dal 15 giugno 2023. Secondo parte appellante, poiché il contratto non sarebbe affetto da nullità assoluta, ma relativa, sanabile su istanza del conduttore, se la cessazione del pag. 5/8 contratto di locazione fosse datata 19 maggio 2023, in ogni caso la domanda di detenzione senza titolo non avrebbe comunque alcun valore poiché sarebbe stata notificata in data 23 marzo 2023, e quindi prima della presunta scadenza del 19 maggio 2023. Pertanto,
l'appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel non ritenere inammissibile e infondata la domanda attorea poiché al momento della notifica l'immobile sarebbe stato detenuto a titolo di locazione.
4. L'appellato, in via preliminare ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello poiché l'appellante difetterebbe di legittimazione attiva. L'appellato evidenzia, infatti, che in primo grado le parti in causa erano l'attore e i convenuti Controparte_1 PA
e e la sentenza n. 473/2024 è stata resa nei
[...] Controparte_2
loro confronti. Pertanto, essendo l'appello proposto da
[...]
, in qualità di socia accomandataria della PA [...]
, e quindi un soggetto Pt_2 Parte_2
assolutamente estraneo alla causa, quest'ultima sarebbe carente di legittimazione ad agire.
5. Innanzitutto, appare assorbente, rispetto ad ogni altra valutazione processuale e di merito, esaminare l'eccezione sollevata dall'appellato riguardo all'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di legittimazione attiva dell'appellante.
pag. 6/8 Come rilevato, l'appello è stato proposto da PA
, in qualità di socia accomandataria della
[...] Parte_2
, quindi da un soggetto diverso dai
[...] PA
convenuti nel giudizio di primo grado, (in proprio) PA
e , nei confronti dei quali è stata emessa sentenza Controparte_2
impugnata. L'appellante risulta essere perciò un soggetto carente di legittimazione ad agire, avente soggettività giuridica diversa e distinta rispetto alle parti convenute in primo grado che sarebbero state le sole legittimate a proporre il gravame.
Da ciò l'inammissibilità del gravame proposto da PA
, accomandataria della di
[...] Parte_2 PA
, per difetto di legittimazione attiva dell'appellante.
[...]
6. Quanto alle spese del presente grado, dalla pronuncia di inammissibilità dell'appello deriva la condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore del sig. CP
, che si liquidano come da dispositivo;
[...]
7. Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da socia accomandataria della PA [...]
di nei confronti di Pt_2 PA CP
avverso la sentenza n. 473/2024 del Tribunale di Fermo,
[...]
pubblicata in 26 giugno 2024, così dispone: dichiara inammissibile l'appello; condanna , accomandataria della PA [...]
alla refusione delle spese del Parte_2 PA
presente grado a , che si liquidano in euro 2.873,00, Controparte_1
di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfettario a spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Guido Federico
pag. 8/8